Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1216 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Nirta, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC), Via Spagnolo n. 12
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede locale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 27/02/2017, l' ha comunicato la costituzione di una CP_1
rendita da infortunio sul lavoro in favore del ricorrente, avendo riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 19%;
- che, in seguito ad una visita di revisione, l' ha riconosciuto una CP_2
diminuzione della percentuale nella misura del 13%, con conseguente revoca della rendita dal 01/05/2020
- che, avverso tale valutazione, ha proposto opposizione che è rimasta priva di esito;
- che ha diritto al riconoscimento delle prestazioni richieste, ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectiis:
1. condannare l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore alle seguenti prestazioni: ripristinare e liquidare una rendita da lesione dell'integrità psico fisica conseguente agli infortuni subiti conformemente alla legge e nella misura del 19 percento (19%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 01.05.2020 oltre interessi legali dalla data della revoca all'effettivo ripristino.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art.93 cpc, in favore del procuratore costituito.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorso è nullo per indeterminatezza e genericità, ai sensi degli artt.
156, 414, 416 e 442 c.p.c.;
- che il ricorrente ha indicato le lesioni, ma non le menomazioni sofferte a causa dell'infortunio; 3
- che l'Istituto, con riferimento all'infortunio del 06.05.2015, ha riconosciuto al ricorrente postumi permanenti nella misura del 6% per
“distrazione lcm ginocchio sn” e “distrazione peroneo-astragalico caviglia sx”;
- che tali postumi sono stati a unificati alla percentuale del 13%, già riconosciuta da questo Tribunale (R.G. N. 4039/2013) per preesistenti malattie professionali, raggiungendo una percentuale complessiva pari al 19%;
- che, in seguito alla visita di revisione del 03/05/2019, l' ha CP_2
rideterminato la percentuale complessiva nella misura del 13%, ex art. 55 Legge
n. 88/1989;
- che, in ogni caso, le malattie professionali precedentemente denunciate dal ricorrente (tendinite spalle;
epicondilite; protrusioni discali) non possono essere oggetto di revisione per decorrenza del termine decennale;
- che la pretesa del sig. è eccessiva, non provata e comunque non Pt_1
riferibile ai parametri tabellari vigenti.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza 4
di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156
c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile 5
l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il ripristino della rendita derivante dal riconoscimento di una percentuale complessiva di danno biologico, dovuta all'unificazione delle malattie professionali e dei postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro oggetto del presente giudizio, revocata in seguito ad una visita di revisione.
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni indicate.
Nel merito, oggetto di contestazione sono i postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 06.05.2015 che, unificati alla malattia professionale riconosciuta dall' in seguito ad una sentenza CP_1
emessa da questo Tribunale, consentivano al ricorrente di raggiungere una percentuale complessiva di danno biologico del 19%, con diritto alla rendita.
Infatti, in seguito ad una visita di revisione, l' ha concluso che i CP_1
postumi derivanti dall'infortunio fossero migliorati, con conseguente riduzione della percentuale complessiva dal 19% al 13% e revoca della rendita.
Orbene, incontestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro e la sussistenza di postumi permanenti, oggetto di verifica è il miglioramento dei postumi denunciati, riscontrato dall' in sede di revisione. CP_1
Ai fini della verifica dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro, fa piena prova la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, richiamando le valutazioni operate dall' con riferimento alle malattie professionali e non CP_1 6
oggetto di contestazione, ha concluso che la patologia “Esiti di distrazione del
LCM al ginocchio sx;
Esiti di distrazione del legamento peroneo-astragalico caviglia sx”, trova nesso eziologico con l'evento infortunistico verificatosi in data 06.05.2015, che l' aveva inizialmente valutato nella misura del 6% e CP_1
successivamente, all'esito della revisione nella misura dello 0%; inoltre il CTU ha concluso che, all'esito della visita eseguita, i postumi permanenti sussistono tutt'ora e sono valutabili nella misura del 6 % applicando il codice n. 277 (per il ginocchio) ed il codice n. 298 (per la caviglia) in via analogica delle tabelle di cui al D. M. 12 luglio 2000.
Pertanto, applicando la formula di il C.T.U. ha concluso che la Pt_2
percentuale complessiva di danno biologico è pari al 19%.
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Del resto, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con l'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall' . CP_1
Questo giudicante ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni del
C.T.U.
Pertanto, il ricorso va accolto, attribuendo la percentuale complessiva del
19%.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' ; si giustifica l'applicazione dei minimi CP_1
tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, inoltre, a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1216/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , in Parte_1
seguito all'infortunio sul lavoro subito in data 6/05/2015, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica (essendo affetto da“Esiti di distrazione del LCM al ginocchio sx;
Esiti di distrazione del legamento peroneo-astragalico caviglia sx”) nella misura del 6%
e che, sommato alle malattie professionali già riconosciute, previa applicazione della formula di dà luogo ad una percentuale complessiva di danno Pt_2
biologico nella misura del 19%;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 13/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci