Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 8.4.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 273/22 R. G. sezione civile vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GIANPAOLO BUONO;
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del p.t., rappresentato e difeso
[...] CP_2 come in atti dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Il ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI n. 88/21 con la quale Pt_1 è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.782/2019 del 14.10.2019, con la quale gli sono state irrogate la sanzione amministrativa pecuniaria di €2.064,00, oltre spese, e la sospensione per giorni quindici del titolo professionale marittimo di capitano di lungo corso, essendogli stata contestata la violazione dell'art. 1174, c. I, cod nav., in relazione all'art. 6, cc. I e II, ord. n. 14/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di SC, e dell'art. 1175 cod. nav., perché, il 26.42019, nella qualità di comandante della motonave “Freccia Del Golfo”, aveva mollato gli ormeggi, senza rispettare la sequenza dell'ordine di precedenza di manovra in uscita dal Porto di SC, come disposto dalla Sala Operativa.
Il primo giudice, rilevata la contumacia dell'Amministrazione, ha ritenuto infondate tutte le deduzioni del ricorrente sia formali che di merito, tra l'altro evidenziando che il verbale del 26.4.2019, redatto da un p.u., fa piena prova dei fatti da questo direttamente percepiti, tra i quali rientra la condotta di manovra del ricorrente, dei quali, ai sensi dell'art. 2700 c.c., non è ammissibile prova contraria, salva querela di falso, nel caso di specie non formulata. Dallo stesso emerge che l'odierno opponente mollava gli ormeggi senza osservare l'ordine di precedenza impartito dalla Sala Operativa, in violazione dell'art. 6 dell'ordinanza suddetta. L'appellante ha censurato la sentenza deducendone l'erroneità nella parte in cui, pur rilevando la contumacia dell'amministrazione, il primo Giudice non aveva preso atto del mancato deposito degli atti necessari, convalidando ugualmente il provvedimento, secondo quanto stabilito dal comma 10, lettera b, del già citato art. 6 D.Lgs. n. 150/2011; nella parte in cui ha disatteso le deduzioni formulate in primo grado in ordine alla illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione perché adottata oltre il termine di novanta (90) giorni, decorrente dalla presentazione degli scritti difensivi, previsto dalle disposizioni applicabili per l'esaurimento del procedimento amministrativo, ritenendo, invece,
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva infine assegnata, in data
06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è qui decisa Con le note di trattazione parte appellante ha dedotto la tardività della costituzione dell'appellata, in relazione alla quale non aveva potuto adeguatamente difendersi, posto che il 22.4.2022 la stessa aveva depositato precedente memoria di contenuto inadeguato e solo successivamente l'atto per intero. L'Amministrazione si è opposta evidenziando che le difese avanzate riguardavano le sole deduzioni dell'appellante, erano dunque mere difese, senza che con le stesse fosse minimamente leso il diritto di difesa dell'appellante. La controversia può essere decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento. Ritiene la Corte che alcun termine, se non meramente dilatorio ed in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, possa essere concesso all'appellante, posto che la memoria di costituzione è stata depositata il lontano 19.5.2022 ovvero circa 3 anni prima della presente udienza ex art. 127 ter cpc. Inoltre la decisione della controversia può prescindere totalmente da qualsivoglia difesa avanzata dall'appellato ministero, sicchè alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante può essersi verificata.
Con il primo ed il terzo motivo di gravame – come sopra riportati- l'appellante deduce che il primo giudice, stante la contumacia dell'amministrazione in primo grado e la mancata prova dei fatti risiedenti nella documentazione dalla stessa non allegata, avrebbe dovuto non convalidare l'atto sanzionatorio emesso.
Il motivo è infondato.
Non può sfuggire che ogni atto utile ( ordinanza ingiunzione, verbale di accertamento, scritti difensivi) è stato fornito dallo stesso opponente in primo grado ( cfr. produzione di primo grado allegata).
E da detti atti emerge chiaramente la consistenza del fatto addebitato, peraltro ammesso dallo stesso
. Pt_1
Va rammentato che oggetto della condotta è proprio quella che lo stesso ricorrente descrive: « il Sig.
, in qualità di Comandante della M/N “Freccia del Golfo”, iscritta al nr. NA2074 dei Parte_1 RR.NN.MM.eGG. tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di SC (Na), alle ore 14.25 circa mollava gli ormeggi dalla Banchina Redentore, del Porto di SC (Na), per effettuare il giro dell'isola, non rispettando la sequenza dell'ordine di precedenza di manovra in uscita dal Porto di SC come disposto dalla Sala Operativa di Circomare SC, in violazione dell'art. 6 comma 1 e 2, dell'Ordinanza nr. 14/2009 e ss.mm.ii. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di SC …« che la sequenza dei movimenti disposta via radio dalla Sala operativa prevedeva che il disormeggio della Cont Cont
“Freccia del Golfo” avvenisse dopo che la “Giulia” della Soc. “Medmar”avesse ultimato la manovra di evoluzione in sicurezza per l'uscita dal porto ». Non può sfuggire che il ricorrente non nega affatto di aver mollato gli ormeggi ma deduce in ricorso che “In particolare, quella al suo comando, pur avendo levato gli ormeggi, era rimasta nei pressi della banchina “Redentore” con i motori in “stand by”, in attesa che la ultimasse la CP_4 manovra di evoluzione per immettersi con la prua verso il canale di uscita dal porto, mentre l'aliscafo
“Aldebaran” continuava a stazionare presso il pontile “Italia 90”, essendo l'ultimo mezzo in uscita.”
