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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG 3/2025
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente relatore dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere
dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel giudizio di opposizione n. 3/2025 V.G. promosso da:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Parte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso la quale è domiciliato in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2
OPPONENTE
contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Goldoni, presso il quale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
AVVERSO
il decreto della Corte di Appello di Genova, sez. I, n. cronol. 198/2024, emesso in data 29/11/2024
a definizione del giudizio RG VG 30/2024, recante accoglimento della richiesta di equa riparazione formulata ai sensi della l. 89/2001.
Esaminati gli atti del procedimento;
viste le note scritte depositate dalle parti;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 presso questa Corte, Controparte_1 chiedeva il riconoscimento dell'equa riparazione per la non ragionevole durata della procedura fallimentare relativa all'impresa SOSIFER di Solia e Siri s.n.c., tenutasi dinnanzi al Tribunale di
Savona, che aveva ecceduto la durata ragionevole di anni 15, mesi 8 e giorni 2, ove si era insinuata per la somma di euro 1.058,11.
La Corte ritenuta la procedura eccedere la durata ragionevole di anni 16 a fini Pinto, liquidava un indennizzo pari a euro 400,00 annui, limitandolo poi, per espressa previsione di legge, alla cifra corrispondente alla somma ammessa al passivo, ossia a euro 1.058,11.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il , lamentando la violazione Parte_1 dell'art. 2, c. 2-sexies, lett. g), l. 89/2001, in ragione del fatto che la c.d. “posta in gioco” nel giudizio presupposto rappresentava per la ricorrente lo:
- 0,0001% dei ricavi del 2023;
- 0,00008% dei ricavi del 2022.
Di conseguenza, il chiedeva la revoca del decreto opposto e il rigetto della Parte_1 domanda avversaria.
Si costituiva nel giudizio instando per il rigetto dell'avversaria Controparte_1 opposizione in quanto infondata.
-.-.-.-.-.-
L'opposizione non è fondata.
L'art. 2, c. 2-sexies, lett. g) l. 89/2001 prevede una presunzione relativa di insussistenza di un pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata anche in relazione alle condizioni personali delle parti”.
Il fine ultimo posta a fondamento di tale previsione è quella di esprimere il disfavore dell'ordinamento per le c.d. “cause bagatellari”, in continuità con l'art. 35, c. 3, lett. b) CEDU, a mente del quale il ricorso è irricevibile qualora il ricorrente non abbia “subito un pregiudizio importante”.
Una recente pronuncia del giudice di legittimità (Cass. civ., n. 34861/2023) ha chiarito che “La presunzione relativa L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2sexies, lett. g) di insussistenza del danno per il carattere irrisorio o bagatellare della pretesa fatta valere nel processo presupposto è da applicare in coerenza con l'elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa, che ha inteso valorizzare tale l'elaborazione, relativa alla cosiddetta "posta in gioco" valutata in comparazione con le condizioni socio-economiche del richiedente. Si era statuito allora che il giudice, nel quantificare il danno non patrimoniale per ogni anno di durata non ragionevole del processo, può scendere al di sotto della "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto" (così Cass. 12937/2012, ma cfr. anche Cass.
15268/2011, ove si parla di posta in gioco). Su questa linea si è escluso l'equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità davvero minima, sempre inferiore a euro 500 (cfr. Cass. 11228/2019, che fa riferimento ad ulteriori precedenti nello stesso senso).
In altre pronunce del giudice di legittimità si è affermato che il carattere comparativamente bagatellare della pretesa azionata nel giudizio presupposto può rilevare non tanto per escludere in toto la spettanza di un indennizzo, quanto per portare lo stesso al di sotto della soglia minima prevista dalla legge. Così, ad esempio, Cass. civ., 974/2020 precisa che il giudice può scendere al di sotto della “soglia minima là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto”.
Nel caso specifico, la società odierna opposta ha ottenuto ricavi nel 2023 pari a euro
873.102.299,00 e a euro 1.197.956.438,00 nel 2022 e ha richiesto un indennizzo ex lege per Pt_2 il ritardo della procedura fallimentare nella quale si era insinuata al passivo per la somma di euro
1.058,11.
Di conseguenza, come affermato dal Ministero della Giustizia opponente, comparando il totale dei ricavi con la c.d. “posta in gioco” nel giudizio presupposto risulta che questa rappresentava per il ricorrente lo 0,0001% dei ricavi del 2023 e lo 0,00008% dei ricavi del 2022.
Tuttavia, pur prendendo atto della situazione patrimoniale dell'odierna resistente, questa Corte non ritiene che la cifra dell'insinuazione al passivo di sia bagatellare, né Controparte_2 irrisoria, essendo comunque superiore alla somma di euro 500,00.
In conformità con l'orientamento espresso dalle citate pronunce della Corte di Cassazione e in accordo con i propri precedenti (cfr., tra l'altro, decreto n. cronol. 17/2025 del 3/02/2025 e decreto n. cronol. 35/2025 del 21/03/2025), la Corte rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
e conferma il decreto opposto.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi,
tenuta in considerazione la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 337,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...] come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Genova, 26/03/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Bruno