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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1562/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Resistente_1 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXD19000047 ECO TASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E invero, ai sensi dell' articolo 1 comma 1042 della Legge del 30/12/2018 n. 145, invero, si è previsto che:
A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
=====================================
| CO2 g/km |Imposta (euro) |
+===================+===============+
|161-175 |1.100 |
+-------------------+---------------+
|176-200 |1.600 |
+-------------------+---------------+
|201-250 |2.000 |
+-------------------+---------------+
|Superiore a 250 |2.500 |
+------------
Il veicolo del ricorrente è indubbiamente M1G (fuoristrada) che - contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate - rappresenta una categoria affine, ma autonoma e non già una mera sottocategoria della M1 (veicolo standard), così come emerge dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 gennaio 2013, n. 20.
Deve pertanto escludersi la riconducibilità dell'autoveicolo del ricorrente alla fattispecie impositiva in esame essendo altresì preclusa qualsiasi interpretazione analogica o estensiva della norma in esame.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 4 gennaio 2026, sciogliendo la riserva ex art. 35, comma 2, del d.lgs. n.
546/1992
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1562/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Resistente_1 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXD19000047 ECO TASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E invero, ai sensi dell' articolo 1 comma 1042 della Legge del 30/12/2018 n. 145, invero, si è previsto che:
A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
=====================================
| CO2 g/km |Imposta (euro) |
+===================+===============+
|161-175 |1.100 |
+-------------------+---------------+
|176-200 |1.600 |
+-------------------+---------------+
|201-250 |2.000 |
+-------------------+---------------+
|Superiore a 250 |2.500 |
+------------
Il veicolo del ricorrente è indubbiamente M1G (fuoristrada) che - contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate - rappresenta una categoria affine, ma autonoma e non già una mera sottocategoria della M1 (veicolo standard), così come emerge dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 gennaio 2013, n. 20.
Deve pertanto escludersi la riconducibilità dell'autoveicolo del ricorrente alla fattispecie impositiva in esame essendo altresì preclusa qualsiasi interpretazione analogica o estensiva della norma in esame.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 4 gennaio 2026, sciogliendo la riserva ex art. 35, comma 2, del d.lgs. n.
546/1992