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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2024, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Proiti Carmelo, all'udienza del
07.05.2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4331/2022 R.G., promossa da:
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il
Grande, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ester Cascio e Antonello Monoriti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], c.f. CP
elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, Via C.F._1
Ludovico Ariosto n. 7/A, presso lo studio dell'Avv. Achille Befumo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2022 parte ricorrente esponeva che aveva presentato domanda amministrativa in data 27.01.2021 per CP
essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che tale domanda in data
26.02.2021 era stata respinta in quanto, secondo l' non vi erano i requisiti CP_1
sanitari e che pertanto parte resistente aveva depositato in data 28.10.2021 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 3838/2021 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato che fosse CP affetto da “Poliartropatia degenerativa in soggetto con esiti di lesione della vasto mediale coscia dx trattato chirurgicamente. Fascite plantare. Insufficienza venosa cronica 3 classe CEAP. Ipertensione arteriosa e che pertanto al ricorrente
[...]
il diritto all'assegno ordinario di invalidità dalla domanda Parte_1 amministrativa”. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, ossia dell'assegno ordinario d'invalidità. Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che non versava CP in uno stato di minorazione tale da renderlo bisognoso dell'assegno ordinario d'invalidità dalla data indicata dal perito nominato dal Tribunale, con vittoria di spese e compensi.
, dal canto suo, si costituiva con memoria depositata in CP
data 19.01.2023 chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per genericità dei motivi e la conferma dell'assegno ordinario di invalidità, sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno 3
2 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente CP nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando che le stesse sono tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a far data dalla domanda amministrativa (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
In definitiva, va dichiarato che è affetto da patologie tali CP
da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a far data dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni di cui sopra impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore di parte resistente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore di dichiaratosi CP anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati,
CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., contro
[...] CP
, con ricorso depositato il 06.12.2022, disattesa ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e deduzione, così provvede:
3 - Dichiara che è affetto da patologie tali da ridurre a meno CP
di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a far data dalla domanda amministrativa;
- Rigetta il ricorso;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi euro 2.800,00, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Achille Befumo dichiaratosi anticipatario;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti, 07.05.2024.
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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