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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5280 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5280 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Caiazza e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Eleonora Bonelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Terracina
(LT), Via Roma n. 95, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“Per tutte le ragioni su esposte si insiste per: / A) l'Affido Condiviso con collocazione permanente delle minori presso l'abitazione della madre e diritto del padre di vederle nei giorni calendarizzati dall'Intestato Tribunale;
/ B) Determinazione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori, a carico del padre, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese per l'importo mensile di euro 250,00 per figlia, il 50% per spese straordinarie, oltre ISTAT;
/ Con vittoria di spese ed onorari del giudizio ai sensi di legge.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.m. che non ha formulato osservazioni.
Il G.I., accertata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale al convenuto, perfezionatasi ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna di copia a mani della madre, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con il termine di sessanta giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia del convenuto.
***
1. SULLO STATUS.
Da quanto allegato dal ricorrente e dalla contumacia di parte convenuta, che ha reso impossibile anche il tentativo di conciliazione in sede presidenziale, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Terracina (LT) il 1° aprile 2006, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2006, in regime di comunione dei beni.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, di memoria integrativa e di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge.
Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato tale domanda, e anche in sede di comparsa conclusionale, non ha chiesto alcuna pronuncia di addebito al marito, sicché si presume che la domanda sia stata abbandonata.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere la domanda non rinunciata, considerato il tenore ambiguo delle conclusioni rassegnate, in cui da un lato, la ricorrente si è riportata a “tutti gli atti difensivi che qui si intendono per riportati e trascritti e ne insistono per l'integrale accoglimento”, dall'altra ha specificatamente indicato le domande su cui ha insistito, senza indicare quella volta ad addebitare la separazione al marito, la domanda va rigettata in quanto non provata.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal
Pagina 2 matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del
2017).
Nel caso di specie, sin dal ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale al marito deducendo “-che negli ultimi otto anni il rapporto coniugale è andato sempre più deteriorandosi a causa del comportamento burbero, aggressivo, violento e distaccato del marito, il quale non si è mai interessato di tutte le problematiche famigliari, né tanto meno delle esigenze delle figlie e della casa, di cui ha dovuto sempre provvedere la ricorrente;
/ -che per i suoi comportamenti violenti la ricorrente molte volte era tentata di querelarlo, ma per paura delle ripercussioni sia su di lei che sulle figlie ha sempre evitato di esporsi;
/ - che da oltre un anno il marito è andato via di casa, andando a vivere dalla propria madre, che abita vicino all'abitazione coniugale, di proprietà quest'ultima della madre del sig. ” (v. pagg. 1 e 2 del Controparte_1
ricorso introduttivo).
Ebbene, condivide il Collegio l'ordinanza depositata dal G.I. in data 15 dicembre 2022 che ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova testimoniale formulati dalla ricorrente, in quanto “generici
e/o valutativi e/o da provare con documenti”.
La ricorrente, pertanto, non ha dimostrato né formulato istanze istruttorie ammissibili idonee a provare le circostanze allegate nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. a fondamento della domanda di addebito e il nesso di causalità tra tali condotte e la crisi del matrimonio.
3. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLE
FIGLIE MINORI.
Dal matrimonio sono nate due figlie: e , nate, rispettivamente, a Fondi Persona_1 Persona_2
(LT) il 19 ottobre 2007 e a Fondi (LT) il 30 agosto 2012, secondo quanto riportato dalla ricorrente.
Pagina 3 All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha disposto l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente delle minori presso la madre e il diritto per il genitore non collocatario di avere con sé le figlie minori “nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 15 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 15 del sabato alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno”.
La minore , sentita dal G.I., ha dichiarato di vedere spesso il padre nel fine settimana e, Per_1
talvolta, durante la settimana, quando la madre deve lavorare, e di accordarsi direttamente con il padre per vederlo. Ha espresso di avere un buon rapporto con il padre e di sentirsi apprezzata.
Tanto premesso, non è emerso dagli atti, né dall'audizione della minore, alcun elemento per poter derogare al modello legale dell'affido condiviso, né parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo delle minori.
Si ritiene, all'esito dell'audizione della minore, di disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre, come già avviene, con diritto di visita del padre, nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica quando, alle 21:00, dopo cena, riporterà le minori alla madre, con diritto a vedere altresì le minori il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 21:00, quando, dopo cena, le riporterà alla madre. Le minori trascorreranno, sempre salvo diverso accordo, nell'alternanza dei genitori negli anni, il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'uno e il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le minori trascorreranno nella settimana di Pasqua il periodo che va dal Giovedì Santo al Sabato Santo con il genitore con cui hanno trascorso il Natale e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, durante il periodo estivo avrà diritto a tenere con sé le figlie minori per due settimane anche consecutive, con pernotto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la madre trascorrerà con le minori la prima e la seconda settimana di agosto e il padre la terza e la quarta settimana di agosto.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MINORI.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli; “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la
Pagina 4 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha disposto che il convenuto versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento delle figlie, € 250,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente nell'atto introduttivo ha allegato di lavorare come commessa in un negozio di generi alimentari percependo una retribuzione mensile di € 1.200,00 circa (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
In allegato al ricorso introduttivo ha prodotto una certificazione unica 2019 emessa da Parte_1
Azzola Srl da cui risulta che, nel periodo di imposta 2018, ha percepito reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari a € 15.937,36 con imposta netta di € 2.181,09; una certificazione unica 2020 emessa da Azzola Srl da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha percepito reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari a € 20.199,49 con imposta netta di € 3.524,08; una certificazione unica 2021 emessa da Azzola Srl da cui risulta che, nel periodo di imposta 2020, ha percepito reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari a € 22.384,33 con imposta netta di € 4.212,58.
Su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto, un'autocertificazione datata 12 gennaio 2022 con cui dichiara, per quel che più rileva, di essere proprietaria di un'autovettura mod. Dacia Duster tg. EG156ZC; di essere intestataria di una Postepay, su cui confluiscono gli stipendi per l'attività lavorativa prestata, di cui allega la lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e dalla cui lettura non emergono operazioni rilevanti, e di aver stipulato un contratto di locazione abitativa, che ha prodotto, da cui risulta che è stato registrato in data 3 dicembre 2021,che la durata del contratto è di sei anni, dal 1 dicembre 2021 al 30 novembre 2027, che il canone annuo di locazione
è di € 5.520,00 per un totale di dodici rate da € 460,00 ciascuna, più € 40,00 mensili di oneri accessori (v. produzione documentale del 13 gennaio 2022 e gli allegati).
Quanto al convenuto, la ricorrente ha dedotto che il suddetto, “a seguito di intimazione di pagamento, si è licenziato continuando a lavorare senza regolare contratto di lavoro” (v. pag. 2 delle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza depositate il 3 luglio 2024; ma le dedotte dimissioni non sono state documentate.
Pagina 5 Ha, poi, dedotto, sin dagli atti introduttivi, che il non ha mai contribuito economicamente CP_1 alle esigenze della famiglia e, anche negli atti conclusivi, ha lamentato l'inadempimento del convenuto rispetto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per le figlie, malgrado i provvedimenti presidenziali vigenti.
Per tali condotte in violazione del provvedimento giudiziale la ricorrente ha sporto formale denuncia-querela il 12 luglio 2022, seguita da due integrazioni, l'una del 1° settembre 2022 e l'altra del 25 giugno 2023 (v. all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e alle note scritte in sostituzione di udienza depositate l'11 settembre 2023).
Deve osservarsi, tuttavia, che trattasi di atti unilaterali di parte inidonei a provare alcunché in merito al dedotto inadempimento dell'obbligo di corrispondere il mantenimento per le figlie.
Tanto premesso, considerato il collocamento prevalente delle minori presso la madre e la frequentazione padre-figlie come emersa in sede di audizione della minore nonché come Per_1 disposta con la presente sentenza, tenuto conto dell'età delle minori e della capacità lavorativa del convenuto, non essendo emerso alcun ostacolo a che lo stesso svolga un'attività lavorativa, nonché il fatto che in assenza di conoscenza dei redditi del convenuto, rimasto contumace, il quantum dell'assegno deve ritenersi legittimamente determinato in correlazione ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass sent. n. 11025 del 1997), il Collegio reputa congruo confermare a carico del convenuto l'assegno di € 250,00 mensili per il mantenimento di ciascuna figlia (€ 500,00 complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Latina, protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: “A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni
a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola,
Pagina 6 dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si CP_2
precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle
Pagina 7 spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva
o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo
l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.”.
5. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante l'esito delle domande formulate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo e la soccombenza reciproca, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5280 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e di che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Terracina (LT) il 1° aprile 2006, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2006, in regime di comunione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terracina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito.
4. Affida le figlie minori delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
5. Dispone che parte convenuta, entro il 5 di ogni mese, versi a parte ricorrente, a titolo di mantenimento delle due figlie, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e che siano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
6. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Pagina 8 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5280 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Caiazza e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Eleonora Bonelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Terracina
(LT), Via Roma n. 95, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“Per tutte le ragioni su esposte si insiste per: / A) l'Affido Condiviso con collocazione permanente delle minori presso l'abitazione della madre e diritto del padre di vederle nei giorni calendarizzati dall'Intestato Tribunale;
/ B) Determinazione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori, a carico del padre, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese per l'importo mensile di euro 250,00 per figlia, il 50% per spese straordinarie, oltre ISTAT;
/ Con vittoria di spese ed onorari del giudizio ai sensi di legge.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.m. che non ha formulato osservazioni.
Il G.I., accertata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale al convenuto, perfezionatasi ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna di copia a mani della madre, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con il termine di sessanta giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia del convenuto.
***
1. SULLO STATUS.
Da quanto allegato dal ricorrente e dalla contumacia di parte convenuta, che ha reso impossibile anche il tentativo di conciliazione in sede presidenziale, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Terracina (LT) il 1° aprile 2006, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2006, in regime di comunione dei beni.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, di memoria integrativa e di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge.
Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato tale domanda, e anche in sede di comparsa conclusionale, non ha chiesto alcuna pronuncia di addebito al marito, sicché si presume che la domanda sia stata abbandonata.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere la domanda non rinunciata, considerato il tenore ambiguo delle conclusioni rassegnate, in cui da un lato, la ricorrente si è riportata a “tutti gli atti difensivi che qui si intendono per riportati e trascritti e ne insistono per l'integrale accoglimento”, dall'altra ha specificatamente indicato le domande su cui ha insistito, senza indicare quella volta ad addebitare la separazione al marito, la domanda va rigettata in quanto non provata.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal
Pagina 2 matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del
2017).
Nel caso di specie, sin dal ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale al marito deducendo “-che negli ultimi otto anni il rapporto coniugale è andato sempre più deteriorandosi a causa del comportamento burbero, aggressivo, violento e distaccato del marito, il quale non si è mai interessato di tutte le problematiche famigliari, né tanto meno delle esigenze delle figlie e della casa, di cui ha dovuto sempre provvedere la ricorrente;
/ -che per i suoi comportamenti violenti la ricorrente molte volte era tentata di querelarlo, ma per paura delle ripercussioni sia su di lei che sulle figlie ha sempre evitato di esporsi;
/ - che da oltre un anno il marito è andato via di casa, andando a vivere dalla propria madre, che abita vicino all'abitazione coniugale, di proprietà quest'ultima della madre del sig. ” (v. pagg. 1 e 2 del Controparte_1
ricorso introduttivo).
Ebbene, condivide il Collegio l'ordinanza depositata dal G.I. in data 15 dicembre 2022 che ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova testimoniale formulati dalla ricorrente, in quanto “generici
e/o valutativi e/o da provare con documenti”.
La ricorrente, pertanto, non ha dimostrato né formulato istanze istruttorie ammissibili idonee a provare le circostanze allegate nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. a fondamento della domanda di addebito e il nesso di causalità tra tali condotte e la crisi del matrimonio.
3. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLE
FIGLIE MINORI.
Dal matrimonio sono nate due figlie: e , nate, rispettivamente, a Fondi Persona_1 Persona_2
(LT) il 19 ottobre 2007 e a Fondi (LT) il 30 agosto 2012, secondo quanto riportato dalla ricorrente.
Pagina 3 All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha disposto l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente delle minori presso la madre e il diritto per il genitore non collocatario di avere con sé le figlie minori “nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 15 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 15 del sabato alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno”.
La minore , sentita dal G.I., ha dichiarato di vedere spesso il padre nel fine settimana e, Per_1
talvolta, durante la settimana, quando la madre deve lavorare, e di accordarsi direttamente con il padre per vederlo. Ha espresso di avere un buon rapporto con il padre e di sentirsi apprezzata.
Tanto premesso, non è emerso dagli atti, né dall'audizione della minore, alcun elemento per poter derogare al modello legale dell'affido condiviso, né parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo delle minori.
Si ritiene, all'esito dell'audizione della minore, di disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre, come già avviene, con diritto di visita del padre, nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica quando, alle 21:00, dopo cena, riporterà le minori alla madre, con diritto a vedere altresì le minori il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 21:00, quando, dopo cena, le riporterà alla madre. Le minori trascorreranno, sempre salvo diverso accordo, nell'alternanza dei genitori negli anni, il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'uno e il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le minori trascorreranno nella settimana di Pasqua il periodo che va dal Giovedì Santo al Sabato Santo con il genitore con cui hanno trascorso il Natale e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, durante il periodo estivo avrà diritto a tenere con sé le figlie minori per due settimane anche consecutive, con pernotto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la madre trascorrerà con le minori la prima e la seconda settimana di agosto e il padre la terza e la quarta settimana di agosto.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MINORI.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli; “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la
Pagina 4 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha disposto che il convenuto versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento delle figlie, € 250,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente nell'atto introduttivo ha allegato di lavorare come commessa in un negozio di generi alimentari percependo una retribuzione mensile di € 1.200,00 circa (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
In allegato al ricorso introduttivo ha prodotto una certificazione unica 2019 emessa da Parte_1
Azzola Srl da cui risulta che, nel periodo di imposta 2018, ha percepito reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari a € 15.937,36 con imposta netta di € 2.181,09; una certificazione unica 2020 emessa da Azzola Srl da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha percepito reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari a € 20.199,49 con imposta netta di € 3.524,08; una certificazione unica 2021 emessa da Azzola Srl da cui risulta che, nel periodo di imposta 2020, ha percepito reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari a € 22.384,33 con imposta netta di € 4.212,58.
Su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto, un'autocertificazione datata 12 gennaio 2022 con cui dichiara, per quel che più rileva, di essere proprietaria di un'autovettura mod. Dacia Duster tg. EG156ZC; di essere intestataria di una Postepay, su cui confluiscono gli stipendi per l'attività lavorativa prestata, di cui allega la lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e dalla cui lettura non emergono operazioni rilevanti, e di aver stipulato un contratto di locazione abitativa, che ha prodotto, da cui risulta che è stato registrato in data 3 dicembre 2021,che la durata del contratto è di sei anni, dal 1 dicembre 2021 al 30 novembre 2027, che il canone annuo di locazione
è di € 5.520,00 per un totale di dodici rate da € 460,00 ciascuna, più € 40,00 mensili di oneri accessori (v. produzione documentale del 13 gennaio 2022 e gli allegati).
Quanto al convenuto, la ricorrente ha dedotto che il suddetto, “a seguito di intimazione di pagamento, si è licenziato continuando a lavorare senza regolare contratto di lavoro” (v. pag. 2 delle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza depositate il 3 luglio 2024; ma le dedotte dimissioni non sono state documentate.
Pagina 5 Ha, poi, dedotto, sin dagli atti introduttivi, che il non ha mai contribuito economicamente CP_1 alle esigenze della famiglia e, anche negli atti conclusivi, ha lamentato l'inadempimento del convenuto rispetto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per le figlie, malgrado i provvedimenti presidenziali vigenti.
Per tali condotte in violazione del provvedimento giudiziale la ricorrente ha sporto formale denuncia-querela il 12 luglio 2022, seguita da due integrazioni, l'una del 1° settembre 2022 e l'altra del 25 giugno 2023 (v. all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e alle note scritte in sostituzione di udienza depositate l'11 settembre 2023).
Deve osservarsi, tuttavia, che trattasi di atti unilaterali di parte inidonei a provare alcunché in merito al dedotto inadempimento dell'obbligo di corrispondere il mantenimento per le figlie.
Tanto premesso, considerato il collocamento prevalente delle minori presso la madre e la frequentazione padre-figlie come emersa in sede di audizione della minore nonché come Per_1 disposta con la presente sentenza, tenuto conto dell'età delle minori e della capacità lavorativa del convenuto, non essendo emerso alcun ostacolo a che lo stesso svolga un'attività lavorativa, nonché il fatto che in assenza di conoscenza dei redditi del convenuto, rimasto contumace, il quantum dell'assegno deve ritenersi legittimamente determinato in correlazione ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass sent. n. 11025 del 1997), il Collegio reputa congruo confermare a carico del convenuto l'assegno di € 250,00 mensili per il mantenimento di ciascuna figlia (€ 500,00 complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Latina, protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: “A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni
a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola,
Pagina 6 dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si CP_2
precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle
Pagina 7 spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva
o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo
l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.”.
5. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante l'esito delle domande formulate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo e la soccombenza reciproca, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5280 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e di che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Terracina (LT) il 1° aprile 2006, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2006, in regime di comunione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terracina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito.
4. Affida le figlie minori delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
5. Dispone che parte convenuta, entro il 5 di ogni mese, versi a parte ricorrente, a titolo di mantenimento delle due figlie, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e che siano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
6. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Pagina 8 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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