Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 2404/2024
Oggi 12/05/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Raffaele Guarini in sostituzione dell'avv. Emanuele Zanarello per la parte ricorrente. Nessuno è presente personalmente nell'ufficio del giudice, od in collegamento da remoto nella stanza virtuale, per la società resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
L'avv. Guarini si riporta al contenuto del ricorso e conclude insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Chiede di essere esentato dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice lo autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 12/05/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2404 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 18/10/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANARELLO EMANUELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZANARELLO EMANUELE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(CONTUMACE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.24 espone che: Parte_2
1) in data 10.10.22 venne assunto dalla società con un Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza in data 31.12.22 con la qualifica di operaio con le mansioni di Autotrasportatore inquadrato al livello B3 del CCNL AUTOTRASPORTO MERCI
E LOGISTICA del 18.05.2021 come indicato nella lettera di assunzione del 10.10.2022 e nelle buste paga allegate (DOC.01) (DOC.02) (DOC.03) (DOC.04) (DOC.05);
2) in data 01.01.23 il rapporto di lavoro a tempo determinato venne trasformato a tempo indeterminato, mantenendo la medesima qualifica ed il medesimo trattamento economico come provato dalla lettera di trasformazione del rapporto del 01.01.23. (DOC.06);
1 3) la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato è stata confermata anche dalla dichiarazione sottoscritta dal sig. rappresentante Parte_3 legale della Controparte_1 CP_1
4) in data 07.02.2024, rassegnò le proprie dimissioni volontarie (DOC.07)
5) in particolare, il ricorrente odierno prestava attività lavorativa anche nei mesi di gennaio e febbraio 2024 come dimostrato dai dischi tachigrafici allegati (DOC.08), senza ottenere retribuzione;
6) l'ultimo pagamento effettuato dal datore di lavoro si riferisce al mese di dicembre 2023, come risulta dal riepilogo bonifici allegati (DOC.09)
7) al ricorrente oltre alle mensilità sopra indicate, non venne corrisposto il TFR oltre alle ulteriori spettanze retributive di fine rapporto;
8) la 14esima è dovuta e dovuta per legge come specificato inoltre dall'art. 19 del CCNL di riferimento: “L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno.”, e che la
13esima è pure dovuta ai sensi del C.C.N.L di riferimento;
9) è pacifico il suo diritto alla piena retribuzione, come indicata, al TFR ed alle spettanze di fine rapporto (compreso il pagamento di ferie, permessi e festività non godute);
10) il ricorrente ha fatto elaborare un analitico conteggio dal quale risulta un credito retributivo lordo di euro 5.836,24 (DOC.10).
Il ricorrente chiede dunque la condanna della società convenuta al pagamento delle predette somme di cui è rimasto creditore, nulla avendo ricevuto per i titoli indicati.
In prima udienza è stata dichiarata la contumacia della parte resistente, e la causa è stata rinviata all'odierna udienza – tenutasi via da remoto - nella quale la parte ricorrente ha Pt_4 concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale.
* * *
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la causa è stata decisa all'odierna udienza, nella contumacia di parte convenuta, sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente sopra richiamata e dalla quale emerge conferma del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della società e del suo credito residuo rimasto insoddisfatto.
2. La parte ricorrente ha così provato documentalmente di aver lavorato, con le stesse modalità e svolgendo gli stessi compiti, alle dipendenze della convenuta nel periodo indicato svolgendo a tempo pieno le mansioni per le quali era stata assunta e con l'inquadramento già precisato (come emerge dalla documentazione sopra richiamata e non contestata dalla contumace).
2 Le mansioni disimpegnate dal ricorrente – anche rispetto alla natura ed agli orari della prestazione - sono state dunque confermate ed hanno rinvenuto significativo avallo documentale, non essendo comparsa la resistente, senza giustificato motivo, all'udienza di prima comparizione.
3) La parte ricorrente ha così provato documentalmente di aver lavorato, alle dipendenze della società resistente nel periodo indicato, e le voci del TFR e della 13ma, 14ma oltre a quelle per ferie e permessi non goduti risultano calcolate congruamente in ricorso, non apparendo necessario far luogo ad una CTU che contrasta con le finalità di economia processuale.
Occorre tener conto della condotta processuale mantenuta da parte della parte convenuta il cui legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio libero e, rimanendo contumace nel presente procedimento, ha omesso di prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati da controparte a fondamento della domanda, anche sulla qualità, sul quantum e sulla decorrenza della prestazione lavorativa indicata.
4) La parte resistente aveva l'onere di provare di avere pagato alla parte ricorrente tutte le competenze analiticamente indicate e richieste in ricorso ma è rimasta contumace e non ha provato alcun pagamento conforme ai livelli retributivi applicati per legge.
In base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, qualora il lavoratore chieda la retribuzione del corretto livello contrattuale di inquadramento, il fatto costitutivo di tale pretesa da provare è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata, il livello retributivo e le ore lavorate), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale.
Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito la prova dello svolgimento di attività di lavoro in favore della resistente a tempo pieno come indicato in ricorso e nei periodi specificati e secondo il corretto inquadramento contrattuale come sopra richiamato.
5) Parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione delle retribuzioni secondo specifici conteggi che sono allegati e analiticamente riportati nei documenti prodotti in giudizio e che appaiono congrui ed adeguati, e la pretesa per cui è causa non è stata oggetto di contestazione da parte della resistente, contumace.
6) Ciò posto deve essere accolta la domanda, con la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle somme come correttamente calcolate e risultanti dal conteggio allegato al ricorso, che appaiono rientrare nel limite massimo indicato e richiesto nelle conclusioni del ricorso introduttivo, per l'importo complessivo di € 5.836,24 secondo il conteggio analitico al dettaglio del quale si rinvia integralmente. La somma va maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati su ogni singolo credito dalla rispettiva scadenza fino al saldo (art. 429, ultimo comma c.p.c.).
3 7) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nei minimi come da dispositivo, in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata. La parte ricorrente ha chiesto l'aumento del compenso nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014: ma nel caso di specie non sono attivi ed efficaci né risultano operativi diversi collegamenti ipertestuali nel testo del ricorso e dunque non spetta l'aumento richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di 5.836,24, oltre accessori di legge come in parte motiva;
[...]
2) condanna altresì la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 2.109,00, oltre rimborso spese 15 % , IVA e CPA di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verona, 12 maggio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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