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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/11/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dr.ssa Maria
Bertha Romano, all' udienza del 25.11.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4829/2024 R.G. lavoro e previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Golia CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta Controparte_2
e difesa dall' avv. Spezzaferri Antonio
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
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Con ricorso depositato il 17.07.2024 la ricorrente premetteva di aver ricevuto dall'
[...]
, in data 05.07.2024, l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9025938812 000, Controparte_2 cui erano sottese le seguenti cartelle di pagamento: n. 071 2018 000030206 000 e n. 071 2019 0002267474 000, in virtù delle quali l' le chiedeva il pagamento della somma di €1441,41, a CP_1 titolo di rate premio, sanzioni ed interessi, in riferimento all'anno 2017, per quanto attiene alla prima cartella, nonché la somma di euro 904,03, a titolo di rate premio, sanzioni ed interessi afferenti l'anno
2018, relativamente alla seconda cartella.
La parte opponente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica di atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi, pertanto, concludeva chiedendo l'accoglimento integrale della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi l' eccepiva la mancata comunicazione dell'intervenuta cessazione dell'attività, da CP_1 parte dell'azienda, risalente in capo alla ricorrente, la quale avrebbe comunicato solo la cancellazione dal Registro delle imprese;
chiedeva, in ogni caso, dichiararsi cessata la materia del contendere, previa adozione del provvedimento di sgravio del credito, di cui alle cartelle di pagamento impugnate, che si riservava di depositare in seguito, concludeva, pertanto, per la compensazione integrale delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva, preliminarmente, la carenza Controparte_2 di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, nonché l'infondatezza delle stesse e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
All'udienza odierna, svolta con modalità cartolare, nelle note di trattazione depositate le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_3
l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_1 fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli. Ciò posto, va evidenziato che i crediti oggetto di entrambe le cartelle di pagamento, impugnate in questa sede, unitamente all'intimazione di pagamento, sono stati oggetto di provvedimento di sgravio, così come anticipato dall' nella memoria difensiva, tanto si evince dalla documentazione CP_1 depositata, con nota del 12.11.2024 da parte dell' , segnatamente dal Controparte_4 provvedimento di sgravio del 02.10.2024 del credito, oggetto delle cartelle esattoriali per cui è causa, in atti del fascicolo dell' medesimo, pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere, CP_4 relativamente a tale credito contributivo.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
-.Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto dall' lo sgravio del credito preteso, di cui alle cartelle di CP_1 pagamento impugnate, in questa sede, unitamente all'intimazione di pagamento, così come dedotto nella memoria difensiva e come è dato riscontrare dalla documentazione suindicata, agli atti del fascicolo dell' resistente. CP_4 Per quanto attiene alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va considerato che il provvedimento di sgravio dell' reca la data 02.10.2024, pertanto, esso risulta CP_1 adottato in un momento successivo rispetto alla notifica del presente ricorso al medesimo CP_4 resistente, eseguita il 29.08.2024 (v. ricorso notificato con allegate relate di notifica a mezzo pec depositato dalla ricorrente in allegato alle note di trattazione in data 22.10.24).
Ciò posto le spese vanno liquidate in favore del procuratore costituito come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l a pagare, in favore della ricorrente, le spese e competenze di causa CP_1
che si liquidano complessivamente in € 1.618,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- compensa nei confronti delle altre parti;
Così deciso in Nola, addì 25 NOVEMBRE 2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano