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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4276 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...] P_ C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Giacobbo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
e confermano il contenuto del ricorso P_ CP_1
introduttivo del presente procedimento e chiedono che il Tribunale di Vicenza
Voglia omologare la separazione alle condizioni rassegnate in ricorso e qui di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale, bene oggetto del fondo patrimoniale e di proprietà del signor , viene assegnato alla signora CP_1 P_
, la quale ivi dimorerà assieme alle figlie, salvo quanto si dirà infra al
[...]
punto 4;
3. , d'intesa con la moglie, ha già provveduto a lasciare CP_1
la casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali;
4. a definizione dei rapporti patrimoniali intervenuti in costanza di matrimonio il signor si impegna e si obbliga a trasferire alla CP_1
moglie , che accetta, la piena proprietà per la quota di ½ P_
dell'unità immobiliare– già casa coniugale – costituita da abitazione su più
piani e garage, catastalmente censita in Comune di Breganze (VI), catasto fabbricati, foglio 7, mappale 1323, sub. 18, Strada del Fosso Pillon n. 7, piano
S1-T-1, cat. A/2, classe 4, vani 7, rendita Euro 795,34 e mappale 1323 sub.
11, Strada del Fosso Pillon n. 7, piano S1, cat. C/6, classe 2, mq 33, rendita
Euro 46,02. L'atto di trasferimento immobiliare verrà stipulato entro e non oltre
2 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il tutto con le esenzioni di legge, trattandosi di cessione effettuata nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in sede di separazione personale. Le spese, nessuna esclusa (APE, spese tecniche, compenso del notaio, amministrative, ecc.), saranno a carico della signora;
P_
5.disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1
, le quali avranno la residenza presso la madre;
Persona_2
6.il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, previo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, e comunque un week-end ogni quindici giorni (dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle 19.00);
-3 (tre) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali (un anno compresa la Pasqua e un anno compreso il lunedì dell'Angelo);
-7 (sette) giorni, anche se non consecutivi, durante le vacanze natalizie (un anno compreso il Natale e un anno compreso il Capodanno);
-15 giorni, anche non consecutivi, durante la pausa scolastica estiva (tra giugno e settembre) da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Le parti concordano che durante le festività infrannuali e i ponti di vacanza scolastica (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, ecc.) le figlie minori rimarranno ad anni alternati con la madre e con il padre, salvo diverso accordo tra loro;
3 7.ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 473 bis. 12, quarto comma, c.p.c. si precisa che:
-la figlia minore : Persona_1
a) frequenta la classe seconda della scuola statale secondaria di primo grado
“Laverda – Don Milani” di Breganze, con tempo scuola 7.45 – 13.45 ed un rientro pomeridiano;
b) durante il periodo scolastico la stessa svolge le seguenti attività
ricreative: corso di danza aerea, un pomeriggio alla settimana presso
Fly Fit a Zugliano (VI) e corso di musica (tromba) presso il Corpo
Bandistico di Centrale a Zugliano (VI), una volta a settimana;
-la figlia minore : Persona_2
a) frequenta la classe terza della scuola statale primaria “B. Nodari”
di San Giorgio di Perlena, con tempo scuola 7.45 – 15.45;
b) durante il periodo scolastico la stessa svolge le seguenti attività
ricreative: corso di danza aerea, un pomeriggio alla settimana presso Fly Fit a
Zugliano (VI), e corso di musica (batteria) presso il Corpo Bandistico di
Centrale a Zugliano (VI), una volta a settimana;
catechismo una volta al mese,
solitamente al sabato mattina, presso la parrocchia di Breganze o di
Maragnole (VI);
nel pomeriggio le minori stanno abitualmente con i nonni materni, i quali si occupano anche dei trasferimenti delle minori per tutte le attività ricreative, o presso gli zii paterni;
4 8.il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento delle minori, a far data dal mese di dicembre 2024, la somma di Euro 200,00
(duecento/00) per ciascuna figlia e complessivamente ad Euro 400,00
(quattrocento/00) a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN
[...] entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di dicembre 2025;
9.l'assegno UNICO per le figlie verrà percepito al 100% dalla madre;
10.le parti dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico tra loro intercorso, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altra,
a nessun titolo;
11.i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano espressamente a qualsiasi assegno di mantenimento: P_
è dottore commercialista e lavora come libera professionista, mentre
[...]
è un artigiano nel settore dell'edilizia. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in IE (VI) in data
5 08.09.2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18.03.205 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di notte scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e , alla Persona_1 Persona_2
prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
6 sita in Breganze (VI) in favore di quale genitore convivente con P_
le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 P_
, uniti in matrimonio in IE (VI) in data 08.09.2007 con atto trascritto
[...]
al n. 37, parte II, serie A, anno 2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
7 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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