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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale ordinario di Trani, sezione unica civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
- Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1896/2021 R.G. avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in Trani al corso Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele n. 296, presso lo studio dell'avv. Franzese Giovanni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-ricorrente-
E
(c.f. ), provvisoriamente ammessa al Controparte_1 C.F._2 patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Barletta alla via Renato Coletta n. 32, presso lo studio dell'avv. Nardiello Rosanna, in virtù di procura alle liti in atti;
-resistente-
NONCHÈ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.4.2021, , premesso di aver contratto con Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Bitonto il 20.05.2012 - trascritto negli atti dello Stato Civile del
[...]
Comune di Bitonto al n. 17, parte I, Anno 2012-, ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale, il 18.7.2012, è nata la figlia che con ricorso del 3.2.2017, le parti hanno introdotto il giudizio per la separazione Per_1 consensuale;
che, con decreto n. 8514/2014 dell'11.7.2017 depositato il 3.8.2017, il Tribunale di
Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate con il ricorso congiunto e che da allora non v'è stata riconciliazione;
che, in seguito alla separazione, la CP_1 ha costituito una nuova famiglia di fatto ed ha avuto un'altra figlia dall'attuale compagno.
Ciò posto, ha chiesto al Tribunale: di pronunciare lo scioglimento del matrimonio Parte_1 civile celebrato in Bitonto in data 20.5.2012 (atto n. 17 parte I anno 2012); di revocare o, in via subordinata, di ridurre l'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie;
di confermare l'affidamento condiviso;
di disporre il collocamento della minore presso di sè; in subordine, Per_1 di ampliare il diritto di visita stabilito con gli accordi di separazione.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, con memoria difensiva depositata il 2.6.2021, pur non opponendosi alla dichiarazione di scioglimento Controparte_1 del matrimonio, ha contestato le allegazioni del ricorrente, negando di aver intrapreso una relazione Per_ more uxorio con il padre della secondogenita - con il quale ha rappresentato di intrattenere solo rapporti finalizzati all'esercizio della responsabilità genitoriale- e dichiarando di essere affetta da plurime patologie che le impediscono di inserirsi nel mondo del lavoro.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il ricorrente;
di confermare l'affidamento condiviso della figlia minore la collocazione Per_1 prevalente della figlia presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale, nonché il diritto di visita del padre come già stabilito in sede di separazione consensuale;
di porre a carico del per il Pt_1 concorso nel mantenimento della figlia, un assegno mensile pari ad € 600,00, nonché il 50% delle spese straordinarie;
di disporre in proprio favore un assegno divorzile almeno pari ad € 250,00 mensili.
All'udienza del 22.6.2021, sentite le parti, comparse personalmente, il Giudice delegato dal
Presidente ha dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, riservando la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori e, con successiva ordinanza del 28.6.2021, ha confermato le statuizioni di cui al decreto di omologa, ad eccezione del regime di visita tra il padre e la minore, ampliandolo.
Quindi, il Presidente ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al P.M., avvenuta in pari data.
Depositate le memorie integrative, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed assunte le prove ammesse, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, a cui la resistente non si è opposta.
La causa è stata pertanto riservata al Collegio per la decisione. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto del Tribunale di Trani n. n. 8514/2014 dell'11.7.2017 depositato il 3.8.2017 (R.G. n. 655/2017).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa continuare per i provvedimenti relativi alle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12, L. 898/1970, va emessa sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.
Vanno, altresì, disposte le formalità prescritte dalla legge.
Stante poi la necessità di decidere sulle ulteriori istanze rispettivamente avanzate dalle parti, va fissata udienza dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
In ordine alle spese si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 13.4.2021 da nei confronti di garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bitonto in data 20.05.2012 da e Parte_1 Controparte_1
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bitonto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 17 parte I anno 2012);
3. Provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4. Rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, addì 15.4.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Sandra Moselli