Ordinanza collegiale 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 18 novembre 2024
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22329 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22329/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02565/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CE ER Di LM, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IO LD, EN NR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19) e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell''Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l''assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell''allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell''allegato B, nella parte in cui l''odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 166 (All. A), in luogo di essere ricompreso nell''elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;
- del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti;
- della scheda personale di valutazione dei titoli del Ricorrente, ove i punteggi attribuiti dalla prima Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico (doc. 32);
- di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti;
- dell''atto di caducazione prot. n. 5407 dell''11 gennaio 2024 (doc. 22), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del Dott. CE ER Di LM” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali;
- dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/12/2024:
per l’annullamento c
- del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc.1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 2-3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.167 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;
- del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc.4 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 5-6 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.167 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/2/2025:
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II e III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 168 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa LU AR NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, di cui si dirà meglio nel prosieguo, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
2. – L’odierno ricorrente, in particolare, nella prima graduatoria era collocato nella posizione n. 129; egli, pertanto, era stato nominato vincitore ed aveva conseguito la qualifica dirigenziale, con sottoscrizione del relativo contratto.
Nella nuova graduatoria, invece, il ricorrente si trova ora collocato nella posizione n. 166, non più utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale, poiché, a seguito della rivalutazione dei titoli dei candidati con il criterio stabilito dalla nuova Commissione, altri candidati si sono collocati in posizione poziore avendo conseguito un punteggio complessivo maggiore. Di conseguenza, a seguito della nuova graduatoria anche per il ricorrente è stata dichiarata la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro dirigenziale, ed è stato poi ricostituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento da Funzionario.
3. – Con il presente gravame, notificato all’Amministrazione e ad almeno un candidato utilmente collocato nella nuova graduatoria concorsuale, il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale, chiedendo l’annullamento della graduatoria stessa e degli atti presupposti, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle censure che seguono, descritte ed esaminate nella parte motiva della presente sentenza:
ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI VALUTABILI. VIOLAZIONE DELL’ART. 35, CO. 3, T.U.P.I. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, OGGETTIVITÀ E TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, in quanto, in estrema sintesi, la nuova Commissione avrebbe proceduto a rivalutare i titoli dei candidati in esecuzione delle sentenze del Giudice amministrativo sulla base di un criterio gravemente viziato.
IN SUBORDINE: VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI
RAGIONEVOLEZZA, LOGICITÀ, PROPORZIONALITÀ, LEGITTIMO AFFIDAMENTO
E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE
SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA
MANIFESTA, per erronea applicazione, nella nuova graduatoria, dei principi di bando in tema di collocazione dei riservatari e per violazione del legittimo affidamento ingenerato nei candidati già dichiarati vincitori prima della riedizione della procedura.
4. – L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in considerazione del fatto che, nelle more della proposizione dell’odierno ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto allo scorrimento di 39 posizioni nella graduatoria di merito del concorso a 175 posti di dirigente, scorrimento del quale il ricorrente ha beneficiato atteso che gli è stato conferito l’incarico dirigenziale.
5. – Con ordinanza n. 6916 del 9 aprile 2024, adottata in esito alla camera di consiglio svolta per l’esame della istanza cautelare, il Tribunale ha fissato la discussione nel merito del ricorso, ordinando, altresì, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella nuova graduatoria impugnata.
6. – Parte ricorrente ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei tempi e modi previsti, tramite notificazione per pubblici proclami, come da documentazione versata agli atti del fascicolo; nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
7. – A seguito della proposizione dei due atti di motivi aggiunti avverso provvedimenti di rettifica della graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo è stata nuovamente ordinata l’integrazione del contraddittorio, alla quale pure il ricorrente ha proceduto.
8. – In vista della discussione nel merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle difese svolte.
9. – Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. – Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione a seguito di assunzione del ricorrente per scorrimento.
È infatti evidente come permanga, in capo al ricorrente, l’interesse a un miglioramento della sua posizione in graduatoria in dipendenza dell’eventuale accoglimento del ricorso, con ogni ricaduta in tema di assegnazione della sede e di eventuali futuri effetti connessi alla sua collocazione nella graduatoria medesima.
11. – Nel merito, il ricorso va respinto.
12. – Il primo motivo ha ad oggetto il nuovo (perché successivo all’annullamento giurisdizionale della precedente determinazione della Commissione di concorso) criterio di attribuzione ai candidati dei punteggi previsti dal bando di concorso che –secondo la prospettazione di parte ricorrente- si è concretato nella applicazione “orizzontale”, a tutti i pesi definiti dalla precedente commissione, di un unico moltiplicatore, pari a 8,50.
13. – L’esame della legittimità delle nuove determinazioni della Commissione in tema di assegnazione dei punteggi alle voci di valutazione previste dal bando non può prescindere da un breve excursus relativo alle precedenti vicende che hanno interessato il concorso in questione.
Come sopra ricordato, il bando, nella sua versione originaria, era stato impugnato dalla associazione Dirpubblica, con ricorso accolto con sentenza T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 7636 del 2011 e conseguente annullamento parziale del bando di concorso e del decreto ministeriale presupposto.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale e, nelle more del giudizio di secondo grado, è entrato in vigore l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, che ha elevato a norma di legge la previsione di cui al regolamento di amministrazione dell’Agenzia contestata in quel giudizio.
Con la sentenza n. 37 del 2015, la Corte Costituzionale, a seguito di rimessione di questione di legittimità costituzionale da parte del Consiglio di Stato, ha ritenuto fondata la prospettata questione, affermando che l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, così come convertito, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica: ne ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Pertanto, con sentenza n. 4641 del 2015 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando, per quanto qui rileva, che l’art. 7 del bando, relativo proprio alla valutazione dei titoli, era illegittimo nella parte in cui comprendeva (o non escludeva), tra i «titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici», eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento di amministrazione.
In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha riattivato la procedura concorsuale, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell’8 gennaio 2016; tale atto è stato impugnato da un gruppo di candidati già destinatari di incarichi dirigenziali a tempo determinato, il cui ricorso è stato respinto da questo T.A.R. con la sentenza della Sezione II-Ter n. 7811 del 2017, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5522 del 2018.
La Commissione esaminatrice si è quindi riunita il 10 febbraio 2016 per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del bando, per il quale “La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 10 punti; e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 15 punti; f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti”.
14. – La determinazione dei criteri fissati nel 2016 da parte della Commissione esaminatrice è stata a sua volta oggetto di annullamento giurisdizionale, (tra tante, con sentenze n. 16628/2022, n. 14859/2022 di questa Sezione), in quanto l’attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla Commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso, sono state ritenute compiute in violazione delle regole fissate dal bando di concorso e manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa.
In particolare, in numerose sentenze (ad esempio, n. 14858 e 14859 del 2022, confermate in appello, n. 6225 del 2023) il Collegio ha affermato che “… nel Bando era stabilito – sia per la valutazione dei titoli (art. 7), che per la valutazione del colloquio (art. 8) – che “la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100”; inoltre, e soprattutto, nel Bando era altresì stabilito che la votazione finale era conseguentemente espressa “in duecentesimi” e determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale (art. 10).”
In altre pronunzie di annullamento dei criteri formulati dalla Commissione nel 2016, la Sezione ha sottolineato che “…il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando – per contro – richiedeva di esprimere “in duecentesimi”, ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio). Ciò è derivato, come spiegato, da una contrazione dei vari punteggi indicati dalla Commissione…”
15. – A seguito dell’annullamento giurisdizionale dei criteri di attribuzione del punteggio per titoli di cui al verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, l’Amministrazione, ha dunque disposto la riedizione del concorso.
La nuova commissione, nel “verbale di riunione n. 2” del 4 ottobre 2023 ha affermato, quale criterio principale di fissazione dei nuovi criteri: “tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a 11,60 su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10% del totale dei punti attribuibili ai titoli ritiene di dover incrementare di 8,5 volte il punteggio attribuito dalla precedente commissione”.
Al verbale risulta allegata una nuova “tabella recante i punteggi dei titoli”, sostitutiva di quella adottata nel 2016, nella quale si riportano esattamente tutte le voci precedenti, ma con un punteggio moltiplicato per 8,5; e ciò con esclusione della voce sub f) (“giudizio globale sul profilo culturale e professionale”).
16. – E dunque, per quanto attiene agli atti gravati nel presente giudizio, all’esito della (nuova) riedizione del concorso, con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria di merito stilata dalla nuova Commissione d’esame, incaricata di rivalutare i titoli dei candidati secondo un diverso parametro valoriale.
17. – Il motivo in esame si articola in più censure, che per comodità espositiva qui possono essere schematicamente riassunte come segue:
- occorreva rivalutare i criteri prendendo separatamente in considerazione ciascuna voce di punteggio, e non, invece, “procedere in modo aggregato”;
- il moltiplicatore pari a 8,5 sarebbe “frutto di una abnorme riparametrazione a quota 100, plausibile nelle gare d’appalto, non certo nei concorsi pubblici”;
- anche ad ammettere la c.d. riparametrazione, essa si baserebbe su presupposti di calcolo palesemente erronei;
- sussisterebbe violazione della regola dell’imparzialità, consentendo alla nuova Commissione di conoscere ex ante gli effetti del nuovo criterio sulla graduatoria;
- il criterio adottato, infine, sarebbe foriero di “distorsioni non minori di quelle già dimostrate dai precedenti criteri”, e ciò secondo una casistica riportata nella censura.
18. – Alcuna delle suddette censure può essere positivamente scrutinata.
Come già affermato dalla Sezione nelle precedenti occasioni in cui essa ha avuto modo di valutare la legittimità degli atti del concorso in questione, “l’ampia discrezionalità tecnica da attribuirsi ad una Commissione di concorso può, logicamente, riguardare il momento valutativo ad essa esclusivamente affidato; per contro, la prodromica attività di fissazione dei punteggi intermedi, pur essendo, a sua volta, espressione di una scelta discrezionale, è delineata da margini ben più contenuti, sia perché deve svolgersi nell’ambito dei criteri-guida indicati dalla lex specialis (nella specie violati), sia perché ha una finalità diversa e strumentale rispetto alla valutazione, di cui serve ad assicurare il buon funzionamento, secondo i principi scolpiti nell’art. 97 della Costituzione” (così, tra le tante, sent. n. 1009/2025).
Nel caso in esame, a differenza che in occasione della fissazione dei criteri posti nel 2016, la Commissione si è attenuta a tale principio, in quanto certamente non ha travalicato né i limiti posti alla sua discrezionalità dal bando di concorso, né quelli di ragionevolezza della sua azione.
L’organo straordinario di valutazione, infatti, ha preso atto della circostanza, sottolineata ripetutamente dalla Sezione, per cui il più alto punteggio per titoli raggiunto dai candidati precedentemente scrutinati è stato pari a 11,60/100; e, partendo da tale dato, ha ritenuto di adottare un mero criterio algebrico per il quale sarebbe stato possibile ai candidati, almeno in astratto, raggiungere il punteggio di 100/100 nella valutazione dei titoli.
Tale risultato teorico è stato ritenuto possibile mediante l’applicazione ai criteri precedentemente fissati del coefficiente di moltiplicazione pari a 8,5.
19. – Questa semplice operazione aritmetica ha consentito all’Amministrazione, in primo luogo, di rispettare il principio cardine del bando di concorso, che-come ripetuto- intendeva affidare la formulazione della graduatoria fra gli aspiranti non all’esito del solo colloquio (come, nella sostanza, era accaduta con la precedente edizione dei criteri di valutazione, che aveva, di fatto, svuotato di ogni rilevanza il peso dei titoli rispetto alla collocazione in graduatoria finale dei singoli aspiranti): si è detto, invero, che la lex specialis aveva, da un lato, già individuato le cinque categorie di titoli valutabili e, dall’altro lato, stabilito per ciascuna di esse il punteggio massimo attribuibile, sulla base di un sistema in cui il peso ponderato delle cinque categorie era sensibilmente diverso (per esempio per dare maggiore rilievo agli incarichi di servizio rispetto alle pubblicazioni), fermo restando che la somma dei cinque punteggi massimi era comunque pari a 100, nel rispetto del peso (aritmetico) che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto avere, come detto, rispetto alla prova orale, per la valutazione complessiva del candidato.
20. – D’altro lato, sono stati nella circostanza rispettati i limiti alla discrezionalità tecnica che erano insiti nel fatto che si trattasse di una riedizione di una parte della procedura a seguito di un annullamento giurisdizionale.
Tale annullamento, infatti, aveva ancora più conformato il riesercizio del potere, indicando quale ragione d’illegittimità dei criteri del 2016 la impossibilità matematica di raggiungere, anche per i candidati che vantassero un numero insolitamente alto di titoli, il punteggio massimo di 100; potendo, al contrario, i più meritevoli attestarsi poco oltre il 10% di tale quota.
Infatti la Commissione si è avvalsa, per scongiurare tale –obiettivamente irragionevole- risultato, di un criterio correttivo di natura automatica e di assai immediata applicazione, in quanto legato all’applicazione di un unico moltiplicatore a tutte le voci di valutazione.
Si tratta, per quanto detto, di una soluzione che non presenta neppure margini di opinabilità, né quanto alla sua stessa scelta (perché, come detto, frutto dell’effetto conformativo delle sentenze che hanno censurato la diluizione dei punteggi operata illegittimamente nel 2016), e tanto meno nella sua pratica applicazione, che si è concretata nella mera applicazione di un unico coefficiente di moltiplicazione ai punteggi.
21. – Le censure proposte da parte ricorrente costituiscono, nella sostanza, indicazione di soluzioni alternative a quella adottata dalla Commissione nella riedizione dei criteri operata nel 2024.
Tali ventilate alternative, già per quanto detto sulla natura necessitata della soluzione adottata alla luce del precedente annullamento giurisdizionale, devono essere considerate non praticabili ed infondate, in quanto distoniche rispetto al risultato da perseguire, ossia l’astratta possibilità, almeno per i più meritevoli, di conseguire il pieno punteggio previsto dal bando.
In particolare, risultano smentiti gli assunti per cui sarebbe stato necessario rivalutare i criteri prendendo separatamente in considerazione ciascuna voce di punteggio, e non, invece, “procedendo in modo aggregato”, e che il moltiplicatore pari a 8,5 sarebbe “frutto di una abnorme riparametrazione a quota 100, plausibile nelle gare d’appalto, non certo nei concorsi pubblici”.
Ciò in quanto solo l’applicazione di un unico moltiplicatore a tutte le voci prefissate avrebbe potuto assicurare il risultato postulato dal bando (il possibile raggiungimento di quota 100 punti per i titoli); mentre prevedere diversi moltiplicatori per ciascuna voce avrebbe fatalmente sbilanciato il peso di alcune voci a discapito di quello di altre (dovendo il possibile risultato finale massimo dovere sempre essere pari a 100), in sostanziale violazione del bando, che aveva fissato i rapporti tra le voci stesse prevedendone il punteggio massimo raggiungibile per ciascuna di esse. Per questo motivo non risulta poi dirimente l’affermazione per cui “punteggi troppo elevati per ogni singolo titolo “ripetibile” porta facilmente a saturare il punteggio massimo di categoria o, comunque, ad assegnare un beneficio eccessivo a chi si trovi a vantare tali tipologie di titoli”, in quanto il rapporto tra titoli c.d. ripetibili e titoli c.d. non ripetibili è stato –come detto- prefissato dal bando, non impugnato sul punto.
Questo sistema, inoltre, a differenza di quanto affermato da parte ricorrente, proprio perché “lineare”, ossia applicato a tutte le voci, ha costituito garanzia di parità tra i concorrenti, in quanto non ha alterato il rapporto tra le varie categorie di titoli.
Rimane poi indimostrata l’affermazione per cui vi sarebbero stati candidati che nella passata edizione della valutazione avrebbero ottenuto punteggio maggiore di 11,60/100, almeno tra coloro che sono stati collocati nella graduatoria finale.
Infine, parimenti infondata è l’asserzione che il coefficiente di 8,5 applicato si sia rivelato fonte di ulteriori distorsioni nel calcolo dei punteggi, non diversamente che il precedente metodo: la casistica riportata in ricorso mira a dimostrare, per la maggior parte degli esempi portati, che adesso la valutazione sarebbe stata sbilanciata (non più) sul risultato del colloquio, bensì su quello derivante dal calcolo dei titoli; ma è evidente che tale doglianza avrebbe dovuto, semmai, essere proposta già contro il bando (cosa che non è accaduta), in quanto l’applicazione del moltiplicatore di 8,5 è stata utile a riportare i punteggi per le voci relative alla valutazione dei titoli a tendere verso il risultato massimo previsto dal bando, mentre il peso del colloquio non è stato intaccato dalla decisione della Commissione oggetto della presente impugnazione, essendo rimasto quello previsto dalla lex specialis della procedura; così che, in definitiva, anche il rapporto tra i due elementi di valutazione (titoli e colloquio) è rimasto (o meglio, è stato riportato) a quello previsto dal bando.
22. – Il primo motivo, in definitiva, deve essere respinto.
23. – Il secondo motivo, formulato in via subordinata dal ricorrente, riguarda la modalità di applicazione della clausola di riserva prevista nel bando di concorso.
Ai sensi dell’art. 1 del bando, rubricato “Riserva di posti”, il 50% dei 175 posti messi a concorso «è riservato ai funzionari di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche» (comma 2). Il comma 3 precisa che «[i] posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei secondo l’ordine di graduatoria».
Il ricorrente osserva che, a seguito dell’accoglimento di una serie di ricorsi avverso alla originaria graduatoria promossi da candidati in possesso del diritto alla riserva, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto, nel febbraio del 2023, a conferire gli incarichi dirigenziali a dieci ulteriori concorrenti, senza pregiudicare le assunzioni dei vincitori non riservatari (tra i quali, il ricorrente stesso) allora utilmente collocati nella graduatoria. Dopo la riedizione della procedura, invece, i candidati riservatari avevano scavalcato coloro che non erano in possesso del titolo di riserva e, secondo il ricorrente, questo modus agendi dell’amministrazione sarebbe illogico, nonché lesivo del legittimo affidamento ingenerato nei candidati vincitori inseriti nella precedente graduatoria.
Anche tale motivo è infondato.
A seguito della riedizione della procedura, nel formulare la nuova graduatoria l’Agenzia delle entrate era tenuta, in applicazione alla citata previsione del bando di concorso, a contemplare la posizione di tutti candidati con diritto alla riserva, ivi compresi i concorrenti ai quali, nella prima graduatoria di merito, non era stata erroneamente applicata la riserva. L’Agenzia ha, conseguentemente, riconosciuto il diritto alla riserva dei posti a quei candidati che non si collocavano tra i vincitori per punteggio.
Dunque, non vi è stato alcun ingiustificato superamento in graduatoria da parte dei candidati riservatari, in quanto l’Agenzia si è limitata ad applicare le regole che rendono operativo il meccanismo della riserva dei posti.
24. –Per le medesime ragioni i motivi aggiunti, affidati a censure di invalidità derivata, vanno respinti.
25. – La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LU AR NC, Consigliere, Estensore
Francesca ARni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AR NC | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO