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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 157/2024, pubblicata il 22/01/2024,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_1
AMERICA 00144 ROMA, elettivamente domiciliata in PIAZZALE BELLE ARTI, 8 00196
ROMA presso lo Studio dell'Avv. ABRIGNANI IGNAZIO (C.F.: ) C.F._1
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]27024 Controparte_1 C.F._2
CILAVEGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DUSE 1 20122 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. RODOLFO MASERA ANDREA (C.F. che lo C.F._3
rappresenta e difende giusta delega in atti;
APPELLATO
E
(C.F. ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
VIA GIUSEPPE GREZAR 00142 ROMA, elettivamente domiciliato/a in VIA FIRENZE, 113
pagina 1 di 10 89044 LOCRI presso lo Studio dell'Avv. GALLI' GAETANO (C.F. ) C.F._4
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio Parte_1
depositato in via telematica in data 16.12.2024.
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 18.12.2024. Controparte_1
Per : come da comparsa di Controparte_3
costituzione in appello.
FATTO E DIRITTO
ha proposto Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 157/24 del Tribunale di Pavia che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione dalla stessa intrapresa nei confronti di sulla base delle cartelle n. 07920180009504749001 e n. Controparte_1
07920190001297882001, emesse da ed Controparte_3
aventi ad oggetto il pagamento delle somme pretese dalla a seguito _2
dell'inadempimento della all'obbligo di restituzione Parte_3
del finanziamento ottenuto da , con prestazione di fideiussione Controparte_4
da parte del e garantito ai sensi della Legge n.662/96 dal Fondo di CP_1
Garanzia delle Piccole Medie Imprese, gestito dalla quest'ultima, _2
avendo soddisfatto la banca a fronte dell'impossibilità per questa di recuperare gli importi dalla (fallita), aveva agito in via di surroga Parte_3
nei confronti del quale fideiussore. In particolare il Tribunale, pur ritenuto CP_1
che potesse avvalersi della procedura esecutiva esattoriale sulla base _2
del dettato del DL 24.1.2015 n.3, ha affermato che questa dovesse previamente munirsi di un titolo esecutivo, trattandosi di credito nascente da un rapporto privatistico: ha dunque dichiarato improcedibile l'esecuzione e nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria eseguita sulla base delle due pagina 2 di 10 cartelle esattoriali, compensando integralmente le spese di lite tra il , CP_1
e l' . _2 Controparte_3
La ha censurato l'appellata sentenza sostenendo la natura _2
pubblicistica del credito azionato, identica sia nei confronti del debitore principale che del suo fideiussore.
Si è ritualmente costituita anche Controparte_3
aderendo ai motivi d'appello della _2
ha chiesto la conferma della sentenza appellata, riproponendo, Controparte_1
in via di appello incidentale condizionato, gli argomenti già formulati in primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale, e dunque affermando che: - la natura privatistica del credito azionato avrebbe precluso l'adozione della procedura di recupero di cui all'art.67 DPR n.43/1988, come sostituita dall'art.17 d. lgs.
n.46/99; - le fideiussioni rilasciate, autonome rispetto all'obbligazione garantita, avrebbero difettato del carattere di accessorietà, circostanza che avrebbe precluso la surrogazione di - le fideiussioni rilasciate sarebbero state _2
parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust di cui all'art.2, II co. lett.a l. n.287/90, in relazione al provvedimento n.55/05 della Banca d'TA, in particolare quanto alla prevista deroga alle prescrizioni dell'art.1957 c.c. (e dunque alla decadenza dall'azione contro il fideiussore decorsi sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione); - le cartelle sarebbero state nulle per violazione dell'art.4, IV co. DM 23.9.2005, essendo vietata l'acquisizione di ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal - la surrogazione di CP_5
avrebbe potuto avvenire solo in caso di revoca del finanziamento al _2
debitore principale, e non di inadempimento di questo;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata nulla per mancanza di chiarezza ed incompletezza delle informazioni ivi contenute;
- le cartelle di pagamento sarebbero state nulle per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi esposti.
pagina 3 di 10 Vanno unitariamente esaminati l'unico motivo d'appello di e _2
l'argomento svolto a contrario in via principale dal , lamentando la prima CP_1
che fosse stato ritenuto necessario dal Tribunale un titolo esecutivo per attivare la procedura esattoriale e il secondo che potesse avvalersi in ogni caso _2
di detta procedura. Quanto ritenuto dal Tribunale richiama l'orientamento secondo cui il ruolo e la cartella assumono la duplice funzione di titolo esecutivo e di precetto unicamente per le entrate c.d. “di diritto pubblico”, mentre per le entrate di natura privatistica l'ente è onerato di munirsi di un autonomo titolo esecutivo, rispetto al quale il ruolo e la cartella di pagamento, successivamente formati, sono equipollenti dell'atto di precetto, il tutto sulla base di quanto disposto dall'art. 21 d. lgs n.46/99 (a mente del quale “salvo che sia diversamente stabilito da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art.24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art.17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”, ove l'art.17 citato è quello del d. lgs. n.123/98 che prevede la procedura esattoriale già disciplinata dall'art.67 DPR 28.1.1988
n.43).
Orbene l'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a CP_5
perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole CP_5
e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. L'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, a sua volta, recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti pagina 4 di 10 erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. E ancora l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 prescrive che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato … Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Il sistema di finanziamento delle piccole medie imprese ex l.662/96 delinea dunque da un lato un rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (ed i suoi fideiussori) fondato sul contratto di mutuo, e da altro lato quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI – e l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. A quest'ultimo rapporto va riconosciuta natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia
(sostegno dello sviluppo delle attività produttive), confermata dall'attribuito privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n.123/98. Dalla natura pubblica del credito del discende che esso sia recuperabile attraverso la procedura di CP_5
esazione esattoriale, non valendo per esso l'esclusione di cui all'art. 21 d. lgs n.46/99.
pagina 5 di 10 Resta ovviamente, nell'ambito della procedura recuperatoria esattoriale, la possibilità di contestare l'esistenza stessa del credito, come fatto dal con CP_1
gli ulteriori motivi di appello incidentale condizionato, che debbono pertanto essere a questo punto vagliati.
Fra questi, ancora attinente alla possibilità per di usufruire della _2
procedura agevolata di cui all'art. 9, V co. d lgs. n.123/98, vi è il quarto motivo di appello incidentale condizionato, con il quale il sostiene a tal fine il CP_1
necessario presupposto della “revoca” del finanziamento, non essendo sufficiente l'inadempimento del soggetto beneficiario del finanziamento stesso. Tuttavia, ancora dal fatto che “il credito del non origina da una erogazione diretta da CP_5
parte dell'Amministrazione a favore del beneficiario, ma dal pagamento a seguito di escussione della garanzia a favore della banca” discende che “in caso di inadempimento non è necessario un formale provvedimento di revoca” (Cass. ord.
n.261/22). La Suprema Corte ha del resto chiarito esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura
“privilegiata” (in vari sensi) di cui al comma 5 l'art. 9, quinto comma, del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite nella sentenza n.11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale: tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (cfr. Cass. 6508/2020).
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato il ha contestato CP_1
che la potesse essersi surrogata nei diritti di nei _2 Controparte_4
suoi confronti, alla luce della natura di contratto autonomo di garanzia delle fideiussioni da lui rilasciate, prive del carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale: e ciò sia con riguardo alle disposizioni degli artt.1203
e 1204 c.c. che a quelle del DM 23.9.2005. A prescindere da qualsiasi altra pagina 6 di 10 considerazione, è sufficiente in proposito rilevare come entrambe le fideiussioni rilasciate dal RA facciano espresso riferimento all'”adempimento di qualsiasi obbligazione pecuniaria verso , in dipendenza della Controparte_4
operazione di finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e
Medie Imprese di cui alle leggi 662/1996 e 266/1997 e successive modifiche e integrazioni”, mostrando un evidente vincolo di accessorietà con l'obbligazione di (docc. 5 e 6 incompatibile con la Parte_3 _2
qualificazione della garanzia come contratto autonomo.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato il ha quindi CP_1
sollevato, per la prima volta, la questione di nullità parziale delle sue fideiussioni
(in particolare quanto alla prevista deroga alle prescrizioni dell'art.1957 c.c. di cui alla lettera c delle “condizioni” elencate in entrambe le fideiussioni), poiché redatte in violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali sancito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990 ai sensi di quanto previsto dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA: nulla la clausola relativa alla deroga all'art.1957 c.c., sarebbe decaduta dall'azione _2
contro il fideiussorie per aver azionato la garanzia per la prima volta decorsi oltre sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (posto che dopo aver _2
soddisfatto del credito verso il debitore principale e aver Controparte_4
deliberato la liquidazione a perdita il 17.1.18, si era rivolta al solo il CP_1
10.9.18). Orbene, una questione di nullità contrattuale può essere sollevata (o rilevata d'ufficio) per la prima volta anche dopo lo spirare dei termini per le preclusioni assertive e istruttorie, ma i fatti posti a base della nullità devono risultare da elementi ritualmente acquisiti al giudizio. Nella fattispecie, l'assunto secondo cui il testo della garanzia sottoscritta dagli appellanti sarebbe identico a quello dello schema ABI oggetto di intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla
Banca d'TA si fonda su un documento (lo schema ABI) e un provvedimento amministrativo, in relazione al quale non vale il principio RA OV UR (il provvedimento della Banca d'TA): mentre lo schema ABI non è nemmeno stato pagina 7 di 10 prodotto, il provvedimento della Banca d'TA è stato depositato solo con l'atto d'appello, e dunque oltre il termine di preclusione. D'altro canto, anche a voler accedere a quella parte della giurisprudenza (Corte d'Appello di Bari n.
1315/2020, Tribunale Imperia n. 238/2020) secondo cui il provvedimento della
Banca d'TA n.55/2005 (che ha affermato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie - schema le cui clausole sono riportate ed esaminate nel testo del provvedimento - contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, mentre le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza), costituisce fatto notorio, sia perché agevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d'TA, sia in quanto menzionato e descritto quanto al contenuto in precedenti decisioni della Corte di
Cassazione, la domanda di nullità delle fideiussioni non potrebbe comunque trovare accoglimento per molteplici ragioni. Va, infatti, rilevato: a) che le fideiussioni in questione non sono fideiussioni bancarie omnibus, ma fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni collegate allo specifico contratto di mutuo; il tenore letterale delle dichiarazioni negoziali è univoco nel senso della delimitazione dell'area della garanzia alle obbligazioni scaturenti dallo specifico finanziamento e, pertanto, siano prive delle caratteristiche proprie della c.d. fideiussione omnibus. Si tratta, pertanto, di garanzie estranee all'intesa anticoncorrenziale oggetto del provvedimento sanzionatorio richiamato dal
(riguardante, specificamente, clausole contenute nel modello predisposto CP_1
dall'ABI per le fideiussioni omnibus a garanzia di obbligazioni future derivanti da operazioni bancarie); b) che le garanzie sono state prestate in data 28.6.2016 e
2.8.2016 e, quindi, successivamente al Provvedimento ABI 2.05.2005 con cui
Banca d'TA ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con riferimento alle fideiussioni stipulate anteriormente. L'accertamento della Banca
d'TA non può, pertanto, estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in pagina 8 di 10 un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002/2.05.2005), gravando sull'attore l'onere della prova, che nella fattispecie non è stato assolto dagli odierni appellanti, della sussistenza di una intesa concorrenziale e dell'applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali.
Le fideiussioni sono poi assolutamente valide anche alla luce dell'art.
4.4 DM
23.9.2005, secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Va escluso che detta disposizione vieti che sulla quota di finanziamento garantita dal vengano acquisite anche garanzie personali rilasciate da soggetti che non CP_5
siano assicurazioni o banche: si tratta di norma estremamente precisa e tecnica nella sua formulazione, che non consente dunque alcuna interpretazione estensiva o analogica, fino a ricomprendervi il divieto per il (persona fisica) di CP_1
rilasciare una garanzia personale.
Alle cartelle di pagamento in esame non si applicano infine le norme che impongono gli obblighi di motivazione sanciti dall'art.3 l.241/90 e dall'art.7, III co. l.212/00 per i provvedimenti amministrativi, e dunque per le sole cartelle che costituiscano manifestazione di potestà autoritativa (di norma, tributaria): ne segue l'infondatezza anche degli ultimi due motivi di appello incidentale condizionato del . CP_1
L'appello deve pertanto essere accolto, con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da . Controparte_1
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio a favore sia di che di _2
, liquidate come in dispositivo alla Controparte_6
stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM 147/22, considerata la complessità delle questioni trattate e sulla base del valore della controversia (Euro
220.774,00).
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 157/2024, pubblicata il
[...]
22/01/2024, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, respinge l'opposizione proposta da CP_1
alle cartelle di pagamento n. 07920180009504749001 e n.
[...]
07920190001297882001 emesse da Controparte_3
e tutte le altre domande formulate dallo stesso;
[...]
2) Condanna al pagamento delle spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio a favore di Parte_1
e di
[...] Controparte_3
, liquidate a favore di ciascuna di loro quanto al giudizio avanti il
[...]
Tribunale in complessivi Euro 11.268,00 (di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed Euro 4.253,00 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro 12.154,00 (di cui Euro
2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro
2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali e con distrazione, quanto alle spese di , a favore dell'Avv. Gaetano Galli che si è Controparte_2
dichiarato antistatario.
Così deciso, in Milano il 4/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 157/2024, pubblicata il 22/01/2024,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_1
AMERICA 00144 ROMA, elettivamente domiciliata in PIAZZALE BELLE ARTI, 8 00196
ROMA presso lo Studio dell'Avv. ABRIGNANI IGNAZIO (C.F.: ) C.F._1
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]27024 Controparte_1 C.F._2
CILAVEGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DUSE 1 20122 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. RODOLFO MASERA ANDREA (C.F. che lo C.F._3
rappresenta e difende giusta delega in atti;
APPELLATO
E
(C.F. ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
VIA GIUSEPPE GREZAR 00142 ROMA, elettivamente domiciliato/a in VIA FIRENZE, 113
pagina 1 di 10 89044 LOCRI presso lo Studio dell'Avv. GALLI' GAETANO (C.F. ) C.F._4
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio Parte_1
depositato in via telematica in data 16.12.2024.
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 18.12.2024. Controparte_1
Per : come da comparsa di Controparte_3
costituzione in appello.
FATTO E DIRITTO
ha proposto Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 157/24 del Tribunale di Pavia che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione dalla stessa intrapresa nei confronti di sulla base delle cartelle n. 07920180009504749001 e n. Controparte_1
07920190001297882001, emesse da ed Controparte_3
aventi ad oggetto il pagamento delle somme pretese dalla a seguito _2
dell'inadempimento della all'obbligo di restituzione Parte_3
del finanziamento ottenuto da , con prestazione di fideiussione Controparte_4
da parte del e garantito ai sensi della Legge n.662/96 dal Fondo di CP_1
Garanzia delle Piccole Medie Imprese, gestito dalla quest'ultima, _2
avendo soddisfatto la banca a fronte dell'impossibilità per questa di recuperare gli importi dalla (fallita), aveva agito in via di surroga Parte_3
nei confronti del quale fideiussore. In particolare il Tribunale, pur ritenuto CP_1
che potesse avvalersi della procedura esecutiva esattoriale sulla base _2
del dettato del DL 24.1.2015 n.3, ha affermato che questa dovesse previamente munirsi di un titolo esecutivo, trattandosi di credito nascente da un rapporto privatistico: ha dunque dichiarato improcedibile l'esecuzione e nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria eseguita sulla base delle due pagina 2 di 10 cartelle esattoriali, compensando integralmente le spese di lite tra il , CP_1
e l' . _2 Controparte_3
La ha censurato l'appellata sentenza sostenendo la natura _2
pubblicistica del credito azionato, identica sia nei confronti del debitore principale che del suo fideiussore.
