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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6295/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6295/2022 tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIO Parte_1 C.F._1
MANZO e ANNALISA BAGLIVO;
Parte opponente e
c.f. , rappresentata dalla mandataria in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO PASCA DI
MAGLIANO;
Parte opposta
Oggi 1 ottobre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Mattia Passarella, per delega del procuratore costituito;
Per parte opposta, l'avv. Grazia Iannone, per delega del procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Passarella si riporta alle note a verbale di 18.6.2025 e rappresenta che la Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alle cessioni dei crediti in blocco con la sentenza del 5.6.2025 n. 15088 e con le sentenze del 25.8.2025 n. 23834, n. 23849 e n. 23852, ribadendo la necessità del deposito dei contratti di cessione ai fini della prova della stessa e l'irrilevanza delle dichiarazioni delle cedenti, del possesso dei documenti e delle pubblicazioni in G.U.. Inoltre con riferimento al merito evidenzia che la giurisprudenza, in mancanza di precisazione del regime di capitalizzazione nel contesto di un mutuo con ammortamento alla francese, in applicazione dei principi di diritto della Cassazione SS.UU. n. 15130 del 2024, hanno ritenuto di dover applicare il tasso sostitutivo BOT al tasso convenzionale praticato illegittimamente (v.
Corte d'Appello di Bari n. 1242 del 18.7.2025 e Corte d'Appello di Firenze n. 2143 del 12.12.2024).
pagina 1 di 10 L'avv. Iannone impugna le deduzioni avverse insistendo nelle difese già spiegate e meglio esplicitate nelle note conclusive e nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 6295/2022, promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIO Parte_1 C.F._1
MANZO e ANNALISA BAGLIVO;
Parte opponente
Nei confronti della c.f. , rappresentata dalla mandataria in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO PASCA DI
MAGLIANO;
Parte opposta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.7.2022 , debitore esecutato Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 78/2021 del Tribunale di Salerno, ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. spiegata in data 16.11.2021, come da ordinanza del 7.7.2022 di diniego della chiesta sospensiva per affermata inammissibilità della spiegata opposizione per la mancata notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza nel termine prescritto, con contestuale fissazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Riportato pedissequamente il contenuto del ricorso in opposizione, ha Parte_1 preliminarmente contestato il provvedimento cautelare con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso pur a fronte della regolare notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza perfezionatasi in data 30.11.2021, peraltro facilmente desumibile dalla tempestiva costituzione della parte opposta che, nell'articolare le proprie difese nel merito, nulla aveva eccepito in merito alla mancata o pagina 3 di 10 non corretta notifica dell'opposizione; nel merito, parte opponente ha reiterato i motivi di opposizione già articolati contestando il diritto a procedere in executivis del procedente, deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del creditore e l'inesistenza del diritto di agire da parte Controparte_1 della stessa per violazione dell'art. 58 TUB attesa l'assenza di idonea documentazione atta a comprovare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
L'opponente ha anche eccepito la nullità del titolo esecutivo azionato per il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, rilevando che, nella specie, sebbene fosse stata prestata idonea garanzia, gli importi finanziati avevano superato il 100% del parametro di riferimento dato dal valore cauzionale del bene ipotecato, peraltro abusivo.
Parte attrice ha, infine, rilevato l'illegittimità del contratto di mutuo oggetto di opposizione per indeterminatezza del tasso e delle condizioni contrattuali applicate rimarcando, in particolare, la lacunosità del contratto in relazione al regime di capitalizzazione utilizzato nel piano di rimborso (semplice o composto) e alle modalità di computo degli interessi nell'ambito del regime prescelto, censurando la condotta dell'istituto procedente per violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria e per applicazione indebita della capitalizzazione degli interessi.
Su tali premesse ha concluso per l'accertamento dell'insussistenza del diritto Parte_1 dell'Istituto Bancario a procedere all'esecuzione forzata sugli immobili di proprietà degli opponenti per difetto di legittimazione attiva e per la declaratoria di nullità del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti successivi del procedimento esecutivo n. 78/2021, con conseguente estinzione della procedura, nonché per la declaratoria di nullità del mutuo in contestazione per superamento del limite di finanziabilità ex art 38
TUB e per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, con richiesta di rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti, di espunzione di ogni costo e di applicazione interessi ai tassi bot-minimi
1 mesi in luogo di quelle convenzionali o per la declaratoria di nullità parziale del mutuo relativamente alla clausola di determinazione degli interessi;
il tutto con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione del maggiore importo versato dall'attore, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
In subordine, l'opponente ha chiesto accertarsi e dichiararsi che l'opposta, mediante previsione di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, aveva applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti, con rideterminazione del dovuto e condanna della convenuta alla restituzione del maggior importo da questi versato.
In via ulteriormente subordinata, l'opponente ha chiesto la condanna della al risarcimento dei danni CP_3 patiti, quantificabili nella differenza tra l'ammontare degli interessi praticati in regime di capitalizzazione composta e l'ammontare degli interessi ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice.
pagina 4 di 10 In ogni caso, l'opponente ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento danni, di natura patrimoniale e non, patiti e l'accertamento dell'esatto dare/avere tra le parti relativamente al mutuo in contestazione, sulla base di un piano di ammortamento per le rate in scadenza al tasso legale e/o al tasso minimo BOT dodici mesi, con ordine di procedere alla immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento e condanna al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima azione esecutiva e con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali ulteriori danni arrecati agli istanti per effetto della prosecuzione della predetta procedura esecutiva e con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
In data 8.2.2021 si è costituita in giudizio la rappresentata dalla mandataria Controparte_1 contestando l'asserita violazione dell'art 38 TUB e sostenendo il pieno rispetto del Controparte_2 limite di finanziabilità, elevato, come consentito ex lege, per espressa pattuizione delle parti con contestuale stipula di idonea polizza assicurativa con la Genworth Financial Mortage Insurance.
Precisato che il rapporto tra valore dell'immobile ed erogazione andava determinato al momento della stipula del contratto, parte opposta ha evidenziato, in ogni caso, che l'eventuale accertamento del superamento del limite finanziabile, vista la mancata previsione della comminazione di una sanzione per tale ipotesi, non era comunque idoneo ad inficiare la validità del mutuo fondiario ex 38 TUB.
La inoltre, richiamata tutta la documentazione allegata comprovante l'inclusione Controparte_1 del credito nei confronti dell'opponente tra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco concluso in data 20.4.2018 – pubblicato e consultabile sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 52 del 5.5.2018, con tutti gli estremi per l'identificazione dei crediti ceduti in blocco per contrastare l'asserito difetto di legittimazione attiva – ha contestato i rilievi svolti dall'opponente sull'eccepita indeterminatezza degli interessi contrattuali e la mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione, evidenziando che le condizioni economiche del mutuo erano ben dettagliate e rappresentavano chiaramente i costi del finanziamento e le modalità di restituzione della somma mutuata, consentendo di verificare la corretta applicazione dei parametri individuati ed il loro risultato, senza alcun profilo di indeterminatezza.
Alla prima udienza di comparizione del 7.6.2023 sono stati assegnati i termini cui all'art. 183 comma 6
c.p.c..
Rinunciata la domanda di nullità per violazione del limite di finanziabilità ex art 38 T.U.B. sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, all'esito della riserva assunta all'udienza del 29.11.2023, è stato nominato consulente tecnico per la verifica delle pattuizioni del mutuo sul tasso di interesse e sulle modalità di ammortamento previsti in contratto.
Depositato l'elaborato peritale, all'esito della riserva assunta all'udienza del 19.6.2024, il G.U., ritenuta non necessaria la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU, ha fissato udienza per conclusione conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c. con termine alle parti fino a 10 giorni prima per note conclusionali. pagina 5 di 10 Disposto un ulteriore rinvio, all'odierna udienza dell'1.10.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa è stata decisa.
Tanto premesso sull'iter del processo e sulle rispettive posizioni difensive delle parti occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Va in primo luogo precisato che l'opposizione proposta da risulta ammissibile in Parte_1 quanto, come riscontrato anche in sede di reclamo (v. ordinanza rep. n. 5192 del 20.10.2022 resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 6209/2022), la notifica del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. e del relativo decreto di fissazione di udienza è stata regolarmente effettuata.
