Articolo 24 della Legge 29 aprile 1949, n. 221
Articolo 23Articolo 25
Versione
4 giugno 1949
Art. 24.
In ottemperanza dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge e' assicurata dalle entrate risultanti dalla Nota di variazioni (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 4 giugno 1949
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