Si è ritualmente costituita anche Controparte_3
aderendo ai motivi d'appello della _2
ha chiesto la conferma della sentenza appellata, riproponendo, Controparte_1
in via di appello incidentale condizionato, gli argomenti già formulati in primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale, e dunque affermando che: - la natura privatistica del credito azionato avrebbe precluso l'adozione della procedura di recupero di cui all'art.67 DPR n.43/1988, come sostituita dall'art.17 d. lgs.
n.46/99; - le fideiussioni rilasciate, autonome rispetto all'obbligazione garantita, avrebbero difettato del carattere di accessorietà, circostanza che avrebbe precluso la surrogazione di - le fideiussioni rilasciate sarebbero state _2
parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust di cui all'art.2, II co. lett.a l. n.287/90, in relazione al provvedimento n.55/05 della Banca d'TA, in particolare quanto alla prevista deroga alle prescrizioni dell'art.1957 c.c. (e dunque alla decadenza dall'azione contro il fideiussore decorsi sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione); - le cartelle sarebbero state nulle per violazione dell'art.4, IV co. DM 23.9.2005, essendo vietata l'acquisizione di ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal - la surrogazione di CP_5
avrebbe potuto avvenire solo in caso di revoca del finanziamento al _2
debitore principale, e non di inadempimento di questo;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata nulla per mancanza di chiarezza ed incompletezza delle informazioni ivi contenute;
- le cartelle di pagamento sarebbero state nulle per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi esposti.
pagina 3 di 10 Vanno unitariamente esaminati l'unico motivo d'appello di e _2
l'argomento svolto a contrario in via principale dal , lamentando la prima CP_1
che fosse stato ritenuto necessario dal Tribunale un titolo esecutivo per attivare la procedura esattoriale e il secondo che potesse avvalersi in ogni caso _2
di detta procedura. Quanto ritenuto dal Tribunale richiama l'orientamento secondo cui il ruolo e la cartella assumono la duplice funzione di titolo esecutivo e di precetto unicamente per le entrate c.d. “di diritto pubblico”, mentre per le entrate di natura privatistica l'ente è onerato di munirsi di un autonomo titolo esecutivo, rispetto al quale il ruolo e la cartella di pagamento, successivamente formati, sono equipollenti dell'atto di precetto, il tutto sulla base di quanto disposto dall'art. 21 d. lgs n.46/99 (a mente del quale “salvo che sia diversamente stabilito da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art.24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art.17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”, ove l'art.17 citato è quello del d. lgs. n.123/98 che prevede la procedura esattoriale già disciplinata dall'art.67 DPR 28.1.1988
n.43).
Orbene l'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a CP_5
perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole CP_5
e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. L'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, a sua volta, recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti pagina 4 di 10 erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. E ancora l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 prescrive che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato … Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Il sistema di finanziamento delle piccole medie imprese ex l.662/96 delinea dunque da un lato un rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (ed i suoi fideiussori) fondato sul contratto di mutuo, e da altro lato quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI – e l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. A quest'ultimo rapporto va riconosciuta natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia
(sostegno dello sviluppo delle attività produttive), confermata dall'attribuito privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n.123/98. Dalla natura pubblica del credito del discende che esso sia recuperabile attraverso la procedura di CP_5
esazione esattoriale, non valendo per esso l'esclusione di cui all'art. 21 d. lgs n.46/99.
pagina 5 di 10 Resta ovviamente, nell'ambito della procedura recuperatoria esattoriale, la possibilità di contestare l'esistenza stessa del credito, come fatto dal con CP_1
gli ulteriori motivi di appello incidentale condizionato, che debbono pertanto essere a questo punto vagliati.
Fra questi, ancora attinente alla possibilità per di usufruire della _2
procedura agevolata di cui all'art. 9, V co. d lgs. n.123/98, vi è il quarto motivo di appello incidentale condizionato, con il quale il sostiene a tal fine il CP_1
necessario presupposto della “revoca” del finanziamento, non essendo sufficiente l'inadempimento del soggetto beneficiario del finanziamento stesso. Tuttavia, ancora dal fatto che “il credito del non origina da una erogazione diretta da CP_5
parte dell'Amministrazione a favore del beneficiario, ma dal pagamento a seguito di escussione della garanzia a favore della banca” discende che “in caso di inadempimento non è necessario un formale provvedimento di revoca” (Cass. ord.
n.261/22). La Suprema Corte ha del resto chiarito esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura
“privilegiata” (in vari sensi) di cui al comma 5 l'art. 9, quinto comma, del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite nella sentenza n.11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale: tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (cfr. Cass. 6508/2020).
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato il ha contestato CP_1
che la potesse essersi surrogata nei diritti di nei _2 Controparte_4
suoi confronti, alla luce della natura di contratto autonomo di garanzia delle fideiussioni da lui rilasciate, prive del carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale: e ciò sia con riguardo alle disposizioni degli artt.1203
e 1204 c.c. che a quelle del DM 23.9.2005. A prescindere da qualsiasi altra pagina 6 di 10 considerazione, è sufficiente in proposito rilevare come entrambe le fideiussioni rilasciate dal RA facciano espresso riferimento all'”adempimento di qualsiasi obbligazione pecuniaria verso , in dipendenza della Controparte_4
operazione di finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e
Medie Imprese di cui alle leggi 662/1996 e 266/1997 e successive modifiche e integrazioni”, mostrando un evidente vincolo di accessorietà con l'obbligazione di (docc. 5 e 6 incompatibile con la Parte_3 _2
qualificazione della garanzia come contratto autonomo.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato il ha quindi CP_1
sollevato, per la prima volta, la questione di nullità parziale delle sue fideiussioni
(in particolare quanto alla prevista deroga alle prescrizioni dell'art.1957 c.c. di cui alla lettera c delle “condizioni” elencate in entrambe le fideiussioni), poiché redatte in violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali sancito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990 ai sensi di quanto previsto dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA: nulla la clausola relativa alla deroga all'art.1957 c.c., sarebbe decaduta dall'azione _2
contro il fideiussorie per aver azionato la garanzia per la prima volta decorsi oltre sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (posto che dopo aver _2
soddisfatto del credito verso il debitore principale e aver Controparte_4
deliberato la liquidazione a perdita il 17.1.18, si era rivolta al solo il CP_1
10.9.18). Orbene, una questione di nullità contrattuale può essere sollevata (o rilevata d'ufficio) per la prima volta anche dopo lo spirare dei termini per le preclusioni assertive e istruttorie, ma i fatti posti a base della nullità devono risultare da elementi ritualmente acquisiti al giudizio. Nella fattispecie, l'assunto secondo cui il testo della garanzia sottoscritta dagli appellanti sarebbe identico a quello dello schema ABI oggetto di intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla
Banca d'TA si fonda su un documento (lo schema ABI) e un provvedimento amministrativo, in relazione al quale non vale il principio RA OV UR (il provvedimento della Banca d'TA): mentre lo schema ABI non è nemmeno stato pagina 7 di 10 prodotto, il provvedimento della Banca d'TA è stato depositato solo con l'atto d'appello, e dunque oltre il termine di preclusione. D'altro canto, anche a voler accedere a quella parte della giurisprudenza (Corte d'Appello di Bari n.
1315/2020, Tribunale Imperia n. 238/2020) secondo cui il provvedimento della
Banca d'TA n.55/2005 (che ha affermato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie - schema le cui clausole sono riportate ed esaminate nel testo del provvedimento - contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, mentre le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza), costituisce fatto notorio, sia perché agevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d'TA, sia in quanto menzionato e descritto quanto al contenuto in precedenti decisioni della Corte di
Cassazione, la domanda di nullità delle fideiussioni non potrebbe comunque trovare accoglimento per molteplici ragioni. Va, infatti, rilevato: a) che le fideiussioni in questione non sono fideiussioni bancarie omnibus, ma fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni collegate allo specifico contratto di mutuo; il tenore letterale delle dichiarazioni negoziali è univoco nel senso della delimitazione dell'area della garanzia alle obbligazioni scaturenti dallo specifico finanziamento e, pertanto, siano prive delle caratteristiche proprie della c.d. fideiussione omnibus. Si tratta, pertanto, di garanzie estranee all'intesa anticoncorrenziale oggetto del provvedimento sanzionatorio richiamato dal
(riguardante, specificamente, clausole contenute nel modello predisposto CP_1
dall'ABI per le fideiussioni omnibus a garanzia di obbligazioni future derivanti da operazioni bancarie); b) che le garanzie sono state prestate in data 28.6.2016 e
2.8.2016 e, quindi, successivamente al Provvedimento ABI 2.05.2005 con cui
Banca d'TA ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con riferimento alle fideiussioni stipulate anteriormente. L'accertamento della Banca
d'TA non può, pertanto, estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in pagina 8 di 10 un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002/2.05.2005), gravando sull'attore l'onere della prova, che nella fattispecie non è stato assolto dagli odierni appellanti, della sussistenza di una intesa concorrenziale e dell'applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali.
Le fideiussioni sono poi assolutamente valide anche alla luce dell'art.
4.4 DM
23.9.2005, secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Va escluso che detta disposizione vieti che sulla quota di finanziamento garantita dal vengano acquisite anche garanzie personali rilasciate da soggetti che non CP_5
siano assicurazioni o banche: si tratta di norma estremamente precisa e tecnica nella sua formulazione, che non consente dunque alcuna interpretazione estensiva o analogica, fino a ricomprendervi il divieto per il (persona fisica) di CP_1
rilasciare una garanzia personale.
Alle cartelle di pagamento in esame non si applicano infine le norme che impongono gli obblighi di motivazione sanciti dall'art.3 l.241/90 e dall'art.7, III co. l.212/00 per i provvedimenti amministrativi, e dunque per le sole cartelle che costituiscano manifestazione di potestà autoritativa (di norma, tributaria): ne segue l'infondatezza anche degli ultimi due motivi di appello incidentale condizionato del . CP_1
L'appello deve pertanto essere accolto, con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da . Controparte_1
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio a favore sia di che di _2
, liquidate come in dispositivo alla Controparte_6
stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM 147/22, considerata la complessità delle questioni trattate e sulla base del valore della controversia (Euro
220.774,00).
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 157/2024, pubblicata il
[...]
22/01/2024, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, respinge l'opposizione proposta da CP_1
alle cartelle di pagamento n. 07920180009504749001 e n.
[...]
07920190001297882001 emesse da Controparte_3
e tutte le altre domande formulate dallo stesso;
[...]
2) Condanna al pagamento delle spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio a favore di Parte_1
e di
[...] Controparte_3
, liquidate a favore di ciascuna di loro quanto al giudizio avanti il
[...]
Tribunale in complessivi Euro 11.268,00 (di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed Euro 4.253,00 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro 12.154,00 (di cui Euro
2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro
2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali e con distrazione, quanto alle spese di , a favore dell'Avv. Gaetano Galli che si è Controparte_2
dichiarato antistatario.
Così deciso, in Milano il 4/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
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