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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 7538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7538 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 12533/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12533/2022 R.G.
TRA nata a [...] il [...] (C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Marco Di Nocera, ( ) e Cristina Maiorano CodiceFiscale_2
( , come da procura in atti. CodiceFiscale_3 attrice
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Castelli Carla e dall'avv. Giulia Di Fiore, come in atti. convenuto
, in persona del legale rapp.te p.t, (C.F. ), con sede in alla Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
Via Ponte dei Francesi n. 37/D,
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto sia i verbali di udienza in cui la CP_3
1 causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante assumeva che il giorno 19 novembre 2018, alle ore 12:00 circa in mentre camminava sul marciapiede di via Simone Martini in direzione CP_1
Via Pigna, in compagnia della figlia , finiva con il piede in una buca ivi presente, non Persona_1 segnalata, imbrattata dalle colature untuose dei rifiuti e comunque occultata da spazzatura, rovinando al suolo con il lato destro del corpo e in particolare con la spalla destra.
A seguito della caduta l'istante veniva soccorsa dalla figlia, dai passanti, dalle persone presenti fuori la ed al oltre che dai titolari dei vicini esercizi commerciali, e quindi CP_4 Controparte_5 trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli dove le veniva diagnosticata la frattura scomposta del collo omerale destro e distorsione caviglia sinistra, subendo successivamente un intervento di riduzione e osteosintesi della frattura, all'esito del quale, come da perizia tecnica di parte del Dott. , residuavano all'attrice postumi invalidanti nella misura del 14% Persona_2 ed inoltre 10 gg. di I.T.T., 25 gg. di I.T.P. al 75% e 20 gg di ITP al 50%. Quest'ultima segnalava che in conseguenza dei fatti di causa non aveva potuto più svolgere le faccende domestiche in totale autonomia, portare pesi con il braccio destro, etc., con limitazione delle proprie abitudini di vita.
L'attrice esponeva inoltre di avere messo in mora sia il che l' , società Controparte_1 CP_2 erogatrice dei servizi di igiene urbana e di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti nel senza esito. Controparte_1
Veniva evidenziato in particolare che a seguito della comunicazione dell'evento e della richiesta risarcitoria la compagnia di assicurazione che copriva la r.c. della convenuta Controparte_6 CP_2
aveva sottoposto a perizia l'istante, per poi denegare la responsabilità della propria assicurata
[...] nell'occorso.
Concludeva pertanto perchè venisse accertata la responsabilità del in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., e/o la responsabilità di in persona del legale rapp.te p.t., a mente Controparte_2 del disposto di cui agli artt. 2043 e/o 2049 cc. e/o comunque secondo legge, e conseguentemente per la loro condanna al risarcimento delle lesioni fisiche riportate dall'istante nell'occorso, quantificate in € 53.035,25 o in quella diversa somma che risultasse provata in corso di causa, oltre al danno morale da liquidarsi secondo giustizia ed oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria sul determinando importo, da calcolarsi dal dì del fatto alla data dell'effettivo soddisfo il tutto da intendersi contenuto nei limiti di €.52.000,00.
Instaurata ritualmente la lite giudiziaria, si costituiva in giudizio il solo Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, infondata per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
2 Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU medico-legale, formulate le conclusioni nei verbali di causa dalle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, escluse questioni preliminari di rito, essendo l'azione esperita dalla sig.ra sufficientemente determinata sia in ordine all'an che al quantum, Pt_1 la domanda va ritenuta parzialmente fondata e accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non Controparte_7 costituita in giudizio.
Nel merito la controversia che ci occupa si inquadra nell'annosa questione affrontata negli ultimi venti anni dalla giurisprudenza della Corte di cassazione afferente alla qualificazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione nella manutenzione e gestione delle strade.
Senza voler ripercorrere in maniera analitica il percorso giurisprudenziale sul punto, si precisa che questo Giudice aderisce alla tesi, oggi pacifica, secondo cui è applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche alla P.A..
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1 discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923,
n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La giurisprudenza ha più volte ribadito che è opportuno valutare caso per caso – in relazione all'estensione del territorio e l'uso generalizzato dello stesso da parte di terzi – la effettiva attività di controllo e gestione da parte dell'Ente, volta ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti (cfr Cass. n. 13114/95; Cass. civ. Sez. Un. n. 8588/97, con interpretazione avallata da Corte
Cost. 10 maggio 1999 n. 156, secondo la quale nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sulla scorta dei rilievi che, come sottolineato in alcune sentenze, "la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte del terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità").
Costituisce indice sintomatico della effettiva possibilità di effettuare un costante controllo su strada demaniale la circostanza che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione di un centro abitato
(da ultimo, cfr. Cass. n. 23924/2007, Cass. n. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15779/2006,
Cass. n. 15383/2006).
3 La localizzazione di una strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità CP_1 di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr Cass. 2006 n 15383).
Nel caso in esame, trattasi di strada pubblica centrale, localizzata nel perimetro di un centro urbano, dotato di sevizi pubblici.
Il custode del bene demaniale, diversamente dal custode di un bene privato il quale risponde in modo oggettivo dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in forza del principio “cuius commoda, eius incomoda “, sia in virtù della circostanza che il custode privato può impedire l'uso del bene da parte di terzi, limitando i danni derivanti da comportamenti altrui, è esposto a molteplici e imprevedibili rischi legati al comportamento più o meno civile degli utenti della strada, per cui la giurisprudenza ha precisato che bisogna adottare criteri di imputazione per la configurazione della responsabilità da cosa in custodia diversi rispetto a quelli propri del custode privato.
In particolare, è opportuno distinguere se la causa del danno sia un fattore intrinseco della struttura del bene oppure se il pericolo sia strettamente connesso alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato.
Nel primo caso, è più agevole individuare la responsabilità ex art. 2051 cc in forza dell'obbligo in capo al custode pubblico al controllo e alla manutenzione del bene.
Nel secondo caso, più spesso il comportamento di terzi o del creditore- danneggiato può considerarsi caso fortuito, purché l'agente di rischio abbia carattere estemporaneo tale da impedire un repentino ed efficace intervento dell'Ente.
Dall' applicabilità dell'art. 2051 alla P.A., ne discende che il danneggiato è onerato della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento danno, mentre la P.A., al fine di ottenere l'esonero dalla responsabilità ex art. 2051 cc, deve provare il caso fortuito, cioè che il fatto presenti i requisiti di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità tali da interrompere il suddetto rapporto di causalità (cfr. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n.
20619). L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. “laddove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
4 l'intervento riparatore dell'ente custode» (cfr. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805). La responsabilità della PA ai sensi dell'art. 2051 c.c. è configurabile a condizione che venga provato dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della prevedibilità soggettiva dello stesso "non si configura la responsabilità ... ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale conseguenza della cattiva manutenzione della strada se non si può ricondurre la fattispecie all'insidia o al trabocchetto laddove il pericolo sia manifestamente visibile all'utente". ( Cfr App. Napoli Sez. I, 05/01/2011 ).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte cadde rovinosamente a terra a Parte_1 causa della presenza di una buca sul marciapiede stradale, buca che l'attrice deduce coperta da rifiuti e pertanto non visibile, né segnalata, oltre che imbrattata da colature untuose.
Il teste escusso indifferente, ha riferito che:” la signora è caduta all'altezza del Testimone_1 civico 60 ad un metro dal mio garage, io ero fuori al mio garage come sempre;
…….. era novembre
2018 verso metà mattinata, la signora è caduta in questa buca…….. la buca era grande circa 50 cm di lunghezza e 10 cm di larghezza se mal non erro;
……..sono presenti sempre cartacce perché lì vicino ci sono bidoni della differenziata”. La teste escussa , indifferente ha riferito a Testimone_2 sua volta che :” ero per strada tornando a casa, non ricordo né l'anno né il giorno, la signora veniva verso di me ed ho visto che cadeva davanti a me su un fosso a terra mettendo il piede dentro,
l'ho aiutata io a rialzarsi da terra.”
Entrambi i testi, pur riconoscendo nelle foto esibite, prodotte agli atti del fascicolo attoreo, la buca dove l'attrice cadde, non hanno espressamente fatto riferimento alla circostanza che la stessa fosse coperta da rifiuti, né che fosse imbrattata da colature untuose. Più precisamente il teste ha CP_5 riferito della presenza costante di cartacce, per la vicinanza dei bidoni della differenziata, come appare anche nelle foto, dove però la buca ritratta, o meglio le due buche in sequenza con minimo dislivello, non sono coperte da rifiuti, mentre la teste riferisce genericamente del degrado Tes_2 della zona, evidente sempre nelle richiamate foto.
La giurisprudenza al riguardo ha espresso un importante principio e cioè quello del legittimo affidamento “secondo cui l'utente della strada si aspetta che la sede stradale sia regolare, per cui in caso di pericoli, la responsabilità sulle strade è del custode pubblico” (cfr Trib di Gela n 214/2019
;Cass n. 1697/09; Cass n 1994108, Cass. n. 0427/08, Cass. 27 gennaio 2009. Cass. 31 luglio 2008).
Tuttavia, a contemperamento del principio suesposto, la giurisprudenza ha più volte richiamato un altro giusto principio, quello di autoresponsabilità in virtù del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di
5 comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale (cfr Corte Appello Ancona sez II n.924/2019).
Tale principio trova il suo corollario nell'art. 1227 cc. la cui applicazione può condurre ad una riduzione del risarcimento del danno o ad una sua esclusione.
In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Sul punto è opportuno soffermarsi.
E' doveroso rilevare che l'episodio che ha causato il danno è avvenuto in pieno giorno , all'incirca verso mezzogiorno come riferito dal teste (verso metà mattinata), confermando la CP_5 prospettazione attorea, in una strada principale e altamente frequentata della città, il che fa presumere verosimilmente che se avesse prestato maggiore attenzione nel procedere sul detto marciapiedi, avrebbe potuto evitare la caduta. Non solo ma la presenza dei bidoni della differenziata nelle immediate vicinanze, peraltro non adeguatamente manutenuti, con rifiuti un po' sparsi qua e là, avrebbe dovuto indurre l'utente ad una cautela ancora maggiore nel procedere sul marciapiede nelle vicinanze, senza trascurare la lunghezza della buca, meglio delle due buche una dietro l'altra come visibili nelle foto, non proprio piccola e rilevabile con maggiore diligenza.
Ebbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali suesposti, e in forza dell'esigenza di operare un giusto contemperamento tra gli stessi e alla luce delle circostanze fattuali sopra descritte, questo
Giudice ritiene vi sia spazio applicativo per l'art. 1227 co. 1 cc, nella misura in cui la disattenzione della parte attrice abbia concorso a cagionare il danno.
Dalle considerazioni complessivamente esposte, la domanda pertanto va parzialmente accolta e il danno va liquidato nella misura del 50%, essendo ascrivibile un concorso di responsabilità in capo alla sig.ra nella pari misura del 50%. Parte_2
Va infine scrutinata nel caso in esame la responsabilità della convenuta quale società CP_2 appaltatrice del servizio di pulizia ed igiene delle strade.
Al riguardo, essendo emerso a seguito dell'istruttoria espletata che l'attrice cadde a causa della buca presente sul marciapiede e non a causa dei rifiuti posti nelle vicinanze, va richiamato il principio secondo il quale la responsabilità del quale proprietario del demanio stradale per danni a CP_1 terzi non viene a cessare per avere l'ente affidato la pulizia a terzi, costituendo l'appalto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione di un proprio obbligo istituzionale a norma dell'art. 14 C.d.S. (
Cass. 23.1.2009, n. 1691, Cass. 22.1.2015, n. 1146 e Cass. 26.9.2006, n. 20825) ".
6 L'affidamento in appalto della manutenzione stradale ad una o più ditte private non trasferisce quindi l'obbligo di custodia del bene demaniale dal alle imprese appaltatrici. CP_1
In conclusione, si può ritenere che, nel caso in cui la manutenzione delle strade sia data in appalto a ditte private, l'utente danneggiato da un'insidia stradale possa agire a titolo di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, o in subordine ex art. 2043 c.c., nei confronti dell'impresa appaltatrice e conservi, altresì, l'azione ex art. 2051 c.c. nei confronti del . Controparte_8
Trattandosi di due fonti distinte di responsabilità, nulla vieta che esse concorrano tra loro, dando luogo, così, ad un'obbligazione risarcitoria solidale.
Ricorrendone i presupposti, inoltre, è evidente che residuerà a favore del chiamato a CP_1 rispondere dei danni subiti dall'utente, la possibilità di agire in rivalsa, ex contractu, nei confronti dell'impresa appaltatrice.
Nel caso di specie però non è emerso alcun nesso di causalità tra la cattiva gestione dei rifiuti in uno alla carente pulizia della strada e l'evento posto a base del presente giudizio, come innanzi precisato e rilevato.
Pertanto alcuna responsabilità può essere ascritta all'impresa appaltatrice convenuta, neppure a titolo di concorso.
Per quel che concerne la quantificazione dei danni si rileva che il CTU incaricato, dott.
[...]
, che ha eseguito la consulenza sulla scorta della documentazione medica prodotta in atti, Per_3 ha accertato che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito da
[...]
“Sulla base dello studio della documentazione clinica, dell'indagine anamnestica e Pt_1 dell'esame obiettivo praticato si può affermare che la Signora 50enne all'epoca dei Parte_1 fatti, a seguito del sinistro del 19/11/2018 riportò una frattura ingranata del collo omerale di destra con frattura/distacco pluriframmentario del trochite e lesione della cuffia dei rotatori. La suddetta lesione risulta per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita congrua con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti, essendo adeguatamente compatibile con una violenta improvvisa caduta al suolo, con conseguente violento impatto del distretto corporeo interessati contro superfici rigida. Detta dinamica risulta anche segnalata nel verbale di PS della presso cui la p. fece ricorso in seguito Controparte_9 all'evento lesivo. Possono, pertanto, ritenersi soddisfatti i criteri per la dimostrazione del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti etiologici) tra l'evento riferito e le lesioni riportate.”
Il CTU, “attuando un bilancio complessivo dei postumi di natura anatomica e funzionale apprezzabili nella fattispecie, oramai stabilizzati e non più suscettibili di miglioramento” ha
7 riconosciuto all'istante “un tasso complessivo di danno biologico del 10-11% (dieci undici per cento)”, precisando che “detti esiti incidono in misura moderata sulla sfera relazionale e personale del leso. L'assenza di una attuale proficua attività lavorativa porta ad escludere qualsiasi pratica apprezzabile ripercussione su un'eventuale capacità lavorativa specifica”.
Il CTU ha altresì riconosciuto all'attrice un periodo di invalidità temporanea di 90 giorni, facendo riferimento da un lato alla documentazione sanitaria disponibile e dall'altro a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, di cui una ITT (invalidità temporanea totale) di 15 giorni, da una ITP (invalidità temporanea parziale) progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% per 15 giorni, sul 50%, per ulteriori 30 giorni e sul 25% per altri 30 giorni. Ha altresì riconosciuto spese mediche documentate per un totale di euro 10,33.
Essendo, pertanto, le conclusioni del CTU frutto di accurata indagine e di disamina degli elementi in suo possesso, il Tribunale adito ritiene di far proprie le stesse, ponendole a base della liquidazione dei danni e fissando al 10% il danno biologico .
I danni non patrimoniali vanno quindi liquidati secondo le valutazioni mediamente operanti ed in particolare secondo le cd. tabelle di Milano per l'anno 2024, comprendendo il danno biologico e tenendo conto della c.d. sofferenza soggettiva, senza alcuna personalizzazione, non risultando documentata una incidenza del danno sulle abitudini e sulle condizioni di vita dell'attrice, nella misura complessiva di €. 15.234,29 all'attualità (50% della seguente somma di €. 30468,58, così composta: €. 24.852,00 per danno biologico permanente al 10%, comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva, su danneggiata di anni 50 all'epoca del sinistro + €. 1725,00 per 30 giorni di ITT totale, €. 1293,75 per 15 giorni di ITP al 75% + €. 1725,00 per 30 giorni di ITP al 50% +
€.862,50 per 30 giorni di ITP al 25% + €. 10,33 spese mediche riconosciute) .
Poiché il risarcimento é espresso all'attualità appare necessario – ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro - riportare le somme sopraindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (19/11/2018) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente
8 all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. Dal deposito della presente sentenza decorreranno gli interessi legali sulla somma liquidata.
Vista la parziale soccombenza della parte convenuta, sussistono ragionevoli motivi per la compensazione del 50% delle spese di lite, ad eccezione di quelle del CTU nella misura definitiva liquidata con decreto in atti nella complessiva somma di €. 587,20, oltre accessori, con condanna per la restante parte – che si liquida secondo il valore della lite e la sua complessità a norma del DM
147/2022 e successive modifiche – in capo all'ente convenuto come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie in misura parziale la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro €. 15.234,29, già ridotta ed all'attualità, oltre interessi legali a partire dalla data del sinistro ( 19/11/2018), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite, che compensate nella misura del 50% in ragione della parziale soccombenza di quest'ultima, vengono liquidate in €. 272,50 per spese vive ed €. 3808,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'avv. Marco Di Nocera ed all'avv. Cristina Maiorano per dichiarazione di anticipo fattane;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' convenuto le spese di CTU nella misura liquidata con relativo decreto;
4. rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti dell con integrale compensazione CP_2 delle spese di causa tra di esse.
Così deciso in Napoli il 24.07.2025
Dott. Maria Esposito
9 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12533/2022 R.G.
