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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2692/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to ESPOSITO ANNA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 18/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27/10/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di UO di OL (al N. 98, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2001). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (il 20/08/2005 a OL), (il Per_1 Per_2
09/02/2002 a OL), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (il 28/10/2010 Per_3
a OL), e che, con sentenza del Tribunale di Nola n.3022/2012 veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali, però, con dichiarazione resa innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di UO di OL, dichiaravano di essersi riconciliati in data 01/04/2022, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 17/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Il Giudice, rilevata la mancanza dell'accordo sottoscritto dalle parti, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 20/05/2025 per il deposito di note scritte e dell'accordo che le parti depositavano il 19/05/2025.
4. Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettoso delle norme di cui agli Per_3 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 14/02/2025 e
19/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici;
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. La responsabilità Per_3 genitoriale rimarrà in capo ad entrambi i genitori, i quali in forza e in ragione della stessa assumeranno di comune intesa le decisioni di maggiore interesse per la loro figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali;
3) la casa coniugale sita in UO di OL (Na), alla via Roma 110, int. 2, resta assegnata alla moglie con tutti i mobili che l'arredano, con la quale continueranno a vivere i figli, il sig. trasferirà altrove il Parte_2 proprio domicilio non appena avrà trovato un alloggio e, comunque, non oltre il 31.12.2024;
4) il padre verserà € 200,00 mensili a titolo di un assegno di mantenimento a favore della sola figlia minore, essendo
i maggiorenni economicamente autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre spese straordinarie nella misura del
50% (secondo protocollo adottato dall'intestato Tribunale), e rivalutazione istat;
5) il padre vedrà e terrà con sé la figlia ogni qual volta quest'ultima lo vorrà, previo congruo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore. In ogni caso, orientativamente, potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30, con l'impegno a prelevarla e a riaccompagnarla
a casa dopo lo svolgimento dei compiti scolastici e la cena. Inoltre, a settimane alterne, lo stesso terrà la figlia con sé,
l'intera giornata del sabato o della domenica. Le facoltà sopra specificate del sig. andranno sempre Parte_2 coniugate con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e culturali della minore nonché con la sua volontà, in ragione dei quali si concorderanno eventuali modifiche dei giorni e degli orari in cui esercitare il diritto di visita.
Eventuali impedimenti o ritardi del padre e/o della madre andranno sempre tempestivamente comunicati e gli stessi, secondo buon senso, concorderanno modifiche e possibili recuperi;
6) per quanto concerne le vacanze estive il sig. avrà con sé la figlia per un periodo di almeno 7 Parte_2 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel periodo estivo ciascuna parte dovrà comunicare all'altra il luogo dove condurrà la figlia, assicurando i contatti telefonici con l'altro coniuge;
7) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, mentre trascorrerà con l'altro i giorni 31 dicembre, 1 gennaio nonché il giorno dell'Epifania, salvo preventivo
e diverso accordo tra i coniugi. La stessa trascorrerà la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis con ciascun genitore ad anni alterni;
8) la minore trascorrerà giorno del proprio compleanno e quello del proprio onomastico con un genitore, ad anni alterni e con il meccanismo dell'alternanza.
9) entrambe le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
3 10) il sig. metterà a disposizione della moglie l'autovettura di sua proprietà, adibita ad uso Parte_2 familiare, ogni qual volta si renderà necessario e, soprattutto in occasione dei controlli medici a cui periodicamente si sottopone la stessa;
11) i ricorrenti per quanto non previsto nei seguenti patti chiedono applicarsi le norme vigenti in materia.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/10/1978, e , nato a [...] il 29/0371971, che hanno Parte_2 contratto matrimonio a UO di OL (NA) il 27/10/2001 (atto n. 98, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, anno 2001);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UO di OL (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2692/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to ESPOSITO ANNA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 18/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27/10/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di UO di OL (al N. 98, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2001). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (il 20/08/2005 a OL), (il Per_1 Per_2
09/02/2002 a OL), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (il 28/10/2010 Per_3
a OL), e che, con sentenza del Tribunale di Nola n.3022/2012 veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali, però, con dichiarazione resa innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di UO di OL, dichiaravano di essersi riconciliati in data 01/04/2022, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 17/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Il Giudice, rilevata la mancanza dell'accordo sottoscritto dalle parti, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 20/05/2025 per il deposito di note scritte e dell'accordo che le parti depositavano il 19/05/2025.
4. Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettoso delle norme di cui agli Per_3 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 14/02/2025 e
19/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici;
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. La responsabilità Per_3 genitoriale rimarrà in capo ad entrambi i genitori, i quali in forza e in ragione della stessa assumeranno di comune intesa le decisioni di maggiore interesse per la loro figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali;
3) la casa coniugale sita in UO di OL (Na), alla via Roma 110, int. 2, resta assegnata alla moglie con tutti i mobili che l'arredano, con la quale continueranno a vivere i figli, il sig. trasferirà altrove il Parte_2 proprio domicilio non appena avrà trovato un alloggio e, comunque, non oltre il 31.12.2024;
4) il padre verserà € 200,00 mensili a titolo di un assegno di mantenimento a favore della sola figlia minore, essendo
i maggiorenni economicamente autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre spese straordinarie nella misura del
50% (secondo protocollo adottato dall'intestato Tribunale), e rivalutazione istat;
5) il padre vedrà e terrà con sé la figlia ogni qual volta quest'ultima lo vorrà, previo congruo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore. In ogni caso, orientativamente, potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30, con l'impegno a prelevarla e a riaccompagnarla
a casa dopo lo svolgimento dei compiti scolastici e la cena. Inoltre, a settimane alterne, lo stesso terrà la figlia con sé,
l'intera giornata del sabato o della domenica. Le facoltà sopra specificate del sig. andranno sempre Parte_2 coniugate con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e culturali della minore nonché con la sua volontà, in ragione dei quali si concorderanno eventuali modifiche dei giorni e degli orari in cui esercitare il diritto di visita.
Eventuali impedimenti o ritardi del padre e/o della madre andranno sempre tempestivamente comunicati e gli stessi, secondo buon senso, concorderanno modifiche e possibili recuperi;
6) per quanto concerne le vacanze estive il sig. avrà con sé la figlia per un periodo di almeno 7 Parte_2 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel periodo estivo ciascuna parte dovrà comunicare all'altra il luogo dove condurrà la figlia, assicurando i contatti telefonici con l'altro coniuge;
7) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, mentre trascorrerà con l'altro i giorni 31 dicembre, 1 gennaio nonché il giorno dell'Epifania, salvo preventivo
e diverso accordo tra i coniugi. La stessa trascorrerà la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis con ciascun genitore ad anni alterni;
8) la minore trascorrerà giorno del proprio compleanno e quello del proprio onomastico con un genitore, ad anni alterni e con il meccanismo dell'alternanza.
9) entrambe le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
3 10) il sig. metterà a disposizione della moglie l'autovettura di sua proprietà, adibita ad uso Parte_2 familiare, ogni qual volta si renderà necessario e, soprattutto in occasione dei controlli medici a cui periodicamente si sottopone la stessa;
11) i ricorrenti per quanto non previsto nei seguenti patti chiedono applicarsi le norme vigenti in materia.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/10/1978, e , nato a [...] il 29/0371971, che hanno Parte_2 contratto matrimonio a UO di OL (NA) il 27/10/2001 (atto n. 98, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, anno 2001);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UO di OL (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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