Sentenza 12 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2018, n. 26912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26912 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2017 del TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG c»2 o - J e_.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l' ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Spoleto in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di IO OL, finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a tre sentenze di condanna in essa indicate. Rilevava, invero : - che nella terza sentenza era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alla stessa (partecipazione associativa relativa agli anni 1981-1983 ed estorsione aggravata commessa dal 1981-2 al 1993,condotte entrambe perpetrate in Messina) e quelli di cui alla prima sentenza (partecipazione associativa commessa in Messina dal marzo 1987 e una serie di reati, sempre commessi in Messina nel 1983, 1984 e 1987, posti in continuazione tra loro ma non con l'associazione); - che il delitto ex art. 416 bis cod. pen., di cui alla seconda sentenza, era stato commesso in Messina tra il luglio 1986 e il 18 novembre 1986 e quindi a distanza temporale di quattro mesi dal delitto associativo di cui alla prima sentenza e nel periodo di commissione dell'estorsione di cui alla terza sentenza;
- che dalla seconda sentenza emergevano elementi di segno contrario all'unificazione, riguardando la stessa solo un limitato periodo, ricompreso tra le scarcerazioni di alcuni affiliati al clan Costa, diretto all'esterno da IO ES e IO OL, e i successivi ordini di cattura per vari affiliati, tra cui lo stesso OL, periodo nel quale venivano commessi una serie di delitti di sangue;
- che, quindi, la specificità di detto periodo e la genesi della condotta criminosa non consentiva di ravvisare l'unicità del disegno criminoso con le condotte di cui alle altre due pronunce, e, in particolare, di cui alla prima, che esclude la continuazione tra il reato associativo e gli altri reati, commessi questi ultimi in date di molto anteriori o successive, e di cui alla terza, relativa ad una partecipazione associativa tra il 1981 ed il 1983 e ad un'estorsione iniziata nel 1981-2, condotte, altresì, poste in essere con soggetti diversi da quelli di cui alla seconda sentenza.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, IO OL, lamentando violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria. Si rileva che nell'istanza di unificazione dei reati in sede esecutiva si evidenziava come elemento unificante delle fattispecie fosse la partecipazione di OL senza soluzione di continuità alla consorteria criminosa di tipo mafioso denominata clan ES, di cui i reati, commessi, a riprova dell'identità del disegno criminosoi, in un breve arco temporale, erano espressione. Ci si duole che il Giudice dell'esecuzione, muovendo dal presupposto che il vincolo della continuazione già era stato riconosciuto dalla prima e dalla terza sentenza indicate dalla difesa, abbia ritenuto che la condotta di partecipazione associativa accertata con la seconda sentenza non fosse unificabile in sede esecutiva con i reati di cui alle altre due sentenze, per la distanza temporale e, in particolare, per la non sovrapponibilità del periodo di partecipazione associativa per quattro mesi. Detto Giudice, secondo la difesa, trascurerebbe che i reati di cui alla terza sentenza indicata nell'istanza e già unificati alla prima sarebbero stati commessi nel periodo temporale compreso "tra il 1981 e il 31.12.93" e, quindi, che detta sentenza abbia determinato l'esistenza giuridica di un'unica condotta di partecipazione all'associazione mafiosa clan ES, posta in essere in tale periodo. Lo stesso Giudice, secondo la difesa, avrebbe dovuto ritenere l'assorbimento della condanna di cui alla seconda sentenza in quella complessivamente determinata per i reati di cui alla prima e alla terza sentenza, riguardando un segmento partecipativo ricompreso nel suddetto arco temporale. Si rileva, infine, che nell'escludere la continuazione tra la fattispecie associativa ed i reati fine, detto Giudice non abbia valutato l'incidenza della terza sentenza, che già riconosceva la riconducibilità delle estorsioni per cui è intervenuta condanna al medesimo disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. IO OL risulta condannato per tre delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. in relazione all'appartenenza, in tre diversi periodi, alla medesima consorteria e precisamente il clan ES operante nel territorio di Messina;
circostanza, questa, non contestata nel provvedimento impugnato, che pone l'accento solo sui diversi periodi di partecipazione e compartecipi. La partecipazione associativa del suddetto risulta già essere stata unificata dalla terza sentenza riportata nell'istanza in relazione ai periodi "1981-1983" (terza sentenza) e "dal marzo 1987" (prima sentenza) e, quindi, in relazione ai periodi tra loro più distanti. Il provvedimento impugnato, invece, esclude che il delitto associativo commesso tra luglio 1986 e novembre 1986 e, quindi, in un periodo senza dubbio contiguo temporalmente a quello della partecipazione associativa di cui alla prima sentenza, già unificata alla partecipazione associativa più risalente, sia commesso nell'ambito del medesimo disegno criminoso di tali partecipazioni associative. E ciò, definendo "apprezzabile" una distanza di tempo di appena quattro mesi, senza rapportarla alla detenzione del OL dal novembre 1986 di cui comunque dà atto, e facendo leva sulla specificità del periodo e sulla genesi della condotta criminosa, senza specificarle. E senza rappresentarsi le peculiarità proprie del reato associativo mafioso, caratterizzato da una tendenziale stabilità non inficiata nemmeno da momenti di apparente interruzione quale può essere una carcerazione. Invero, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011 - dep. 25/10/2011, Rinzivillo, Rv. 251364). Ne consegue che l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, nell'escludere, in assenza di concreti indici contrari, l'unicità del programma criminoso in relazione a tre fattispecie di appartenenza al medesimo clan operante nel medesimo territorio, di cui le due più distanti temporalmente già riunite sotto il vincolo della continuazione, non consente di apprezzare le ragioni per cui non sussisterebbe l'unitarietà psicologica e programmatica (se non fattuale) almeno tra i reati associativi di cui alle indicate sentenze.
2. Il rilevato vizio motivazionale impone di procedere all'annullamento di detta ordinanza e di disporre il rinvio per nuovo esame, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Spoleto, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame a