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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.784 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ivi elettivamente domiciliato in Viale della Regione C.F._1
n.21, presso lo studio dell'avv. Aldo Bellomo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in , corso Umberto I, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Massimo Dell'Utri sito in , Corso Vittorio Emanuele n. 161, giusta CP_1
procura agli atti.
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 23 ottobre
2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il di per vederlo condannare a risarcire i danni CP_1 CP_1
subiti a causa di un sinistro.
Esponeva, in particolare, l'attore che, in data 13 novembre 2019, mentre camminava in via Largo Basile di , cadeva a causa di una basola CP_1
“”che non essendo ben saldata al suolo, non appena calpestata, si è mossa innescando la caduta””.
Nell'occorso lo stesso riportava danni fisici per un importo di €44.656,85,
comprensivo delle spese mediche sostenute.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il , contestando Controparte_1
gli assunti della controparte e, conseguentemente, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.
Indi, conclusasi la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per note conclusive e repliche.
La domanda attorea è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Invero, preliminarmente, occorre rilevare che nella fattispecie de qua torna applicabile l'art.2051 c.c., secondo cui, essendo la responsabilità del custode qualificabile come responsabilità oggettiva, spetta al danneggiato dimostrare la qualificazione del fatto storico come illecito, gli elementi costitutivi del fatto stesso, il nesso di causalità e la sostanziale ingiustizia del danno subito, mentre è
onere della P.A. provare che l'evento lesivo è stato prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o che il comportamento stesso del danneggiato abbia determinato la possibilità del verificarsi del danno.
Resta, pertanto, sempre a carico della “”vittima”” l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
2 Orbene, alla luce di ciò non può dirsi che abbia assolto all'onere Parte_1
della prova a suo carico.
In particolare, l'attore non ha fornito la dovuta prova circa le modalità della caduta e l'effettiva sussistenza del nesso eziologico fra la sconnessione del manto stradale e la sua caduta.
In assenza di un verbale di accertamento della Polizia Municipale, non coinvolta al momento dell'accaduto, soccorre solo la prova testimoniale esperita che, tuttavia, nel suo complesso ha mantenuto un'incertezza di fondo sulla dinamica dell'evento.
Il Sig. , unico teste escusso in corso di giudizio, si è limitato ad Testimone_1
una generica conferma degli articolati di prova formulatigli, ma non è stato in grado di chiarire, o meglio non ricordava, se il giorno del sinistro piovesse o meno, oltre al fatto che, smentendo quanto asserito in citazione e cioè che
[...]
era”” in compagnia del sig. ””, quest'ultimo Pt_1 Testimone_1
dichiarava semplicemente “”mi trovavo a passare a piedi perché in una strada
vicina ho una pasticceria e passo spesso da li.””
A ciò aggiungasi che il recatosi autonomamente presso il Pronto Soccorso Pt_1
del P.O. “S. Elia” di , ha riferito genericamente del verificarsi di un CP_1
“incidente in strada”, senza altre puntualizzazioni (ad esempio, luogo, ora dell'accaduto e/o sua dinamica).
Nè, con riguardo allo stato dei luoghi, possono ritenersi d'ausilio le foto prodotte,
raffiguranti un qualsiasi tratto di strada in basolato e prive, peraltro, di data certa.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che: “la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicché, laddove l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo (nella specie, concernenti la presenza di una buca sul manto stradale alla data di un sinistro), dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale” (cfr ex pluribus Cass. Civ., sez. III, 30.11.2017, n. 28665- Trib.Roma
10248/2022).
3 Rebus sic stantibus, la domanda attorea va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda di risarcimento;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1
generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
-Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento di pari data,
definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Caltanissetta, in data 11 marzo 2025.
IL G.O.P.
Elvira Gambino
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