Occorre, poi, precisare che le censure relative alla dedotta violazione del limite di finanziabilità ex art 38
T.U.B. sono state rinunciate, come da dichiarazione del difensore all'udienza del 29.11.2023 alla luce della più recente giurisprudenza sul punto che ha escluso la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/02/2025, n. 3685, nonché Cass. civ., Sez. Unite,
16/11/2022, n. 33719).
I motivi di opposizione relativi alla eccepita carenza di legittimazione attiva e di titolarità della
[...] sono infondati e vanno rigettati. CP_1
Sul punto, va precisato che, sulla base di quanto dedotto in opposizione, contestata è la titolarità del rapporto controverso per carenza di prova della cessione della posizione debitoria dell'opponente e non la legittimazione ad agire della parte opposta.
Come noto, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio e tale accertamento ha ad oggetto la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (v. Cass. civ. Sez. II Sent., 06/03/2008, n. 6132).
Diverso e attinente al merito è il piano della titolarità, cioè la verifica dell'effettiva appartenenza del diritto azionato o dell'obbligo in capo alla parte attrice o convenuta.
Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione disponibile, ci sono sufficienti elementi per ritenere provata la cessione in blocco e l'inclusione del debito dell'opponente nell'ambito della stessa.
Sul punto, la Cassazione in generale ha statuito che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale, tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, ma non costituisce di per sé prova della cessione (v.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/07/2025, n. 22164). pagina 6 di 10 La giurisprudenza ha precisato che, quando l'esistenza della cessione sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria ha l'onere di fornirne adeguata dimostrazione della cessione, potendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essere al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (v. Cass. Civ. sez. III, 22/06/2023, n.17944).
In particolare, la Cassazione ha condivisibilmente statuito che, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito e che, laddove la cessione sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/06/2023, n. 17944).
Con riguardo alla cessione in blocco si è precisato che, nel caso in cui l'esistenza dell'operazione di cessione non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo
(v. sempre Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/06/2023, n. 17944).
La Cassazione ha anche precisato, in caso di specifica contestazione in merito alla inclusione di una determinata posizione nell'ambito di una cessione in blocco, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e che la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/03/2025, n. 8331).
Nello stesso senso depongono anche le pronunce richiamate da parte opponente nel verbale dell'odierna udienza dell'1.10.2025 che confermano che la cessionaria non deve necessariamente depositare il contratto di cessione al fine di dimostrare la stessa, potendo essere utilizzati anche altri elementi di prova (v. in particolare Cass. 15088 del 2025).
Nel caso di specie, in primo luogo si evidenzia, che la successione nel rapporto azionato è stata solo messa astrattamente in dubbio senza specifiche contestazioni attinenti alla riconducibilità della posizione del debitore opponente alla tipologia dei crediti ceduti specificamente indicati in Gazzetta Ufficiale o pagina 7 di 10 all'effettivo trasferimento del rapporto, pur essendo stata parte convenuta posta in grado di verificare la propria posizione sulla scorta dei riferimenti dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(Parte II) n. 52 del 5.5.2018, contenente, peraltro, l'elenco dei rapporti ceduti, con inclusione del NDG
0821863115000 identificativo della posizione dell'opponente.
A ciò si aggiunga, sotto il profilo indiziario, la significativa disponibilità della documentazione attinente ai rapporti bancari relativi al credito azionato esecutivamente, indiscutibilmente indicativa della effettività della cessione, essendo difficilmente ipotizzabile che la cessionaria abbia potuto reperire aliunde il mutuo e l'ulteriore documentazione allegata, essendo più facile presumere che i documenti le siano stati messi a disposizione dalla cedente.
La contestazione sulla indeterminatezza delle condizioni sottoscritte e la violazione della normativa prevista in tema di trasparenza bancaria è infondata e va rigettata.
Dall'esame del contratto di mutuo non emerge alcuna indeterminatezza;
le clausole contrattuali che Pa prevedono l'indicazione specifica del TAN, pari 6,55% annuo, e l'indicazione dell pari a 6,883%.
Il mutuo in esame all'art. 3 precisa espressamente l'adozione della modalità di regolazione “alla francese”, a tasso fisso, e che contiene l'esatta indicazione delle modalità di restituzione degli importi mutuati mediante il pagamento di n. 360 rate mensili espressamente determinate in € 548,95 ciascuna.
Per completezza espositiva, va anche precisato che il piano di ammortamento alla francese non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse né, ex se, un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (in tal senso Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 24/05/2021, n. 14166).
Orbene, parte opponente non ha contestato il metodo di ammortamento cosiddetto “alla francese” in sé, ma la modalità di determinazione della quota di interessi delle rate del mutuo, che sarebbe sviluppata con capitalizzazione composta, non prevista e più gravosa per il mutuatario, generando maggiori interessi.
L'adozione del metodo di capitalizzazione composta è stata confermata dal CTU (v. pag. 13 della consulenza).
Lo sviluppo del piano di ammortamento con capitalizzazione composta, però, non comporta l'indeterminatezza del contratto ma implica l'applicazione di una clausola non prevista.
Infatti, l'assenza di precisazioni sul regime di capitalizzazione impone di intendere che il piano di ammortamento “alla francese” debba essere sviluppato senza capitalizzazione alcuna.
Sul punto è intervenuta in maniera dirimente anche la Suprema Corte a Sezioni Unite chiarendo che, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di pagina 8 di 10 ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, dovendosi eventualmente riscontrare, caso per caso, applicazioni patologiche dell'ammortamento “alla francese” implicanti costi non previsti in contratto (v. Cass. civ. Sez. Unite, 29/05/2024, n. 15130).
Quindi, anche alla luce di tale condivisibile principio di diritto, le eccezioni di invalidità del mutuo per indeterminatezza delle condizioni e per applicazione della capitalizzazione degli interessi delle rate di ammortamento, vanno disattesi, dovendosi “solo” disapplicare il costo occulto praticato mediante applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito.
Il CTU, riscontrata l'applicazione del regime di capitalizzazione composta, rispondendo allo specifico quesito sul punto, ha sviluppato un piano di ammortamento alternativo, con metodo di capitalizzazione semplice, giungendo alla conclusione che l'importo delle rate applicando le condizioni pattuite andava rideterminato in € 359,44.
Parte opponente non ha documentato le rate pagate, ma ha allegato un prospetto, funzionale ad un piano di rientro, dal quale parrebbero essere state versate rate fino al 18.3.2018.
Parte opposta in data 18.12.2020 neanche ha specificato il numero delle rate non pagate e il capitale residuo dovuto, ma ha calcolato gli interessi di mora considerando la data del 31.12.2017 da ritenersi presumibilmente la data di decadenza dal beneficio del termine.
In assenza di quest'ultima precisazione, sulla base del prospetto allegato da parte opponente e della data fino a cui e da cui sono stati calcolati gli interessi di mora, applicando il piano di ammortamento rideterminato dal CTU con regime di capitalizzazione semplice, deve affermarsi che il capitale dovuto al
31.12.2017 è di € 63.191,00, oltre interessi convenzionali.
Quindi, l'importo legittimamente azionabile in via esecutiva in relazione al mutuo in contestazione, sulla scorta del piano di ammortamento sviluppato alle condizioni pattuite in contratto e con capitalizzazione semplice, va rideterminato in complessivi € 63.191,00, oltre interessi di mora convenzionali a decorrere dal
31.12.2017.
Considerato l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, la rinuncia all'eccezione relativa alla nullità del titolo per violazione del limite di finanziabilità in corso di causa in ragione degli interventi giurisprudenziali e invalidità delle condizioni contrattuali, nonché del contrasto giurisprudenziale insorto con riguardo alle conseguenze derivanti dall'applicazione della capitalizzazione degli interessi in regime composto non prevista in contratto, demandato al vaglio delle Sezioni Unite e risolta nelle more del giudizio , le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, pagina 9 di 10 così dispone:
1. Dichiara la legittimazione di come rappresentata da Controparte_1 CP_2
2. Accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva l'opposizione proposta da
; Parte_1
e per l'effetto:
3. Ridetermina il credito dell'istituto bancario opposto nei confronti di in Parte_1 relazione al mutuo in contestazione, in € 63.191,00, oltre interessi di mora convenzionali a decorrere dal 31.12.2017;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6295/2022 tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIO Parte_1 C.F._1
MANZO e ANNALISA BAGLIVO;
Parte opponente e
c.f. , rappresentata dalla mandataria in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO PASCA DI
MAGLIANO;
Parte opposta
Oggi 1 ottobre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Mattia Passarella, per delega del procuratore costituito;
Per parte opposta, l'avv. Grazia Iannone, per delega del procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Passarella si riporta alle note a verbale di 18.6.2025 e rappresenta che la Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alle cessioni dei crediti in blocco con la sentenza del 5.6.2025 n. 15088 e con le sentenze del 25.8.2025 n. 23834, n. 23849 e n. 23852, ribadendo la necessità del deposito dei contratti di cessione ai fini della prova della stessa e l'irrilevanza delle dichiarazioni delle cedenti, del possesso dei documenti e delle pubblicazioni in G.U.. Inoltre con riferimento al merito evidenzia che la giurisprudenza, in mancanza di precisazione del regime di capitalizzazione nel contesto di un mutuo con ammortamento alla francese, in applicazione dei principi di diritto della Cassazione SS.UU. n. 15130 del 2024, hanno ritenuto di dover applicare il tasso sostitutivo BOT al tasso convenzionale praticato illegittimamente (v.
Corte d'Appello di Bari n. 1242 del 18.7.2025 e Corte d'Appello di Firenze n. 2143 del 12.12.2024).
pagina 1 di 10 L'avv. Iannone impugna le deduzioni avverse insistendo nelle difese già spiegate e meglio esplicitate nelle note conclusive e nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 6295/2022, promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIO Parte_1 C.F._1
MANZO e ANNALISA BAGLIVO;
Parte opponente
Nei confronti della c.f. , rappresentata dalla mandataria in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO PASCA DI
MAGLIANO;
Parte opposta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.7.2022 , debitore esecutato Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 78/2021 del Tribunale di Salerno, ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. spiegata in data 16.11.2021, come da ordinanza del 7.7.2022 di diniego della chiesta sospensiva per affermata inammissibilità della spiegata opposizione per la mancata notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza nel termine prescritto, con contestuale fissazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Riportato pedissequamente il contenuto del ricorso in opposizione, ha Parte_1 preliminarmente contestato il provvedimento cautelare con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso pur a fronte della regolare notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza perfezionatasi in data 30.11.2021, peraltro facilmente desumibile dalla tempestiva costituzione della parte opposta che, nell'articolare le proprie difese nel merito, nulla aveva eccepito in merito alla mancata o pagina 3 di 10 non corretta notifica dell'opposizione; nel merito, parte opponente ha reiterato i motivi di opposizione già articolati contestando il diritto a procedere in executivis del procedente, deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del creditore e l'inesistenza del diritto di agire da parte Controparte_1 della stessa per violazione dell'art. 58 TUB attesa l'assenza di idonea documentazione atta a comprovare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
L'opponente ha anche eccepito la nullità del titolo esecutivo azionato per il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, rilevando che, nella specie, sebbene fosse stata prestata idonea garanzia, gli importi finanziati avevano superato il 100% del parametro di riferimento dato dal valore cauzionale del bene ipotecato, peraltro abusivo.
Parte attrice ha, infine, rilevato l'illegittimità del contratto di mutuo oggetto di opposizione per indeterminatezza del tasso e delle condizioni contrattuali applicate rimarcando, in particolare, la lacunosità del contratto in relazione al regime di capitalizzazione utilizzato nel piano di rimborso (semplice o composto) e alle modalità di computo degli interessi nell'ambito del regime prescelto, censurando la condotta dell'istituto procedente per violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria e per applicazione indebita della capitalizzazione degli interessi.
Su tali premesse ha concluso per l'accertamento dell'insussistenza del diritto Parte_1 dell'Istituto Bancario a procedere all'esecuzione forzata sugli immobili di proprietà degli opponenti per difetto di legittimazione attiva e per la declaratoria di nullità del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti successivi del procedimento esecutivo n. 78/2021, con conseguente estinzione della procedura, nonché per la declaratoria di nullità del mutuo in contestazione per superamento del limite di finanziabilità ex art 38
TUB e per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, con richiesta di rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti, di espunzione di ogni costo e di applicazione interessi ai tassi bot-minimi
1 mesi in luogo di quelle convenzionali o per la declaratoria di nullità parziale del mutuo relativamente alla clausola di determinazione degli interessi;
il tutto con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione del maggiore importo versato dall'attore, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
In subordine, l'opponente ha chiesto accertarsi e dichiararsi che l'opposta, mediante previsione di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, aveva applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti, con rideterminazione del dovuto e condanna della convenuta alla restituzione del maggior importo da questi versato.
In via ulteriormente subordinata, l'opponente ha chiesto la condanna della al risarcimento dei danni CP_3 patiti, quantificabili nella differenza tra l'ammontare degli interessi praticati in regime di capitalizzazione composta e l'ammontare degli interessi ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice.
pagina 4 di 10 In ogni caso, l'opponente ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento danni, di natura patrimoniale e non, patiti e l'accertamento dell'esatto dare/avere tra le parti relativamente al mutuo in contestazione, sulla base di un piano di ammortamento per le rate in scadenza al tasso legale e/o al tasso minimo BOT dodici mesi, con ordine di procedere alla immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento e condanna al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima azione esecutiva e con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali ulteriori danni arrecati agli istanti per effetto della prosecuzione della predetta procedura esecutiva e con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
In data 8.2.2021 si è costituita in giudizio la rappresentata dalla mandataria Controparte_1 contestando l'asserita violazione dell'art 38 TUB e sostenendo il pieno rispetto del Controparte_2 limite di finanziabilità, elevato, come consentito ex lege, per espressa pattuizione delle parti con contestuale stipula di idonea polizza assicurativa con la Genworth Financial Mortage Insurance.
Precisato che il rapporto tra valore dell'immobile ed erogazione andava determinato al momento della stipula del contratto, parte opposta ha evidenziato, in ogni caso, che l'eventuale accertamento del superamento del limite finanziabile, vista la mancata previsione della comminazione di una sanzione per tale ipotesi, non era comunque idoneo ad inficiare la validità del mutuo fondiario ex 38 TUB.
La inoltre, richiamata tutta la documentazione allegata comprovante l'inclusione Controparte_1 del credito nei confronti dell'opponente tra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco concluso in data 20.4.2018 – pubblicato e consultabile sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 52 del 5.5.2018, con tutti gli estremi per l'identificazione dei crediti ceduti in blocco per contrastare l'asserito difetto di legittimazione attiva – ha contestato i rilievi svolti dall'opponente sull'eccepita indeterminatezza degli interessi contrattuali e la mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione, evidenziando che le condizioni economiche del mutuo erano ben dettagliate e rappresentavano chiaramente i costi del finanziamento e le modalità di restituzione della somma mutuata, consentendo di verificare la corretta applicazione dei parametri individuati ed il loro risultato, senza alcun profilo di indeterminatezza.
Alla prima udienza di comparizione del 7.6.2023 sono stati assegnati i termini cui all'art. 183 comma 6
c.p.c..
Rinunciata la domanda di nullità per violazione del limite di finanziabilità ex art 38 T.U.B. sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, all'esito della riserva assunta all'udienza del 29.11.2023, è stato nominato consulente tecnico per la verifica delle pattuizioni del mutuo sul tasso di interesse e sulle modalità di ammortamento previsti in contratto.
Depositato l'elaborato peritale, all'esito della riserva assunta all'udienza del 19.6.2024, il G.U., ritenuta non necessaria la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU, ha fissato udienza per conclusione conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c. con termine alle parti fino a 10 giorni prima per note conclusionali. pagina 5 di 10 Disposto un ulteriore rinvio, all'odierna udienza dell'1.10.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa è stata decisa.
Tanto premesso sull'iter del processo e sulle rispettive posizioni difensive delle parti occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Va in primo luogo precisato che l'opposizione proposta da risulta ammissibile in Parte_1 quanto, come riscontrato anche in sede di reclamo (v. ordinanza rep. n. 5192 del 20.10.2022 resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 6209/2022), la notifica del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. e del relativo decreto di fissazione di udienza è stata regolarmente effettuata.
Occorre, poi, precisare che le censure relative alla dedotta violazione del limite di finanziabilità ex art 38
T.U.B. sono state rinunciate, come da dichiarazione del difensore all'udienza del 29.11.2023 alla luce della più recente giurisprudenza sul punto che ha escluso la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/02/2025, n. 3685, nonché Cass. civ., Sez. Unite,
16/11/2022, n. 33719).
I motivi di opposizione relativi alla eccepita carenza di legittimazione attiva e di titolarità della
[...] sono infondati e vanno rigettati. CP_1
Sul punto, va precisato che, sulla base di quanto dedotto in opposizione, contestata è la titolarità del rapporto controverso per carenza di prova della cessione della posizione debitoria dell'opponente e non la legittimazione ad agire della parte opposta.
Come noto, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio e tale accertamento ha ad oggetto la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (v. Cass. civ. Sez. II Sent., 06/03/2008, n. 6132).
Diverso e attinente al merito è il piano della titolarità, cioè la verifica dell'effettiva appartenenza del diritto azionato o dell'obbligo in capo alla parte attrice o convenuta.
Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione disponibile, ci sono sufficienti elementi per ritenere provata la cessione in blocco e l'inclusione del debito dell'opponente nell'ambito della stessa.
Sul punto, la Cassazione in generale ha statuito che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale, tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, ma non costituisce di per sé prova della cessione (v.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/07/2025, n. 22164). pagina 6 di 10 La giurisprudenza ha precisato che, quando l'esistenza della cessione sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria ha l'onere di fornirne adeguata dimostrazione della cessione, potendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essere al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (v. Cass. Civ. sez. III, 22/06/2023, n.17944).
In particolare, la Cassazione ha condivisibilmente statuito che, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito e che, laddove la cessione sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/06/2023, n. 17944).
Con riguardo alla cessione in blocco si è precisato che, nel caso in cui l'esistenza dell'operazione di cessione non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo
(v. sempre Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/06/2023, n. 17944).
La Cassazione ha anche precisato, in caso di specifica contestazione in merito alla inclusione di una determinata posizione nell'ambito di una cessione in blocco, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e che la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/03/2025, n. 8331).
Nello stesso senso depongono anche le pronunce richiamate da parte opponente nel verbale dell'odierna udienza dell'1.10.2025 che confermano che la cessionaria non deve necessariamente depositare il contratto di cessione al fine di dimostrare la stessa, potendo essere utilizzati anche altri elementi di prova (v. in particolare Cass. 15088 del 2025).
Nel caso di specie, in primo luogo si evidenzia, che la successione nel rapporto azionato è stata solo messa astrattamente in dubbio senza specifiche contestazioni attinenti alla riconducibilità della posizione del debitore opponente alla tipologia dei crediti ceduti specificamente indicati in Gazzetta Ufficiale o pagina 7 di 10 all'effettivo trasferimento del rapporto, pur essendo stata parte convenuta posta in grado di verificare la propria posizione sulla scorta dei riferimenti dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(Parte II) n. 52 del 5.5.2018, contenente, peraltro, l'elenco dei rapporti ceduti, con inclusione del NDG
0821863115000 identificativo della posizione dell'opponente.
A ciò si aggiunga, sotto il profilo indiziario, la significativa disponibilità della documentazione attinente ai rapporti bancari relativi al credito azionato esecutivamente, indiscutibilmente indicativa della effettività della cessione, essendo difficilmente ipotizzabile che la cessionaria abbia potuto reperire aliunde il mutuo e l'ulteriore documentazione allegata, essendo più facile presumere che i documenti le siano stati messi a disposizione dalla cedente.
La contestazione sulla indeterminatezza delle condizioni sottoscritte e la violazione della normativa prevista in tema di trasparenza bancaria è infondata e va rigettata.
Dall'esame del contratto di mutuo non emerge alcuna indeterminatezza;
le clausole contrattuali che Pa prevedono l'indicazione specifica del TAN, pari 6,55% annuo, e l'indicazione dell pari a 6,883%.
Il mutuo in esame all'art. 3 precisa espressamente l'adozione della modalità di regolazione “alla francese”, a tasso fisso, e che contiene l'esatta indicazione delle modalità di restituzione degli importi mutuati mediante il pagamento di n. 360 rate mensili espressamente determinate in € 548,95 ciascuna.
Per completezza espositiva, va anche precisato che il piano di ammortamento alla francese non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse né, ex se, un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (in tal senso Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 24/05/2021, n. 14166).
Orbene, parte opponente non ha contestato il metodo di ammortamento cosiddetto “alla francese” in sé, ma la modalità di determinazione della quota di interessi delle rate del mutuo, che sarebbe sviluppata con capitalizzazione composta, non prevista e più gravosa per il mutuatario, generando maggiori interessi.
L'adozione del metodo di capitalizzazione composta è stata confermata dal CTU (v. pag. 13 della consulenza).
Lo sviluppo del piano di ammortamento con capitalizzazione composta, però, non comporta l'indeterminatezza del contratto ma implica l'applicazione di una clausola non prevista.
Infatti, l'assenza di precisazioni sul regime di capitalizzazione impone di intendere che il piano di ammortamento “alla francese” debba essere sviluppato senza capitalizzazione alcuna.
Sul punto è intervenuta in maniera dirimente anche la Suprema Corte a Sezioni Unite chiarendo che, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di pagina 8 di 10 ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, dovendosi eventualmente riscontrare, caso per caso, applicazioni patologiche dell'ammortamento “alla francese” implicanti costi non previsti in contratto (v. Cass. civ. Sez. Unite, 29/05/2024, n. 15130).
Quindi, anche alla luce di tale condivisibile principio di diritto, le eccezioni di invalidità del mutuo per indeterminatezza delle condizioni e per applicazione della capitalizzazione degli interessi delle rate di ammortamento, vanno disattesi, dovendosi “solo” disapplicare il costo occulto praticato mediante applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito.
Il CTU, riscontrata l'applicazione del regime di capitalizzazione composta, rispondendo allo specifico quesito sul punto, ha sviluppato un piano di ammortamento alternativo, con metodo di capitalizzazione semplice, giungendo alla conclusione che l'importo delle rate applicando le condizioni pattuite andava rideterminato in € 359,44.
Parte opponente non ha documentato le rate pagate, ma ha allegato un prospetto, funzionale ad un piano di rientro, dal quale parrebbero essere state versate rate fino al 18.3.2018.
Parte opposta in data 18.12.2020 neanche ha specificato il numero delle rate non pagate e il capitale residuo dovuto, ma ha calcolato gli interessi di mora considerando la data del 31.12.2017 da ritenersi presumibilmente la data di decadenza dal beneficio del termine.
In assenza di quest'ultima precisazione, sulla base del prospetto allegato da parte opponente e della data fino a cui e da cui sono stati calcolati gli interessi di mora, applicando il piano di ammortamento rideterminato dal CTU con regime di capitalizzazione semplice, deve affermarsi che il capitale dovuto al
31.12.2017 è di € 63.191,00, oltre interessi convenzionali.
Quindi, l'importo legittimamente azionabile in via esecutiva in relazione al mutuo in contestazione, sulla scorta del piano di ammortamento sviluppato alle condizioni pattuite in contratto e con capitalizzazione semplice, va rideterminato in complessivi € 63.191,00, oltre interessi di mora convenzionali a decorrere dal
31.12.2017.
Considerato l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, la rinuncia all'eccezione relativa alla nullità del titolo per violazione del limite di finanziabilità in corso di causa in ragione degli interventi giurisprudenziali e invalidità delle condizioni contrattuali, nonché del contrasto giurisprudenziale insorto con riguardo alle conseguenze derivanti dall'applicazione della capitalizzazione degli interessi in regime composto non prevista in contratto, demandato al vaglio delle Sezioni Unite e risolta nelle more del giudizio , le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, pagina 9 di 10 così dispone:
1. Dichiara la legittimazione di come rappresentata da Controparte_1 CP_2
2. Accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva l'opposizione proposta da
; Parte_1
e per l'effetto:
3. Ridetermina il credito dell'istituto bancario opposto nei confronti di in Parte_1 relazione al mutuo in contestazione, in € 63.191,00, oltre interessi di mora convenzionali a decorrere dal 31.12.2017;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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