Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 09/03/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. VA LO EL RI Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. ED RE Consigliere- relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23990 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 62493, reso da IT Sonia, in qualità di economo del Comune di Penna San NN (MC) per l’esercizio finanziario 2018;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.
ED RE, il Pubblico Ministero, in persona del dott.
NN LO, e l’avv. NN Lanciotti per l’agente contabile.
FATTO
1. Il presente giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, che concerne la gestione economale del Comune di Penna San NN, effettuata nell’esercizio finanziario 2018 dalla dott.ssa IT Sonia.
Nella relazione n. 635/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il
SENTENZA NR.
70-2026 conto è stato presentato dall’economo al Comune entro il termine di legge, mentre l’Ente lo ha trasmesso a questa Sezione oltre il termine stabilito dall’art. 233, comma 1, del T.U.E.L. (60 giorni dall’approvazione del rendiconto).
Infatti, il bilancio consuntivo per il 2018 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 30 aprile 2019, mentre l’Ente ha depositato il conto giudiziale presso questa Sezione, in maniera conforme al modello 23 di cui al D.P.R. n.
194/1996, soltanto in data 27 marzo 2025.
Il conto è articolato in base al suddetto modello 23, prevede una parte di carico ed una parte di scarico e risulta sottoscritto dall’economo IT Sonia; inoltre, reca il visto di regolarità apposto dalla medesima IT, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.
A tal proposito, il magistrato istruttore ha osservato che, per effetto della sovrapposizione dei due ruoli, il visto di regolarità non può ritenersi validamente apposto, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza: “Lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione dell’economo, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone necessariamente l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, in modo da consentire all’Amministrazione di valutare ed eventualmente contestare le risultanze del conto giudiziale”
(cfr. ex multis, Sez. Sicilia, sentenza n. 846/2019).
2. Nel merito, il magistrato istruttore ha evidenziato che nei verbali delle verifiche di cassa, eseguite dall’Organo di Revisione con periodicità trimestrale, ai sensi dell’art. 223 del T.U.E.L., viene dato atto che sono stati esaminati i documenti giustificativi delle spese economali, non rilevandosi significative irregolarità.
Per quanto concerne l’anticipazione di cassa, risulta che, in conformità al Regolamento economale, con determina n. 2/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario era stata fissata in € 1.500,00 l’entità massima dell’anticipazione in favore dell’economo e che con mandato di pagamento n. 14 del 12 gennaio 2018 è stata erogata la dotazione iniziale di € 500,00.
Ciò premesso, il magistrato istruttore ha rilevato che le spese sostenute, per un ammontare complessivo di € 1.205,98, sono state regolarmente annotate, in ordine cronologico, nel giornale di cassa del Servizio Economato, risultano di modico ammontare ed appaiono coerenti con le tipologie previste dall’art. 6 del Regolamento economale.
Tuttavia, l’anticipazione relativa alla dotazione del Fondo è stata riversata in Tesoreria dall’economo soltanto in data 5 febbraio 2019, ovvero oltre il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di pertinenza, e ciò in violazione del paragrafo 6.3 dell’allegato n. 4/2 al D.lgs n.
118/2011, il quale dispone che: “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate”.
Conclusivamente, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunziarsi sull’eventuale improcedibilità del conto, a causa della violazione del principio di alterità tra controllante e controllato, da cui discenderebbe un difetto di valida parificazione dello stesso.
3. Con memoria del 14/1/2026 la dott.ssa IT ha, in primo luogo, ammesso che effettivamente il riversamento dell’anticipazione iniziale di cassa era stato effettuato, in ritardo, in data 25/1/2019, come si evince dal provvisorio di entrata n. 0000108, emesso in pari data dal Tesoriere BPER Banca s.p.a., cui è seguito, da parte del Comune, l’ordinativo d’incasso n. 124 del 5/2/2019.
Tale ritardo si sarebbe verificato a causa del contesto emergenziale in cui il Comune versava nel periodo post-sisma del 2016/2017, che aveva reso oggettivamente difficoltoso il completamento di tutte le operazioni contabili entro il termine ordinario del 31 dicembre;
peraltro, il riversamento è stato eseguito integralmente, senza che ne sia derivato pregiudizio per gli equilibri di bilancio dell’Ente.