Anche nei propri scritti difensivi nel procedimento amministrativo ( sempre allegati in produzione di primo grado) depositati il 14.6.2019, il ha ammesso di aver disormeggiato e di essere Pt_1 rimasto presso la banchina “ in applicazione della prassi invalsa da lungo tempo ed applicata giornalmente da tutte le M/n nel porto di SC. Tale prassi è ben nota ai verbalizzanti in quanto oggetto di accordo ufficioso tra i comandanti delle unità e l'Ecc. mo ufficio in indirizzo e finalizzata a consentire , ferma restando la sicurezza una movimentazione più fluida all'interno del porto…”. Ed allora, osserva la Corte che in ordine alla condotta contestata la piena prova della sua sussistenza è ben presente in atti, sicchè è del tutto irrilevante la contumacia dell'Amministrazione in primo grado.
Presente la prova del fatto costitutivo dell'illecito contestato era onere del ricorrente fornire quella di un eventuale fatto estintivo, prova che, invece, questa sì manca.
Non vi è chi non veda che la prassi citata – nemmeno comprovata- a tutto voler concedere resta del tutto recessiva e comunque certamente illegittima a fronte della violazione di norme volte a tutelare l'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti navali quali fattispecie di pericolo, sicchè operative e totalmente prescindenti dal fatto che si sia o meno verificato qualche inconveniente.
A fronte della prova e della mancata contestazione della condotta posta in essere, l'appellante non poteva in primo grado e non può ora nemmeno far valere un'attenuazione derivante dall'elemento psicologico caratterizzante la condotta. Invero non vi possono essere dubbi in ordine all'esperienza del , alla pratica continua delle attività e alla piena conoscenza delle norme e dei pericoli che Pt_1 le stesse sono deputate a tutelare. Pertanto a fronte di uno specifico ordine – non negato- egli doveva semplicemente eseguirlo. E' del tutto evidente che il quadro normativo violato mira a tutelare, attraverso una prescrizione che di per sé realizza un principio di cautela, la sicurezza e la pubblica incolumità in relazione alle manovre che possono tenersi nei porti di piccole dimensioni. L'illecito così costruito è, pertanto, di pericolo presunto, per il quale, appunto, si presume, sulla base di una generale regola d'esperienza, che compiendo determinate azioni vi sia il rischio dell'insorgere di un pericolo. In tal senso, il pericolo non è inserito all'interno dei requisiti espliciti della fattispecie, limitandosi a descrivere una condotta che, generalmente e potenzialmente, se portata in atto, può porre in pericolo un bene giuridico. Pertanto, è del tutto ininfluente che, eventualmente, come sostiene la parte appellante, la manovra così condotta non abbia comportato alcun pericolo (cosa che peraltro viene desunta dal solo fatto che in concreto alcunchè di grave si sia verificato, profilo estraneo all'attribuzione dell'illecito di pericolo in generale). In tal caso, come ci insegna la S.C. (arg. ex Cass. Pen, 9.11.2018 n. 54018), una volta accertata l'integrazione della condotta tipica sanzionata, resta al Giudice solo lo spazio per apprezzare in concreto, al fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole (la sanzione nel caso in esame è stata irrogata in un a misura che appare ragionevole e la sospensione ex art. 1175 cn consegue). La situazione concreta, in altri termini, è valutabile ai fini della misura della sanzione, non della configurabilità dell'illecito. Ciò detto, va esaminato il motivo di gravame che attiene alla tempestività dell'irrogazione della sanzione con il provvedimento impugnato. Il primo giudice ha ritenuto che il provvedimento sia stato emesso nel termine di prescrizione quinquennale, unico termine applicabile. La Giurisprudenza in materia ha tradizionalmente ritenuto che la L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina il procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nonchè quello della sua opposizione, non contiene alcuna disposizione che statuisca,
a pena di decadenza o comunque di invalidità o di inefficacia, un termine per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione non quello, di prescrizione, che colpisce la stessa pretesa punitiva dell'amministrazione, che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28 indica in cinque anni.
Nella specifica materia, inoltre, non può trovare applicazione il termine previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3), attesa la manifesta incompatibilità di tale legge con i procedimenti regolati dalla L. n. 689 del 1981, la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento a carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo tale da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di termini così brevi (v. fra tante: Cass. 23 gennaio 2007, n. 1401).
E tale impostazione è stata ancora di recente confermata dalla suprema Corte con sentenza che, sebbene relativa a diversa sanzione, ha espresso il seguente principio: “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981. Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste (se non all'articolo 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado che, però, nella materia delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, non è dato rinvenire, trattandosi del termine per la conclusione del procedimento (pari duecento giorni) stabilito non da una norma di legge, ma da un regolamento interno (e cioè l'articolo
4, comma 2, del Regolamento Consob n. 18750, come modificato dalla delibera Consob n. 19158 del
29 maggio 2015), di per sé inidoneo a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981. (
Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1154).
In motivazione la Corte ha ben spiegato che “….2.1. In sintesi: la perentorietà di un termine di conclusione di un procedimento sanzionatorio risulta incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689 del 1981, la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine (Cass. n. 9591 del 2006, cit.; conf. da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8763 del 13/04/2010, Rv. 612656 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
21797 del 11/10/2006, Rv. 593137 - 01) non adattabile alle complessità del caso concreto...”.
Orbene, sulla scorta di questi principi, che la corte intende fare propri, assornbenti di ogni deduzione sollevata in questa sede, il motivo di gravame proposto dall'appellante sul punto non può essere accolto. Nel compesso, dunque, l'appello va rigettato. Possono essere compensate le spese di lite in ragione della particolarità di quest'ultima questione di diritto trattata e degli spunti offerti dalla sentenza della Corte Costituzionale citata dall'appellante. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi-della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello; Compensa le spese;
Contributo unificato come in motivazione.
Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 08/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente