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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 720/2024 promossa con ricorso ex art. 281-decies cod. proc. civ. depositato il 19.3.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Orazio Francesco Esposito, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), anche nella Controparte_1 C.F._2 sua qualità di socio accomandatario della GO COSTRUZIONI
2 s.a.s. di (Cod. Fisc. ), entrambi Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv.to Piercarlo Magni, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistenti -
OGGETTO: azione di rivendica.
Causa ritenuta in decisione alle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies cod. proc. civ. del
3.12.2024:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito preteso dalla convenuta ed espresso nelle fatture n. 12/2023 e 13/2023 di cui ai doc.
pagina 1 di 8 n. 11 e 12 di parte attrice;
2) condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore dei terreni distinti al Fg. 32 mapp.li 302 e 298 del
Comune Censuario di Basiliano liberi da cose e persone;
3) rigettare le domande, anche quelle proposte in via riconvenzionale, della convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
4) condannare i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi nei limiti ritenuti di giustizia in favore del ricorrente;
5) spese e competenze di causa e di mediazione interamente rifuse.
IN VIA SUBORDINATA: nella remota e denegata ipotesi si ritenga di accogliere la domanda riconvenzionale delle parti convenute, si chiede che i medesimi vengano comunque condannati a consegnare e restituire al ricorrente, libero da persone e cose, il terreno distinto al Fg. 32 mapp.li
302 e 298 del Comune Censuario di Basiliano.
IN VIA ISTRUUTORIA: come da memoria ex art. 281-duodecies comma 4 cod. proc. civ.
CONCLUSIONI DEI RESISTENTI
NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: 1) dichiarare inammissibile o comunque respingere la domanda promossa dal ricorrente, per i motivi esposti;
2) condannare il ricorrente a risarcire ai resistenti, per i motivi esposti, l'importo di € 50.972,00 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
3) obbligare il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Come da memoria integrativa del 13.6.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha evocato in causa la Parte_1 [...]
-e quest'ultimo quale Controparte_2 socio illimitatamente responsabile della stessa società- al fine di far giudizialmente accertare l'insussistenza delle pretese economiche vantate dai predetti convenuti nei suoi confronti sulla base delle fatture n. 12 e n. 13 del 2023, emesse dalla s.a.s. per complessivi € 26.000,00 più IVA in ragione di asserite attività di progettazione e per acconti pari ad
€ 30.000,00 più IVA su prestazioni di impianto cantiere, relativamente a pagina 2 di 8 due unità immobiliari site a BASILIANO, oltre che per ottenere -in ogni caso- la liberazione dei fondi di proprietà attorea identificati al Catasto
Terreni di quel Comune al Fg. 32, mapp.li 298 e 302, di fatto ancora indebitamente occupati dai materiali dell'impresa.
Deduceva, invero, il di aver acquistato quei terreni ad Pt_1 un'asta pubblica indetta dal Tribunale di UDINE nella procedura esecutiva immobiliare n. 155/2016 e di essersi poi avvalso della società di suo suocero saldando interamente il prezzo Parte_2 dei interventi effettivamente appaltati alla s.a.s.- per portare a compimento i lavori di un fabbricato che era stato lasciato al grezzo dal precedente proprietario esecutato e che egli aveva in seguito venduto a terzi, ma di non aver mai commissionato alla GO
COSTRUZIONI 2 altri e diversi interventi edilizi su fondi in questione, sicché del tutto ingiustificate dovevano ritenersi sia la richiesta di pagamento per ulteriori lavori non richiesti, sia la stessa avversa rivendicazione di comproprietà dei terreni che, anzi, avrebbero dovuto ritornare nella sua piena disponibilità, liberi da persone o da cose.
Ritualmente costituitisi in giudizio, GO COSTRUZIONI
2 s.a.s. e hanno insistito, di contro, per la Controparte_1 condanna di controparte -anche in via riconvenzionale- al saldo di quanto richiesto, eccependo nell'ordine:1) che gli accordi tra le parti, nel 2018, avevano previsto -quale ultima iniziativa immobiliare prima del pensionamento dell'accomandatario- la realizzazione non di una, ma di due villette bifamiliari, con completamento della prima struttura, lasciata al grezzo dal precedente proprietario dei terreni oggetto di acquisto in sede esecutiva e con la costruzione della seconda, di cui era stata realizzata la sola fondazione a platea;
2) che, quindi, nel 2023 il aveva espressamente richiesto di dare avvio anche alla Pt_1 realizzazione della seconda bifamiliare, sicché l'impresa, tra maggio e luglio di quell'anno, aveva incaricato un architetto ed un ingegnere per le relative progettazioni, iniziando essa stessa l'allestimento del cantiere;
3) che l'attore, tuttavia, ad agosto -probabilmente anche a causa dell'inasprirsi dei rapporti con la moglie, dalla quale si era poi separato-
pagina 3 di 8 aveva fatto sapere al suocero di non essere più intenzionato a proseguire con l'iniziativa immobiliare, rifiutandosi di rifondere i costi per i progettisti e negando di aver mai acconsentito a quel secondo intervento edilizio;
4) che, pertanto, del tutto legittimo, da parte di essi convenuti, doveva ritenersi anche il diritto di ritenzione dei terreni, posseduti in virtù del contratto d'appalto -non scritto ma agevolmente desumibile per fatti concludenti- finalizzato alla costruzione della seconda bifamiliare;
5) che, nella denegata ipotesi di una ritenuta insussistenza del contratto in questione, il contegno dell'attore sarebbe venuto comunque in rilievo nell'ottica di una sua altrimenti predicabile responsabilità precontrattuale, per la lesione dell'affidamento di controparte nella conclusione di quell'ulteriore affare.
Così ricostruiti, in estrema sintesi, i termini della controversia, la domanda attorea, valutata allo stato degli atti, è fondata e trova accoglimento per i motivi che seguono, ciò comportando, di riflesso il rigetto della pretesa azionata in via riconvenzionale dai convenuti.
È innanzitutto pacifico in causa, in quanto non contestato dai predetti convenuti (v. a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta), che i fondi di cui trattasi, siti a BASILIANO (UD) - fraz. Basagliapenta, in via Mistruzzi, ricadenti all'interno del P.R.P.C. ed identificati nel Catasto
Terreni di quel Comune al Fg. 32, mapp.li 298 e 302, appartengano a
, resosi aggiudicatario degli stessi nell'ambito della Parte_1 procedura esecutiva n. 155/2016 (v. docc. 1, 2 e 3 nel fascicolo attoreo).
Documentalmente provato, del pari, è anche il contratto d'appalto intervenuto il 18.6.2019 tra il e la GO Pt_1
COSTRUZIONI 2 s.a.s. per -giova sin d'ora sottolinearlo- “… l'esecuzione di opere di ultimazione di un (solo - N.d.R.) fabbricato bifamilare di civile abitazione con ricavo di 2 unità abitative nel (suddetto) lotto di proprietà
(attorea) …”. (v. così, doc. 5, ibidem). Neppure in discussione, peraltro, è il fatto che i lavori in questione siano stati interamente pagati dal committente (v. doc. 6, ibidem).
Poste queste premesse, allora, nulla depone -nemmeno in via presuntiva- a favore della asserita estensione dell'oggetto dell'appalto pagina 4 di 8 anche alla realizzazione di una seconda villetta bifamilare;
né, del resto, gli indici presuntivi indicati dai convenuti a sostegno di una tesi siffatta
(v. pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione) paiono assumere quella connotazione di precisione, gravità e concordanza comunque necessaria a superare l'evidente limite che, a ben vedere, incontra tale ricostruzione dei fatti, ovvero l'assenza di un (ulteriore e/o diverso) contratto scritto.
Anzi, proprio all'interno delle deduzioni difensive dei convenuti si rinviene, semmai, la più chiara dimostrazione dell'obbiettiva inconsistenza della loro pretesa. Avendo i convenuti medesimi sostenuto, infatti, che “… l'iniziativa doveva necessariamente prevedere l'esecuzione di entrambi i fabbricati, in quanto -se non completata- l'operazione immobiliare sarebbe stata, come lo è ad oggi, antieconomica;
gli importi sino ad ora ricavati dalla vendita delle prime due unità sono stati appena sufficienti a coprire i costi sostenuti per l'acquisto dei terreni e per
l'edificazione della prima unità …” (v., così, a pag. 8, cit.), è agevole replicare, allora, che se ciò fosse stato vero, sarebbe risultato del tutto naturale regolare quella situazione nell'unico contratto di appalto intercorso nel 2019 0tra gli odierni contendenti. Tale contratto, invece, è del tutto silente al riguardo ed anzi, per quanto già ricordato, quell'accordo è chiarissimo nella descrizione dell'opera commissionata, che l'attore ha voluto limitare al completamento di un unico fabbricato bifamiliare, lasciato al grezzo dal precedente proprietario.
Per inciso, suona all'evidenza inconferente, oltretutto, l'eccepito riferimento dei convenuti al profilo della limitata sufficienza del ricavato dalla vendita di quella villetta bifamiliare “… a coprire i costi sostenuti per
l'acquisto dei terreni e per l'edificazione della prima unità …“, atteso che i costi in questione, come già visto, sono stati comunque sostenuti dal solo e d'altro canto, non pare in questione il fatto che i profili di Pt_1 convenienza economica dell'iniziativa immobiliare di cui trattasi rientrino nella libera ed esclusiva valutazione del solo attore, dovendosi al contrario ritenere che la GO COSTRUZIONI 2 s.a.s. -proprio per la vantata conoscenza del settore, comunque sicuramente superiore a quella del committente (v., così, a pag. 7 della comparsa di costituzione)-
pagina 5 di 8 avesse già autonomamente ponderato in anticipo, rispetto alla sottoscrizione dell'appalto, i propri specifici interessi di impresa e la stessa sostenibilità economica dell'iniziativa, soppesandone i costi alla luce del prezzo pattuito per l'esecuzione dei lavori.
Né, in ultima analisi, a diverse conclusioni avrebbe condotto l'assunzione della prova orale, non ammessa in quanto generica e contraddittoria nella stessa formulazione della relativa capitolazione, specie laddove si ponga mente all'obbiettiva incertezza financo in merito alla datazione del presunto secondo incarico conferito da alla Pt_1 società appaltatrice;
incarico che i convenuti, senza nulla precisare neppure in ordine alla ultimazione del primo cantiere, dove la fattura a saldo delle opere, peraltro, risale al 14.12.2020 (v. doc. 6 nel fascicolo attoreo), hanno dapprima temporalmente collocato “nel maggio 2023”
(v. pag. 4 nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta), salvo poi, in quello stesso contesto, anticipare la data di riferimento al “mese di aprile 2023” (v. pag.
7. Ibidem). Non è dato comprendere, poi, per quale motivo, se davvero il era così motivato a proseguire Pt_1
l'iniziativa edilizia, tanto da aver confermato “… durante gli incontri -non
è dato comprendere tra chi, dove, quando- di voler costruire la seconda villetta (dando) il proprio consenso affinché i professionisti redigessero i progetti di rispettiva competenza …” (v. così, il capitolo 11 a pag. 11, ibidem); non è dato comprendere, si ripete, perché il ricorrente non abbia lui stesso assegnato gli incarichi di progettazione ai professionisti.
Sicché, l'iniziativa della GO COSTRUZIONI 2 s.a.s. di prendere accordi diretti -ai fini della realizzazione della seconda villetta bifamiliare- sia con l'arch. per la redazione del Controparte_3 progetto architettonico, degli impianti elettrici, fotovoltaici, idrici-termici- sanitari (v. doc. 3 nel fascicolo della convenuta), sia con 'ingegner
BERTOLUTTI per la predisposizione del progetto strutturale (v. Per_1 doc. 4, ibidem), deve ritenersi del tutto arbitraria e comunque non consentita dal committente, che, di conseguenza, non può essere tenuto a sostenere i relativi costi, così come non dovuti risultano i pagamenti pretesi in acconto dalla convenuta per opere di “impianto cantiere”.
pagina 6 di 8 In tal senso, a fronte dell'accertata inesistenza dell'appalto di lavori per la costruzione della seconda villetta bifamiliare o, comunque, in ragione della documentata impossibilità di estendere l'oggetto del primo ed unico contratto di appalto intercorso tra le parti anche a questo secondo intervento, pienamente fondata deve ritenersi l'ulteriore domanda del ad ottenere la restituzione dei terreni Pt_1
-incontestabilmente di sua esclusiva proprietà- liberi da persone o cose.
A quest'ultimo riguardo, vale rammentare, invero, che anche laddove, per ipotesi, fosse dimostrata l'esistenza di un effettivo debito del ricorrente per il corrispettivo dovuto in costanza di lavori eseguiti dall'appaltatore sulla base di un valido contratto d'appalto, ciò non consentirebbe comunque all'appaltatore medesimo di esercitare un presunto diritto di ritenzione del cantiere a tutela del suo credito, vista la natura eccezionale del rimedio previsto dall'art. 1152 cod. civ., non estensibile in via analogica, come tale, oltre ai casi espressamente considerati (v. Cass civ. - Sez. 2, Sentenza n. 12232 del 19/08/2002).
Nulla, conclusivamente, è più tenuto a pagare il ricorrente alla GO COSTRUZIONI 2 s.a.s., Parte_1 nemmeno a titolo di risarcimento del danno, essendo comunque impredicabile, nel caso di specie, stante la chiarezza dei termini dell'affare, anche una ipotizzata responsabilità precontrattuale del predetto ricorrente per asserita lesione dell'affidamento dell'impresa appaltatrice circa la stipulazione del secondo contratto d'appalto (v., così,
a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
La soccombenza espone i convenuti al pagamento delle spese di lite, nell'ammontare indicato in dispositivo. Deve escludersi, peraltro, la condanna dei medesimi convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., la determinazione dei quali postula che la parte istante
-diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie- abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (v., così, Cass civ. - Sez. 1,
Sentenza n. 27383 del 12/12/2005).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ ACCERTA e DICHIARA che nulla è tenuto a pagare Parte_1 ai convenuti in relazione alle fatture n. 12/2023 e
[...]
n. 13/2023, neppure a titolo di responsabilità precontrattuale;
▪ NN GO COSTRUZIONI 2 s.a.s. a restituire al ricorrente i terreni distinti al Fg. 32 mapp.li 302 e 298 del Comune
Censuario di BASILIANO, liberi da cose e persone;
▪ NN GO COSTRUZIONI 2 s.a.s. e
[...]
, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite che si CP_1 liquidano, a favore del ricorrente, in complessivi € 4.518,00 di cui
€ 518,00 per anticipazioni ed € 4.000,00 per compensi, oltre 10% spese generali, IVA e CNAP.
Udine, 2.1.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 720/2024 promossa con ricorso ex art. 281-decies cod. proc. civ. depositato il 19.3.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Orazio Francesco Esposito, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), anche nella Controparte_1 C.F._2 sua qualità di socio accomandatario della GO COSTRUZIONI
2 s.a.s. di (Cod. Fisc. ), entrambi Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv.to Piercarlo Magni, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistenti -
OGGETTO: azione di rivendica.
Causa ritenuta in decisione alle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies cod. proc. civ. del
3.12.2024:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito preteso dalla convenuta ed espresso nelle fatture n. 12/2023 e 13/2023 di cui ai doc.
pagina 1 di 8 n. 11 e 12 di parte attrice;
2) condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore dei terreni distinti al Fg. 32 mapp.li 302 e 298 del
Comune Censuario di Basiliano liberi da cose e persone;
3) rigettare le domande, anche quelle proposte in via riconvenzionale, della convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
4) condannare i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi nei limiti ritenuti di giustizia in favore del ricorrente;
5) spese e competenze di causa e di mediazione interamente rifuse.
IN VIA SUBORDINATA: nella remota e denegata ipotesi si ritenga di accogliere la domanda riconvenzionale delle parti convenute, si chiede che i medesimi vengano comunque condannati a consegnare e restituire al ricorrente, libero da persone e cose, il terreno distinto al Fg. 32 mapp.li
302 e 298 del Comune Censuario di Basiliano.
IN VIA ISTRUUTORIA: come da memoria ex art. 281-duodecies comma 4 cod. proc. civ.
CONCLUSIONI DEI RESISTENTI
NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: 1) dichiarare inammissibile o comunque respingere la domanda promossa dal ricorrente, per i motivi esposti;
2) condannare il ricorrente a risarcire ai resistenti, per i motivi esposti, l'importo di € 50.972,00 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
3) obbligare il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Come da memoria integrativa del 13.6.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha evocato in causa la Parte_1 [...]
