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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1132/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. LUCA
BENEDETTI e dall'Avv. ROBERTA CALDANI ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo in VIA MARINA VECCHIA N. 4 INT. 9 MASSA.
PARTE APPELLANTE contro e , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati in VIA BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA presso l'Avvocatura dello Stato di Genova che li rappresenta e difende.
PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
GENOVA
PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente appello ed in riforma totale della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso presentato in primo grado dall'odierno appellante, annullare e/o revocare il provvedimento a. 12/2021/61 emesso in data 15.6.2021 dal Questore di Massa CP_3 Carrara, con il quale era stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e con il quale venia disposto che il ricorrente lasciasse il territorio nazionale nel termine di giorni 15, con ogni statuizione conseguente;
con condanna del resistente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio”; per parte appellata: “SI CHIEDE che Codesta Ecc.ma Corte voglia respingere integralmente il gravame in quanto inammissibile/infondato. Spese per legge. Ai fini del contributo unificato si dichiara che ogni spesa o diritto deve essere imputata a debito per la natura di amministrazione statuale di parte appellata che la causa ha valore indeterminabile”. per il Procuratore Generale: “rilevato che trattasi di appello proposto ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. di ordinanza pronunciata dal Tribunale di Genova - Sezione
XI Civile in composizione monocratica ex art. 702 ter c.p.c. in sede di reclamo proposto ai sensi del combinato disposto degli art. 30 co. 6 del D.L.vo n. 286/1998 e 702 bis
c.p.c. avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Massa Carrara in data
15.6.2021 di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari;
rilevato che si tratta di procedimento in cui l'intervento del PM non è obbligatorio
(diversamente il procedimento in primo grado non sarebbe potuto essere trattato dal giudice monocratico); ritenuto pertanto, pur non essendovi tenuto (giurisprudenza consolidata persino in tutti
i casi di intervento obbligatorio del PM) ed essendo stato sufficiente essere stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e casi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna, che, nel caso concreto, sussista un pubblico interesse, considerate le ragioni sottese al rigetto, ovverosia la pericolosità sociale dell'istante, una condanna confermata in appello per maltrattamenti lesioni nei confronti della ex moglie in presenza dei figli minori e l'insussistenza di una stabile e lecita attività lavorativa in Italia;
visti gli artt. 70 e 72 с.р.с., conclude, allo stato, chiedendo il rigetto dell'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/10 1. Con ricorso depositato in data 27.7.2021, impugnava il Parte_1 provvedimento con il quale la Questura di Massa Carrara aveva rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. L'istanza, fondata sul rapporto di coniugio esistente tra l'odierno appellante e , cittadina italiana, per Controparte_4
matrimonio contratto in data 28.9.2016, veniva rigettata per mancanza di convivenza tra i coniugi, separati legalmente, e per la sussistenza di una sentenza di condanna emessa nei confronti del richiedente dalla Corte d'Appello di Genova in data 17.2.2021, irrevocabile il 4.4.2021, per i reati di lesioni personali continuate e di maltrattamenti in famiglia, in forza della quale il ricorrente era stato condannato alla reclusione di anni uno e mesi due e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, , e dai suoi congiunti. Controparte_4
Con il ricorso, affermava: Parte_1
- di essere presente in Italia da molti anni;
- che dalla relazione con era nata una figlia, Controparte_4 Persona_1
, cittadina italiana;
[...]
- che viveva con la sua nuova compagna, e che da Pt_1 Persona_2
quest'ultima relazione, in data 26.5.2021, era nato un altro figlio,
[...]
; Persona_3
- di avere un lavoro stabile, avendo sottoscritto un contratto a tempo indeterminato;
- che, a partire dal periodo di lockdown per il Covid 19, il ricorrente si era stabilito presso l'abitazione dei genitori della sua nuova compagna, a Firenze, e tale domicilio era divenuto stabile dopo la nascita del figlio;
- che per tale motivo il controllo effettuato in data 9.10.2018 presso l'abitazione dell'ex moglie aveva avuto esito negativo, essendo quella relazione cessata da tempo;
- che l'eventuale pericolosità sociale, comunque non attuale, andava bilanciata con il diritto all'unità familiare e anche con l'interesse del figlio di pochi mesi a crescere accanto al padre.
Il si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni di Controparte_1
controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
pag. 3/10 Con ordinanza del 25/10/2022, il Tribunale di Genova rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento in favore del delle spese di lite ritenendo CP_1
“prevalente sul vincolo coniugale e parentale l'interesse dello Stato a non consentire la presenza sul proprio territorio di uno straniero che rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza sociale, tenuto conto della gravità dei reati commessi dal ricorrente, della natura degli stessi e della reiterazione dei comportamenti violenti”.
Invero, il Giudice di prima cure riconosceva come attuale la pericolosità sociale del ricorrente in quanto, oltre la sentenza di condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, erano emerse successive segnalazioni per reati contro il patrimonio (furto con destrezza, furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito) e non risultava che avesse intrapreso alcun percorso di recupero dalla Pt_1
condizione di tossicodipendenza, né che avesse preso contatti con un centro anti- violenza.
Per contro, il Tribunale non rilevava rapporti né con la figlia nata dal matrimonio con
- presente ai fatti di cui il ricorrente si è reso responsabile, sebbene Controparte_4 all'epoca molto piccola – né con il figlio nato dalla successiva relazione sentimentale con relazione che peraltro risultava essere terminata nel 2021, poco Persona_2 dopo la nascita del bambino. Rispetto al rapporto con quest'ultimo, inoltre, dalla relazione dei Servizi sociali presso il Comune di Massa, resa nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale di Firenze riguardante la responsabilità genitoriale sul minore, risultava che il minore non aveva mai conosciuto il padre, tanto che i Servizi sociali avevano dichiarato di non essere in grado di effettuare alcuna valutazione sulla capacità genitoriale.
Il Tribunale affermava infine che il ricorrente non aveva fornito prova di avere o di avere avuto, negli anni trascorsi in Italia, alcuna occupazione lavorativa lecita che potesse consentirgli di mantenersi economicamente e di contribuire al mantenimento della sua famiglia.
2. Con atto di citazione 25/11/2022, regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello.
[...]
pag. 4/10 2.1 Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza per “ERRONEO ED
ILLEGITTIMO RIGETTO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO
PER MOTIVI FAMILIARI” nella parte in cui il Giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sulla condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e sulle successive segnalazioni di polizia. Difatti, la condanna, oltre a non essere particolarmente elevata, riguarda fatti commessi nel 2019, e non risulta che nel periodo successivo abbia commesso ulteriori fatti di Parte_1
reato, non essendo sufficienti in tal senso le segnalazioni di polizia in quanto non solo non relative a sentenze irrevocabili ma neppure a procedimenti pendenti.
Inoltre, rispetto al rapporto con il figlio avuto dalla compagna Persona_2
l'appellante ha prodotto il Decreto del 27.4.2022 con il quale il Tribunale di Firenze, seppur affidando in via esclusiva il figlio minore a ha disposto sia che Persona_2
il padre possa incontrare il figlio con modalità protette nei tempi stabiliti dal Servizio
Sociale territorialmente competente, sia che lo stesso contribuisca al mantenimento del figlio mediante corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese alla madre di € 150,00. Il
Tribunale di Firenze non ha quindi formulato una prognosi del tutto negativa sulla capacità genitoriale dell'appellante e ha riconosciuto a la Parte_1
possibilità di continuare gli incontri con il figlio assieme agli Assistenti Sociali.
In relazione all'uso di sostanze stupefacenti da parte di , l'appellante segnala che Pt_1 lo stesso ha ripreso i contatti con il S.e.r.d. dell' di Massa, al fine di curare la Org_1
propria dipendenza, come si evincerebbe dal documento allegato contenente l'invito a presentarsi ad un appuntamento per il giorno 30.11.2022.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza per “INGIUSTA ED
ILLEGITTIMA STATUIZIONE IN PUNTO DI SPESE” nella parte in cui ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, dovendo piuttosto condannare il resistente o, alla luce delle peculiarità del caso concreto, della particolare CP_1
condizione del ricorrente e della situazione familiare, compensare le spese tra le parti.
Con comparsa del 17/07/2023 si è costituito il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
pag. 5/10 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
3.1 . Va premesso che nel caso di specie si tratta di domanda di rilascio del permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario per ragioni familiari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. d), in quanto non soltanto coniugato con una donna cittadina italiana ma anche padre di una figlia minore cittadina italiano (entrambi residenti nel territorio nazionale), domanda respinta dal questore sul presupposto della mancata convivenza con il coniuge e del fatto che il richiedente condannato a pena detentiva superiore ad un anno, rappresenta una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico, sicché il bilanciamento deve essere operato tra dette ragioni e la pericolosità sociale del richiedente, non avendo l'interesse del minore quel carattere prioritario precipuo dell'ipotesi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 (Disposizioni a favore dei minori), sotto il presidio giurisdizionale del Tribunale per i minorenni (Cass.
s.u. 12 giugno 2019, n. 15750; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1563; Cass. 23 aprile 2021, n.
10849; Cass. 30 giugno 2021, n. 18604), che qui non opera.
3.2 Neppure rileva la norma d'indirizzo generale, in tema di immigrazione (contenuta nell'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176 e richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, in relazione al diritto all'unità familiare), secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrivendo agli Stati di vigilare perché il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte: con la conseguenza che, nel caso in cui lo straniero genitore di figli minorenni sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4197; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26831);
3.3 Ciò che rileva, in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 4, commi 3 e
5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis) D.Lgs. n. 286 del 1998, è
pag. 6/10 verificare se sussistano ragioni impeditive del rilascio a causa della pericolosità sociale del richiedente, da valutarsi in concreto, tale da portare alla conclusione che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza. In tale situazione la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel citato art. 5, comma 5, quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso hanno valore recessivo.
3.3 In particolare mentre nel caso di coniugio con cittadino italiano rileva la convivenza tra i coniugi, nel caso della presenza nel t.n. di figlio minore italiano, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, (l'art. 30 TUI prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato “d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”).
3.4 Pertanto devono essere valutate sia l'effettiva esistenza dei legami familiari sia la pericolosità sociale del richiedente che sono i presupposti della fattispecie: la prima va esaminata tenendo conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria e avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti;
la pericolosità sociale va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità (Cass. 19 marzo 2021, n. 7842).
Tali elementi sono stati correttamente valutati dal Tribunale nella decisione impugnata che va confermata.
pag. 7/10 3.5 Innanzitutto, l'originaria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari si basava su presupposti ad oggi non più sussistenti: il matrimonio con
[...]
è ormai cessato da tempo;
la convivenza con la nuova compagna CP_4 Per_2
è cessata;
non risulta che l'appellante abbia alcun rapporto con la figlia minore
[...]
, mentre con riguardo al figlio minore avuto dalla risulta CP_4 Per_3 Per_2
che il TM di Firenze ha disposto l'affido esclusivo alla madre e disposto incontri protetti con il padre mai attuati per manca disponibilità da parte sua. Conseguentemente non risulta che abbia mai conosciuto il figlio.
L'appellante si è reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti del coniuge, commettendo le condotte anche in presenza della figlia minore, per i quali è stato condannato alla pena detentiva sopra descritta ed è stato attinto da provvedimento di allontanamento dalla abitazione e divieto di avvicinamento alla persona offesa. Tale reato non è di molto risalente nel tempo ed appare incompatibile con la domanda di ricongiungimento familiare essendo manifestazione di disaffezione ed abbandono. Ugualmente il provvedimento provvisorio adottato dal
Tribunale per i minorenni di Firenze dimostra la carenza genitoriale del Parte_1
così come la relazione sociale in data 29/8/2022 che ha osservato che il
[...] Pt_1
non ha mai conosciuto il figlio minore, non ha partecipato agli incontri protetti con conseguente impossibilità di valutazione della genitorialità.
3.6 Va inoltre rilevato che la condanna rileva ai fini della pericolosità sociale del soggetto, il quale non risulta condurre una vita regolare nel T.N., non ha dimostrato di svolgere attività lavorativa, non risulta che segua il percorso presso il risultando CP_5
soggetto tossicodipendente (ha meramente allegato l'appuntamento in data 30/11/2022) né che abbia svolto percorso di sostegno per la gestione della rabbia in conseguenza del grave e odioso reato di cui è stato dichiarato responsabile.
Deve quindi confermarsi l'insussistenza di alcun rapporto familiare con i figli minori e la sussistenza della perdurante ed attuale pericolosità sociale dello straniero che rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
4. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 91 cpc disponendo la condanna del ricorrente in ragione della soccombenza.
pag. 8/10 5. Le spese del presene grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 147/2022
(scaglione di riferimento da € 26.000,00 a €52.000,009 trattandosi di causa di valore indeterminato, secondo i minimi in ragione dell'oggetto e della natura della causa.
6. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Genova depositata in data
25/10/2022 nel procedimento n. 7114/2021 R.G.
2. Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata che liquida in €
4.618,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori se dovuti;
3. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato, se dovuto il contributo.
pag. 9/10 Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/02/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1132/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. LUCA
BENEDETTI e dall'Avv. ROBERTA CALDANI ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo in VIA MARINA VECCHIA N. 4 INT. 9 MASSA.
PARTE APPELLANTE contro e , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati in VIA BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA presso l'Avvocatura dello Stato di Genova che li rappresenta e difende.
PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
GENOVA
PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente appello ed in riforma totale della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso presentato in primo grado dall'odierno appellante, annullare e/o revocare il provvedimento a. 12/2021/61 emesso in data 15.6.2021 dal Questore di Massa CP_3 Carrara, con il quale era stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e con il quale venia disposto che il ricorrente lasciasse il territorio nazionale nel termine di giorni 15, con ogni statuizione conseguente;
con condanna del resistente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio”; per parte appellata: “SI CHIEDE che Codesta Ecc.ma Corte voglia respingere integralmente il gravame in quanto inammissibile/infondato. Spese per legge. Ai fini del contributo unificato si dichiara che ogni spesa o diritto deve essere imputata a debito per la natura di amministrazione statuale di parte appellata che la causa ha valore indeterminabile”. per il Procuratore Generale: “rilevato che trattasi di appello proposto ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. di ordinanza pronunciata dal Tribunale di Genova - Sezione
XI Civile in composizione monocratica ex art. 702 ter c.p.c. in sede di reclamo proposto ai sensi del combinato disposto degli art. 30 co. 6 del D.L.vo n. 286/1998 e 702 bis
c.p.c. avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Massa Carrara in data
15.6.2021 di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari;
rilevato che si tratta di procedimento in cui l'intervento del PM non è obbligatorio
(diversamente il procedimento in primo grado non sarebbe potuto essere trattato dal giudice monocratico); ritenuto pertanto, pur non essendovi tenuto (giurisprudenza consolidata persino in tutti
i casi di intervento obbligatorio del PM) ed essendo stato sufficiente essere stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e casi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna, che, nel caso concreto, sussista un pubblico interesse, considerate le ragioni sottese al rigetto, ovverosia la pericolosità sociale dell'istante, una condanna confermata in appello per maltrattamenti lesioni nei confronti della ex moglie in presenza dei figli minori e l'insussistenza di una stabile e lecita attività lavorativa in Italia;
visti gli artt. 70 e 72 с.р.с., conclude, allo stato, chiedendo il rigetto dell'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/10 1. Con ricorso depositato in data 27.7.2021, impugnava il Parte_1 provvedimento con il quale la Questura di Massa Carrara aveva rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. L'istanza, fondata sul rapporto di coniugio esistente tra l'odierno appellante e , cittadina italiana, per Controparte_4
matrimonio contratto in data 28.9.2016, veniva rigettata per mancanza di convivenza tra i coniugi, separati legalmente, e per la sussistenza di una sentenza di condanna emessa nei confronti del richiedente dalla Corte d'Appello di Genova in data 17.2.2021, irrevocabile il 4.4.2021, per i reati di lesioni personali continuate e di maltrattamenti in famiglia, in forza della quale il ricorrente era stato condannato alla reclusione di anni uno e mesi due e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, , e dai suoi congiunti. Controparte_4
Con il ricorso, affermava: Parte_1
- di essere presente in Italia da molti anni;
- che dalla relazione con era nata una figlia, Controparte_4 Persona_1
, cittadina italiana;
[...]
- che viveva con la sua nuova compagna, e che da Pt_1 Persona_2
quest'ultima relazione, in data 26.5.2021, era nato un altro figlio,
[...]
; Persona_3
- di avere un lavoro stabile, avendo sottoscritto un contratto a tempo indeterminato;
- che, a partire dal periodo di lockdown per il Covid 19, il ricorrente si era stabilito presso l'abitazione dei genitori della sua nuova compagna, a Firenze, e tale domicilio era divenuto stabile dopo la nascita del figlio;
- che per tale motivo il controllo effettuato in data 9.10.2018 presso l'abitazione dell'ex moglie aveva avuto esito negativo, essendo quella relazione cessata da tempo;
- che l'eventuale pericolosità sociale, comunque non attuale, andava bilanciata con il diritto all'unità familiare e anche con l'interesse del figlio di pochi mesi a crescere accanto al padre.
Il si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni di Controparte_1
controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
pag. 3/10 Con ordinanza del 25/10/2022, il Tribunale di Genova rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento in favore del delle spese di lite ritenendo CP_1
“prevalente sul vincolo coniugale e parentale l'interesse dello Stato a non consentire la presenza sul proprio territorio di uno straniero che rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza sociale, tenuto conto della gravità dei reati commessi dal ricorrente, della natura degli stessi e della reiterazione dei comportamenti violenti”.
Invero, il Giudice di prima cure riconosceva come attuale la pericolosità sociale del ricorrente in quanto, oltre la sentenza di condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, erano emerse successive segnalazioni per reati contro il patrimonio (furto con destrezza, furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito) e non risultava che avesse intrapreso alcun percorso di recupero dalla Pt_1
condizione di tossicodipendenza, né che avesse preso contatti con un centro anti- violenza.
Per contro, il Tribunale non rilevava rapporti né con la figlia nata dal matrimonio con
- presente ai fatti di cui il ricorrente si è reso responsabile, sebbene Controparte_4 all'epoca molto piccola – né con il figlio nato dalla successiva relazione sentimentale con relazione che peraltro risultava essere terminata nel 2021, poco Persona_2 dopo la nascita del bambino. Rispetto al rapporto con quest'ultimo, inoltre, dalla relazione dei Servizi sociali presso il Comune di Massa, resa nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale di Firenze riguardante la responsabilità genitoriale sul minore, risultava che il minore non aveva mai conosciuto il padre, tanto che i Servizi sociali avevano dichiarato di non essere in grado di effettuare alcuna valutazione sulla capacità genitoriale.
Il Tribunale affermava infine che il ricorrente non aveva fornito prova di avere o di avere avuto, negli anni trascorsi in Italia, alcuna occupazione lavorativa lecita che potesse consentirgli di mantenersi economicamente e di contribuire al mantenimento della sua famiglia.
2. Con atto di citazione 25/11/2022, regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello.
[...]
pag. 4/10 2.1 Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza per “ERRONEO ED
ILLEGITTIMO RIGETTO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO
PER MOTIVI FAMILIARI” nella parte in cui il Giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sulla condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e sulle successive segnalazioni di polizia. Difatti, la condanna, oltre a non essere particolarmente elevata, riguarda fatti commessi nel 2019, e non risulta che nel periodo successivo abbia commesso ulteriori fatti di Parte_1
reato, non essendo sufficienti in tal senso le segnalazioni di polizia in quanto non solo non relative a sentenze irrevocabili ma neppure a procedimenti pendenti.
Inoltre, rispetto al rapporto con il figlio avuto dalla compagna Persona_2
l'appellante ha prodotto il Decreto del 27.4.2022 con il quale il Tribunale di Firenze, seppur affidando in via esclusiva il figlio minore a ha disposto sia che Persona_2
il padre possa incontrare il figlio con modalità protette nei tempi stabiliti dal Servizio
Sociale territorialmente competente, sia che lo stesso contribuisca al mantenimento del figlio mediante corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese alla madre di € 150,00. Il
Tribunale di Firenze non ha quindi formulato una prognosi del tutto negativa sulla capacità genitoriale dell'appellante e ha riconosciuto a la Parte_1
possibilità di continuare gli incontri con il figlio assieme agli Assistenti Sociali.
In relazione all'uso di sostanze stupefacenti da parte di , l'appellante segnala che Pt_1 lo stesso ha ripreso i contatti con il S.e.r.d. dell' di Massa, al fine di curare la Org_1
propria dipendenza, come si evincerebbe dal documento allegato contenente l'invito a presentarsi ad un appuntamento per il giorno 30.11.2022.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza per “INGIUSTA ED
ILLEGITTIMA STATUIZIONE IN PUNTO DI SPESE” nella parte in cui ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, dovendo piuttosto condannare il resistente o, alla luce delle peculiarità del caso concreto, della particolare CP_1
condizione del ricorrente e della situazione familiare, compensare le spese tra le parti.
Con comparsa del 17/07/2023 si è costituito il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
pag. 5/10 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
3.1 . Va premesso che nel caso di specie si tratta di domanda di rilascio del permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario per ragioni familiari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. d), in quanto non soltanto coniugato con una donna cittadina italiana ma anche padre di una figlia minore cittadina italiano (entrambi residenti nel territorio nazionale), domanda respinta dal questore sul presupposto della mancata convivenza con il coniuge e del fatto che il richiedente condannato a pena detentiva superiore ad un anno, rappresenta una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico, sicché il bilanciamento deve essere operato tra dette ragioni e la pericolosità sociale del richiedente, non avendo l'interesse del minore quel carattere prioritario precipuo dell'ipotesi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 (Disposizioni a favore dei minori), sotto il presidio giurisdizionale del Tribunale per i minorenni (Cass.
s.u. 12 giugno 2019, n. 15750; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1563; Cass. 23 aprile 2021, n.
10849; Cass. 30 giugno 2021, n. 18604), che qui non opera.
3.2 Neppure rileva la norma d'indirizzo generale, in tema di immigrazione (contenuta nell'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176 e richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, in relazione al diritto all'unità familiare), secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrivendo agli Stati di vigilare perché il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte: con la conseguenza che, nel caso in cui lo straniero genitore di figli minorenni sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4197; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26831);
3.3 Ciò che rileva, in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 4, commi 3 e
5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis) D.Lgs. n. 286 del 1998, è
pag. 6/10 verificare se sussistano ragioni impeditive del rilascio a causa della pericolosità sociale del richiedente, da valutarsi in concreto, tale da portare alla conclusione che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza. In tale situazione la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel citato art. 5, comma 5, quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso hanno valore recessivo.
3.3 In particolare mentre nel caso di coniugio con cittadino italiano rileva la convivenza tra i coniugi, nel caso della presenza nel t.n. di figlio minore italiano, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, (l'art. 30 TUI prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato “d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”).
3.4 Pertanto devono essere valutate sia l'effettiva esistenza dei legami familiari sia la pericolosità sociale del richiedente che sono i presupposti della fattispecie: la prima va esaminata tenendo conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria e avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti;
la pericolosità sociale va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità (Cass. 19 marzo 2021, n. 7842).
Tali elementi sono stati correttamente valutati dal Tribunale nella decisione impugnata che va confermata.
pag. 7/10 3.5 Innanzitutto, l'originaria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari si basava su presupposti ad oggi non più sussistenti: il matrimonio con
[...]
è ormai cessato da tempo;
la convivenza con la nuova compagna CP_4 Per_2
è cessata;
non risulta che l'appellante abbia alcun rapporto con la figlia minore
[...]
, mentre con riguardo al figlio minore avuto dalla risulta CP_4 Per_3 Per_2
che il TM di Firenze ha disposto l'affido esclusivo alla madre e disposto incontri protetti con il padre mai attuati per manca disponibilità da parte sua. Conseguentemente non risulta che abbia mai conosciuto il figlio.
L'appellante si è reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti del coniuge, commettendo le condotte anche in presenza della figlia minore, per i quali è stato condannato alla pena detentiva sopra descritta ed è stato attinto da provvedimento di allontanamento dalla abitazione e divieto di avvicinamento alla persona offesa. Tale reato non è di molto risalente nel tempo ed appare incompatibile con la domanda di ricongiungimento familiare essendo manifestazione di disaffezione ed abbandono. Ugualmente il provvedimento provvisorio adottato dal
Tribunale per i minorenni di Firenze dimostra la carenza genitoriale del Parte_1
così come la relazione sociale in data 29/8/2022 che ha osservato che il
[...] Pt_1
non ha mai conosciuto il figlio minore, non ha partecipato agli incontri protetti con conseguente impossibilità di valutazione della genitorialità.
3.6 Va inoltre rilevato che la condanna rileva ai fini della pericolosità sociale del soggetto, il quale non risulta condurre una vita regolare nel T.N., non ha dimostrato di svolgere attività lavorativa, non risulta che segua il percorso presso il risultando CP_5
soggetto tossicodipendente (ha meramente allegato l'appuntamento in data 30/11/2022) né che abbia svolto percorso di sostegno per la gestione della rabbia in conseguenza del grave e odioso reato di cui è stato dichiarato responsabile.
Deve quindi confermarsi l'insussistenza di alcun rapporto familiare con i figli minori e la sussistenza della perdurante ed attuale pericolosità sociale dello straniero che rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
4. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 91 cpc disponendo la condanna del ricorrente in ragione della soccombenza.
pag. 8/10 5. Le spese del presene grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 147/2022
(scaglione di riferimento da € 26.000,00 a €52.000,009 trattandosi di causa di valore indeterminato, secondo i minimi in ragione dell'oggetto e della natura della causa.
6. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Genova depositata in data
25/10/2022 nel procedimento n. 7114/2021 R.G.
2. Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata che liquida in €
4.618,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori se dovuti;
3. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato, se dovuto il contributo.
pag. 9/10 Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/02/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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