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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 3567/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Anna Giulia Murolo, in virtù di mandato in calce al ricorso, presso il cui studio n Molfetta al Corso Umberto I n. 46 è elettivamente domiciliato,
-ricorrente-
e
), rappresentato e difeso dall' avv. Rosa CP_1 C.F._2
D'Ambrosio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Modugno alla via Marconi n.44 è elettivamente domiciliata,
-resistente- nonchè
P.M. presso il Tribunale di Bari;
All'udienza del 08.01.2025, tenutasi a “trattazione scritta” ex art. 127 ter cpc, su precisazione delle conclusioni delle parti, come da note scritte depositate, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al
PM.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 premesso che: Parte_1
- in data 25.04.2012 aveva contratto matrimonio concordatario in Giovinazzo, con
[...]
CP_1
- dall'unione coniugale erano nate a Bari le figlie (n. il 22/08/2012) e OI (n. il Per_1
22/11/2015);
- egli il 20.05.2021 depositava ricorso per la separazione giudiziale (iscritto al n.
6775/2021 R.G.);
Pagina 1 di 6 - all'udienza del 29.09.2021 il Presidente del Tribunale di Bari dott. De Simone, ascoltati i coniugi, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti determinando in €550,00 l'assegno di mantenimento per entrambe le figlie minori includendo nell'importo gli ANF nonché il bonus NZ;
- nelle more del giudizio i coniugi addivenivano alla determinazione di trasformare la separazione giudiziale in consensuale ai patti e condizioni concordate;
- in particolare, i coniugi concordavano che il padre avrebbe versato all'altro coniuge a titolo di contribuzione al mantenimento delle due figlie minori l'assegno mensile di
€550,00 (metà per ciascuna), comprensive degli assegni familiari e del c.d. bonus NZ;
- con decreto del 12.04.2022 il Tribunale di Bari omologava la separazione alle condizioni indicate nella convenzione;
- con lettera racc.ta a.r. del 26.04.2022 egli manifestava la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva la disponibilità a depositare un divorzio congiunto;
- nella medesima missiva egli rappresentava che l'ANF non sarebbe stato più accreditato in busta né corrisposto in mancanza di autorizzazione da parte della . Rappresentava CP_1 pertanto che avrebbe provveduto ad inviare l'assegno di mantenimento decurtato degli anf, salvo poi regolarizzare la posizione successivamente, una volta conosciuto l'esatto importo spettante a titolo di assegno unico;
- la per il tramite del nuovo difensore, in data 29.12.2022 aveva provveduto a CP_1 notificare titolo e precetto per poi procedere al pignoramento presso terzi, adducendo la mancata corresponsione della somma di €200,00 mensili a far data dal mese di Aprile
2022;
- egli era un padre premuroso che preleva le figlie ogni martedì e giovedì nonché il sabato e la domenica a settimane alterne;
tutto ciò premesso, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con conferma delle statuizioni di cui alla convenzione di CP_1 separazione consensuale e precisamente di porre a suo carico il pagamento dell'assegno di mantenimento per le minori di €550,00 comprensivo della quota pari al 50% dell'ANF
e del bonus NZ e che, conseguentemente, era tenuto a corrispondere la somma derivante dalla differenza tra € 550,00 e la quota di ANF percepito di €185,00.
Con decreto del 22.03.2023, era fissata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale per l'udienza del giorno 06.07.2023.
Con comparsa dell'8.6.2023, si costituiva la resistente aderendo CP_1 all'avversa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di disporre l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed incontri con il padre tendenzialmente liberi nonché di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante corresponsione della somma mensile di €600,00 (pari a €300,00 per ciascuna figlia), oltre
Pagina 2 di 6 spese straordinarie al 50% come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bari, disponendo la percezione da parte della stessa dell'intero assegno unico. All'esito della comparizione personale dei coniugi, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, era emessa ordinanza con la quale, a parziale modifica delle condizioni di separazione, era posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione della somma di €400,00 complessivi e si prevedeva che ciascun coniuge avrebbe percepito la quota del 50% dell'assegno unico;
erano confermate per il resto le condizioni regolanti lo stato di separazione, di cui alla convenzione omologata.
Con memoria integrativa depositata in data 29.09.2023 il ricorrente chiedeva che fossero confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale in merito al mantenimento delle figlie.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 25.10.2023 le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quindi, precisavano le rispettive conclusioni e il G.I. si riservava di riferire al Collegio per la sentenza sullo status.
Depositata il 20.12.2023 la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era fissava l'udienza del 03.04.2024 per la prosecuzione del giudizio di merito, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'esito della trattazione cartolare disposta per l'8.1.2025, era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM.
Le parti depositavano gli scritti conclusionali come in atti.
*****
Emessa, e passata in giudicato, la sentenza non definitiva, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in data 25.04.2012 in Giovinazzo (matrimonio trascritto nel Registro CP_1 degli atti del Matrimonio del Comune di Giovinazzo anno 2012 atto n. 1 parte II serie A), residuano da definire le ulteriori questioni ancora pendenti, riguardanti i rapporti personali e patrimoniali concernenti le figlie minori.
Sul punto deve premettersi che le parti concordano in merito all'affidamento congiunto della prole, al loro collocamento prevalente presso la madre;
quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni indicate nella convenzione di separazione e la resistente non si è opposta chiedendo che tali incontri avvengano in via tendenzialmente libera.
Alla luce della posizione assunta in giudizio dalle parti, e non emergendo ragioni ostative, devono pertanto confermarsi in questa sede le condizioni concordate tra i coniugi in sede
Pagina 3 di 6 separativa in punto di affido e collocamento della prole e regolamentazione del diritto di visita, secondo cui:
- le due figlie minori e OI sono affidate ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 degli artt. 337 bis c.c. e seguenti, con collocamento prevalente presso la madre.
Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui le stesse resteranno con ciascuno di essi. Le decisioni di maggior importanza relative a educazione, salute, istruzione e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- il padre potrà liberamente tenere con sé ed incontrare le minori, tenendo conto degli impegni di entrambi i genitori e delle esigenze di vita, di studio, ludiche e relazionali delle minori e, comunque in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18,30 alle ore 21,00
d'inverno (sino alle ore 21,30 d'estate) ed a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. Le figlie trascorreranno le festività (Natale,
Pasqua, Compleanni) in maniera alternata con entrambi genitori secondo il seguente calendario: per Natale dalle ore 10 del 24 alle ore 10 del 26 Dicembre;
per Capodanno dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 20 del 1° gennaio;
per Pasqua dalle 10 del sabato alle 21 del Lunedi di Pasquetta. Per quanto riguarda i compleanni anch'essi saranno alternati annualmente. Nel periodo estivo le due minori trascorreranno una settimana nel mese di agosto con il padre che comunicherà tale periodo entro il 31.07 di ogni anno.
Oggetto di contestazione tra le parti è, per contro, la misura del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento delle due figlie nate dall'unione coniugale, avendo il
[...]
chiesto di corrispondere la somma di €400,00 mensile, comprensiva della quota ad Pt_1 esso spettante di assegno unico universale, e la chiesto un aumento dell'assegno a CP_1 euro 600,00 mensili, nonché la corresponsione integrale in suo favore dell'assegno unico.
Ebbene, al riguardo appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il
Giudice deve determinare la misura del contributo al mantenimento della prole tenendo conto di molteplici fattori: le esigenze attuali dei figli, il tempo di permanenza presso ciascun genitore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, e soprattutto le risorse economiche di ciascun genitore.
Deve ancora osservarsi che le parti, in sede di separazione consensuale omologata con decreto del 12.04.2022, concordavano un contributo a carico del padre nella misura complessiva di euro 550,00 mensili (metà per ciascuna figlia), somma che già includeva gli allora vigenti assegni familiari.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto che la somma di €550,00 stabilita in sede di separazione era comprensiva degli assegni familiare e del cd. bonus
NZ e che le parti concordavano che tale importo sarebbe rimasto immutato con l'entrata
Pagina 4 di 6 in vigore dell'ANF da percepirsi da ciascun coniuge nella misura del 50%, delle verosimili accresciute esigenze delle figlie (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2007, n. 17055 secondo cui l'aumento delle esigenze economiche dei figli è normalmente connesso alla crescita e non necessita di specifica prova documentale;
tuttavia, tale circostanza va ponderata con la situazione patrimoniale del genitore obbligato (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 400)), del seppur non rilevante incremento reddituale del ricorrente come evincibile dal raffronto delle dichiarazioni reddituali in atti (per l'anno di imposta
2023 il risulta aver percepito un reddito pari a €23.300,00 lordi a fronte di un CP_2 reddito lordo di €20.220,00 percepito per l'anno di imposta 2021 – cfr. dichiarazioni reddito 2024 e 2022 in atti), nonché della nascita di un nuovo figlio del ricorrente (cfr. comparsa conclusionale) e dell'omessa indicazione delle condizioni economiche complessive del nuovo nucleo familiare, e dell'adeguamento istat dell'assegno già determinato in sede separativa, si ritiene di dover stabilire in €420,00 (pari a €210,00 per ciascun figlio) l'importo dovuto da ricorrente alla resistente a titolo di mantenimento delle figlie, oltre adeguamento annuale istat e al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole da individuarsi sulla base del Protocollo d'Intesa siglato dall'intestato
Tribunale con il COA di Bari.
In ordine alla determinazione del contributo innanzi indicato, osserva questo Tribunale che il ricorrente non ha fornito alcuna prova degli oneri sullo stesso gravanti a titolo di canone di locazione (indicati in misura di €300,00 mensili), né ha precisato se tale asserita obbligazione sia stata assunta successivamente alla stipula della convenzione di separazione, al fine di valutare un'eventuale contrazione dei redditi;
né può tenersi conto, come sostiene parte resistente, dell'intero ammontare dell'assegno unico universale attualmente percepito dalla resistente (e indicato in atti nella misura di €480,00 mensili) perché detto importo concerne, altresì, l'altra figlia della nata da una nuova CP_1 relazione sentimentale.
Deva ancora precisarsi che il contributo sopra indicato deve considerarsi al netto dell'assegno unico universale: invero, in assenza di un accordo tra le parti, e tenuto conto dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, si richiama l'orientamento secondo cui in caso di conflitto, l'assegno unico può essere interamente corrisposto al genitore collocatario (Cass. civ., 4672/2025).
Pertanto, si dispone che l'intero importo dell'Assegno Unico Universale sia versato in favore della resistente , in quanto genitore collocatario delle minori, senza che ciò CP_1 comporti variazione dell'importo complessivo dell'assegno di mantenimento.
Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza (il ricorrente è soccombente rispetto alla domanda di diminuzione del contributo al mantenimento delle figlie e alla ripartizione dell'assegno unico;
la resistente è soccombente rispetto alle domande di aumento del contributo al mantenimento), devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 3567/2023 introdotto con ricorso del 27.02.2023
[...]
nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., ferma la pronuncia di separazione resa in corso di causa con sentenza non definitiva, così provvede:
- conferma l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie minori Per_1
e OI, con collocamento privilegiato presso la madre;
ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui le stesse resteranno con ciascuno di essi. Le decisioni di maggior importanza relative a educazione, salute, istruzione e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- il padre potrà liberamente tenere con sé ed incontrare le minori, tenendo conto degli impegni di entrambi i genitori e delle esigenze di vita, di studio, ludiche e relazionali delle minori e, comunque in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18,30 alle ore 21,00
d'inverno (sino alle ore 21,30 d'estate) ed a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. Le figlie trascorreranno le festività (Natale,
Pasqua, Compleanni) in maniera alternata con entrambi genitori secondo il seguente calendario: per Natale dalle ore 10 del 24 alle ore 10 del 26 Dicembre;
per Capodanno dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 20 del 1 Gennaio;
per Pasqua dalle 10 del Sabato alle 21 del Lunedi di Pasquetta. Per quanto riguarda i compleanni anch'essi saranno alternati annualmente. Nel periodo estivo le due minori trascorreranno una settimana nel mese di Agosto con il padre che comunicherà tale periodo entro il 31.07 di ogni anno;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante la corresponsione in favore della resistente, entro il giorno 25 di ciascun mese, della somma di €420,00 (pari a €210,00 per ciascun figlio), oltre aggiornamento annuale istat e oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole come da Protocollo d'Intesa dell'8.7.2019;
- dispone che l'assegno unico familiare sia percepito interamente dalla resistente, quale genitore collocatario della prole;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari il 6 maggio 2025 nella camera di consiglio della 1° sezione civile del
Tribunale di Bari.
Il Giudice estensore
Tiziana Di OI Il Presidente
Giuseppe Disabato
Pagina 6 di 6
PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 3567/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Anna Giulia Murolo, in virtù di mandato in calce al ricorso, presso il cui studio n Molfetta al Corso Umberto I n. 46 è elettivamente domiciliato,
-ricorrente-
e
), rappresentato e difeso dall' avv. Rosa CP_1 C.F._2
D'Ambrosio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Modugno alla via Marconi n.44 è elettivamente domiciliata,
-resistente- nonchè
P.M. presso il Tribunale di Bari;
All'udienza del 08.01.2025, tenutasi a “trattazione scritta” ex art. 127 ter cpc, su precisazione delle conclusioni delle parti, come da note scritte depositate, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al
PM.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 premesso che: Parte_1
- in data 25.04.2012 aveva contratto matrimonio concordatario in Giovinazzo, con
[...]
CP_1
- dall'unione coniugale erano nate a Bari le figlie (n. il 22/08/2012) e OI (n. il Per_1
22/11/2015);
- egli il 20.05.2021 depositava ricorso per la separazione giudiziale (iscritto al n.
6775/2021 R.G.);
Pagina 1 di 6 - all'udienza del 29.09.2021 il Presidente del Tribunale di Bari dott. De Simone, ascoltati i coniugi, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti determinando in €550,00 l'assegno di mantenimento per entrambe le figlie minori includendo nell'importo gli ANF nonché il bonus NZ;
- nelle more del giudizio i coniugi addivenivano alla determinazione di trasformare la separazione giudiziale in consensuale ai patti e condizioni concordate;
- in particolare, i coniugi concordavano che il padre avrebbe versato all'altro coniuge a titolo di contribuzione al mantenimento delle due figlie minori l'assegno mensile di
€550,00 (metà per ciascuna), comprensive degli assegni familiari e del c.d. bonus NZ;
- con decreto del 12.04.2022 il Tribunale di Bari omologava la separazione alle condizioni indicate nella convenzione;
- con lettera racc.ta a.r. del 26.04.2022 egli manifestava la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva la disponibilità a depositare un divorzio congiunto;
- nella medesima missiva egli rappresentava che l'ANF non sarebbe stato più accreditato in busta né corrisposto in mancanza di autorizzazione da parte della . Rappresentava CP_1 pertanto che avrebbe provveduto ad inviare l'assegno di mantenimento decurtato degli anf, salvo poi regolarizzare la posizione successivamente, una volta conosciuto l'esatto importo spettante a titolo di assegno unico;
- la per il tramite del nuovo difensore, in data 29.12.2022 aveva provveduto a CP_1 notificare titolo e precetto per poi procedere al pignoramento presso terzi, adducendo la mancata corresponsione della somma di €200,00 mensili a far data dal mese di Aprile
2022;
- egli era un padre premuroso che preleva le figlie ogni martedì e giovedì nonché il sabato e la domenica a settimane alterne;
tutto ciò premesso, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con conferma delle statuizioni di cui alla convenzione di CP_1 separazione consensuale e precisamente di porre a suo carico il pagamento dell'assegno di mantenimento per le minori di €550,00 comprensivo della quota pari al 50% dell'ANF
e del bonus NZ e che, conseguentemente, era tenuto a corrispondere la somma derivante dalla differenza tra € 550,00 e la quota di ANF percepito di €185,00.
Con decreto del 22.03.2023, era fissata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale per l'udienza del giorno 06.07.2023.
Con comparsa dell'8.6.2023, si costituiva la resistente aderendo CP_1 all'avversa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di disporre l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed incontri con il padre tendenzialmente liberi nonché di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante corresponsione della somma mensile di €600,00 (pari a €300,00 per ciascuna figlia), oltre
Pagina 2 di 6 spese straordinarie al 50% come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bari, disponendo la percezione da parte della stessa dell'intero assegno unico. All'esito della comparizione personale dei coniugi, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, era emessa ordinanza con la quale, a parziale modifica delle condizioni di separazione, era posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione della somma di €400,00 complessivi e si prevedeva che ciascun coniuge avrebbe percepito la quota del 50% dell'assegno unico;
erano confermate per il resto le condizioni regolanti lo stato di separazione, di cui alla convenzione omologata.
Con memoria integrativa depositata in data 29.09.2023 il ricorrente chiedeva che fossero confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale in merito al mantenimento delle figlie.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 25.10.2023 le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quindi, precisavano le rispettive conclusioni e il G.I. si riservava di riferire al Collegio per la sentenza sullo status.
Depositata il 20.12.2023 la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era fissava l'udienza del 03.04.2024 per la prosecuzione del giudizio di merito, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'esito della trattazione cartolare disposta per l'8.1.2025, era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM.
Le parti depositavano gli scritti conclusionali come in atti.
*****
Emessa, e passata in giudicato, la sentenza non definitiva, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in data 25.04.2012 in Giovinazzo (matrimonio trascritto nel Registro CP_1 degli atti del Matrimonio del Comune di Giovinazzo anno 2012 atto n. 1 parte II serie A), residuano da definire le ulteriori questioni ancora pendenti, riguardanti i rapporti personali e patrimoniali concernenti le figlie minori.
Sul punto deve premettersi che le parti concordano in merito all'affidamento congiunto della prole, al loro collocamento prevalente presso la madre;
quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni indicate nella convenzione di separazione e la resistente non si è opposta chiedendo che tali incontri avvengano in via tendenzialmente libera.
Alla luce della posizione assunta in giudizio dalle parti, e non emergendo ragioni ostative, devono pertanto confermarsi in questa sede le condizioni concordate tra i coniugi in sede
Pagina 3 di 6 separativa in punto di affido e collocamento della prole e regolamentazione del diritto di visita, secondo cui:
- le due figlie minori e OI sono affidate ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 degli artt. 337 bis c.c. e seguenti, con collocamento prevalente presso la madre.
Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui le stesse resteranno con ciascuno di essi. Le decisioni di maggior importanza relative a educazione, salute, istruzione e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- il padre potrà liberamente tenere con sé ed incontrare le minori, tenendo conto degli impegni di entrambi i genitori e delle esigenze di vita, di studio, ludiche e relazionali delle minori e, comunque in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18,30 alle ore 21,00
d'inverno (sino alle ore 21,30 d'estate) ed a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. Le figlie trascorreranno le festività (Natale,
Pasqua, Compleanni) in maniera alternata con entrambi genitori secondo il seguente calendario: per Natale dalle ore 10 del 24 alle ore 10 del 26 Dicembre;
per Capodanno dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 20 del 1° gennaio;
per Pasqua dalle 10 del sabato alle 21 del Lunedi di Pasquetta. Per quanto riguarda i compleanni anch'essi saranno alternati annualmente. Nel periodo estivo le due minori trascorreranno una settimana nel mese di agosto con il padre che comunicherà tale periodo entro il 31.07 di ogni anno.
Oggetto di contestazione tra le parti è, per contro, la misura del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento delle due figlie nate dall'unione coniugale, avendo il
[...]
chiesto di corrispondere la somma di €400,00 mensile, comprensiva della quota ad Pt_1 esso spettante di assegno unico universale, e la chiesto un aumento dell'assegno a CP_1 euro 600,00 mensili, nonché la corresponsione integrale in suo favore dell'assegno unico.
Ebbene, al riguardo appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il
Giudice deve determinare la misura del contributo al mantenimento della prole tenendo conto di molteplici fattori: le esigenze attuali dei figli, il tempo di permanenza presso ciascun genitore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, e soprattutto le risorse economiche di ciascun genitore.
Deve ancora osservarsi che le parti, in sede di separazione consensuale omologata con decreto del 12.04.2022, concordavano un contributo a carico del padre nella misura complessiva di euro 550,00 mensili (metà per ciascuna figlia), somma che già includeva gli allora vigenti assegni familiari.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto che la somma di €550,00 stabilita in sede di separazione era comprensiva degli assegni familiare e del cd. bonus
NZ e che le parti concordavano che tale importo sarebbe rimasto immutato con l'entrata
Pagina 4 di 6 in vigore dell'ANF da percepirsi da ciascun coniuge nella misura del 50%, delle verosimili accresciute esigenze delle figlie (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2007, n. 17055 secondo cui l'aumento delle esigenze economiche dei figli è normalmente connesso alla crescita e non necessita di specifica prova documentale;
tuttavia, tale circostanza va ponderata con la situazione patrimoniale del genitore obbligato (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 400)), del seppur non rilevante incremento reddituale del ricorrente come evincibile dal raffronto delle dichiarazioni reddituali in atti (per l'anno di imposta
2023 il risulta aver percepito un reddito pari a €23.300,00 lordi a fronte di un CP_2 reddito lordo di €20.220,00 percepito per l'anno di imposta 2021 – cfr. dichiarazioni reddito 2024 e 2022 in atti), nonché della nascita di un nuovo figlio del ricorrente (cfr. comparsa conclusionale) e dell'omessa indicazione delle condizioni economiche complessive del nuovo nucleo familiare, e dell'adeguamento istat dell'assegno già determinato in sede separativa, si ritiene di dover stabilire in €420,00 (pari a €210,00 per ciascun figlio) l'importo dovuto da ricorrente alla resistente a titolo di mantenimento delle figlie, oltre adeguamento annuale istat e al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole da individuarsi sulla base del Protocollo d'Intesa siglato dall'intestato
Tribunale con il COA di Bari.
In ordine alla determinazione del contributo innanzi indicato, osserva questo Tribunale che il ricorrente non ha fornito alcuna prova degli oneri sullo stesso gravanti a titolo di canone di locazione (indicati in misura di €300,00 mensili), né ha precisato se tale asserita obbligazione sia stata assunta successivamente alla stipula della convenzione di separazione, al fine di valutare un'eventuale contrazione dei redditi;
né può tenersi conto, come sostiene parte resistente, dell'intero ammontare dell'assegno unico universale attualmente percepito dalla resistente (e indicato in atti nella misura di €480,00 mensili) perché detto importo concerne, altresì, l'altra figlia della nata da una nuova CP_1 relazione sentimentale.
Deva ancora precisarsi che il contributo sopra indicato deve considerarsi al netto dell'assegno unico universale: invero, in assenza di un accordo tra le parti, e tenuto conto dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, si richiama l'orientamento secondo cui in caso di conflitto, l'assegno unico può essere interamente corrisposto al genitore collocatario (Cass. civ., 4672/2025).
Pertanto, si dispone che l'intero importo dell'Assegno Unico Universale sia versato in favore della resistente , in quanto genitore collocatario delle minori, senza che ciò CP_1 comporti variazione dell'importo complessivo dell'assegno di mantenimento.
Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza (il ricorrente è soccombente rispetto alla domanda di diminuzione del contributo al mantenimento delle figlie e alla ripartizione dell'assegno unico;
la resistente è soccombente rispetto alle domande di aumento del contributo al mantenimento), devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 3567/2023 introdotto con ricorso del 27.02.2023
[...]
nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., ferma la pronuncia di separazione resa in corso di causa con sentenza non definitiva, così provvede:
- conferma l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie minori Per_1
e OI, con collocamento privilegiato presso la madre;
ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui le stesse resteranno con ciascuno di essi. Le decisioni di maggior importanza relative a educazione, salute, istruzione e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- il padre potrà liberamente tenere con sé ed incontrare le minori, tenendo conto degli impegni di entrambi i genitori e delle esigenze di vita, di studio, ludiche e relazionali delle minori e, comunque in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18,30 alle ore 21,00
d'inverno (sino alle ore 21,30 d'estate) ed a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. Le figlie trascorreranno le festività (Natale,
Pasqua, Compleanni) in maniera alternata con entrambi genitori secondo il seguente calendario: per Natale dalle ore 10 del 24 alle ore 10 del 26 Dicembre;
per Capodanno dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 20 del 1 Gennaio;
per Pasqua dalle 10 del Sabato alle 21 del Lunedi di Pasquetta. Per quanto riguarda i compleanni anch'essi saranno alternati annualmente. Nel periodo estivo le due minori trascorreranno una settimana nel mese di Agosto con il padre che comunicherà tale periodo entro il 31.07 di ogni anno;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante la corresponsione in favore della resistente, entro il giorno 25 di ciascun mese, della somma di €420,00 (pari a €210,00 per ciascun figlio), oltre aggiornamento annuale istat e oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole come da Protocollo d'Intesa dell'8.7.2019;
- dispone che l'assegno unico familiare sia percepito interamente dalla resistente, quale genitore collocatario della prole;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari il 6 maggio 2025 nella camera di consiglio della 1° sezione civile del
Tribunale di Bari.
Il Giudice estensore
Tiziana Di OI Il Presidente
Giuseppe Disabato
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