In ordine alla violazione del principio di alterità nell’apposizione del visto di regolarità sul conto giudiziale dell’economo, la IT ha riferito che la coincidenza della figura del Responsabile del Servizio Finanziario con quella dell’economo era dipesa dalla circostanza che, all’epoca, ella era l’unica funzionaria in forza al Settore Finanziario; in ogni caso, la gestione economale è stata costantemente monitorata dall’Organo di revisione, che non ha riscontrato criticità.
Ciò premesso, la dott.ssa IT ha sottolineato che, successivamente, l’Ente, in linea con le migliori pratiche di gestione amministrativocontabile, ha provveduto alla separazione delle funzioni di economo da quelle di Responsabile del Servizio Finanziario.
Conclusivamente, l’economo ha sostenuto che le irregolarità segnalate dal magistrato istruttore appaiono di natura formale e non hanno causato danni sostanziali al Comune.
4. All’odierna udienza, l’avv. Lanciotti, difensore dell’agente contabile, ha fatto riferimento alla memoria depositata, ribadendo che successivamente le funzioni di economo e di Responsabile del Servizio Finanziario sono state distinte, in conformità alla normativa vigente.
Il P.M., preso atto della memoria depositata dalla IT, ha rimesso al Collegio la valutazione in ordine all’eventuale improcedibilità del conto, osservando che, comunque, non sono emersi concreti profili di danno scaturenti dalla gestione economale.
DIRITTO
1. Preliminarmente, appare utile richiamare la disciplina normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di resa del conto.
A tal proposito, questa Sezione ha, più volte, evidenziato che:
“Il fondamento costituzionale dell’obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va rinvenuto innanzitutto nelle disposizioni dell’art. 81, dell’art. 97 e degli artt. 100 e 103 della Costituzione, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato dal legislatore quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sotto il profilo della tutela dell’interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali.
Requisito essenziale del giudizio di conto è quello della sua necessarietà, ragion per cui nessun agente contabile, che abbia comunque maneggio di denaro o di valori di proprietà dell’ente pubblico, può sottrarsi all’adempimento di tale fondamentale dovere. […] Più di recente, il codice di giustizia contabile ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi di conto (art. 1) e che essa giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle leggi (art. 137).
Con riguardo all’Economo, va evidenziato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di agente contabile, desumibile dall’art. 178 del R.D. n.
827/1924 e dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923.
Quanto alla gestione economale, le relative spese, secondo la giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.
Detta peculiare modalità di approvvigionamento e di spesa trova fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa.
Sul piano contabile, mentre l’ordinario procedimento di spesa inizia con l’assunzione dell’impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest’ultima relativamente agli Enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio, mentre per gli Enti pubblici con contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale inizia, invece, con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio – budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio e riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.
Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell’economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime.
La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.
Ciò premesso, va affermata l’irregolarità delle spese economali, allorquando esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’Ente o siano state effettuate in carenza dei relativi presupposti” (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez.
Marche, sentenza n. 41/2024).
2. Ciò premesso, esaminati il conto e la documentazione ad esso allegata, il Collegio rileva che, pur risultando confermate le criticità, sotto il profilo formale, segnalate dal magistrato istruttore in ordine alla gestione dell’economo IT Sonia per l’esercizio finanziario 2018, dalle stesse non sono, tuttavia, scaturiti (come anche sottolineato in udienza dal P.M.) concreti danni per il Comune di Penna San NN.
Peraltro, l’agente contabile e l’Ente hanno preso atto di quanto segnalato dal magistrato istruttore, riferendo che, nel frattempo, sono state adottate le misure necessarie per evitare il ripetersi della violazione del principio di alterità, in sede di apposizione del visto di regolarità sul conto, provvedendosi alla separazione delle funzioni dell’economo da quelle del Responsabile del Servizio Finanziario.
3. In conclusione, il Collegio reputa che, ferma restando la pronunzia di parziale irregolarità del conto n. 62493, non vi sia luogo ad addebiti a carico dell’economo Sonia IT.
4. L’accertata irregolarità soltanto formale del conto induce alla compensazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando, dichiara la parziale irregolarità del conto giudiziale n. 62493, reso per l’esercizio finanziario 2018 da IT Sonia, in qualità di economo del Comune di Penna San NN (MC),
senza, tuttavia, addebiti a carico del medesimo agente contabile.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
ED RE VA LO EL RI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 09/03/2026 Il Funzionario amministrativo dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)