Decreto cautelare 10 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 20 novembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/12/2025, n. 8202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8202 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05144/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5144 del 2025, proposto da Innova Hts S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B82CBAA9A1, B82CBC0BC8, B82CBC1C9B, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa, Giulio Rivellini, Marica De Angelis, con domicilio eletto presso lo studio Giampaolo Austa in Roma, via Poggio Moiano 1;
contro
Asl 106 - NA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Errico De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Eu Kon S.r.l., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Conflavoro Piccole Medie Imprese Sanità ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Altamura, via Selva 101;
ad opponendum:
Medtronic Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
- del Chiarimento quesito n. PI116438-25 - risposta n. PI117957-255, con il quale ASL NA 1 Centro ha ritenuto applicabile alla gara il Regolamento UE 2025/1197 e le relative modalità operative;
- del Chiarimento quesito n. PI121310-25 - risposta n. PI121459-25, con il quale ASL NA 1 Centro ha confermato “l'applicazione della richiamata normativa, anche per le modalità operative ben chiarite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 e, nello specifico, dall'art. 1: "...è imposta in tutte le procedure di appalto pubblico nell'Unione....di valore stimato pari o superiore a 5.000.000,00 € al netto dell'IVA"”;
- del Chiarimento quesito n. PI121464-25 - risposta n. PI122714-25, con il quale ASL NA 1 Centro ha confermato i precedenti Chiarimenti e l'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, ritenendo applicabile il Regolamento a ciascun lotto, a prescindere dall'importo;
- della nota del 8.10.2025 con la quale ASL NA 1 Centro ha confermato Chiarimento quesito n. PI121464-25 - risposta n. PI122714-25 e l'applicazione alla gara del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197;
- per quanto occorrer possa, del bando di gara avente ad oggetto “Procedura aperta, ai sensi dell'art.71 e dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023 e con aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 1 e 3 del D.lgs. 36/2023, per la Fornitura in somministrazione triennale, eventualmente prorogabile di 12 mesi, di Dispositivi Medici per Radiologia Vascolare e Angiografia diagnostica occorrenti ai PP.OO. della ASL NA 1 Centro - importo triennale a base d'asta € 26.126.235,00 oltre iva - importo globale stimato € 40.060.227,00 oltre iva” [lotti di interesse CIG B82CBAA9A1 (Lotto 15) - CIG B82CBC0BC8 (Lotto 37) - CIG B82CBC1C9B (Lotto 38)], pubblicato in GUUE il 10.09.2025, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di applicare la c.d. “Misura IPI” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore singolo, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000 ;
- per quanto occorrer possa, del Disciplinare di gara, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di applicare la c.d. “Misura IPI” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore individuale, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di applicare la c.d. “Misura IPI” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore individuale, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 106 - NA 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AN UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato i chiarimenti con i quali l’ASL NA 1 Centro ha ritenuto applicabile alla gara in discorso (“Procedura aperta, ai sensi dell’art.71 e dell’art. 59 del D.Lgs 36/2023 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 108 comma 1 e 3 del D.lgs. 36/2023, per la Fornitura in somministrazione triennale, eventualmente prorogabile di 12 mesi, di Dispositivi Medici per Radiologia Vascolare e Angiografia diagnostica occorrenti ai PP.OO. della ASL NA 1 Centro – importo triennale a base d’asta € 26.126.235,00 oltre iva – importo globale stimato € 40.060.227,00 oltre iva) e limitatamente ai lotti di interesse (15, 37 e 38) il Regolamento UE 2025/1197 (e le relative modalità operative) che esclude dagli appalti pubblici di valore superiore a € 5.000.000 gli operatori economici e i dispositivi medici della Repubblica Popolare Cinese e il mercato di riferimento;
Considerato che la ricorrente censura l’interpretazione del menzionato Regolamento 2025/1197 qualora si ritenesse di applicare la c.d. “Misura IPI” a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore individuale, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000;
Considerato che, con dichiarazione del 24.11.2025, la ricorrente ha comunicato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito del giudizio, attesa l’assenza del carattere immediatamente escludente delle previsioni in argomento e l’intervenuta ammissione della ricorrente medesima alla gara;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG AR Di NA, Presidente
AN UO, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UO | UG AR Di NA |
IL SEGRETARIO