Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8640/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
28/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8640/2023 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al curatore speciale di minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Palermo, in data 22/5/2023, ha rigettato la sua istanza di liquidazione, quale curatore speciale della minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera Persona_1
1
02/01/2023) nell'ambito del procedimento n. 889/2022;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il Tribunale per i minorenni ha rigettato l'istanza di liquidazione dell'avv. perché “l'ammissione al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato è stata chiesta il 5 dicembre 2022, ma il procedimento è stato definito il 19 agosto 2022” (cfr. decreto opposto in atti); considerato che la ricorrente deduce la errata determinazione del dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione (non essendosi tenuto conto dell'istanza di ammissione presentata a mezzo mail dal difensore, in data
11/8/2022); ritenuto che il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 109 del DM 115/2002 nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale (applicabile, in via analogica anche ai procedimenti civili), stabilisce che “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; considerato che, alla stregua del dettato normativo, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente il diritto al compenso del difensore decorrono a partire: 1) dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o pervenuta all'ufficio del magistrato); 2) o dal primo atto in cui interviene il difensore (se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa
è presentata entro i venti giorni successivi); considerato che nel caso in specie il difensore ha dato prova di aver presentato l'istanza di ammissione a mezzo mail in data 11/8/2022 e che tale circostanza è sufficiente a determinare il dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione; considerato pertanto che gli effetti dell'ammissione devono decorrere a partire dall'11/8/2022;
2 rilevato conclusivamente che il decreto impugnato deve essere annullato e che va liquidata in favore del ricorrente la somma di € 1.168,00 così determinata: competenza volontaria giurisdizione, valore della causa: indeterminabile - complessità bassa, valori medi, con riduzione del 50 % per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02); rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 1.101 a 5.200 (nei limiti, cioè, della domanda accolta), valori minimi (stante la semplicità delle questioni) per le 3 fasi svolte
(non essendo stata svolta istruttoria).
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma del Controparte_1
decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Palermo, in data 22/5/2023, liquida a beneficio di , a titolo di compensi professionali per Parte_1
l'attività di curatore speciale del minore ammessa al Persona_1
patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli avvocati di Palermo del 29/12/2022 (Prot. 2023/46 del 02/01/2023) - la somma di € 1.168,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 09/01/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
3