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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2290 dell'anno 2018
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Amilcare Parte_1
Dellaquila, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
Condominio di via Calò nn. 44 – 46 in Barletta, in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Vito Filannino, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E IN CAUSA CP_1
in persona di suo procuratore Controparte_2
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bruno, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 16.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
24.4.2018, la ha quivi convenuto il Condominio di via Pt_1
Calò nn. 44 – 46 in Barletta, deducendo che: il giorno 10.9.2016,
intorno alle ore 17.30, nel salire la prima rampa delle scale che, all'interno dell'edificio del condominio convenuto ubicato al civico 46, conducono dall'androne ai piani, <
con la mano sinistra una busta contenente due bottiglie in vetro di salsa di pomodoro e appoggiandosi con la mano destra al corrimano>>, <
scalino>>, <
scalino di una sostanza oleosa e trasparente>>, per cui
<<[perdeva] la presa del corrimano [e] cadeva rovinosamente in avanti>>; riportava di conseguenza <
sinistro; duplice ferita regione volare polso sinistro con sezione del tendine, nervo ed arteria radiale della ferita distale>>, per tali nell'immediatezza diagnosticati presso il
2 locale ospedale, dal quale veniva poi <
presso il Policlinico di AR … per essere sottoposta ad intervento chirurgico di riparazione di ferite, tendini e nervi della mano sinistra>>; tali lesioni hanno comportato un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente,
con la connessa necessità di esborsi per spese mediche, nella misura di € 855,66; la responsabilità di tali danni va imputata a responsabilità esclusiva del condominio convenuto, <
il suo omissivo comportamento nella corretta custodia e cura dello edificio>>.
Al risarcimento di questi danni, patrimoniali e non patrimoniali, l'attrice chiede pertanto condannarsi il
Condominio in proprio favore, in misura della <
quantificata dal Giudice in via equitativa, oltre interessi dal dì dell'evento>>.
Il Condominio resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 25.2.2019, con cui, nell'eccepire preliminarmente in rito la nullità dell'atto di citazione <
c.p.c.>> e nel contestare nel merito l'avversa domanda in punto di an, declinando ogni propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, ha comunque chiesto e ottenuto di chiamare in causa la compagnia che l'assicura per la responsabilità civile verso terzi, cioè la per esserne Controparte_2
manlevata, per il caso di accoglimento anche soltanto parziale della domanda attorea, di tutto quanto fosse condannato a pagare in favore dell'attrice, nonché delle spese relative alla propria
3 difesa in giudizio.
La Compagnia si è quindi costituita in giudizio, essa pure tempestivamente, con comparsa di risposta depositata il
25.2.2019, nulla eccependo in ordine alla operatività della garanzia invocata dal chiamante, salvo a contestarne la domanda di manleva con riguardo alla richiesta di rimborso delle spese di resistenza, <
ordine alle prescrizioni di gestione della lite>>, e riproponendo nei confronti dell'attrice difese analoghe a quelle del Condominio, oltre a contestare nel merito la domanda attorea anche sotto il profilo del quantum.
A norma dell'art. 164, co. 4, c.p.c., in forza del quale sia il
Condominio sia la sua compagnia assicurativa invocano in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, questa è nulla
<
stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo>>.
Più in particolare, il Condominio assume che l'atto introduttivo del presente giudizio sia nullo per ciò che la quantificazione del risarcimento richiesto è meramente <
valutazione equitativa del Giudice>>, per modo che <
requisito della determinazione della domanda di cui all'art. 163, numero 3), c.p.c. [viene a rimanere] assolutamente incerto se non addirittura omesso>>; l'Assicurazione lamenta la nullità
dell'atto di citazione per ciò che <
che titolo ed in forza di quali disposizioni normative l'attrice
4 abbia agito in giudizio>>.
Ora, per un verso, la sanzione della nullità è comminata dalla norma in parola, in relazione al disposto di cui al n. 4 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., per il solo caso che manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e non anche in quanto non ne siano indicati gli elementi di diritto: ed infatti vale con riguardo agli elementi di diritto il principio "iura novit curia" sancito dall'art. 113, co. 1,
c.p.c., per cui, indipendentemente da qualsivoglia indicazione che venga al riguardo dalle parti, spetta comunque al giudice individuare le norme giuridiche da applicare nel caso sottoposto alla sua cognizione, che è invece riservato alle parti delineare in fatto (v. Cass.
8.5.2024 n. 12534 fra le più recenti). Per
altro verso, la liquidazione del risarcimento di danni non patrimoniali, di cui nella specie prevalentemente si tratta, non può che essere operata equitativamente dal giudice, sicché il requisito della <
domanda>> di cui al disposto del n. 3 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. è in tal caso idoneamente soddisfatto, sul piano assertivo che qui unicamente rileva, dalla pura e semplice richiesta di risarcimento di determinate conseguenze dannose di cui, a mente del n. 4 cit., sia allegato il verificarsi per un titolo di responsabilità del convenuto.
Nella specie l'atto di citazione non è affatto carente della indicazione delle conseguenze dannose di cui è richiesto il risarcimento, sia di ordine non patrimoniale sia di ordine
5 patrimoniale, le quali è dedotto in qual modo si sono prodotte per fatto illecito asseritamente imputabile a responsabilità del convenuto.
Di modo che la nullità invocata dal Condominio e dalla
[...]
non ricorre sotto alcuno dei profili di difetto CP_2
della editio actionis da essi prospettati.
Nel merito, le scale su cui la allega di essere scivolata Pt_1
rientrano, ex art. 1117, n. 1, c.c., nel novero delle parti comuni dell'edificio condominiale.
La proprietà condominiale delle parti comuni del relativo edificio comporta che incombe sull'amministrazione condominiale l'onere di provvedere alla loro custodia, donde la responsabilità a titolo extracontrattuale del condominio per tutti i danni che possano derivare agli utenti, estranei e condòmini stessi, da condizioni di pericolosità nelle quali dette parti comuni vengano a versare.
Tale responsabilità può essere ascritta al condominio sia in forza dell'art. 2051 c.c. – che l'attrice ha poi peraltro espressamente richiamato, fin dalla memoria depositata ex n. 1,
art. 183, co. 6, c.p.c. - sia in forza dell'art. 2043 c.c. (v.
Cass. 20.1.2014 n. 999, nell'analoga materia delle anomalie stradali).
Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dalla vittima di sinistro la dimostrazione, per essa più gravosa, di avere subìto danni
6 per effetto di insidia, cioè di anomalie delle parti comuni, non visibili e non prevedibili, prodottesi in quanto l'amministrazione condominiale ha tenuto una condotta omissiva degli obblighi di vigilanza e manutenzione che le fanno carico,
a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente l'insidia per il tempo occorrente alla sua rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051 c.c., a titolo della responsabilità
oggettiva contemplata da quest'altra disposizione (v. Cass.
SS.UU. 30.6.2022 n. 20943), per cui il condominio,
indipendentemente dalla condotta di chi sia per esso preposto alla custodia delle parti comuni, risponde comunque dei danni che gli utenti si limitino a dimostrare di avere riportato in relazione di derivazione causale con anomalie delle parti comuni, fossero o meno visibili e/o prevedibili, essendo poi onere del condominio, per liberarsi da responsabilità,
dimostrare che l'evento lesivo sia dipeso da caso fortuito.
Quest'ultimo si identifica con un fatto esulante dalla condotta del custode, a sua volta <
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (sempre Cass. SS.UU. n. 20943/2022),
costituito da un evento naturale, al quale sono assimilabili,
sul piano della interferenza nel rapporto di causa ed effetto,
il fatto di un terzo o il fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, tutte le volte che, come nel caso di cui qui si tratta,
il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento
7 di fattori esterni, bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c.>>, impone <
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>, tale che, <
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo, può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
<
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro>> (Cass. 23.5.2022 n. 16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie … nella previsione di cui all'art. 2043
c.c.>> (ancora Cass. n. 999/2014).
Secondo il riparto degli oneri probatori, più favorevole per il danneggiato attore, a cui dà luogo la previsione dell'art. 2051
c.c., innanzitutto incombe sulla vittima del sinistro l'onere di
8 dare dimostrazione del danno che ne ha riportato e del nesso di derivazione causale dell'evento dannoso dalla cosa in custodia;
dopo di che soltanto, una volta che l'attore abbia assolto tale onere, viene a gravare sul custode convenuto l'onere di dare prova della esimente del caso fortuito come sopra individuato.
Nel caso del presente giudizio, può reputarsi acquisito agli atti - sulla scorta delle fra loro concordi ed intimamente coerenti deposizioni rese dai testi e E_
, i quali hanno riferito di avere personalmente Testimone_2
assistito all'accadimento dell'incidente occorso all'attrice e della cui piena attendibilità non v'è motivo di dubitare - che,
nelle circostanze di tempo e di luogo come innanzi prospettate con l'atto di citazione, la ha effettivamente riportato Pt_1
lesioni personali, scivolando per le scale condominiali <
causa della presenza … di una sostanza oleosa e trasparente>>,
che i testi hanno dichiarato di avere direttamente riscontrato
< … prima rampa>> delle scale condominiali.
Cosicché può ritenersi che, quanto meno ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., l'attrice abbia per parte sua idoneamente soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante.
V'è tuttavia che, incontroverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che le scale condominiali erano per qualsivoglia altro aspetto in perfette condizioni di utilizzo e sottoposte a costante pulizia e manutenzione,
9 l'estemporanea presenza, ad un certo momento, su una circoscritta superficie di uno scalino, di questa <
oleosa e trasparente>> a cui l'attrice attribuisce la causa esclusiva della sua caduta, vale certamente ad integrare l'esimente del caso fortuito contemplata dall'art. 2051 c.c.,
alla stregua della interpretazione come sopra datane dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (di fatto, si è detto,
esulante dalla condotta del custode, < da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale>>); così come vale altrettanto certamente ad escludere, d'altro canto, la configurabilità di una condotta colpevole dell'amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., di CP_3
cui a questi altri fini l'attrice sarebbe stata altresì onerata di dare dimostrazione, non essendo in ogni caso ragionevolmente esigibile dall'amministratore che egli provvedesse CP_3
a che, anche a mezzo di terzi incaricati, fosse assicurato un servizio di diuturna vigilanza dello stato delle parti comuni,
il quale soltanto avrebbe potuto nel caso di specie consentire di rilevare tempestivamente la presenza della sostanza sulla quale la è scivolata, così da poterla immediatamente Pt_1
rimuovere o, nelle more, darne segnalazione agli utenti.
Consegue che, tralasciando ogni considerazione in ordine alla sufficiente accortezza o meno del comportamento della danneggiata, la cui incidenza nella verificazione della sua caduta non viene in rilievo, v'è che la caduta medesima non
10 risulta ad alcun titolo addebitabile a responsabilità del
Condominio.
Consegue che la domanda di risarcimento proposta dalla va Pt_1
rigettata, la spesa della consulenza tecnica d'ufficio espletata va definitivamente posta a suo carico per l'intero ammontare ed essa va condannata al pagamento delle spese di patrocinio in favore di entrambe le altre parti, nella misura liquidata in dispositivo;
tanto, secondo il principio della soccombenza nei confronti del condominio convenuto e secondo il principio della causalità nei confronti della sua compagnia assicurativa, la cui chiamata in causa da parte del Condominio è stata determinata dalla domanda dell'attrice, senza che l'iniziativa del chiamante sia risultata < infondata o palesemente arbitraria>> (Cass. 18.4.2023 n. 10364 fra le più recenti).
La domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti dell'Assicurazione rimane in tal modo interamente assorbita,
anche con riguardo quindi alla domanda di rimborso delle spese di resistenza proposta dal chiamante ex art. 1917, co. 3, c.c.,
già venendo tale rimborso a gravare sull'attrice; e ciò
giustifica poi integrale compensazione fra chiamante e chiamato delle spese di causa relative al rapporto fra le stesse, ancorché
vi fosse fra di esse contrasto in ordine al predetto rimborso delle spese di resistenza in favore del Condominio da parte dell'Assicurazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
11 definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti del Condominio di via Calò nn. 44 Parte_1
- 46 in Barletta, in persona dell'amministratore pro tempore, e da questo nei confronti della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede,
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell'attrice per il suo intero ammontare;
- condanna l'attrice a pagare le spese di patrocinio in favore del convenuto e della terza chiamata in causa, che si liquidano,
quanto al convenuto, nella complessiva somma di € 5.595,00, di cui € 518,00 per gli esborsi documentati ed € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, e, quanto alla terza chiamata in causa, nella complessiva somma di € 5.077,00
per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate nel rapporto fra convenuto e terza chiamata in causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 5.7.2024
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2290 dell'anno 2018
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Amilcare Parte_1
Dellaquila, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
Condominio di via Calò nn. 44 – 46 in Barletta, in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Vito Filannino, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E IN CAUSA CP_1
in persona di suo procuratore Controparte_2
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bruno, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 16.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
24.4.2018, la ha quivi convenuto il Condominio di via Pt_1
Calò nn. 44 – 46 in Barletta, deducendo che: il giorno 10.9.2016,
intorno alle ore 17.30, nel salire la prima rampa delle scale che, all'interno dell'edificio del condominio convenuto ubicato al civico 46, conducono dall'androne ai piani, <
con la mano sinistra una busta contenente due bottiglie in vetro di salsa di pomodoro e appoggiandosi con la mano destra al corrimano>>, <
scalino>>, <
scalino di una sostanza oleosa e trasparente>>, per cui
<<[perdeva] la presa del corrimano [e] cadeva rovinosamente in avanti>>; riportava di conseguenza <
sinistro; duplice ferita regione volare polso sinistro con sezione del tendine, nervo ed arteria radiale della ferita distale>>, per tali nell'immediatezza diagnosticati presso il
2 locale ospedale, dal quale veniva poi <
presso il Policlinico di AR … per essere sottoposta ad intervento chirurgico di riparazione di ferite, tendini e nervi della mano sinistra>>; tali lesioni hanno comportato un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente,
con la connessa necessità di esborsi per spese mediche, nella misura di € 855,66; la responsabilità di tali danni va imputata a responsabilità esclusiva del condominio convenuto, <
il suo omissivo comportamento nella corretta custodia e cura dello edificio>>.
Al risarcimento di questi danni, patrimoniali e non patrimoniali, l'attrice chiede pertanto condannarsi il
Condominio in proprio favore, in misura della <
quantificata dal Giudice in via equitativa, oltre interessi dal dì dell'evento>>.
Il Condominio resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 25.2.2019, con cui, nell'eccepire preliminarmente in rito la nullità dell'atto di citazione <
c.p.c.>> e nel contestare nel merito l'avversa domanda in punto di an, declinando ogni propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, ha comunque chiesto e ottenuto di chiamare in causa la compagnia che l'assicura per la responsabilità civile verso terzi, cioè la per esserne Controparte_2
manlevata, per il caso di accoglimento anche soltanto parziale della domanda attorea, di tutto quanto fosse condannato a pagare in favore dell'attrice, nonché delle spese relative alla propria
3 difesa in giudizio.
La Compagnia si è quindi costituita in giudizio, essa pure tempestivamente, con comparsa di risposta depositata il
25.2.2019, nulla eccependo in ordine alla operatività della garanzia invocata dal chiamante, salvo a contestarne la domanda di manleva con riguardo alla richiesta di rimborso delle spese di resistenza, <
ordine alle prescrizioni di gestione della lite>>, e riproponendo nei confronti dell'attrice difese analoghe a quelle del Condominio, oltre a contestare nel merito la domanda attorea anche sotto il profilo del quantum.
A norma dell'art. 164, co. 4, c.p.c., in forza del quale sia il
Condominio sia la sua compagnia assicurativa invocano in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, questa è nulla
<
stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo>>.
Più in particolare, il Condominio assume che l'atto introduttivo del presente giudizio sia nullo per ciò che la quantificazione del risarcimento richiesto è meramente <
valutazione equitativa del Giudice>>, per modo che <
requisito della determinazione della domanda di cui all'art. 163, numero 3), c.p.c. [viene a rimanere] assolutamente incerto se non addirittura omesso>>; l'Assicurazione lamenta la nullità
dell'atto di citazione per ciò che <
che titolo ed in forza di quali disposizioni normative l'attrice
4 abbia agito in giudizio>>.
Ora, per un verso, la sanzione della nullità è comminata dalla norma in parola, in relazione al disposto di cui al n. 4 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., per il solo caso che manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e non anche in quanto non ne siano indicati gli elementi di diritto: ed infatti vale con riguardo agli elementi di diritto il principio "iura novit curia" sancito dall'art. 113, co. 1,
c.p.c., per cui, indipendentemente da qualsivoglia indicazione che venga al riguardo dalle parti, spetta comunque al giudice individuare le norme giuridiche da applicare nel caso sottoposto alla sua cognizione, che è invece riservato alle parti delineare in fatto (v. Cass.
8.5.2024 n. 12534 fra le più recenti). Per
altro verso, la liquidazione del risarcimento di danni non patrimoniali, di cui nella specie prevalentemente si tratta, non può che essere operata equitativamente dal giudice, sicché il requisito della <
domanda>> di cui al disposto del n. 3 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. è in tal caso idoneamente soddisfatto, sul piano assertivo che qui unicamente rileva, dalla pura e semplice richiesta di risarcimento di determinate conseguenze dannose di cui, a mente del n. 4 cit., sia allegato il verificarsi per un titolo di responsabilità del convenuto.
Nella specie l'atto di citazione non è affatto carente della indicazione delle conseguenze dannose di cui è richiesto il risarcimento, sia di ordine non patrimoniale sia di ordine
5 patrimoniale, le quali è dedotto in qual modo si sono prodotte per fatto illecito asseritamente imputabile a responsabilità del convenuto.
Di modo che la nullità invocata dal Condominio e dalla
[...]
non ricorre sotto alcuno dei profili di difetto CP_2
della editio actionis da essi prospettati.
Nel merito, le scale su cui la allega di essere scivolata Pt_1
rientrano, ex art. 1117, n. 1, c.c., nel novero delle parti comuni dell'edificio condominiale.
La proprietà condominiale delle parti comuni del relativo edificio comporta che incombe sull'amministrazione condominiale l'onere di provvedere alla loro custodia, donde la responsabilità a titolo extracontrattuale del condominio per tutti i danni che possano derivare agli utenti, estranei e condòmini stessi, da condizioni di pericolosità nelle quali dette parti comuni vengano a versare.
Tale responsabilità può essere ascritta al condominio sia in forza dell'art. 2051 c.c. – che l'attrice ha poi peraltro espressamente richiamato, fin dalla memoria depositata ex n. 1,
art. 183, co. 6, c.p.c. - sia in forza dell'art. 2043 c.c. (v.
Cass. 20.1.2014 n. 999, nell'analoga materia delle anomalie stradali).
Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dalla vittima di sinistro la dimostrazione, per essa più gravosa, di avere subìto danni
6 per effetto di insidia, cioè di anomalie delle parti comuni, non visibili e non prevedibili, prodottesi in quanto l'amministrazione condominiale ha tenuto una condotta omissiva degli obblighi di vigilanza e manutenzione che le fanno carico,
a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente l'insidia per il tempo occorrente alla sua rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051 c.c., a titolo della responsabilità
oggettiva contemplata da quest'altra disposizione (v. Cass.
SS.UU. 30.6.2022 n. 20943), per cui il condominio,
indipendentemente dalla condotta di chi sia per esso preposto alla custodia delle parti comuni, risponde comunque dei danni che gli utenti si limitino a dimostrare di avere riportato in relazione di derivazione causale con anomalie delle parti comuni, fossero o meno visibili e/o prevedibili, essendo poi onere del condominio, per liberarsi da responsabilità,
dimostrare che l'evento lesivo sia dipeso da caso fortuito.
Quest'ultimo si identifica con un fatto esulante dalla condotta del custode, a sua volta <
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (sempre Cass. SS.UU. n. 20943/2022),
costituito da un evento naturale, al quale sono assimilabili,
sul piano della interferenza nel rapporto di causa ed effetto,
il fatto di un terzo o il fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, tutte le volte che, come nel caso di cui qui si tratta,
il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento
7 di fattori esterni, bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c.>>, impone <
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>, tale che, <
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo, può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
<
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro>> (Cass. 23.5.2022 n. 16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie … nella previsione di cui all'art. 2043
c.c.>> (ancora Cass. n. 999/2014).
Secondo il riparto degli oneri probatori, più favorevole per il danneggiato attore, a cui dà luogo la previsione dell'art. 2051
c.c., innanzitutto incombe sulla vittima del sinistro l'onere di
8 dare dimostrazione del danno che ne ha riportato e del nesso di derivazione causale dell'evento dannoso dalla cosa in custodia;
dopo di che soltanto, una volta che l'attore abbia assolto tale onere, viene a gravare sul custode convenuto l'onere di dare prova della esimente del caso fortuito come sopra individuato.
Nel caso del presente giudizio, può reputarsi acquisito agli atti - sulla scorta delle fra loro concordi ed intimamente coerenti deposizioni rese dai testi e E_
, i quali hanno riferito di avere personalmente Testimone_2
assistito all'accadimento dell'incidente occorso all'attrice e della cui piena attendibilità non v'è motivo di dubitare - che,
nelle circostanze di tempo e di luogo come innanzi prospettate con l'atto di citazione, la ha effettivamente riportato Pt_1
lesioni personali, scivolando per le scale condominiali <
causa della presenza … di una sostanza oleosa e trasparente>>,
che i testi hanno dichiarato di avere direttamente riscontrato
< … prima rampa>> delle scale condominiali.
Cosicché può ritenersi che, quanto meno ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., l'attrice abbia per parte sua idoneamente soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante.
V'è tuttavia che, incontroverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che le scale condominiali erano per qualsivoglia altro aspetto in perfette condizioni di utilizzo e sottoposte a costante pulizia e manutenzione,
9 l'estemporanea presenza, ad un certo momento, su una circoscritta superficie di uno scalino, di questa <
oleosa e trasparente>> a cui l'attrice attribuisce la causa esclusiva della sua caduta, vale certamente ad integrare l'esimente del caso fortuito contemplata dall'art. 2051 c.c.,
alla stregua della interpretazione come sopra datane dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (di fatto, si è detto,
esulante dalla condotta del custode, < da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale>>); così come vale altrettanto certamente ad escludere, d'altro canto, la configurabilità di una condotta colpevole dell'amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., di CP_3
cui a questi altri fini l'attrice sarebbe stata altresì onerata di dare dimostrazione, non essendo in ogni caso ragionevolmente esigibile dall'amministratore che egli provvedesse CP_3
a che, anche a mezzo di terzi incaricati, fosse assicurato un servizio di diuturna vigilanza dello stato delle parti comuni,
il quale soltanto avrebbe potuto nel caso di specie consentire di rilevare tempestivamente la presenza della sostanza sulla quale la è scivolata, così da poterla immediatamente Pt_1
rimuovere o, nelle more, darne segnalazione agli utenti.
Consegue che, tralasciando ogni considerazione in ordine alla sufficiente accortezza o meno del comportamento della danneggiata, la cui incidenza nella verificazione della sua caduta non viene in rilievo, v'è che la caduta medesima non
10 risulta ad alcun titolo addebitabile a responsabilità del
Condominio.
Consegue che la domanda di risarcimento proposta dalla va Pt_1
rigettata, la spesa della consulenza tecnica d'ufficio espletata va definitivamente posta a suo carico per l'intero ammontare ed essa va condannata al pagamento delle spese di patrocinio in favore di entrambe le altre parti, nella misura liquidata in dispositivo;
tanto, secondo il principio della soccombenza nei confronti del condominio convenuto e secondo il principio della causalità nei confronti della sua compagnia assicurativa, la cui chiamata in causa da parte del Condominio è stata determinata dalla domanda dell'attrice, senza che l'iniziativa del chiamante sia risultata < infondata o palesemente arbitraria>> (Cass. 18.4.2023 n. 10364 fra le più recenti).
La domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti dell'Assicurazione rimane in tal modo interamente assorbita,
anche con riguardo quindi alla domanda di rimborso delle spese di resistenza proposta dal chiamante ex art. 1917, co. 3, c.c.,
già venendo tale rimborso a gravare sull'attrice; e ciò
giustifica poi integrale compensazione fra chiamante e chiamato delle spese di causa relative al rapporto fra le stesse, ancorché
vi fosse fra di esse contrasto in ordine al predetto rimborso delle spese di resistenza in favore del Condominio da parte dell'Assicurazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
11 definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti del Condominio di via Calò nn. 44 Parte_1
- 46 in Barletta, in persona dell'amministratore pro tempore, e da questo nei confronti della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede,
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell'attrice per il suo intero ammontare;
- condanna l'attrice a pagare le spese di patrocinio in favore del convenuto e della terza chiamata in causa, che si liquidano,
quanto al convenuto, nella complessiva somma di € 5.595,00, di cui € 518,00 per gli esborsi documentati ed € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, e, quanto alla terza chiamata in causa, nella complessiva somma di € 5.077,00
per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate nel rapporto fra convenuto e terza chiamata in causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 5.7.2024
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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