CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 467/2025 RGA avverso la sentenza n.166/2025 emessa da Tribunale di Piacenza, in funzione di
Giudice del Lavoro in data 09/05/2025, nella causa civile di lavoro iscritta al n.597/2019 R.G.L., pubblicata in data 03/06/2025 e notificata il 09/06/2025; avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
pag. 1 di 6 (P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Naldini del Foro di
Piacenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, C.so Vittorio
Emanuele II, 253, in virtù di procura in atti;
appellante; contro
( ), CP_1 C.F._1
- appellato contumace;
udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa afferisce alla posizione di
[...]
che agiva innanzi al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, al fine di ottenere la massima tutela reintegratoria e le conseguenti provvidenze economiche, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento subito, premettendo di avere lavorato presso la società resistente “
[...]
dal 28.04.2018, con contratto di apprendistato professionalizzante Parte_1
part-time della durata di cinque anni (scadenza 27.04.2023), invero dissimulante un rapporto di lavoro subordinato part-time di cui veniva parimenti richiesto l'accertamento unitamente al riconoscimento delle differenze retributive.
Il Giudice adito, nella resistenza della società convenuta ed istruita la causa anche con l'assunzione di prove costituende, accoglieva le domande svolte dalla
pag. 2 di 6 ricorrente e, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, accertava: i. la nullità del contratto di apprendistato dedotto, ritenendo la sussistenza di ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (part time al 90% sino al 19.04.2019 e al 60% dal 20.04.2019, con inquadramento della ricorrente nel IV livello del CCNL Alimentari Artigiani); ii. il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive, per l'effetto condannando la società convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro
11.934,22 (oltre interessi e rivalutazione); iii. la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente il 5.06.2019 per giusta causa in quanto ritorsivo e, per l'effetto, ordinava la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, condannando la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di euro 1.336,57. Seguiva condanna della parte soccombente al pagamento delle spese legali.
La società soccombente ha proposto tempestivo appello, formulando 7 motivi di gravame, così riassumibili:
- con i motivi I e II è stata dedotta l'erronea valutazione delle prove dichiarative quanto al rapporto intercorso tra le parti (in particolare si censura di avere posto a fondamento della decisione la testimonianza resa da Tes_1
rispetto alla quale risulta presentata querela per falsa testimonianza – e di
[...]
non avere correttamente valutato le dichiarazioni rese da;
ha Tes_2
assunto parte appellante che la corretta valutazione del compendio probatorio avrebbe dovuto condurre al pieno rigetto della domanda di accertamento del
pag. 3 di 6 contratto di lavoro subordinato, in favore della sussistenza del contratto di apprendistato formalizzato;
- con i motivi di gravame III-IV è stata dedotta l'erronea valutazione del compendio probatorio quanto alla ritorsività del licenziamento, recesso che si sarebbe dovuto ritenere, invero, sorretto da giusta causa;
- con il motivo V è stata dedotta l'erronea determinazione della retribuzione di riferimento per il calcolo della indennità risarcitoria a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro, da calcolarsi in € 891,05 in luogo di € 1.336,57; è stata, inoltre, assunta l'indeterminabilità dell'indennità in trattazione in quanto non sarebbe stato scomputato l'aliunde perceptum;
ha lamentato l'appellante che in tal modo, considerato anche l'ampio arco temporale di celebrazione del processo (6 anni), si sarebbe pervenuti ad una condanna di entità sproporzionata;
a tal fine si è posto in evidenza che è stata messa in esecuzione una somma (comprensiva di differenze retributive, indennità risarcitoria, indennità sostitutiva del reintegro e relativi accessori) prossima ad euro 100.000,00;
- con il motivo VI è stata dedotta l'erroneità della decisione di non ammettere ulteriori prove, che avrebbero condotto al rigetto delle domande attoree;
- con il motivo VII è stata eccepita la nullità della sentenza per non avere riportato integralmente le conclusioni di parte resistente.
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma totale - o comunque parziale - della sentenza, instando in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 e 351
c.p.c..
pag. 4 di 6 L'appellato si costituiva limitatamente alla richiesta di sospensiva, contestando l'ammissibilità dell'istanza e, comunque, la sua fondatezza.
La Corte, all'udienza celebrata in sede feriale in data 20.8.2025, rigettava l'istanza svolta in via preliminare, con provvedimento riservato reso in data
21.8.2025, ritenendo insussistenti i presupposti della richiesta sospensiva.
Tanto premesso e posta la ritualità della notifica dell'atto di appello, si rileva che, con atto depositato telematicamente in data 14/10/2025, l'appellante – premesso che in sede sindacale in data 7.10.2025 era intervenuto, con la controparte, accordo conciliativo tale da avere determinato la cessazione della materia del contendere, dichiarava formalmente di rinunciare all'appello proposto, evidenziando al riguardo la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del gravame.
Si rileva, peraltro, che la parte appellata – pur ritualmente evocata in giudizio - non risulta essersi costituita quanto al merito.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'istanza depositata dalla difesa di parte appellante, avuto riguardo al suo tenore letterale, concretizza un'ipotesi di rinuncia all'impugnazione, ossia alle domande spiegate in questo grado del giudizio;
come tale, pertanto, non richiede l'accettazione ad opera dell'odierno appellato ai fini della sua operatività, a differenza della mera rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'art. 306 c.p.c. (si veda, sul punto, Cass.
6.3.2018, n. 5250).
A tanto consegue la cessazione della materia del contendere come da dispositivo.
pag. 5 di 6 Si precisa, infine, che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
Parimenti non è dovuto da parte dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115 / 2002 in ragione della natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'impugnazione;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Bologna, 20.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 467/2025 RGA avverso la sentenza n.166/2025 emessa da Tribunale di Piacenza, in funzione di
Giudice del Lavoro in data 09/05/2025, nella causa civile di lavoro iscritta al n.597/2019 R.G.L., pubblicata in data 03/06/2025 e notificata il 09/06/2025; avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
pag. 1 di 6 (P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Naldini del Foro di
Piacenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, C.so Vittorio
Emanuele II, 253, in virtù di procura in atti;
appellante; contro
( ), CP_1 C.F._1
- appellato contumace;
udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa afferisce alla posizione di
[...]
che agiva innanzi al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, al fine di ottenere la massima tutela reintegratoria e le conseguenti provvidenze economiche, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento subito, premettendo di avere lavorato presso la società resistente “
[...]
dal 28.04.2018, con contratto di apprendistato professionalizzante Parte_1
part-time della durata di cinque anni (scadenza 27.04.2023), invero dissimulante un rapporto di lavoro subordinato part-time di cui veniva parimenti richiesto l'accertamento unitamente al riconoscimento delle differenze retributive.
Il Giudice adito, nella resistenza della società convenuta ed istruita la causa anche con l'assunzione di prove costituende, accoglieva le domande svolte dalla
pag. 2 di 6 ricorrente e, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, accertava: i. la nullità del contratto di apprendistato dedotto, ritenendo la sussistenza di ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (part time al 90% sino al 19.04.2019 e al 60% dal 20.04.2019, con inquadramento della ricorrente nel IV livello del CCNL Alimentari Artigiani); ii. il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive, per l'effetto condannando la società convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro
11.934,22 (oltre interessi e rivalutazione); iii. la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente il 5.06.2019 per giusta causa in quanto ritorsivo e, per l'effetto, ordinava la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, condannando la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di euro 1.336,57. Seguiva condanna della parte soccombente al pagamento delle spese legali.
La società soccombente ha proposto tempestivo appello, formulando 7 motivi di gravame, così riassumibili:
- con i motivi I e II è stata dedotta l'erronea valutazione delle prove dichiarative quanto al rapporto intercorso tra le parti (in particolare si censura di avere posto a fondamento della decisione la testimonianza resa da Tes_1
rispetto alla quale risulta presentata querela per falsa testimonianza – e di
[...]
non avere correttamente valutato le dichiarazioni rese da;
ha Tes_2
assunto parte appellante che la corretta valutazione del compendio probatorio avrebbe dovuto condurre al pieno rigetto della domanda di accertamento del
pag. 3 di 6 contratto di lavoro subordinato, in favore della sussistenza del contratto di apprendistato formalizzato;
- con i motivi di gravame III-IV è stata dedotta l'erronea valutazione del compendio probatorio quanto alla ritorsività del licenziamento, recesso che si sarebbe dovuto ritenere, invero, sorretto da giusta causa;
- con il motivo V è stata dedotta l'erronea determinazione della retribuzione di riferimento per il calcolo della indennità risarcitoria a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro, da calcolarsi in € 891,05 in luogo di € 1.336,57; è stata, inoltre, assunta l'indeterminabilità dell'indennità in trattazione in quanto non sarebbe stato scomputato l'aliunde perceptum;
ha lamentato l'appellante che in tal modo, considerato anche l'ampio arco temporale di celebrazione del processo (6 anni), si sarebbe pervenuti ad una condanna di entità sproporzionata;
a tal fine si è posto in evidenza che è stata messa in esecuzione una somma (comprensiva di differenze retributive, indennità risarcitoria, indennità sostitutiva del reintegro e relativi accessori) prossima ad euro 100.000,00;
- con il motivo VI è stata dedotta l'erroneità della decisione di non ammettere ulteriori prove, che avrebbero condotto al rigetto delle domande attoree;
- con il motivo VII è stata eccepita la nullità della sentenza per non avere riportato integralmente le conclusioni di parte resistente.
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma totale - o comunque parziale - della sentenza, instando in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 e 351
c.p.c..
pag. 4 di 6 L'appellato si costituiva limitatamente alla richiesta di sospensiva, contestando l'ammissibilità dell'istanza e, comunque, la sua fondatezza.
La Corte, all'udienza celebrata in sede feriale in data 20.8.2025, rigettava l'istanza svolta in via preliminare, con provvedimento riservato reso in data
21.8.2025, ritenendo insussistenti i presupposti della richiesta sospensiva.
Tanto premesso e posta la ritualità della notifica dell'atto di appello, si rileva che, con atto depositato telematicamente in data 14/10/2025, l'appellante – premesso che in sede sindacale in data 7.10.2025 era intervenuto, con la controparte, accordo conciliativo tale da avere determinato la cessazione della materia del contendere, dichiarava formalmente di rinunciare all'appello proposto, evidenziando al riguardo la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del gravame.
Si rileva, peraltro, che la parte appellata – pur ritualmente evocata in giudizio - non risulta essersi costituita quanto al merito.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'istanza depositata dalla difesa di parte appellante, avuto riguardo al suo tenore letterale, concretizza un'ipotesi di rinuncia all'impugnazione, ossia alle domande spiegate in questo grado del giudizio;
come tale, pertanto, non richiede l'accettazione ad opera dell'odierno appellato ai fini della sua operatività, a differenza della mera rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'art. 306 c.p.c. (si veda, sul punto, Cass.
6.3.2018, n. 5250).
A tanto consegue la cessazione della materia del contendere come da dispositivo.
pag. 5 di 6 Si precisa, infine, che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
Parimenti non è dovuto da parte dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115 / 2002 in ragione della natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'impugnazione;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Bologna, 20.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6