TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/12/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 311 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giovanna Margherita Cusumano ed elettivamente domiciliato come in atti;
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Manganaro ed elettivamente domiciliata come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione e hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato a Serra San Bruno in data 21 agosto 2021 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto sin dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso;
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. 3) La sig.ra continuerà a Parte_2
vivere all'interno della casa coniugale di proprietà del padre sita in Serra
San Bruno alla Via G. Matteotti n. 6; 4) Il sig. rinuncia a Parte_1
qualsiasi pretesa anche economica sui beni mobili costituenti l'arredamento della casa coniugale che rimarranno nella piena ed esclusiva proprietà della sig.ra ; 5) Spese di lite compensate tra le parti”. Parte_2
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio (per come 2 richiesto dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 311 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
-dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate Parte_1
in parte motiva;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serra San Bruno (VV) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge (R.A.M. parte II, serie A, n. 33, anno 2021);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 311 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giovanna Margherita Cusumano ed elettivamente domiciliato come in atti;
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Manganaro ed elettivamente domiciliata come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione e hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato a Serra San Bruno in data 21 agosto 2021 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto sin dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso;
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. 3) La sig.ra continuerà a Parte_2
vivere all'interno della casa coniugale di proprietà del padre sita in Serra
San Bruno alla Via G. Matteotti n. 6; 4) Il sig. rinuncia a Parte_1
qualsiasi pretesa anche economica sui beni mobili costituenti l'arredamento della casa coniugale che rimarranno nella piena ed esclusiva proprietà della sig.ra ; 5) Spese di lite compensate tra le parti”. Parte_2
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio (per come 2 richiesto dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 311 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
-dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate Parte_1
in parte motiva;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serra San Bruno (VV) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge (R.A.M. parte II, serie A, n. 33, anno 2021);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
3