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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2624/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n° 78, presso Parte_1 dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1
o la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 22.11.22), i benefici derivanti dal riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della L. n.222/1984 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma del 21/06/2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare il suo diritto alla conferma e/o concessione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1, L. 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma del 21/06/2018, o dalla diversa data di legge o che dovesse emergere in giudizio;
II) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell
[...]
, in persona del Presidente, suo legale rap Controparte_1 III) In via consequenziale, condannare l (nella Controparte_1 sua qualità di successore del 998 e Controparte_2 della Circolare esplicativa ,) in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via Ciro Il Grande, n° 21, CP_1 alla corresponsione – in favore della ricorrente, nei t con le conseguenze previste dalla legge – dell'assegno ordinario di invalidità dal 01/07/2018 o dalla diversa data di legge o che dovesse emergere in giudizio;
IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
V) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << cardiopatia ipertrofica-ostruttiva con aneurisma del setto interatriale e shunt sin-dx; episodi di Fibrillazione Atriale parossistici con cardioversione elettrica;
insufficienza della valvola mitralica e tricuspidale;
ipertensione polmonare;
gonartroasi bilaterale;
7105 – obesità con artrosi 40%, 7205 – limitazione movimenti ginocchio 30%, 6441 – valvulopatia con insufficenza cardiaca 30%, 9201 – cardiopatia con applicazione di PM 40%. Dette patologie, applicando il calcolo riduzionistico di Balthazard, determinano una invalidità pari all' 82%. La capacità lavorativa della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini (bracciante agricola) è ridotta in modo permanente in misura superiore ai 2/3 del totale e la prosecuzione dell'attività lavorativa può costituire pericolo di usura o di danno. Data decorrenza: 29/1/2020>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido all'82% con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 del totale, con decorrenza dalla data 29/1/2020.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle dell'introduzione del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno ordinario di Parte_1
art.1 della L. n.222/1984 con decorrenza dalla data del 29/1/2020;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
, in persona del legale rappre
[...]
esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n° 78, presso Parte_1 dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1
o la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 22.11.22), i benefici derivanti dal riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della L. n.222/1984 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma del 21/06/2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare il suo diritto alla conferma e/o concessione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1, L. 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma del 21/06/2018, o dalla diversa data di legge o che dovesse emergere in giudizio;
II) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell
[...]
, in persona del Presidente, suo legale rap Controparte_1 III) In via consequenziale, condannare l (nella Controparte_1 sua qualità di successore del 998 e Controparte_2 della Circolare esplicativa ,) in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via Ciro Il Grande, n° 21, CP_1 alla corresponsione – in favore della ricorrente, nei t con le conseguenze previste dalla legge – dell'assegno ordinario di invalidità dal 01/07/2018 o dalla diversa data di legge o che dovesse emergere in giudizio;
IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
V) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << cardiopatia ipertrofica-ostruttiva con aneurisma del setto interatriale e shunt sin-dx; episodi di Fibrillazione Atriale parossistici con cardioversione elettrica;
insufficienza della valvola mitralica e tricuspidale;
ipertensione polmonare;
gonartroasi bilaterale;
7105 – obesità con artrosi 40%, 7205 – limitazione movimenti ginocchio 30%, 6441 – valvulopatia con insufficenza cardiaca 30%, 9201 – cardiopatia con applicazione di PM 40%. Dette patologie, applicando il calcolo riduzionistico di Balthazard, determinano una invalidità pari all' 82%. La capacità lavorativa della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini (bracciante agricola) è ridotta in modo permanente in misura superiore ai 2/3 del totale e la prosecuzione dell'attività lavorativa può costituire pericolo di usura o di danno. Data decorrenza: 29/1/2020>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido all'82% con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 del totale, con decorrenza dalla data 29/1/2020.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle dell'introduzione del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno ordinario di Parte_1
art.1 della L. n.222/1984 con decorrenza dalla data del 29/1/2020;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
, in persona del legale rappre
[...]
esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani