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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 530/2024
IL TRIBUNALE DI VASTO
Ufficio Contenzioso civile
ORDINANZA
Il Giudice dr. Michele Monteleone,
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto: provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; vertente tra: ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
( , (
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
( ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Martina Parte_6 C.F._6
Liberatore, come da procura in atti;
contro (p.iva/c.f. ) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Giancristofaro, come da procura in atti, letti gli atti e la documentazione di causa;
sentite le parti all'udienza del 29.01.2025; letti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c.;
OSSERVA
Gli odierni ricorrenti, in qualità di proprietari di due terreni situati in località Santo
Stefano a Casalbordino (CH) e, precisamente: foglio 4, particella 4183 di proprietà di e;
foglio 4, particella 247 di proprietà di Parte_1 Parte_6
, , , Parte_1 Parte_6 Parte_2 Parte_3 [...]
e , premettendo: Pt_5 Parte_4
- di aver rilasciato (non tutti congiuntamente, ma solo alcuni) in data
20/11/2021 autorizzazione ad occupazione temporanea di area alla società resistente, per la durata di 180 giorni, consentendo alla Controparte_1 di ottemperare a un'ordinanza del Comune di Casalbordino (n. 61/2021);
- che le autorizzazioni temporanee erano scadute il 20 maggio 2022, senza rimozione delle strutture prefabbricate dai terreni, continuando la società odierna resistente ad occupare abusivamente i terreni;
visto
Pag. 1 a 6 - che con due ordinanze (n. 49 e 50 del 2023) il Comune di Casalbordino aveva ingiunto ai proprietari dei terreni - odierni ricorrenti - ed alla CP_1 di rimuovere le strutture abusive entro 90 giorni, minacciando
[...]
l'acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale e sanzioni amministrative in caso di inottemperanza;
- inoltre, di essere stati indagati nel procedimento 979/2023 R.G.N.R., per il reato di abuso edilizio, in concorso con la per la permanenza delle CP_1 strutture prefabbricate sui terreni senza autorizzazione delle autorità competenti;
tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale, in via d'urgenza: “a. ai sensi dell'art. 669- sexies II comma, c.p.c., autorizzare con decreto inaudita altera parte il provvedimento di rilascio immediato a favore dei ricorrenti dei terreni siti in Casalbordino alla località Santo Stefano, foglio 4 particella 4183 e 247 liberi e vacui da cose relitte con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, poiché
l'attesa per la convocazione della controparte potrebbe recare pregiudizi gravi ed irreparabili;
b. qualora disatteso il richiesto decreto inaudita altera parte - ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché stabilito il termine per la notificazione del presente ricorso e decreto alla resistente, espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, sentite le parti ed all'esito degli accertamenti, anche istruttori, ritenuti necessari ordinare a il rilascio immediato a favore dei ricorrenti dei CP_1 terreni siti in Casalbordino alla località Santo Stefano, foglio 4 particella 4183 e 247 liberi e vacui da cose relitte. c. In subordine, in caso di mancato spontaneo rilascio della società resistente dei terreni negli indicati termini, autorizzare i ricorrenti a poter liberamente disporre dei relitti occupanti i terreni siti in Casalbordino alla località Santo Stefano, foglio
4 particella 4183 e 247. Il tutto con contestuale fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale per conseguire la declaratoria di accertamento della illiceità della condotta in capo alla società resistente ed il conseguente obbligo di risarcire il danno da occupazione sine titulo patito dai ricorrenti. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario e accessori di legge”.
La costituitasi in giudizio, pur riconoscendosi titolare delle Controparte_1 strutture che occupano le particelle degli odierni ricorrenti e manifestando la volontà di ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione di tutte le opere insistenti sul terreno in oggetto, ha eccepito la totale infondatezza del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: “la come sopra rappresentata e difesa CHIEDE Controparte_1
che il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerti e dichiari l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso ex art. 669 sexies e art. 700 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente ha chiesto più volte nel corso della causa la concessione di un rinvio, rappresentando la disponibilità a spostare le strutture prefabbricate in un terreno adiacente già dotato di permesso a costruire;
tuttavia, nonostante la concessione dei chiesti rinvii, nessuno spostamento è Pag. 2 a 6 avvenuto;
così, assunte le prove orali, giunti all'udienza del 29.01.2025, lo scrivente giudice si è riservato di decidere.
Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre, in punto di diritto, premettere che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c.,
l'accoglimento dell'azione cautelare volta ad ottenere l'emissione di un provvedimento d'urgenza risulta subordinato alla contemporanea sussistenza di un duplice requisito, vale a dire il fumus boni juris (cioè la verosimiglianza circa l'effettiva esistenza del diritto vantato) e il periculum in mora (ossia la sussistenza di un pericolo a cui risulti esposto il diritto vantato durante il tempo necessario per l'esperimento dell'azione in via ordinaria), con la conseguenza che la carenza, anche di una soltanto delle suddette condizioni, impedisce la concessione della misura cautelare.
Ai fini della valutazione del requisito del fumus è necessario che il diritto, a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, sia attuale e verosimilmente esistente, all'esito di una cognizione sommaria che, lungi dal richiedere un accertamento pieno del diritto vantato in giudizio, permetta al giudice di esprimere una prognosi positiva sulla probabile esistenza dello stesso, sulla scorta di un giudizio formulato in base agli elementi di prova esistenti prima facie.
Quanto al requisito del periculum,, occorre osservare come l'espressione utilizzata dalla norma («fondato motivo di temere che (…) il diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile») sottolinea la necessità che il giudice compia una valutazione circa la ricorrenza di una attuale situazione di pericolo da infruttuosità per il ricorrente, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena, egli corra il rischio che, da un momento all'altro, il proprio diritto venga irrimediabilmente compromesso e che, quindi, la tutela allo stesso accordata sia ormai inutile e infruttuosa.
In particolare, il diritto che si vuol far valere deve essere minacciato da un pregiudizio che abbia la duplice caratteristica della imminenza, nel senso della sua incombente verificazione sul piano temporale (esso, cioè, non deve essersi già realizzato e non deve essere futuro, né possibile o eventuale, ma incombente e concreto), e della irreparabilità, intesa come irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela, tale da precludere definitivamente la possibilità di realizzare e soddisfare nelle forme ordinarie la situazione giuridica vantata ovvero come impossibilità o estrema difficoltà di determinare con esattezza la misura del Pag. 3 a 6 risarcimento, ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo. Il presupposto della imminenza del pericolo sussiste non solo quando l'evento dannoso, pur essendo stato univocamente preannunciato da una serie di elementi di fatto, non si sia ancora verificato, ma anche quando l'evento dannoso si è già verificato e le sue conseguenze dannose siano destinate a non esaurirsi, ma a protrarsi nel tempo.
Quanto al requisito della irreparabilità del pregiudizio, esso può dirsi sussistente solo nel caso in cui sia la reintegrazione in forma specifica che il risarcimento per equivalente pecuniario non siano in grado di attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio, a causa degli effetti dannosi medio tempore manifestatisi.
In proposito, la giurisprudenza, ha affermato che «il requisito del periculum in mora presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma;
occorre quindi una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare – attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte» (cfr., ex plurimis, Trib. Bologna, ord. sin dal
27.6.2007; si veda anche Trib. Bologna, ord. 12.4.2007).
È di tutta evidenza che – avendo voluto il legislatore predeterminare i confini della tutela d'urgenza, limitandola alle ipotesi in cui sussistano il fumus boni juris ed il periculum in mora – il ricorso alla particolare ed aperta tutela prevista dall'art. 700
c.p.c. presuppone una minaccia di un pregiudizio effettivo, imminente ed irreparabile al diritto del ricorrente.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei principi fin qui esposti, con preliminare riferimento alla ricorrenza del requisito del fumus boni juris, questo giudicante ritiene che siano stati allegati e provati elementi di fatto sufficienti per affermare che il diritto vantato dai ricorrenti sia verosimilmente sussistente.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge la conclusione per cui gli immobili oggetto di causa (i due terreni) in titolarità indiscussa dei ricorrenti, sono stati concessi al resistente in comodato d'uso gratuito per la durata di 180 giorni,
a seguito dei quali la parte resistente non ha mai provveduto alla liberazione degli stessi. La resistente non ha alcun titolo giuridico per continuare a occupare i terreni con i propri beni dopo la scadenza delle autorizzazioni temporanee, né è sufficiente la mera consapevolezza della necessaria liberazione a far venire meno il Pag. 4 a 6 fumus boni iuris. Parte resistente, d'altro canto, ha ammesso le suesposte circostanze (non contestandole), confermando così, la sussistenza del fumus.
