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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11856 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI FRANCO GENNARO Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI FRANCO Controparte_1
GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: rilevato che non vi sono figli minori d'età e che la domanda formulata dalle parti relativa allo status possa essere accolta chiede che il Tribunale accolga il ricorso pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024 e , premettendo Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio a Napoli il 24/07/2002 e che dall'unione era nato il [...], Per_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 21.4.23, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 2752 dep. l'8.5.23 reso nel procedimento R.G. 29866/22, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Per l'udienza del 28.11.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti nonché dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti nella quale dichiaravano di non volersi riconciliare, di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo e di rinunciare a comparire personalmente all'udienza fissata. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) l'abitazione familiare in Via Pascoli n.13 è di proprietà di in comunione con i Parte_1
fratelli e (riportata nel NCEU di Napoli alla partita 4893, fol. 33, p.lla CP_2 Persona_2
199 sub.
1-2 sez. CHI) rimane assegnata alla OR;
Parte_1
2) per la complessiva definizione dei rapporti patrimoniali:
- il padre contribuirà con un assegno mensile di € 1.000,00 (euro mille/00) al mantenimento del figlio;
tale importo, automaticamente rivalutabile di anno in anno, verrà corrisposto anticipatamente entro il giorno 1 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'Avv. ; Parte_1
- il padre provvederà altresì alle spese per l'assistenza medica non coperta da S.S.N., alle spese di istruzione, sport ed alle ulteriori spese straordinarie;
- l'Avv. , fino al momento in cui andrà in pensione, verserà alla moglie, a titolo Controparte_1
di mantenimento, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili;
tale importo, automaticamente rivalutabile di anno in anno, verrà corrisposto anticipatamente entro il giorno 1 di ciascun mese a mezzo a mezzo bonifico bancario.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 24/07/2002 (atto n. 107, parte II, S. A, Sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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