Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/06/2023, n. 9979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9979 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 09979/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02820/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2820 del 2023, proposto da
GIARRE PARCHEGGI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Marco Tita e Giuseppe Mingiardi che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
COMUNE DI GIARRE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Grazia Maria Tomarchio che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'esecuzione
del giudicato relativo al lodo arbitrale, identificato con il n. 3309/2022, pronunciato il 22 giugno, il 25 giugno ed il 7 luglio 2021 dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel procedimento arbitrale iscritto al n. 2/20 R.G.A., depositato presso la Segreteria della menzionata Camera Arbitrale il 13 luglio 2021, dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Roma del 07/03/2022, reso nel procedimento iscritto al n. 3309/2022 R.G.V.G., con formula esecutiva apposta in data 23/05/2022 e notificato in forma esecutiva in data 10/06/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 07/02/23 e depositato il 17/02/23 la Giarre Parcheggi s.r.l. ha agito per l’esecuzione del giudicato relativo al lodo arbitrale, identificato con il n. 3309/2022, pronunciato il 22 giugno, il 25 giugno ed il 7 luglio 2021 dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel procedimento arbitrale iscritto al n. 2/20 R.G.A., depositato presso la Segreteria della menzionata Camera Arbitrale il 13 luglio 2021, dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Roma del 07/03/2022, reso nel procedimento iscritto al n. 3309/2022 R.G.V.G., con formula esecutiva apposta in data 23/05/2022 e notificato in forma esecutiva in data 10/06/2022.
Il Comune di Giarre, costituitosi in giudizio con comparsa depositata l’11/04/23, ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Alla camera di consiglio del 30 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato secondo quanto in prosieguo specificato.
La Giarre Parcheggi s.r.l. agisce per l’esecuzione del giudicato relativo al lodo arbitrale, identificato con il n. 3309/2022, pronunciato il 22 giugno, il 25 giugno ed il 7 luglio 2021 dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel procedimento arbitrale iscritto al n. 2/20 R.G.A., depositato presso la Segreteria della menzionata Camera Arbitrale il 13 luglio 2021, dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Roma del 07/03/2022, reso nel procedimento iscritto al n. 3309/2022 R.G.V.G., con formula esecutiva apposta in data 23/05/2022 e notificato in forma esecutiva in data 10/06/2022.
Dagli atti risulta che con delibera n. 52 dell’11/07/18 il Consiglio comunale di Giarre ha dichiarato lo stato di dissesto dell’ente locale ai sensi dell’art. 246 d. lgs. n. 267/00.
Secondo l’art. 248 comma 2 d. lgs. n. 267/00 “ dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.
In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che tutte le poste passive riferibili a fatti o atti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente sono attratte alla gestione separata affidata all’organo straordinario di liquidazione, incaricato di provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso, anche se il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo alla dichiarazione di dissesto, con l’unico limite rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione, ai sensi dell’art. 256 Tuel, che segna la chiusura della gestione liquidatoria (Adunanza Plenaria n. 1/22); nella fattispecie il giudicato di cui è stata chiesta l’esecuzione attiene a fatti antecedenti al 2018, data in cui è stato deliberato il dissesto.
Ne consegue che l’azione di ottemperanza, che rientra nel novero delle “ azioni esecutive ” contemplate dall’art. 248 comma 2 d. lgs. n. 267/00 in quanto strumento finalizzato all’attuazione coattiva del diritto del creditore (TAR Lazio n. 10043/19 e n. 1768/19), non avrebbe potuto essere proposta dovendo il diritto della ricorrente trovare soddisfacimento nell’ambito della procedura concorsuale prevista dagli artt. 244 e ss. d. lgs. n. 267/00 (TAR Lazio – Roma n. 10462/21).
Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso né può essere accolta la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto, comunque, al Tribunale “ di ordinare all’ente, e per esso all’Organismo straordinario di liquidazione, di provvedere all'inserimento del debito portato dal Lodo arbitrale, per l’esecuzione del cui giudicato si è agito, nel piano di rilevazione della massa passiva previsto dall’art. 256 del decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267 e nel successivo piano di rientro del debito pregresso ” (pag. 13 della memoria depositata il 19/05/13) in quanto tale pronuncia è preclusa dalla radicale inammissibilità del gravame laddove il precedente richiamato a fondamento della domanda (TAR Lazio n. 7161/21) si riferisce a procedura disciplinata dall’art. 78 d.l. n. 112/08 e, quindi, da normativa parzialmente diversa da quella applicabile alla fattispecie.
Per questi motivi il Tribunale dichiara l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
La peculiarità della situazione giuridica e fattuale oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso secondo quanto specificato in motivazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO