Articolo 2 della Legge 28 marzo 1973, n. 90
Articolo 1Articolo 3
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29 aprile 1973
Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; e, quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.
All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 aprile 1973