-e quest'ultimo quale Controparte_2 socio illimitatamente responsabile della stessa società- al fine di far giudizialmente accertare l'insussistenza delle pretese economiche vantate dai predetti convenuti nei suoi confronti sulla base delle fatture n. 12 e n. 13 del 2023, emesse dalla s.a.s. per complessivi € 26.000,00 più IVA in ragione di asserite attività di progettazione e per acconti pari ad
€ 30.000,00 più IVA su prestazioni di impianto cantiere, relativamente a pagina 2 di 8 due unità immobiliari site a BASILIANO, oltre che per ottenere -in ogni caso- la liberazione dei fondi di proprietà attorea identificati al Catasto
Terreni di quel Comune al Fg. 32, mapp.li 298 e 302, di fatto ancora indebitamente occupati dai materiali dell'impresa.
Deduceva, invero, il di aver acquistato quei terreni ad Pt_1 un'asta pubblica indetta dal Tribunale di UDINE nella procedura esecutiva immobiliare n. 155/2016 e di essersi poi avvalso della società di suo suocero saldando interamente il prezzo Parte_2 dei interventi effettivamente appaltati alla s.a.s.- per portare a compimento i lavori di un fabbricato che era stato lasciato al grezzo dal precedente proprietario esecutato e che egli aveva in seguito venduto a terzi, ma di non aver mai commissionato alla GO
COSTRUZIONI 2 altri e diversi interventi edilizi su fondi in questione, sicché del tutto ingiustificate dovevano ritenersi sia la richiesta di pagamento per ulteriori lavori non richiesti, sia la stessa avversa rivendicazione di comproprietà dei terreni che, anzi, avrebbero dovuto ritornare nella sua piena disponibilità, liberi da persone o da cose.
Ritualmente costituitisi in giudizio, GO COSTRUZIONI
2 s.a.s. e hanno insistito, di contro, per la Controparte_1 condanna di controparte -anche in via riconvenzionale- al saldo di quanto richiesto, eccependo nell'ordine:1) che gli accordi tra le parti, nel 2018, avevano previsto -quale ultima iniziativa immobiliare prima del pensionamento dell'accomandatario- la realizzazione non di una, ma di due villette bifamiliari, con completamento della prima struttura, lasciata al grezzo dal precedente proprietario dei terreni oggetto di acquisto in sede esecutiva e con la costruzione della seconda, di cui era stata realizzata la sola fondazione a platea;
2) che, quindi, nel 2023 il aveva espressamente richiesto di dare avvio anche alla Pt_1 realizzazione della seconda bifamiliare, sicché l'impresa, tra maggio e luglio di quell'anno, aveva incaricato un architetto ed un ingegnere per le relative progettazioni, iniziando essa stessa l'allestimento del cantiere;
3) che l'attore, tuttavia, ad agosto -probabilmente anche a causa dell'inasprirsi dei rapporti con la moglie, dalla quale si era poi separato-
pagina 3 di 8 aveva fatto sapere al suocero di non essere più intenzionato a proseguire con l'iniziativa immobiliare, rifiutandosi di rifondere i costi per i progettisti e negando di aver mai acconsentito a quel secondo intervento edilizio;
4) che, pertanto, del tutto legittimo, da parte di essi convenuti, doveva ritenersi anche il diritto di ritenzione dei terreni, posseduti in virtù del contratto d'appalto -non scritto ma agevolmente desumibile per fatti concludenti- finalizzato alla costruzione della seconda bifamiliare;
5) che, nella denegata ipotesi di una ritenuta insussistenza del contratto in questione, il contegno dell'attore sarebbe venuto comunque in rilievo nell'ottica di una sua altrimenti predicabile responsabilità precontrattuale, per la lesione dell'affidamento di controparte nella conclusione di quell'ulteriore affare.
Così ricostruiti, in estrema sintesi, i termini della controversia, la domanda attorea, valutata allo stato degli atti, è fondata e trova accoglimento per i motivi che seguono, ciò comportando, di riflesso il rigetto della pretesa azionata in via riconvenzionale dai convenuti.
È innanzitutto pacifico in causa, in quanto non contestato dai predetti convenuti (v. a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta), che i fondi di cui trattasi, siti a BASILIANO (UD) - fraz. Basagliapenta, in via Mistruzzi, ricadenti all'interno del P.R.P.C. ed identificati nel Catasto
Terreni di quel Comune al Fg. 32, mapp.li 298 e 302, appartengano a
, resosi aggiudicatario degli stessi nell'ambito della Parte_1 procedura esecutiva n. 155/2016 (v. docc. 1, 2 e 3 nel fascicolo attoreo).
Documentalmente provato, del pari, è anche il contratto d'appalto intervenuto il 18.6.2019 tra il e la GO Pt_1
COSTRUZIONI 2 s.a.s. per -giova sin d'ora sottolinearlo- “… l'esecuzione di opere di ultimazione di un (solo - N.d.R.) fabbricato bifamilare di civile abitazione con ricavo di 2 unità abitative nel (suddetto) lotto di proprietà
(attorea) …”. (v. così, doc. 5, ibidem). Neppure in discussione, peraltro, è il fatto che i lavori in questione siano stati interamente pagati dal committente (v. doc. 6, ibidem).
Poste queste premesse, allora, nulla depone -nemmeno in via presuntiva- a favore della asserita estensione dell'oggetto dell'appalto pagina 4 di 8 anche alla realizzazione di una seconda villetta bifamilare;
né, del resto, gli indici presuntivi indicati dai convenuti a sostegno di una tesi siffatta
(v. pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione) paiono assumere quella connotazione di precisione, gravità e concordanza comunque necessaria a superare l'evidente limite che, a ben vedere, incontra tale ricostruzione dei fatti, ovvero l'assenza di un (ulteriore e/o diverso) contratto scritto.
Anzi, proprio all'interno delle deduzioni difensive dei convenuti si rinviene, semmai, la più chiara dimostrazione dell'obbiettiva inconsistenza della loro pretesa. Avendo i convenuti medesimi sostenuto, infatti, che “… l'iniziativa doveva necessariamente prevedere l'esecuzione di entrambi i fabbricati, in quanto -se non completata- l'operazione immobiliare sarebbe stata, come lo è ad oggi, antieconomica;
gli importi sino ad ora ricavati dalla vendita delle prime due unità sono stati appena sufficienti a coprire i costi sostenuti per l'acquisto dei terreni e per
l'edificazione della prima unità …” (v., così, a pag. 8, cit.), è agevole replicare, allora, che se ciò fosse stato vero, sarebbe risultato del tutto naturale regolare quella situazione nell'unico contratto di appalto intercorso nel 2019 0tra gli odierni contendenti. Tale contratto, invece, è del tutto silente al riguardo ed anzi, per quanto già ricordato, quell'accordo è chiarissimo nella descrizione dell'opera commissionata, che l'attore ha voluto limitare al completamento di un unico fabbricato bifamiliare, lasciato al grezzo dal precedente proprietario.
Per inciso, suona all'evidenza inconferente, oltretutto, l'eccepito riferimento dei convenuti al profilo della limitata sufficienza del ricavato dalla vendita di quella villetta bifamiliare “… a coprire i costi sostenuti per
l'acquisto dei terreni e per l'edificazione della prima unità …“, atteso che i costi in questione, come già visto, sono stati comunque sostenuti dal solo e d'altro canto, non pare in questione il fatto che i profili di Pt_1 convenienza economica dell'iniziativa immobiliare di cui trattasi rientrino nella libera ed esclusiva valutazione del solo attore, dovendosi al contrario ritenere che la GO COSTRUZIONI 2 s.a.s. -proprio per la vantata conoscenza del settore, comunque sicuramente superiore a quella del committente (v., così, a pag. 7 della comparsa di costituzione)-
pagina 5 di 8 avesse già autonomamente ponderato in anticipo, rispetto alla sottoscrizione dell'appalto, i propri specifici interessi di impresa e la stessa sostenibilità economica dell'iniziativa, soppesandone i costi alla luce del prezzo pattuito per l'esecuzione dei lavori.
Né, in ultima analisi, a diverse conclusioni avrebbe condotto l'assunzione della prova orale, non ammessa in quanto generica e contraddittoria nella stessa formulazione della relativa capitolazione, specie laddove si ponga mente all'obbiettiva incertezza financo in merito alla datazione del presunto secondo incarico conferito da alla Pt_1 società appaltatrice;
incarico che i convenuti, senza nulla precisare neppure in ordine alla ultimazione del primo cantiere, dove la fattura a saldo delle opere, peraltro, risale al 14.12.2020 (v. doc. 6 nel fascicolo attoreo), hanno dapprima temporalmente collocato “nel maggio 2023”
(v. pag. 4 nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta), salvo poi, in quello stesso contesto, anticipare la data di riferimento al “mese di aprile 2023” (v. pag.
7. Ibidem). Non è dato comprendere, poi, per quale motivo, se davvero il era così motivato a proseguire Pt_1
l'iniziativa edilizia, tanto da aver confermato “… durante gli incontri -non
è dato comprendere tra chi, dove, quando- di voler costruire la seconda villetta (dando) il proprio consenso affinché i professionisti redigessero i progetti di rispettiva competenza …” (v. così, il capitolo 11 a pag. 11, ibidem); non è dato comprendere, si ripete, perché il ricorrente non abbia lui stesso assegnato gli incarichi di progettazione ai professionisti.
Sicché, l'iniziativa della GO COSTRUZIONI 2 s.a.s. di prendere accordi diretti -ai fini della realizzazione della seconda villetta bifamiliare- sia con l'arch. per la redazione del Controparte_3 progetto architettonico, degli impianti elettrici, fotovoltaici, idrici-termici- sanitari (v. doc. 3 nel fascicolo della convenuta), sia con 'ingegner
BERTOLUTTI per la predisposizione del progetto strutturale (v. Per_1 doc. 4, ibidem), deve ritenersi del tutto arbitraria e comunque non consentita dal committente, che, di conseguenza, non può essere tenuto a sostenere i relativi costi, così come non dovuti risultano i pagamenti pretesi in acconto dalla convenuta per opere di “impianto cantiere”.
pagina 6 di 8 In tal senso, a fronte dell'accertata inesistenza dell'appalto di lavori per la costruzione della seconda villetta bifamiliare o, comunque, in ragione della documentata impossibilità di estendere l'oggetto del primo ed unico contratto di appalto intercorso tra le parti anche a questo secondo intervento, pienamente fondata deve ritenersi l'ulteriore domanda del ad ottenere la restituzione dei terreni Pt_1
-incontestabilmente di sua esclusiva proprietà- liberi da persone o cose.
A quest'ultimo riguardo, vale rammentare, invero, che anche laddove, per ipotesi, fosse dimostrata l'esistenza di un effettivo debito del ricorrente per il corrispettivo dovuto in costanza di lavori eseguiti dall'appaltatore sulla base di un valido contratto d'appalto, ciò non consentirebbe comunque all'appaltatore medesimo di esercitare un presunto diritto di ritenzione del cantiere a tutela del suo credito, vista la natura eccezionale del rimedio previsto dall'art. 1152 cod. civ., non estensibile in via analogica, come tale, oltre ai casi espressamente considerati (v. Cass civ. - Sez. 2, Sentenza n. 12232 del 19/08/2002).
Nulla, conclusivamente, è più tenuto a pagare il ricorrente alla GO COSTRUZIONI 2 s.a.s., Parte_1 nemmeno a titolo di risarcimento del danno, essendo comunque impredicabile, nel caso di specie, stante la chiarezza dei termini dell'affare, anche una ipotizzata responsabilità precontrattuale del predetto ricorrente per asserita lesione dell'affidamento dell'impresa appaltatrice circa la stipulazione del secondo contratto d'appalto (v., così,
a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
La soccombenza espone i convenuti al pagamento delle spese di lite, nell'ammontare indicato in dispositivo. Deve escludersi, peraltro, la condanna dei medesimi convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., la determinazione dei quali postula che la parte istante
-diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie- abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (v., così, Cass civ. - Sez. 1,
Sentenza n. 27383 del 12/12/2005).
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P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ ACCERTA e DICHIARA che nulla è tenuto a pagare Parte_1 ai convenuti in relazione alle fatture n. 12/2023 e
[...]
n. 13/2023, neppure a titolo di responsabilità precontrattuale;
▪ NN GO COSTRUZIONI 2 s.a.s. a restituire al ricorrente i terreni distinti al Fg. 32 mapp.li 302 e 298 del Comune
Censuario di BASILIANO, liberi da cose e persone;
▪ NN GO COSTRUZIONI 2 s.a.s. e
[...]
, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite che si CP_1 liquidano, a favore del ricorrente, in complessivi € 4.518,00 di cui
€ 518,00 per anticipazioni ed € 4.000,00 per compensi, oltre 10% spese generali, IVA e CNAP.
Udine, 2.1.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
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