In ordine al periculum in mora, quest'ultimo è determinato dalla tardività della liberazione degli immobili ed è connesso al pregiudizio derivante dal perdurare della situazione antigiuridica. È imminente, dunque, il verificarsi del grave pregiudizio, non solo economico, scaturente dal mancato utilizzo, ma soprattutto legato alle conseguenze penali che ne conseguono, atteso che è in corso un procedimento penale “che a tutt'oggi vede quali imputati 4 ricorrenti per il reato di abuso edilizio, in concorso con la per la CP_1 permanenza delle strutture prefabbricate sui terreni senza autorizzazione” (cfr. note di parte ricorrente del
28.01.2025).
Ritiene, quindi, il giudicante che il ricorso cautelare sia ammissibile e fondato, demandando all' eventuale e futuro instaurando giudizio merito ogni ulteriore questione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022 in considerazione del valore della controversia, della sua natura cautelare, del suo grado di complessità
(complessità media) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, ordina alla parte resistente l'immediato rilascio in favore di parte ricorrente dei terreni siti in località Santo Stefano,
Casalbordino (CH), foglio 4, particelle 4183 e 247, liberi da tutte strutture prefabbricate ivi esistenti di proprietà di parte resistente e, comunque, non oltre gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;
CONDANNA parte resistente al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in € 6.637,001 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti. Vasto, 11/02/2025
IL GIUDICE
Dr. Michele Monteleone
*Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con il contributo della dr.ssa Maria Luana Fedele, funzionario UPP.
Pag. 6 a 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari Valore della causa: indeterminabile - complessità media Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.713,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.027,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.410,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.487,00 Compenso tabellare (valori medi) € 6.637,00 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 6.637,00 Pag. 5 a 6
IL TRIBUNALE DI VASTO
Ufficio Contenzioso civile
ORDINANZA
Il Giudice dr. Michele Monteleone,
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto: provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; vertente tra: ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
( , (
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
( ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Martina Parte_6 C.F._6
Liberatore, come da procura in atti;
contro (p.iva/c.f. ) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Giancristofaro, come da procura in atti, letti gli atti e la documentazione di causa;
sentite le parti all'udienza del 29.01.2025; letti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c.;
OSSERVA
Gli odierni ricorrenti, in qualità di proprietari di due terreni situati in località Santo
Stefano a Casalbordino (CH) e, precisamente: foglio 4, particella 4183 di proprietà di e;
foglio 4, particella 247 di proprietà di Parte_1 Parte_6
, , , Parte_1 Parte_6 Parte_2 Parte_3 [...]
e , premettendo: Pt_5 Parte_4
- di aver rilasciato (non tutti congiuntamente, ma solo alcuni) in data
20/11/2021 autorizzazione ad occupazione temporanea di area alla società resistente, per la durata di 180 giorni, consentendo alla Controparte_1 di ottemperare a un'ordinanza del Comune di Casalbordino (n. 61/2021);
- che le autorizzazioni temporanee erano scadute il 20 maggio 2022, senza rimozione delle strutture prefabbricate dai terreni, continuando la società odierna resistente ad occupare abusivamente i terreni;
visto
Pag. 1 a 6 - che con due ordinanze (n. 49 e 50 del 2023) il Comune di Casalbordino aveva ingiunto ai proprietari dei terreni - odierni ricorrenti - ed alla CP_1 di rimuovere le strutture abusive entro 90 giorni, minacciando
[...]
l'acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale e sanzioni amministrative in caso di inottemperanza;
- inoltre, di essere stati indagati nel procedimento 979/2023 R.G.N.R., per il reato di abuso edilizio, in concorso con la per la permanenza delle CP_1 strutture prefabbricate sui terreni senza autorizzazione delle autorità competenti;
tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale, in via d'urgenza: “a. ai sensi dell'art. 669- sexies II comma, c.p.c., autorizzare con decreto inaudita altera parte il provvedimento di rilascio immediato a favore dei ricorrenti dei terreni siti in Casalbordino alla località Santo Stefano, foglio 4 particella 4183 e 247 liberi e vacui da cose relitte con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, poiché
l'attesa per la convocazione della controparte potrebbe recare pregiudizi gravi ed irreparabili;
b. qualora disatteso il richiesto decreto inaudita altera parte - ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché stabilito il termine per la notificazione del presente ricorso e decreto alla resistente, espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, sentite le parti ed all'esito degli accertamenti, anche istruttori, ritenuti necessari ordinare a il rilascio immediato a favore dei ricorrenti dei CP_1 terreni siti in Casalbordino alla località Santo Stefano, foglio 4 particella 4183 e 247 liberi e vacui da cose relitte. c. In subordine, in caso di mancato spontaneo rilascio della società resistente dei terreni negli indicati termini, autorizzare i ricorrenti a poter liberamente disporre dei relitti occupanti i terreni siti in Casalbordino alla località Santo Stefano, foglio
4 particella 4183 e 247. Il tutto con contestuale fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale per conseguire la declaratoria di accertamento della illiceità della condotta in capo alla società resistente ed il conseguente obbligo di risarcire il danno da occupazione sine titulo patito dai ricorrenti. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario e accessori di legge”.
La costituitasi in giudizio, pur riconoscendosi titolare delle Controparte_1 strutture che occupano le particelle degli odierni ricorrenti e manifestando la volontà di ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione di tutte le opere insistenti sul terreno in oggetto, ha eccepito la totale infondatezza del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: “la come sopra rappresentata e difesa CHIEDE Controparte_1
che il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerti e dichiari l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso ex art. 669 sexies e art. 700 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente ha chiesto più volte nel corso della causa la concessione di un rinvio, rappresentando la disponibilità a spostare le strutture prefabbricate in un terreno adiacente già dotato di permesso a costruire;
tuttavia, nonostante la concessione dei chiesti rinvii, nessuno spostamento è Pag. 2 a 6 avvenuto;
così, assunte le prove orali, giunti all'udienza del 29.01.2025, lo scrivente giudice si è riservato di decidere.
Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre, in punto di diritto, premettere che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c.,
l'accoglimento dell'azione cautelare volta ad ottenere l'emissione di un provvedimento d'urgenza risulta subordinato alla contemporanea sussistenza di un duplice requisito, vale a dire il fumus boni juris (cioè la verosimiglianza circa l'effettiva esistenza del diritto vantato) e il periculum in mora (ossia la sussistenza di un pericolo a cui risulti esposto il diritto vantato durante il tempo necessario per l'esperimento dell'azione in via ordinaria), con la conseguenza che la carenza, anche di una soltanto delle suddette condizioni, impedisce la concessione della misura cautelare.
Ai fini della valutazione del requisito del fumus è necessario che il diritto, a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, sia attuale e verosimilmente esistente, all'esito di una cognizione sommaria che, lungi dal richiedere un accertamento pieno del diritto vantato in giudizio, permetta al giudice di esprimere una prognosi positiva sulla probabile esistenza dello stesso, sulla scorta di un giudizio formulato in base agli elementi di prova esistenti prima facie.
Quanto al requisito del periculum,, occorre osservare come l'espressione utilizzata dalla norma («fondato motivo di temere che (…) il diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile») sottolinea la necessità che il giudice compia una valutazione circa la ricorrenza di una attuale situazione di pericolo da infruttuosità per il ricorrente, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena, egli corra il rischio che, da un momento all'altro, il proprio diritto venga irrimediabilmente compromesso e che, quindi, la tutela allo stesso accordata sia ormai inutile e infruttuosa.
In particolare, il diritto che si vuol far valere deve essere minacciato da un pregiudizio che abbia la duplice caratteristica della imminenza, nel senso della sua incombente verificazione sul piano temporale (esso, cioè, non deve essersi già realizzato e non deve essere futuro, né possibile o eventuale, ma incombente e concreto), e della irreparabilità, intesa come irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela, tale da precludere definitivamente la possibilità di realizzare e soddisfare nelle forme ordinarie la situazione giuridica vantata ovvero come impossibilità o estrema difficoltà di determinare con esattezza la misura del Pag. 3 a 6 risarcimento, ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo. Il presupposto della imminenza del pericolo sussiste non solo quando l'evento dannoso, pur essendo stato univocamente preannunciato da una serie di elementi di fatto, non si sia ancora verificato, ma anche quando l'evento dannoso si è già verificato e le sue conseguenze dannose siano destinate a non esaurirsi, ma a protrarsi nel tempo.
Quanto al requisito della irreparabilità del pregiudizio, esso può dirsi sussistente solo nel caso in cui sia la reintegrazione in forma specifica che il risarcimento per equivalente pecuniario non siano in grado di attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio, a causa degli effetti dannosi medio tempore manifestatisi.
In proposito, la giurisprudenza, ha affermato che «il requisito del periculum in mora presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma;
occorre quindi una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare – attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte» (cfr., ex plurimis, Trib. Bologna, ord. sin dal
27.6.2007; si veda anche Trib. Bologna, ord. 12.4.2007).
È di tutta evidenza che – avendo voluto il legislatore predeterminare i confini della tutela d'urgenza, limitandola alle ipotesi in cui sussistano il fumus boni juris ed il periculum in mora – il ricorso alla particolare ed aperta tutela prevista dall'art. 700
c.p.c. presuppone una minaccia di un pregiudizio effettivo, imminente ed irreparabile al diritto del ricorrente.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei principi fin qui esposti, con preliminare riferimento alla ricorrenza del requisito del fumus boni juris, questo giudicante ritiene che siano stati allegati e provati elementi di fatto sufficienti per affermare che il diritto vantato dai ricorrenti sia verosimilmente sussistente.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge la conclusione per cui gli immobili oggetto di causa (i due terreni) in titolarità indiscussa dei ricorrenti, sono stati concessi al resistente in comodato d'uso gratuito per la durata di 180 giorni,
a seguito dei quali la parte resistente non ha mai provveduto alla liberazione degli stessi. La resistente non ha alcun titolo giuridico per continuare a occupare i terreni con i propri beni dopo la scadenza delle autorizzazioni temporanee, né è sufficiente la mera consapevolezza della necessaria liberazione a far venire meno il Pag. 4 a 6 fumus boni iuris. Parte resistente, d'altro canto, ha ammesso le suesposte circostanze (non contestandole), confermando così, la sussistenza del fumus.
In ordine al periculum in mora, quest'ultimo è determinato dalla tardività della liberazione degli immobili ed è connesso al pregiudizio derivante dal perdurare della situazione antigiuridica. È imminente, dunque, il verificarsi del grave pregiudizio, non solo economico, scaturente dal mancato utilizzo, ma soprattutto legato alle conseguenze penali che ne conseguono, atteso che è in corso un procedimento penale “che a tutt'oggi vede quali imputati 4 ricorrenti per il reato di abuso edilizio, in concorso con la per la CP_1 permanenza delle strutture prefabbricate sui terreni senza autorizzazione” (cfr. note di parte ricorrente del
28.01.2025).
Ritiene, quindi, il giudicante che il ricorso cautelare sia ammissibile e fondato, demandando all' eventuale e futuro instaurando giudizio merito ogni ulteriore questione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022 in considerazione del valore della controversia, della sua natura cautelare, del suo grado di complessità
(complessità media) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, ordina alla parte resistente l'immediato rilascio in favore di parte ricorrente dei terreni siti in località Santo Stefano,
Casalbordino (CH), foglio 4, particelle 4183 e 247, liberi da tutte strutture prefabbricate ivi esistenti di proprietà di parte resistente e, comunque, non oltre gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;
CONDANNA parte resistente al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in € 6.637,001 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti. Vasto, 11/02/2025
IL GIUDICE
Dr. Michele Monteleone
*Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con il contributo della dr.ssa Maria Luana Fedele, funzionario UPP.
Pag. 6 a 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari Valore della causa: indeterminabile - complessità media Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.713,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.027,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.410,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.487,00 Compenso tabellare (valori medi) € 6.637,00 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 6.637,00 Pag. 5 a 6