Articolo 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 288
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 aprile 1958
Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per la prosecuzione ed il completamento dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'.
Tale somma, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita' previsto dall' art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626 .
Entrata in vigore il 27 aprile 1958