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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2024, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 694/22 riunita alla 699/22
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. GIOVANNA CANNATA Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Carlo Mazzocchi, Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Aosta Via Torre del Lebbroso 37, presso lo studio del legale, per mandato in atti.
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall' avv. Abbondio Causa ed eletti- Controparte_1 vamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Savona Via Paleocapa 7, per mandato in atti.
APPELLATO in RG 694/22 e APPELLANTE nella causa RG 699/22
e
, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Parte_2
Giulio Giulini Richard ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Saluzzo
Corso Roma 23, per mandato in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' Appellante : Pt_1
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA:
Voglia la Corte Illustrissima,
- annullare ovvero in subordine riformare l'appellata sentenza per i motivi dedotti in nar- rativa e conseguentemente dichiarare inammissibili le domande svolte da controparte,
1/11 ovvero respingerle siccome infondate e/o illegittime;
- In subordine: ridurle in rapporto alle risultanze di causa.
- Con favore di spese di entrambi i gradi del giudizio.
- Richiama inoltre l'eccezione svolta nelle note d'udienza del 10 novembre 2022 di l'i- nammissibilità. della produzione del doc. 8 di parte Controparte_2
siccome tardiva, posto che la circostanza emergente dal documento pro-
[...] dotto, se vera, (ma ciò è contestato) avrebbe dovuto risultare da atto scritto con data certa di formazione anteriore alla pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta
Ufficiale e comunque con data certa anteriore all'intervento in causa di
[...]
In subordine avrebbe dovuto essere provata con atto Controparte_3 scritto da depositarsi entro i termini del giudizio di primo grado di cui all'art 183 c.p.c., posto che se la cessione del credito di cui si discorre fosse preesistita e fosse rientrata nell'ambito delle posizioni cedute pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe stata co- stituita da documento scritto con data anteriore alla pubblicazione nella Gazzetta Uffi- ciale che necessariamente avrebbe dovuto essere nella disponibilità della parte già prima dell'intervento in causa. Si rileva che controparte non solo non ha formulato istanza di rimessione in termini, ma neppure ha allegato i motivi giustificativi del ri- tardo della produzione. Tutti tali rilievi depongono in favore della pronuncia di inam- missibilità della produzione siccome tardiva.
Per la parte appellante : CP_1
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste e più opportune;
in totale riforma dell'impugnata sentenza 6/6/2022 n. 530 resa inter partes dal Tribunale di Savona nel merito: in accoglimento dell'atto di appello, respingere ogni domanda proposta e pro- ponenda da e/o da e/o da Parte_3 Controparte_4 [...] siccome infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3 in subordine: rideterminare il valore della legittima spettante al sig. Controparte_1 tenuto conto di tutte le somme ricevute in donazione. Con vittoria delle spese del presente grado.
Per la parte Appellata : Pt_2
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA contrariis reiectis,
2/11 Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
CONCLUSIONI NEL MERITO:
- rigettare gli appelli avversari poiché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confer- mare integralmente l'impugnata sentenza n. 530/2022 pubblicata il 06.06.2022 emanata dal Tribunale di Savona.
- Vinte le spese del grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.09.2019 il , nella sua qualità di mandataria di Parte_3 [...]
, citava in giudizio il sig. e la sig.ra ; la CP_4 Controparte_1 Parte_1 CP_4 premetteva di essere creditrice del sig. in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
[...] CP_1 di Savona n. 693/2013 in data 21.06.2013 per l'importo di Euro 83.315,35, oltre interessi;
precisava che, con sentenza n. 13/2014 del 21.02.2014, il Tribunale di Savona aveva dichiarato il fallimento del sig. titolare della ditta individuale Controparte_1 Organizzazione_1
” e che era stata ammessa in via chirografaria al passivo della procedura
[...] Controparte_4 per Euro 317.434,51; che in data 01.02.2017, il OR , padre del OR Persona_1 Persona_2
, decedeva e, a mezzo testamento olografo del 07.02.2014, aveva nominato quale proprio
[...] unico erede universale la moglie, ; che il figlio, , in quanto legitti- CP_5 Controparte_1 mario pretermesso, aveva espressamente rinunciato all'impugnazione della scheda testamentaria per lesione di legittima;
che in data 16.05.2018 anche la sig.ra decedeva e, con proprio CP_5 testamento olografo del 19.02.2014 aveva nominato erede universale la propria nuora ORa Pt_1
, moglie dell'odierno appellante;
che il sig. aveva prestato acquiescenza
[...] Controparte_1 all'atto di ultime volontà della propria madre con rinuncia ad impugnare il testamento, mentre la si- gnora si sarebbe impegnata a costituire in suo favore a tacitazione di ogni eventuale diritto Pt_1 successorio del , il diritto di abitazione sua vita natural durante sull'appartamento sito in Va- CP_1 razze. La sig.ra costituiva un fondo patrimoniale e successivamente donava al marito l'im- Pt_1 mobile di Varazze.
Tanto premesso, agiva in giudizio per far revocare le dichiarazioni di acquiescenza Controparte_4
e conseguente rinuncia alle impugnazioni dei testamenti dei ORi e Persona_1 CP_5
e quindi, anche in via surrogatoria, accogliere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie dei predetti ORi e per violazione dei diritti della quota di legittima, Persona_1 CP_5 riducendo di conseguenza le loro disposizioni testamentarie, ed attribuendo in proprietà a
[...] la quota di legittima di . Chiedeva inoltre di disporre la revoca e/o CP_4 Controparte_1 dichiarare la invalidità e/o inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito dalla sig.ra e dal in data 19/3/2019, ed in via subordinata condannare Parte_1 Persona_3 la sig.ra alla restituzione a delle quote degli immobili ereditari morendo Pt_1 Controparte_4
3/11 dismessi da e o condannarla a versare direttamente a Persona_1 Parte_1 CP_4 la somma corrispondente al valore di mercato della quota dei beni immobili ereditari.
[...]
Si costituivano in giudizio in primo grado i sigg.ri e che contestavano le domande CP_1 Pt_1 avversarie.
Con sentenza n. 530/2022 pubblicata il 06.06.2022, il Tribunale di Savona così statuiva:
"1.- dichiara che ha accettato l'eredità morendo dismessa della madre Controparte_1 CP_5
con verbale di pubblicazione di testamento in data 19.03.2019 rep. n. 17924 e racc. n. 13815
[...]
a rogito notaio di Aosta;
Persona_4
2.- in accoglimento della domanda attorea ex art. 2901 c.c., dichiara inefficaci nei confronti di
[...]
, le dichiarazioni di acquiescenza e conseguente rinuncia alle im- Parte_2 pugnazioni dei testamenti dei sig.ri e contenute nei verbali di depo- Persona_1 CP_5 sito e pubblicazione di testamento olografo in data 19.3.2019 rep. n. 17923, racc. n. 13814 e in data
13.03.2019 rep. n. 17924, racc. n. 13815 entrambi a rogito notaio di Aosta;
Persona_4
3.- dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione del Parte_2 fondo patrimoniale sottoscritto dai sig.ri e in data 19.03.2019 Parte_1 Controparte_1
a rogito notaio di Aosta, rep. n. 17925, racc. n. 13816; Persona_4
4.- ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 524 c.c. autorizza Parte_2
ad aggredire fino alla concorrenza del credito i beni di meglio descritti nella
[...] Parte_1 consulenza resa dall'architetto cui si fa espresso richiamo, sino al valore di € Persona_5
232.255,08 corrispondenti alla quota di legittima spettanti a;
Controparte_1
5.- compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna in solido e Controparte_1
al pagamento del residuo 50% che in favore di Parte_1 Parte_2 liquida in € 259 per esborsi ed € 6.710,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali
e tariffari nella misura di legge;
6.- pone definitivamente a carico di e in solido le spese del CTU Controparte_1 Parte_1 già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio;
7.- ordina alle conservatorie RR.II. competenti, su richiesta degli interessati la trascrizione della sentenza e/o le conseguenziali annotazioni a margine, con esonero da ogni responsabilità".
Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello la ORa ed il sig. , nei pro- Pt_1 CP_1 cedimenti riuniti 694/22 e 699/22.
4/11 Appello Pt_1
Con il primo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza che ha dichiarato l'avvenuta accet- tazione dell'eredità da parte del legittimario totalmente pretermesso in applica- Controparte_1 zione degli articoli 477 e 478 c.c.. L'appellante sostiene l'esclusione della possibilità di applicazione di tali articoli alla fattispecie in esame in quanto si tratterebbe di rinuncia non già all'eredità ma all'azione di riduzione da parte del legittimario integralmente pretermesso.
Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza che ha accolto la domanda revo- catoria ex adverso proposta. L'appellante afferma la mancanza di prova del credito della verso CP_4 il : l'ammissione al passivo non sarebbe prova del credito ed i due decreti ingiuntivi sarebbero CP_1 privi dell'esecutorietà. L'appellante contesta l'esistenza del danno per il creditore dato dalla man- canza di garanzia offerta dal rimanente patrimonio del debitore e della scientia fraudis, tenuto conto delle peculiarità della vicenda.
Con il terzo motivo d'appello la ORa oppone l'insussistenza dei requisiti per l'accogli- Pt_1 mento dell'azione surrogatoria. Non vi sarebbe l'inerzia del debitore, posto che in cambio della ri- nuncia all'azione di riduzione egli ha ottenuto il diritto di abitazione del bene .
Con il quarto motivo l'appellante contesta l'applicabilità al caso di specie dell'art 524 c.c. in coor- dinamento con gli articoli 2900 e 2901 c.c. . Richiama le argomentazioni relative - a suo parere - al fatto che nel caso di specie si sarebbe verificata la mancata rinuncia all'azione di riduzione e non la rinuncia all'eredità.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erronea quantificazione della massa ereditaria, la nullità della CTU, l'erronea valutazione dei dati acquisiti nell'istruttoria; a parere dell'appellante la CTU sarebbe inattendibile per non aver tenuto conto delle osservazioni svolte durante il giudizio di primo grado e per aver omesso nel conteggio gli atti di liberalità ricevuti dal quando i genitori erano CP_1 in vita. Il CTU, inoltre, avrebbe ecceduto dal mandato conferitogli ed avrebbe raccolto dati al di fuori degli atti acquisiti al processo.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'ultrapetizione della sentenza, in quanto la avrebbe CP_4 unicamente richiesto l'attribuzione della quota di eredità spettante al . CP_1
Con il settimo motivo l'appellante contesta la contraddittorietà della sentenza nei punti in cui, dopo aver dato atto che il avrebbe tacitamente accettato l'eredità, ha accolto le domande avversarie CP_1 ex art. 524 c.c., 2900 c.c. 2901 c.c.
Con l'ottavo motivo l'appellante censura la dichiarazione in sentenza della concessione della prov- visoria esecutorietà della sentenza stessa per assenza di motivazione e mancanza dei presupposti in quanto la sentenza è esecutiva per legge e non necessita di tale dichiarazione.
5/11 Con il nono motivo l'appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale di Savona dell'ec- cezione preliminare sollevata dalla difesa di circa il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 di che avrebbe anzi dovuto essere rilevata d'ufficio. Parte_2
Il sig. proponeva a sua volta appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona;
il procedi- CP_1 mento veniva rubricato al N. RG 699/22.
Appello Tarigo
1^ MOTIVO: l'appellante eccepisce la carenza di legittimazione sostanziale di
[...]
che - a dire dell'appellante - non avrebbe fornito prova della titolarità dei Controparte_6 rapporti controversi.
2^ MOTIVO: l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 478 c.c. da parte del primo giudice ed afferma che egli non avrebbe accettato l'eredità per rispettare la volontà dei genitori, che gli ave- vano donato in vita beni consistenti.
3^ MOTIVO: l'appellante lamenta l' inammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in rela- zione alle dichiarazioni di acquiescenza e rinuncia all'impugnazione dei testamenti. L'appellante con- testa le argomentazioni del primo giudice che avrebbe valorizzato la situazione di unico figlio che in maniera poco plausibile sarebbe stato diseredato dai genitori;
l'appellante ritiene l'approccio privo di sostegno giuridico e contesta la sussistenza degli altri elementi dell'azione revocatoria.
4^ MOTIVO: l'appellante afferma l'inammissibilità dell'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 524 c.c. in quanto egli non sarebbe rimasto inerte a fronte della pretermissione, ma anzi avrebbe negoziato con l'erede testamentaria le condizioni della rinuncia all'azione di riduzione, ottenendo il diritto di abitazione sull'immobile di Via Varazze. L'appellante ribadisce di non aver rinunciato all'eredità ed afferma che la controparte non avrebbe fornito prova del credito nel suo esatto ammontare e dell'in- capienza del debitore.
Si costituiva in giudizio , quale cessionaria di Parte_2
. Controparte_4
Con ordinanza del 17/11/2022 la Corte disponeva la riunione alla causa RG 694/22 di quella RG
699/22; dichiarava la contumacia di , respingeva la richiesta di sospensiva e fissava Controparte_4 udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14/9/2023 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6/11 ***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello proposti dalla ORa e dal sig. Pt_1 CP_1
e li respinge in quanto infondati.
Deve preliminarmente ritenersi che bbia Controparte_3 dato prova della titolarità del credito che ha dato origine al presente giudizio: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 1 del 2 gennaio 2020, Parte Seconda (doc. n. 4 , nonché nella Pt_2
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 45 del 15.04.2021 (doc. n. 5 Pt_2 sono state pubblicate le cessioni in data 16.11.2019 ed in data 15.12.2019 da ad Controparte_4
società avente ad oggetto esclusivo la rea- Parte_2 lizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti - ; precisamente, si tratta di contratto di cessione pro soluto del pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'ar- ticolo 58 del T.U. Bancario, tra cui la posizione debitoria di cui al presente giudizio.
Si richiama sul punto Corte di Cassazione, sez. III civ., - ord. n. 15884 del 13.06.2019: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumera- zione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; Cas- sazione civile, sez. III, sent. n. 22548 del 25.09.2018 “Nella cessione di crediti in blocco di cui all'art.
58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo par- ticolare”.
ha pertanto provato con la documentazione Parte_4 Cont prodotta, sopra richiamata, la titolarità del credito oggetto di giudizio;
il primo motivo di parte rigo ed il nono motivo devono essere rigettati. Pt_1
Devono essere respinti i motivi primo di ed il motivo secondo di , che possono es- Pt_1 CP_1 sere congiuntamente esaminati.
L'art. 478 c.c. dispone che “la rinuncia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispet- tivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione”.
Nel verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo a rogito notaio Persona_4 del 19.03.2019 rep. 17924 racc. 13815 di il OR dichiarava: “di CP_5 Controparte_1 rinunciare alla impugnazione del testamento come sopra allegato per lesione di legittima, avendo lo stesso già ricevuto in vita liberalità da parte della detta de cuius per le quali sarebbe tenuto all'im-
7/11 putazione ex se e volendo in ogni caso rispettare la volontà della propria madre defunta e impegnan- dosi la ORa a costituire in suo favore a tacitazione di ogni eventuale diritto Parte_1 successorio il diritto di abitazione sua vita natural durante sull'appartamento sito in VARAZZE (SV),
Via Giovane Italia n. 6 al piano primo distinti con il subalterno catastale 11 (graffato con il 55) della particella 318 del Foglio 46”.
Risulta per tabulas che il sig. abbia rinunciato all'eredità dietro il “ corrispettivo” costituito CP_1 dalla costituzione in suo favore del diritto di abitazione sull'appartamento in Varazze da parte dell'erede ORa;
tale comportamento integra gli estremi dell'accettazione ai sensi dell'art. Pt_1
478 c.c. e deve pertanto essere confermata la statuizione impugnata relativa a tale punto.
La Corte respinge il secondo ed il terzo motivo dell'appellante ed il terzo motivo dell'ap- Pt_1 pellante , riguardanti entrambi l'asserita mancanza di presupposti dell'azione revocatoria. CP_1
I motivi sono infondati in quanto, invero, risultano sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c. : l'esi- stenza del credito nei confronti del sig. è portato da decreto ingiuntivo, emesso in data ante- CP_1 riore all'atto revocato dal Tribunale;
ha prodotto, oltre alla copia dell'ingiunzione Controparte_4 di pagamento del Tribunale di Savona n. 761 dell'11.07.2013, anche copia del contratto di leasing del 20.04.2010 e copia della fideiussione rilasciata in data 20.04.2010 dal OR Controparte_1
e in relazione al leasing immobiliare per l'importo di euro 221.242,00 (doc. n. 15, Persona_1
21 e 22 – c). Peraltro, l'azione revocatoria “presuppone solo l'esistenza del debito e non anche che esso sia esigibile, potendo la stessa essere promossa anche per crediti condizionati o non scaduti
(art. 2901 comma 1 c.c.), o litigiosi (Cass. civ. n. 21100/2004), addirittura per mere ragioni di credito
o crediti meramente eventuali “(Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7250 del 22.03.2013).
Quanto al danno alle ragioni creditorie, l'espletamento dell'azione revocatoria ordinaria non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Incombe sul convenuto in revo- catoria l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, adducendo l'esistenza di ampie residualità patrimoniali (Cass. Civ. n. 1902/2015). Nel caso che ci occupa, è documentale che il patrimonio del debitore si sia depauperato con la rinuncia all'eredità sia materna che paterna;
non risulta che esse fossero attinte da passività o che sussistessero motivi che ne sconsigliavano l'accettazione da parte del figlio (L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa, ma anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche la dimostrazione di una pericolosità dell'atto nei termini di una possibile od eventuale infruttuosità di una futura azione ese- cutiva sui beni del debitore (Cass. civ. n. 20813/2004 – Cass. civ. n. 8930/1987).
Con riferimento alla scientia fraudis in capo sia al OR che alla ORa , non CP_1 Pt_1 può dubitarsi che entrambi gli appellanti avessero consapevolezza dell'esposizione debitoria del Ta- rogo, del successivo fallimento, e quindi del pregiudizio degli atti alle ragioni del creditore;
si consi- derino gli stretti rapporti familiari, di coniugio, e la macchinosità delle operazioni notarili poste in essere senza altra spiegazione se non quella di salvaguardare il patrimonio familiare dal rischio di
8/11 aggressione da parte dei creditori del OR . D'altra parte, il sig. non coltivava l'azione CP_1 CP_1 di riduzione, nonostante la lesione della quota di riserva dell'erede pretermesso.
La Corte respinge il quarto motivo d'appello proposto da entrambe le parti, nonchè i motivi sesto e settimo della ORa in quanto infondati. Pt_1
L'azione surrogatoria prevista dall'art. 2900 c.c. costituisce lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori (cfr Cassazione civile Sez. 2, sentenza n. 16623 del 20/06/2019 ).
La Suprema Corte, con la sentenza sopra richiamata, ha enunciato il principio di diritto perfettamente attinente alla fattispecie, secondo cui : “è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surroga- toria, prevista dall'art. 2900 c.c., nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente preter- messi che siano rimasti del tutto inerti”.
La Corte di Cassazione ha proposto una interpretazione sistematica degli art. 557 c.c. in correlazione con gli articoli 2900 e 524 c.c. ed ha, quindi, ritenuto che l'azione di riduzione è direttamente esperi- bile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore (“da questa ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario preter- messo nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizza- zione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura ecce- zionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimen- tare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori ... Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di “pretermissione amica”) con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. – della cui applicabilità, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si è già detto – l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso”. ).
9/11 Quindi, nel caso in cui l'erede legittimario pretermesso che, avendo dei debiti, decide di non agire con l'azione di riduzione, l'azione surrogatoria può essere esperita, in sua vece, dai creditori che, esercitando l'azione predetta, si sostituiscono ad esso nell'azione, così da recuperare i beni dell'ere- dità nella titolarità del loro debitore, poi tenuto al pagamento dei debiti con il proprio patrimonio personale.
Deve essere altresì respinto il motivo d'appello quinto, in quanto il valore dell'asse ereditario è stato determinato dal Consulente d'Ufficio che ha redatto un elaborato esaustivo ed attendibile, privo di vizi logici, attinente alla documentazione e nel rispetto del contraddittorio delle parti: il CTU ha ri- sposto al quesito sottoposto dal giudice di “accertare, il valore e la consistenza, al momento dell'apertura della successione, dei beni immobili e dell'asse ereditario appartenenti ai sig.ri
[...]
e ” La consultazione dei Pubblici Registri era stata espressamente auto- Persona_6 CP_5 rizzata dal Giudice al Consulente, che ha pertanto agito in aderenza al quesito. Il CTU ha risposto alle osservazioni dei CTP, riportando le risposte alle pag. 36 ss dell'elaborato. Quanto alle liberalità menzionate dall'appellante, deve rilevarsi che esse non sono state formalizzate con atto pubblico, per cui la qualificazione di “ liberalità” delle eventuali elargizioni avrebbe dovuto essere oggetto di ri- chieste istruttorie e specifiche ed analitiche deduzioni. Per quanto detto, deve essere confermato il valore della quota di legittima spettante al OR , così come accertato in sede di CTU, CP_1 determinato in complessivi euro 232.255,08.
Il motivo d'appello ottavo deve essere respinto poichè l'indicazione da parte del giudice della prov- visoria esecutorietà della sentenza emessa non contiene alcuna erronea disposizione, in quanto corri- spondente all'esecutorietà delle sentenze di primo grado prevista dalla legge.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere interamente confermata.
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna delle parti appellanti soccombenti al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, secondo i principi dell'art. 91 c.p.c..
Le spese si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore indeterminabile ( scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,01) tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale, con esclusione della fase istruttoria. E precisamente,
1.Fase di studio € 2.058,00;
2. Fase introduttiva € 1.418,00;
3.Fase istruttoria/di trattazione € 3.045,00
3.Fase decisionale € 3.470,00;
Totale € 9.991,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
10/11 Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che gli appelli di e sono stati integralmente respinti. Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'appello proposto da e l'appello proposto da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 530/2022 del 6/6/2022, che conferma integralmente;
- Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia)
– che sono stati integralmente respinti l'appello di e l'appello di Parte_1 [...]
. CP_1
Genova, 18 marzo 2024
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
11/11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. GIOVANNA CANNATA Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Carlo Mazzocchi, Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Aosta Via Torre del Lebbroso 37, presso lo studio del legale, per mandato in atti.
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall' avv. Abbondio Causa ed eletti- Controparte_1 vamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Savona Via Paleocapa 7, per mandato in atti.
APPELLATO in RG 694/22 e APPELLANTE nella causa RG 699/22
e
, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Parte_2
Giulio Giulini Richard ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Saluzzo
Corso Roma 23, per mandato in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' Appellante : Pt_1
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA:
Voglia la Corte Illustrissima,
- annullare ovvero in subordine riformare l'appellata sentenza per i motivi dedotti in nar- rativa e conseguentemente dichiarare inammissibili le domande svolte da controparte,
1/11 ovvero respingerle siccome infondate e/o illegittime;
- In subordine: ridurle in rapporto alle risultanze di causa.
- Con favore di spese di entrambi i gradi del giudizio.
- Richiama inoltre l'eccezione svolta nelle note d'udienza del 10 novembre 2022 di l'i- nammissibilità. della produzione del doc. 8 di parte Controparte_2
siccome tardiva, posto che la circostanza emergente dal documento pro-
[...] dotto, se vera, (ma ciò è contestato) avrebbe dovuto risultare da atto scritto con data certa di formazione anteriore alla pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta
Ufficiale e comunque con data certa anteriore all'intervento in causa di
[...]
In subordine avrebbe dovuto essere provata con atto Controparte_3 scritto da depositarsi entro i termini del giudizio di primo grado di cui all'art 183 c.p.c., posto che se la cessione del credito di cui si discorre fosse preesistita e fosse rientrata nell'ambito delle posizioni cedute pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe stata co- stituita da documento scritto con data anteriore alla pubblicazione nella Gazzetta Uffi- ciale che necessariamente avrebbe dovuto essere nella disponibilità della parte già prima dell'intervento in causa. Si rileva che controparte non solo non ha formulato istanza di rimessione in termini, ma neppure ha allegato i motivi giustificativi del ri- tardo della produzione. Tutti tali rilievi depongono in favore della pronuncia di inam- missibilità della produzione siccome tardiva.
Per la parte appellante : CP_1
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste e più opportune;
in totale riforma dell'impugnata sentenza 6/6/2022 n. 530 resa inter partes dal Tribunale di Savona nel merito: in accoglimento dell'atto di appello, respingere ogni domanda proposta e pro- ponenda da e/o da e/o da Parte_3 Controparte_4 [...] siccome infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3 in subordine: rideterminare il valore della legittima spettante al sig. Controparte_1 tenuto conto di tutte le somme ricevute in donazione. Con vittoria delle spese del presente grado.
Per la parte Appellata : Pt_2
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA contrariis reiectis,
2/11 Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
CONCLUSIONI NEL MERITO:
- rigettare gli appelli avversari poiché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confer- mare integralmente l'impugnata sentenza n. 530/2022 pubblicata il 06.06.2022 emanata dal Tribunale di Savona.
- Vinte le spese del grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.09.2019 il , nella sua qualità di mandataria di Parte_3 [...]
, citava in giudizio il sig. e la sig.ra ; la CP_4 Controparte_1 Parte_1 CP_4 premetteva di essere creditrice del sig. in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
[...] CP_1 di Savona n. 693/2013 in data 21.06.2013 per l'importo di Euro 83.315,35, oltre interessi;
precisava che, con sentenza n. 13/2014 del 21.02.2014, il Tribunale di Savona aveva dichiarato il fallimento del sig. titolare della ditta individuale Controparte_1 Organizzazione_1
” e che era stata ammessa in via chirografaria al passivo della procedura
[...] Controparte_4 per Euro 317.434,51; che in data 01.02.2017, il OR , padre del OR Persona_1 Persona_2
, decedeva e, a mezzo testamento olografo del 07.02.2014, aveva nominato quale proprio
[...] unico erede universale la moglie, ; che il figlio, , in quanto legitti- CP_5 Controparte_1 mario pretermesso, aveva espressamente rinunciato all'impugnazione della scheda testamentaria per lesione di legittima;
che in data 16.05.2018 anche la sig.ra decedeva e, con proprio CP_5 testamento olografo del 19.02.2014 aveva nominato erede universale la propria nuora ORa Pt_1
, moglie dell'odierno appellante;
che il sig. aveva prestato acquiescenza
[...] Controparte_1 all'atto di ultime volontà della propria madre con rinuncia ad impugnare il testamento, mentre la si- gnora si sarebbe impegnata a costituire in suo favore a tacitazione di ogni eventuale diritto Pt_1 successorio del , il diritto di abitazione sua vita natural durante sull'appartamento sito in Va- CP_1 razze. La sig.ra costituiva un fondo patrimoniale e successivamente donava al marito l'im- Pt_1 mobile di Varazze.
Tanto premesso, agiva in giudizio per far revocare le dichiarazioni di acquiescenza Controparte_4
e conseguente rinuncia alle impugnazioni dei testamenti dei ORi e Persona_1 CP_5
e quindi, anche in via surrogatoria, accogliere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie dei predetti ORi e per violazione dei diritti della quota di legittima, Persona_1 CP_5 riducendo di conseguenza le loro disposizioni testamentarie, ed attribuendo in proprietà a
[...] la quota di legittima di . Chiedeva inoltre di disporre la revoca e/o CP_4 Controparte_1 dichiarare la invalidità e/o inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito dalla sig.ra e dal in data 19/3/2019, ed in via subordinata condannare Parte_1 Persona_3 la sig.ra alla restituzione a delle quote degli immobili ereditari morendo Pt_1 Controparte_4
3/11 dismessi da e o condannarla a versare direttamente a Persona_1 Parte_1 CP_4 la somma corrispondente al valore di mercato della quota dei beni immobili ereditari.
[...]
Si costituivano in giudizio in primo grado i sigg.ri e che contestavano le domande CP_1 Pt_1 avversarie.
Con sentenza n. 530/2022 pubblicata il 06.06.2022, il Tribunale di Savona così statuiva:
"1.- dichiara che ha accettato l'eredità morendo dismessa della madre Controparte_1 CP_5
con verbale di pubblicazione di testamento in data 19.03.2019 rep. n. 17924 e racc. n. 13815
[...]
a rogito notaio di Aosta;
Persona_4
2.- in accoglimento della domanda attorea ex art. 2901 c.c., dichiara inefficaci nei confronti di
[...]
, le dichiarazioni di acquiescenza e conseguente rinuncia alle im- Parte_2 pugnazioni dei testamenti dei sig.ri e contenute nei verbali di depo- Persona_1 CP_5 sito e pubblicazione di testamento olografo in data 19.3.2019 rep. n. 17923, racc. n. 13814 e in data
13.03.2019 rep. n. 17924, racc. n. 13815 entrambi a rogito notaio di Aosta;
Persona_4
3.- dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione del Parte_2 fondo patrimoniale sottoscritto dai sig.ri e in data 19.03.2019 Parte_1 Controparte_1
a rogito notaio di Aosta, rep. n. 17925, racc. n. 13816; Persona_4
4.- ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 524 c.c. autorizza Parte_2
ad aggredire fino alla concorrenza del credito i beni di meglio descritti nella
[...] Parte_1 consulenza resa dall'architetto cui si fa espresso richiamo, sino al valore di € Persona_5
232.255,08 corrispondenti alla quota di legittima spettanti a;
Controparte_1
5.- compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna in solido e Controparte_1
al pagamento del residuo 50% che in favore di Parte_1 Parte_2 liquida in € 259 per esborsi ed € 6.710,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali
e tariffari nella misura di legge;
6.- pone definitivamente a carico di e in solido le spese del CTU Controparte_1 Parte_1 già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio;
7.- ordina alle conservatorie RR.II. competenti, su richiesta degli interessati la trascrizione della sentenza e/o le conseguenziali annotazioni a margine, con esonero da ogni responsabilità".
Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello la ORa ed il sig. , nei pro- Pt_1 CP_1 cedimenti riuniti 694/22 e 699/22.
4/11 Appello Pt_1
Con il primo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza che ha dichiarato l'avvenuta accet- tazione dell'eredità da parte del legittimario totalmente pretermesso in applica- Controparte_1 zione degli articoli 477 e 478 c.c.. L'appellante sostiene l'esclusione della possibilità di applicazione di tali articoli alla fattispecie in esame in quanto si tratterebbe di rinuncia non già all'eredità ma all'azione di riduzione da parte del legittimario integralmente pretermesso.
Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza che ha accolto la domanda revo- catoria ex adverso proposta. L'appellante afferma la mancanza di prova del credito della verso CP_4 il : l'ammissione al passivo non sarebbe prova del credito ed i due decreti ingiuntivi sarebbero CP_1 privi dell'esecutorietà. L'appellante contesta l'esistenza del danno per il creditore dato dalla man- canza di garanzia offerta dal rimanente patrimonio del debitore e della scientia fraudis, tenuto conto delle peculiarità della vicenda.
Con il terzo motivo d'appello la ORa oppone l'insussistenza dei requisiti per l'accogli- Pt_1 mento dell'azione surrogatoria. Non vi sarebbe l'inerzia del debitore, posto che in cambio della ri- nuncia all'azione di riduzione egli ha ottenuto il diritto di abitazione del bene .
Con il quarto motivo l'appellante contesta l'applicabilità al caso di specie dell'art 524 c.c. in coor- dinamento con gli articoli 2900 e 2901 c.c. . Richiama le argomentazioni relative - a suo parere - al fatto che nel caso di specie si sarebbe verificata la mancata rinuncia all'azione di riduzione e non la rinuncia all'eredità.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erronea quantificazione della massa ereditaria, la nullità della CTU, l'erronea valutazione dei dati acquisiti nell'istruttoria; a parere dell'appellante la CTU sarebbe inattendibile per non aver tenuto conto delle osservazioni svolte durante il giudizio di primo grado e per aver omesso nel conteggio gli atti di liberalità ricevuti dal quando i genitori erano CP_1 in vita. Il CTU, inoltre, avrebbe ecceduto dal mandato conferitogli ed avrebbe raccolto dati al di fuori degli atti acquisiti al processo.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'ultrapetizione della sentenza, in quanto la avrebbe CP_4 unicamente richiesto l'attribuzione della quota di eredità spettante al . CP_1
Con il settimo motivo l'appellante contesta la contraddittorietà della sentenza nei punti in cui, dopo aver dato atto che il avrebbe tacitamente accettato l'eredità, ha accolto le domande avversarie CP_1 ex art. 524 c.c., 2900 c.c. 2901 c.c.
Con l'ottavo motivo l'appellante censura la dichiarazione in sentenza della concessione della prov- visoria esecutorietà della sentenza stessa per assenza di motivazione e mancanza dei presupposti in quanto la sentenza è esecutiva per legge e non necessita di tale dichiarazione.
5/11 Con il nono motivo l'appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale di Savona dell'ec- cezione preliminare sollevata dalla difesa di circa il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 di che avrebbe anzi dovuto essere rilevata d'ufficio. Parte_2
Il sig. proponeva a sua volta appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona;
il procedi- CP_1 mento veniva rubricato al N. RG 699/22.
Appello Tarigo
1^ MOTIVO: l'appellante eccepisce la carenza di legittimazione sostanziale di
[...]
che - a dire dell'appellante - non avrebbe fornito prova della titolarità dei Controparte_6 rapporti controversi.
2^ MOTIVO: l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 478 c.c. da parte del primo giudice ed afferma che egli non avrebbe accettato l'eredità per rispettare la volontà dei genitori, che gli ave- vano donato in vita beni consistenti.
3^ MOTIVO: l'appellante lamenta l' inammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in rela- zione alle dichiarazioni di acquiescenza e rinuncia all'impugnazione dei testamenti. L'appellante con- testa le argomentazioni del primo giudice che avrebbe valorizzato la situazione di unico figlio che in maniera poco plausibile sarebbe stato diseredato dai genitori;
l'appellante ritiene l'approccio privo di sostegno giuridico e contesta la sussistenza degli altri elementi dell'azione revocatoria.
4^ MOTIVO: l'appellante afferma l'inammissibilità dell'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 524 c.c. in quanto egli non sarebbe rimasto inerte a fronte della pretermissione, ma anzi avrebbe negoziato con l'erede testamentaria le condizioni della rinuncia all'azione di riduzione, ottenendo il diritto di abitazione sull'immobile di Via Varazze. L'appellante ribadisce di non aver rinunciato all'eredità ed afferma che la controparte non avrebbe fornito prova del credito nel suo esatto ammontare e dell'in- capienza del debitore.
Si costituiva in giudizio , quale cessionaria di Parte_2
. Controparte_4
Con ordinanza del 17/11/2022 la Corte disponeva la riunione alla causa RG 694/22 di quella RG
699/22; dichiarava la contumacia di , respingeva la richiesta di sospensiva e fissava Controparte_4 udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14/9/2023 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6/11 ***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello proposti dalla ORa e dal sig. Pt_1 CP_1
e li respinge in quanto infondati.
Deve preliminarmente ritenersi che bbia Controparte_3 dato prova della titolarità del credito che ha dato origine al presente giudizio: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 1 del 2 gennaio 2020, Parte Seconda (doc. n. 4 , nonché nella Pt_2
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 45 del 15.04.2021 (doc. n. 5 Pt_2 sono state pubblicate le cessioni in data 16.11.2019 ed in data 15.12.2019 da ad Controparte_4
società avente ad oggetto esclusivo la rea- Parte_2 lizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti - ; precisamente, si tratta di contratto di cessione pro soluto del pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'ar- ticolo 58 del T.U. Bancario, tra cui la posizione debitoria di cui al presente giudizio.
Si richiama sul punto Corte di Cassazione, sez. III civ., - ord. n. 15884 del 13.06.2019: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumera- zione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; Cas- sazione civile, sez. III, sent. n. 22548 del 25.09.2018 “Nella cessione di crediti in blocco di cui all'art.
58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo par- ticolare”.
ha pertanto provato con la documentazione Parte_4 Cont prodotta, sopra richiamata, la titolarità del credito oggetto di giudizio;
il primo motivo di parte rigo ed il nono motivo devono essere rigettati. Pt_1
Devono essere respinti i motivi primo di ed il motivo secondo di , che possono es- Pt_1 CP_1 sere congiuntamente esaminati.
L'art. 478 c.c. dispone che “la rinuncia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispet- tivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione”.
Nel verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo a rogito notaio Persona_4 del 19.03.2019 rep. 17924 racc. 13815 di il OR dichiarava: “di CP_5 Controparte_1 rinunciare alla impugnazione del testamento come sopra allegato per lesione di legittima, avendo lo stesso già ricevuto in vita liberalità da parte della detta de cuius per le quali sarebbe tenuto all'im-
7/11 putazione ex se e volendo in ogni caso rispettare la volontà della propria madre defunta e impegnan- dosi la ORa a costituire in suo favore a tacitazione di ogni eventuale diritto Parte_1 successorio il diritto di abitazione sua vita natural durante sull'appartamento sito in VARAZZE (SV),
Via Giovane Italia n. 6 al piano primo distinti con il subalterno catastale 11 (graffato con il 55) della particella 318 del Foglio 46”.
Risulta per tabulas che il sig. abbia rinunciato all'eredità dietro il “ corrispettivo” costituito CP_1 dalla costituzione in suo favore del diritto di abitazione sull'appartamento in Varazze da parte dell'erede ORa;
tale comportamento integra gli estremi dell'accettazione ai sensi dell'art. Pt_1
478 c.c. e deve pertanto essere confermata la statuizione impugnata relativa a tale punto.
La Corte respinge il secondo ed il terzo motivo dell'appellante ed il terzo motivo dell'ap- Pt_1 pellante , riguardanti entrambi l'asserita mancanza di presupposti dell'azione revocatoria. CP_1
I motivi sono infondati in quanto, invero, risultano sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c. : l'esi- stenza del credito nei confronti del sig. è portato da decreto ingiuntivo, emesso in data ante- CP_1 riore all'atto revocato dal Tribunale;
ha prodotto, oltre alla copia dell'ingiunzione Controparte_4 di pagamento del Tribunale di Savona n. 761 dell'11.07.2013, anche copia del contratto di leasing del 20.04.2010 e copia della fideiussione rilasciata in data 20.04.2010 dal OR Controparte_1
e in relazione al leasing immobiliare per l'importo di euro 221.242,00 (doc. n. 15, Persona_1
21 e 22 – c). Peraltro, l'azione revocatoria “presuppone solo l'esistenza del debito e non anche che esso sia esigibile, potendo la stessa essere promossa anche per crediti condizionati o non scaduti
(art. 2901 comma 1 c.c.), o litigiosi (Cass. civ. n. 21100/2004), addirittura per mere ragioni di credito
o crediti meramente eventuali “(Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7250 del 22.03.2013).
Quanto al danno alle ragioni creditorie, l'espletamento dell'azione revocatoria ordinaria non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Incombe sul convenuto in revo- catoria l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, adducendo l'esistenza di ampie residualità patrimoniali (Cass. Civ. n. 1902/2015). Nel caso che ci occupa, è documentale che il patrimonio del debitore si sia depauperato con la rinuncia all'eredità sia materna che paterna;
non risulta che esse fossero attinte da passività o che sussistessero motivi che ne sconsigliavano l'accettazione da parte del figlio (L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa, ma anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche la dimostrazione di una pericolosità dell'atto nei termini di una possibile od eventuale infruttuosità di una futura azione ese- cutiva sui beni del debitore (Cass. civ. n. 20813/2004 – Cass. civ. n. 8930/1987).
Con riferimento alla scientia fraudis in capo sia al OR che alla ORa , non CP_1 Pt_1 può dubitarsi che entrambi gli appellanti avessero consapevolezza dell'esposizione debitoria del Ta- rogo, del successivo fallimento, e quindi del pregiudizio degli atti alle ragioni del creditore;
si consi- derino gli stretti rapporti familiari, di coniugio, e la macchinosità delle operazioni notarili poste in essere senza altra spiegazione se non quella di salvaguardare il patrimonio familiare dal rischio di
8/11 aggressione da parte dei creditori del OR . D'altra parte, il sig. non coltivava l'azione CP_1 CP_1 di riduzione, nonostante la lesione della quota di riserva dell'erede pretermesso.
La Corte respinge il quarto motivo d'appello proposto da entrambe le parti, nonchè i motivi sesto e settimo della ORa in quanto infondati. Pt_1
L'azione surrogatoria prevista dall'art. 2900 c.c. costituisce lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori (cfr Cassazione civile Sez. 2, sentenza n. 16623 del 20/06/2019 ).
La Suprema Corte, con la sentenza sopra richiamata, ha enunciato il principio di diritto perfettamente attinente alla fattispecie, secondo cui : “è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surroga- toria, prevista dall'art. 2900 c.c., nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente preter- messi che siano rimasti del tutto inerti”.
La Corte di Cassazione ha proposto una interpretazione sistematica degli art. 557 c.c. in correlazione con gli articoli 2900 e 524 c.c. ed ha, quindi, ritenuto che l'azione di riduzione è direttamente esperi- bile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore (“da questa ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario preter- messo nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizza- zione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura ecce- zionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimen- tare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori ... Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di “pretermissione amica”) con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. – della cui applicabilità, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si è già detto – l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso”. ).
9/11 Quindi, nel caso in cui l'erede legittimario pretermesso che, avendo dei debiti, decide di non agire con l'azione di riduzione, l'azione surrogatoria può essere esperita, in sua vece, dai creditori che, esercitando l'azione predetta, si sostituiscono ad esso nell'azione, così da recuperare i beni dell'ere- dità nella titolarità del loro debitore, poi tenuto al pagamento dei debiti con il proprio patrimonio personale.
Deve essere altresì respinto il motivo d'appello quinto, in quanto il valore dell'asse ereditario è stato determinato dal Consulente d'Ufficio che ha redatto un elaborato esaustivo ed attendibile, privo di vizi logici, attinente alla documentazione e nel rispetto del contraddittorio delle parti: il CTU ha ri- sposto al quesito sottoposto dal giudice di “accertare, il valore e la consistenza, al momento dell'apertura della successione, dei beni immobili e dell'asse ereditario appartenenti ai sig.ri
[...]
e ” La consultazione dei Pubblici Registri era stata espressamente auto- Persona_6 CP_5 rizzata dal Giudice al Consulente, che ha pertanto agito in aderenza al quesito. Il CTU ha risposto alle osservazioni dei CTP, riportando le risposte alle pag. 36 ss dell'elaborato. Quanto alle liberalità menzionate dall'appellante, deve rilevarsi che esse non sono state formalizzate con atto pubblico, per cui la qualificazione di “ liberalità” delle eventuali elargizioni avrebbe dovuto essere oggetto di ri- chieste istruttorie e specifiche ed analitiche deduzioni. Per quanto detto, deve essere confermato il valore della quota di legittima spettante al OR , così come accertato in sede di CTU, CP_1 determinato in complessivi euro 232.255,08.
Il motivo d'appello ottavo deve essere respinto poichè l'indicazione da parte del giudice della prov- visoria esecutorietà della sentenza emessa non contiene alcuna erronea disposizione, in quanto corri- spondente all'esecutorietà delle sentenze di primo grado prevista dalla legge.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere interamente confermata.
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna delle parti appellanti soccombenti al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, secondo i principi dell'art. 91 c.p.c..
Le spese si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore indeterminabile ( scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,01) tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale, con esclusione della fase istruttoria. E precisamente,
1.Fase di studio € 2.058,00;
2. Fase introduttiva € 1.418,00;
3.Fase istruttoria/di trattazione € 3.045,00
3.Fase decisionale € 3.470,00;
Totale € 9.991,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
10/11 Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che gli appelli di e sono stati integralmente respinti. Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'appello proposto da e l'appello proposto da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 530/2022 del 6/6/2022, che conferma integralmente;
- Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia)
– che sono stati integralmente respinti l'appello di e l'appello di Parte_1 [...]
. CP_1
Genova, 18 marzo 2024
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
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