TRA nata a [...] il [...] (C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Marco Di Nocera, ( ) e Cristina Maiorano CodiceFiscale_2
( , come da procura in atti. CodiceFiscale_3 attrice
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Castelli Carla e dall'avv. Giulia Di Fiore, come in atti. convenuto
, in persona del legale rapp.te p.t, (C.F. ), con sede in alla Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
Via Ponte dei Francesi n. 37/D,
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto sia i verbali di udienza in cui la CP_3
1 causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante assumeva che il giorno 19 novembre 2018, alle ore 12:00 circa in mentre camminava sul marciapiede di via Simone Martini in direzione CP_1
Via Pigna, in compagnia della figlia , finiva con il piede in una buca ivi presente, non Persona_1 segnalata, imbrattata dalle colature untuose dei rifiuti e comunque occultata da spazzatura, rovinando al suolo con il lato destro del corpo e in particolare con la spalla destra.
A seguito della caduta l'istante veniva soccorsa dalla figlia, dai passanti, dalle persone presenti fuori la ed al oltre che dai titolari dei vicini esercizi commerciali, e quindi CP_4 Controparte_5 trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli dove le veniva diagnosticata la frattura scomposta del collo omerale destro e distorsione caviglia sinistra, subendo successivamente un intervento di riduzione e osteosintesi della frattura, all'esito del quale, come da perizia tecnica di parte del Dott. , residuavano all'attrice postumi invalidanti nella misura del 14% Persona_2 ed inoltre 10 gg. di I.T.T., 25 gg. di I.T.P. al 75% e 20 gg di ITP al 50%. Quest'ultima segnalava che in conseguenza dei fatti di causa non aveva potuto più svolgere le faccende domestiche in totale autonomia, portare pesi con il braccio destro, etc., con limitazione delle proprie abitudini di vita.
L'attrice esponeva inoltre di avere messo in mora sia il che l' , società Controparte_1 CP_2 erogatrice dei servizi di igiene urbana e di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti nel senza esito. Controparte_1
Veniva evidenziato in particolare che a seguito della comunicazione dell'evento e della richiesta risarcitoria la compagnia di assicurazione che copriva la r.c. della convenuta Controparte_6 CP_2
aveva sottoposto a perizia l'istante, per poi denegare la responsabilità della propria assicurata
[...] nell'occorso.
Concludeva pertanto perchè venisse accertata la responsabilità del in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., e/o la responsabilità di in persona del legale rapp.te p.t., a mente Controparte_2 del disposto di cui agli artt. 2043 e/o 2049 cc. e/o comunque secondo legge, e conseguentemente per la loro condanna al risarcimento delle lesioni fisiche riportate dall'istante nell'occorso, quantificate in € 53.035,25 o in quella diversa somma che risultasse provata in corso di causa, oltre al danno morale da liquidarsi secondo giustizia ed oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria sul determinando importo, da calcolarsi dal dì del fatto alla data dell'effettivo soddisfo il tutto da intendersi contenuto nei limiti di €.52.000,00.
Instaurata ritualmente la lite giudiziaria, si costituiva in giudizio il solo Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, infondata per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
2 Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU medico-legale, formulate le conclusioni nei verbali di causa dalle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, escluse questioni preliminari di rito, essendo l'azione esperita dalla sig.ra sufficientemente determinata sia in ordine all'an che al quantum, Pt_1 la domanda va ritenuta parzialmente fondata e accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non Controparte_7 costituita in giudizio.
Nel merito la controversia che ci occupa si inquadra nell'annosa questione affrontata negli ultimi venti anni dalla giurisprudenza della Corte di cassazione afferente alla qualificazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione nella manutenzione e gestione delle strade.
Senza voler ripercorrere in maniera analitica il percorso giurisprudenziale sul punto, si precisa che questo Giudice aderisce alla tesi, oggi pacifica, secondo cui è applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche alla P.A..
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1 discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923,
n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La giurisprudenza ha più volte ribadito che è opportuno valutare caso per caso – in relazione all'estensione del territorio e l'uso generalizzato dello stesso da parte di terzi – la effettiva attività di controllo e gestione da parte dell'Ente, volta ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti (cfr Cass. n. 13114/95; Cass. civ. Sez. Un. n. 8588/97, con interpretazione avallata da Corte
Cost. 10 maggio 1999 n. 156, secondo la quale nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sulla scorta dei rilievi che, come sottolineato in alcune sentenze, "la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte del terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità").
Costituisce indice sintomatico della effettiva possibilità di effettuare un costante controllo su strada demaniale la circostanza che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione di un centro abitato
(da ultimo, cfr. Cass. n. 23924/2007, Cass. n. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15779/2006,
Cass. n. 15383/2006).
3 La localizzazione di una strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità CP_1 di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr Cass. 2006 n 15383).
Nel caso in esame, trattasi di strada pubblica centrale, localizzata nel perimetro di un centro urbano, dotato di sevizi pubblici.
Il custode del bene demaniale, diversamente dal custode di un bene privato il quale risponde in modo oggettivo dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in forza del principio “cuius commoda, eius incomoda “, sia in virtù della circostanza che il custode privato può impedire l'uso del bene da parte di terzi, limitando i danni derivanti da comportamenti altrui, è esposto a molteplici e imprevedibili rischi legati al comportamento più o meno civile degli utenti della strada, per cui la giurisprudenza ha precisato che bisogna adottare criteri di imputazione per la configurazione della responsabilità da cosa in custodia diversi rispetto a quelli propri del custode privato.
In particolare, è opportuno distinguere se la causa del danno sia un fattore intrinseco della struttura del bene oppure se il pericolo sia strettamente connesso alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato.
Nel primo caso, è più agevole individuare la responsabilità ex art. 2051 cc in forza dell'obbligo in capo al custode pubblico al controllo e alla manutenzione del bene.
Nel secondo caso, più spesso il comportamento di terzi o del creditore- danneggiato può considerarsi caso fortuito, purché l'agente di rischio abbia carattere estemporaneo tale da impedire un repentino ed efficace intervento dell'Ente.
Dall' applicabilità dell'art. 2051 alla P.A., ne discende che il danneggiato è onerato della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento danno, mentre la P.A., al fine di ottenere l'esonero dalla responsabilità ex art. 2051 cc, deve provare il caso fortuito, cioè che il fatto presenti i requisiti di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità tali da interrompere il suddetto rapporto di causalità (cfr. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n.
20619). L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. “laddove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
4 l'intervento riparatore dell'ente custode» (cfr. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805). La responsabilità della PA ai sensi dell'art. 2051 c.c. è configurabile a condizione che venga provato dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della prevedibilità soggettiva dello stesso "non si configura la responsabilità ... ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale conseguenza della cattiva manutenzione della strada se non si può ricondurre la fattispecie all'insidia o al trabocchetto laddove il pericolo sia manifestamente visibile all'utente". ( Cfr App. Napoli Sez. I, 05/01/2011 ).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte cadde rovinosamente a terra a Parte_1 causa della presenza di una buca sul marciapiede stradale, buca che l'attrice deduce coperta da rifiuti e pertanto non visibile, né segnalata, oltre che imbrattata da colature untuose.
Il teste escusso indifferente, ha riferito che:” la signora è caduta all'altezza del Testimone_1 civico 60 ad un metro dal mio garage, io ero fuori al mio garage come sempre;
…….. era novembre
2018 verso metà mattinata, la signora è caduta in questa buca…….. la buca era grande circa 50 cm di lunghezza e 10 cm di larghezza se mal non erro;
……..sono presenti sempre cartacce perché lì vicino ci sono bidoni della differenziata”. La teste escussa , indifferente ha riferito a Testimone_2 sua volta che :” ero per strada tornando a casa, non ricordo né l'anno né il giorno, la signora veniva verso di me ed ho visto che cadeva davanti a me su un fosso a terra mettendo il piede dentro,
l'ho aiutata io a rialzarsi da terra.”
Entrambi i testi, pur riconoscendo nelle foto esibite, prodotte agli atti del fascicolo attoreo, la buca dove l'attrice cadde, non hanno espressamente fatto riferimento alla circostanza che la stessa fosse coperta da rifiuti, né che fosse imbrattata da colature untuose. Più precisamente il teste ha CP_5 riferito della presenza costante di cartacce, per la vicinanza dei bidoni della differenziata, come appare anche nelle foto, dove però la buca ritratta, o meglio le due buche in sequenza con minimo dislivello, non sono coperte da rifiuti, mentre la teste riferisce genericamente del degrado Tes_2 della zona, evidente sempre nelle richiamate foto.
La giurisprudenza al riguardo ha espresso un importante principio e cioè quello del legittimo affidamento “secondo cui l'utente della strada si aspetta che la sede stradale sia regolare, per cui in caso di pericoli, la responsabilità sulle strade è del custode pubblico” (cfr Trib di Gela n 214/2019
;Cass n. 1697/09; Cass n 1994108, Cass. n. 0427/08, Cass. 27 gennaio 2009. Cass. 31 luglio 2008).
Tuttavia, a contemperamento del principio suesposto, la giurisprudenza ha più volte richiamato un altro giusto principio, quello di autoresponsabilità in virtù del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di
5 comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale (cfr Corte Appello Ancona sez II n.924/2019).
Tale principio trova il suo corollario nell'art. 1227 cc. la cui applicazione può condurre ad una riduzione del risarcimento del danno o ad una sua esclusione.
In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Sul punto è opportuno soffermarsi.
E' doveroso rilevare che l'episodio che ha causato il danno è avvenuto in pieno giorno , all'incirca verso mezzogiorno come riferito dal teste (verso metà mattinata), confermando la CP_5 prospettazione attorea, in una strada principale e altamente frequentata della città, il che fa presumere verosimilmente che se avesse prestato maggiore attenzione nel procedere sul detto marciapiedi, avrebbe potuto evitare la caduta. Non solo ma la presenza dei bidoni della differenziata nelle immediate vicinanze, peraltro non adeguatamente manutenuti, con rifiuti un po' sparsi qua e là, avrebbe dovuto indurre l'utente ad una cautela ancora maggiore nel procedere sul marciapiede nelle vicinanze, senza trascurare la lunghezza della buca, meglio delle due buche una dietro l'altra come visibili nelle foto, non proprio piccola e rilevabile con maggiore diligenza.
Ebbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali suesposti, e in forza dell'esigenza di operare un giusto contemperamento tra gli stessi e alla luce delle circostanze fattuali sopra descritte, questo
Giudice ritiene vi sia spazio applicativo per l'art. 1227 co. 1 cc, nella misura in cui la disattenzione della parte attrice abbia concorso a cagionare il danno.
Dalle considerazioni complessivamente esposte, la domanda pertanto va parzialmente accolta e il danno va liquidato nella misura del 50%, essendo ascrivibile un concorso di responsabilità in capo alla sig.ra nella pari misura del 50%. Parte_2
Va infine scrutinata nel caso in esame la responsabilità della convenuta quale società CP_2 appaltatrice del servizio di pulizia ed igiene delle strade.
Al riguardo, essendo emerso a seguito dell'istruttoria espletata che l'attrice cadde a causa della buca presente sul marciapiede e non a causa dei rifiuti posti nelle vicinanze, va richiamato il principio secondo il quale la responsabilità del quale proprietario del demanio stradale per danni a CP_1 terzi non viene a cessare per avere l'ente affidato la pulizia a terzi, costituendo l'appalto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione di un proprio obbligo istituzionale a norma dell'art. 14 C.d.S. (
Cass. 23.1.2009, n. 1691, Cass. 22.1.2015, n. 1146 e Cass. 26.9.2006, n. 20825) ".
6 L'affidamento in appalto della manutenzione stradale ad una o più ditte private non trasferisce quindi l'obbligo di custodia del bene demaniale dal alle imprese appaltatrici. CP_1
In conclusione, si può ritenere che, nel caso in cui la manutenzione delle strade sia data in appalto a ditte private, l'utente danneggiato da un'insidia stradale possa agire a titolo di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, o in subordine ex art. 2043 c.c., nei confronti dell'impresa appaltatrice e conservi, altresì, l'azione ex art. 2051 c.c. nei confronti del . Controparte_8
Trattandosi di due fonti distinte di responsabilità, nulla vieta che esse concorrano tra loro, dando luogo, così, ad un'obbligazione risarcitoria solidale.
Ricorrendone i presupposti, inoltre, è evidente che residuerà a favore del chiamato a CP_1 rispondere dei danni subiti dall'utente, la possibilità di agire in rivalsa, ex contractu, nei confronti dell'impresa appaltatrice.
Nel caso di specie però non è emerso alcun nesso di causalità tra la cattiva gestione dei rifiuti in uno alla carente pulizia della strada e l'evento posto a base del presente giudizio, come innanzi precisato e rilevato.
Pertanto alcuna responsabilità può essere ascritta all'impresa appaltatrice convenuta, neppure a titolo di concorso.
Per quel che concerne la quantificazione dei danni si rileva che il CTU incaricato, dott.
[...]
, che ha eseguito la consulenza sulla scorta della documentazione medica prodotta in atti, Per_3 ha accertato che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito da
[...]
“Sulla base dello studio della documentazione clinica, dell'indagine anamnestica e Pt_1 dell'esame obiettivo praticato si può affermare che la Signora 50enne all'epoca dei Parte_1 fatti, a seguito del sinistro del 19/11/2018 riportò una frattura ingranata del collo omerale di destra con frattura/distacco pluriframmentario del trochite e lesione della cuffia dei rotatori. La suddetta lesione risulta per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita congrua con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti, essendo adeguatamente compatibile con una violenta improvvisa caduta al suolo, con conseguente violento impatto del distretto corporeo interessati contro superfici rigida. Detta dinamica risulta anche segnalata nel verbale di PS della presso cui la p. fece ricorso in seguito Controparte_9 all'evento lesivo. Possono, pertanto, ritenersi soddisfatti i criteri per la dimostrazione del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti etiologici) tra l'evento riferito e le lesioni riportate.”
Il CTU, “attuando un bilancio complessivo dei postumi di natura anatomica e funzionale apprezzabili nella fattispecie, oramai stabilizzati e non più suscettibili di miglioramento” ha
7 riconosciuto all'istante “un tasso complessivo di danno biologico del 10-11% (dieci undici per cento)”, precisando che “detti esiti incidono in misura moderata sulla sfera relazionale e personale del leso. L'assenza di una attuale proficua attività lavorativa porta ad escludere qualsiasi pratica apprezzabile ripercussione su un'eventuale capacità lavorativa specifica”.
Il CTU ha altresì riconosciuto all'attrice un periodo di invalidità temporanea di 90 giorni, facendo riferimento da un lato alla documentazione sanitaria disponibile e dall'altro a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, di cui una ITT (invalidità temporanea totale) di 15 giorni, da una ITP (invalidità temporanea parziale) progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% per 15 giorni, sul 50%, per ulteriori 30 giorni e sul 25% per altri 30 giorni. Ha altresì riconosciuto spese mediche documentate per un totale di euro 10,33.
Essendo, pertanto, le conclusioni del CTU frutto di accurata indagine e di disamina degli elementi in suo possesso, il Tribunale adito ritiene di far proprie le stesse, ponendole a base della liquidazione dei danni e fissando al 10% il danno biologico .
I danni non patrimoniali vanno quindi liquidati secondo le valutazioni mediamente operanti ed in particolare secondo le cd. tabelle di Milano per l'anno 2024, comprendendo il danno biologico e tenendo conto della c.d. sofferenza soggettiva, senza alcuna personalizzazione, non risultando documentata una incidenza del danno sulle abitudini e sulle condizioni di vita dell'attrice, nella misura complessiva di €. 15.234,29 all'attualità (50% della seguente somma di €. 30468,58, così composta: €. 24.852,00 per danno biologico permanente al 10%, comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva, su danneggiata di anni 50 all'epoca del sinistro + €. 1725,00 per 30 giorni di ITT totale, €. 1293,75 per 15 giorni di ITP al 75% + €. 1725,00 per 30 giorni di ITP al 50% +
€.862,50 per 30 giorni di ITP al 25% + €. 10,33 spese mediche riconosciute) .
Poiché il risarcimento é espresso all'attualità appare necessario – ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro - riportare le somme sopraindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (19/11/2018) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente
8 all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. Dal deposito della presente sentenza decorreranno gli interessi legali sulla somma liquidata.
Vista la parziale soccombenza della parte convenuta, sussistono ragionevoli motivi per la compensazione del 50% delle spese di lite, ad eccezione di quelle del CTU nella misura definitiva liquidata con decreto in atti nella complessiva somma di €. 587,20, oltre accessori, con condanna per la restante parte – che si liquida secondo il valore della lite e la sua complessità a norma del DM
147/2022 e successive modifiche – in capo all'ente convenuto come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie in misura parziale la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro €. 15.234,29, già ridotta ed all'attualità, oltre interessi legali a partire dalla data del sinistro ( 19/11/2018), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite, che compensate nella misura del 50% in ragione della parziale soccombenza di quest'ultima, vengono liquidate in €. 272,50 per spese vive ed €. 3808,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'avv. Marco Di Nocera ed all'avv. Cristina Maiorano per dichiarazione di anticipo fattane;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' convenuto le spese di CTU nella misura liquidata con relativo decreto;
4. rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti dell con integrale compensazione CP_2 delle spese di causa tra di esse.
Così deciso in Napoli il 24.07.2025
Dott. Maria Esposito
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