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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1877-2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati: Rep. N° ________
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3)avv.Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore OGGETTO: Contratti bancari ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello, avverso la sentenza n.4362/2021 emessa in data 29.11.2021 dal Tribunale di
Bari pubblicata il 01.12.2021 (Rep. 7620/2021), resa nel procedimento civile recante R.G.3057/2013,
comunicata a mezzo pec e notificata in data 02.12.2021;
tra rappresentata e difesa dall'avv. dell'Avv. Michele MASTROPASQUA e Parte_1
dall'avv. Domenico MASTROPASQUA che la rappresentano e difendono giusta mandato telematico allegato in atti
- appellante -;
e
(già ), corrente in Milano rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv.to Paola Alberta LATERZA giusta procura generale alle liti per notar di Bologna Per_1
del 29.10.2010, rep.115840 - racc.33105, rilasciata dal Sig. nella qualità di Direttore Persona_2
Generale
- appellata -;
* * * * * *
All'udienza collegiale del 09.06.2023 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza,
come di seguito:----------------------------------
1 per l'appellante: accertare la fondatezza della domanda introdotta da con Parte_1
l'atto di citazione del 26.02.2012, dichiarando l'esclusivo inadempimento contrattuale della P_
(già , per violazione delle norme degli artt.1176 c.c., 1375 c.c.
[...] Controparte_3
e 1175 c.c. nell'esecuzione della convenzione di assegni, e per l'effetto condannare la P_
(già ) al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni subiti a causa
[...] Controparte_2
delle violazioni di cui innanzi per un danno patrimoniale pari ad €35.000,00 per il mancato affare di
cui €13.500,00 versati a titolo di acconto alla parte promittente venditrice e dalla stessa trattenuti
essendosi avvalsa della facoltà contrattualmente prevista di risoluzione contrattuale;
a detta somma
và altresì aggiunto un danno esistenziale ai sensi dell'art.2043 c.c. e/o in alternativa ex art.1176 c.c.
da liquidarsi in via equitativa oltre agli interessi dal fatto a saldo;
ordinare alla società odierna
appellata di procedere alla restituzione in favore dell'odierna appellante di tutte le somme
eventualmente da quest'ultima corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata (ivi comprese le
eventuali spese e compensi di eventuali procedure esecutive) con vittoria di spese e competenze legali.
l'appellata: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.03.2013, quale titolare del conto Parte_1
corrente conto corrente n.401262466 conveniva in giudizio la banca chiedendo Controparte_1
l'affermazione della responsabilità derivante dall'inadempimento posto in essere per violazione degli artt. 1176 c.c., 1375 c.c. e 1175 c.c. nell'esecuzione della convenzione di assegni, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati in €35.000,00, oltre al danno esistenziale e/o in subordine al risarcimento dei danni da quantificarsi anche in via equitativa.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
A sostegno della domanda allegava di aver delegato le operazioni di conto al figlio , Persona_3
il quale in data 25.02.2011, dopo essersi recato presso la Filiale di Bari ove era stato aperto il conto corrente per richiedere il rilascio di un carnet di assegni, aveva ricevuto un diniego tanto dal funzionario addetto allo sportello che dal Direttore della Filiale a causa di un c.d. “blocco” del conto corrente.
Di conseguenza non aveva potuto corrispondere Euro 10.000,00 (alla medesima data del 25.02.2011)
a mezzo assegno bancario al promittente venditore per l'acquisto di una pizzeria in forza di “un preliminare di acquisto” del 10.12.2010.
2 Sicchè il promittende venditore non le aveva concesso una proroga volendosi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto per il mancato pagamento, ritenendo in via definita le somme già ricevute a titolo di acconto pari ad €13.500,00.
Il giudice di primo grado, all'esito di una istruttoria per testi, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 22.12.2021 l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Si è costituita la banca chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con un primo motivo, l'appellante lamenta la violazione da parte del giudice di primo grado degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c.. per aver errato nella valutazione delle prove, in quanto la banca avrebbe abusato del suo potere e della posizione privilegiata nei confronti del consumatore omettendo di consegnarle un nuovo “carnet di assegni” in modo arbitrario, che le avrebbe causato un danno economico e esistenziale.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado esaminando le prove documentali e le testimonianze rese nel corso del processo ha ritenuto di respingere la richiesta risarcitoria poiché i danni lamentati dalla non Parte_1
potevano essere riconducibili ad assunte omissioni da parte della in quanto la condotta della CP_2
banca quand'anche non fosse stata del tutto corretta non poteva essere stata la causa della perdita dell'affare da parte dell'attrice e dei conseguenti danni lamentati anche esistenziali.
Il Collegio ritiene condivibile tale motivazione in quanto dagli atti di causa si ricava che l'attrice dal momento del rifiuto da parte della banca al rilascio di un nuovo carnet di assegni, coincidente con la scadenza della rata pattuita in contratto (25.02.2011), all'invio della missiva del 04.03.2011 da parte del promittente venditore (che comunicava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa), poteva avvalersi anche di altre forme di pagamento, come il bonifico bancario o recandosi in banca personalmente per il ritiro di un assegno circolare o il rilascio dello stesso carnet, con un tempo più che sufficiente per integrare il pagamento richiesto dal promittente venditore.
3 Ciò vuol dire, che il mancato rilascio del carnet di assegno il 25.02.2011 non è in alcun modo in correlazione con l'inadempimento contrattuale dell'appellante nel mancato pagamento della rata del contratto preliminare del 10.12.2010, in quanto da come sono stati rappresentati i fatti la responsabilità
è imputabile esclusivamente al comportamento dell'appellante, causa esclusiva della risoluzione contrattuale del contratto preliminare del 10.12.2010 con , in quanto l'aver atteso Controparte_4
l'ultimo giorno stabilito per il pagamento della rata, e non aver utilizzato altre forme di pagamento nei sette giorni prima che il promittente venditore dichiarasse di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex-art. 1456 c.c. , la rendono senza dubbio unica ed esclusiva responsabile.
Con un secondo motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria nonostante l'acclarato inadempimento della odierna appellata derivante dalla mancata consegna CP_2
del nuovo “carnet” di assegni, confermata dagli stessi dipendenti bancari per un non meglio specificato
“blocco al rilascio di un nuovo carnet di assegni”.
La banca si è difesa allegando che il Direttore della Filiale avrebbe richiesto al delegato di poter ricevere personalmente pensionata, affinché quest'ultima rendesse dei chiarimenti circa Parte_1
l'utilizzo degli assegni di conto corrente, posto che le operazioni già eseguite non apparivano riconducibili all'utilizzo per esigenze personali e familiari essendoci state movimentazioni del conto per circa € 17.300,00, a mezzo due assegni a firma della delegante e a sé intestati.
Il Collegio, esaminando il motivo di gravame, ritiene in generale che la banca possa negare il rilascio di un nuovo libretto degli assegni al correntista, e a maggior ragione ad un suo delegato, ove ravvisi un utilizzo irregolare di un proprio servizio, trattandosi di un rifiuto giustificato da ragioni di cautela cui un accorto banchiere è tenuto ad attenersi.
Al delegato non è stato mai stato comunicato il blocco del conto corrente, né tanto meno che Per_3
il carnet di assegni non sarebbe stato mai rilasciato alla titolare del conto.
Le banche debbono adottare opportune cautele in occasione dell'apertura di rapporti di conto corrente,
e il rilascio di assegni che consente la circolazione del denaro va effettuato con particolare prudenza,
valutando opportunamente una serie di parametri, negando persino il rilascio di un nuovo libretto degli assegni laddove si ravvisi, come già detto, un utilizzo irregolare del servizio di pagamento, trattandosi comunque di un mezzo attraverso cui viene ordinata alla banca di eseguire un pagamento sul conto del proprio cliente.
4 La banca, nell'accettare l'ordine di pagamento del cliente in favore del terzo, assume gli obblighi del mandatario, che ricomprendono non solo il diligente compimento degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento.
Tali adempimenti comportano altresì il dovere della banca di informare tempestivamente il mandante di ogni irregolarità che ravvisi nell'espletamento dell'incarico di tenuta del conto.
L'appellante di fronte al rifiuto della banca, a sua garanzia, non ha fatto pervenire alla banca dettagliate istruzioni circa la consegna del “carnet” al delegato, nonostante le fosse stato segnalato attraverso il figlio che il rilascio di un ulteriore libretto di assegno appariva anomalo in relazione a diverse operazioni eseguite sul conto dal delegato, con assegni intestati a sè medesimo.
Pertanto, si vorrebbe addebitare alla banca un eccesso di prudenza o di diligenza che ha operato a tutela della stessa correntista, senza peraltro allegare le ragioni per cui fosse assolutamente necessario eseguire il pagamento esclusivamente con assegno bancario e non attraverso ordinarie operazioni di conto o di assegni circolari, ovvero anche avvalendosi di strumenti informatici (c.d. bonifici).
Quindi, si ritiene che il semplice diniego di un libretto di assegni non possa essere stata la causa della perdita dell'affare con in quanto l'appellante avrebbe potuto adempiere Controparte_4
all'obbligazione assunta nel contratto preliminare per il tramite di altre modalità di pagamento, tenuto conto che l'assegno bancario, come è noto, non costituisce neppure un mezzo di pagamento di sicura copertura e che le somme sarebbero state disponibili al beneficiario a distanza di diversi giorni dalla sua emissione.
Ogni altra questione resta assorbita dalla ragione più liquida.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa
(26.000-52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.4362/2021 emessa in data 29.11.2021 dal Parte_1
Tribunale di Bari pubblicata il 01.12.2021 (Rep. 7620/2021) notificata in data 02.12.2021, così
provvede:
5 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 6.000,00 oltre alle spese generali, Cap ed Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico delle appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 11.03.2025;
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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