TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/09/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3076/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3076/2021 tra (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'MENCARELLI LORENZO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
VALTERO BUSCIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 22 settembre 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per on avv. MENCARELLI LORENZO Parte_1 per con l'avv. VALTERO BUSCIA insiste per la rinnovazione della CP_1
CTU;
l'avv. Mencarelli si oppone.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da SCRITTI CONCLUSIVI ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,36 sospende la trattazione della causa per altra già calendarizzata;
alle ore 9,46 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.05.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3076/2021 promossa da:
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con sentenza parziale l'Intestato Tribunale così decideva:
“ N. R.G. 3076/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3076/2021 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MENCARELLI LORENZO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e pagina 2 di 9 (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Valtero CP_1 C.F._3
Bruscia (C.F. ) ed elettivamente domiciliati in Senigallia (An), in C.F._5
Via F.lli Cattabeni n. 53, presso lo studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 24 gennaio 2024 ad ore 10,51 dinnanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. MENCARELLI LORENZO Parte_1 per con l'avv. VALTERO BUSCIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, ad ore 1 il Giudice sospende la trattazione per altro procedimento calendarizzato.
Ad ore 11,41, previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza in assenza delle parti.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3076/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MENCARELLI LORENZO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo pagina 3 di 9 ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Valtero CP_1 C.F._3
Bruscia (C.F. ) ed elettivamente domiciliati in Senigallia (An), in C.F._5
Via F.lli Cattabeni n. 53, presso lo studio di quest'ultimo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice evocava in giudizio il sig.
[...] avanti all'intestao Tribunale per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice in epigrafe, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare la consistenza e i confini tra le rispettive proprietà sopra indicate (C.F.
Comune di Senigallia, Foglio 10, in particolare particelle nrr. 1135, 1550, 3696), in base ai titoli e ai criteri di legge, in subordine, mediante declaratoria di usucapione da parte dell'attore per la porzione che sarà accertata, con ordine di rimozione delle porzioni di immobile abusivamente occupate dal convenuto;
accertare la sopralevazione lamentata dall'attore e invalidare, anche parzialmente, mediante declaratoria di nullità per violazione di norme imperative, difetto di volontà/accordo e/o di causalità attributiva o per qualsiasi altra causa o, in subordine, annullare, per vizi del consenso (errore e/o dolo), o per qualsiasi altra causa, la scrittura privata registrata, di cui in premessa, sottoscritta dal Sig. per il rilascio dell'atto di assenso alla deroga Pt_1 alle distanze dai confini nelle costruzioni/soparelevazioni; in ulteriore subordine, ritenere assentito l'intervento di sopralevazione, in relazione al solo fabbricato principale, limitatamente e nella misura massima di ml. 0,70, rispetto l'altezza precedente del fabbricato anche alla luce dei criteri normativi di interpretazione negoziale;
ordinare, per l'effetto, l'abbattimento e la demolizione della porzione in sopraelevazione del fabbricato principale e dell'accessorio effettuate ovvero, in subordine, nella misura che sarà ritenuta non assentita dal confinante Parte_1 ex art. 872 e 873 cod. civ.; in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento
[...] della richiesta di demolizione e ripristino, condannare il convenuto al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura che sarà accertata, anche in via equitativa;
accertare, in ogni caso, la violazione della normativa edilizia e urbanistica sulle altezze e distacchi dai confini e fabbricati, anche regionale (L. Piano Casa), nonché sulla SUL e volumetria, in relazione agli interventi edilizi effettuati dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del diritto di sopraelevare il manufatto accessorio di proprietà del convenuto ordinandone la demolizione in ipotesi di ripresa dei lavori;
in ogni caso, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig per effetto Parte_1 dell'attività edilizia sopra indicata e dell'invalidità negoziale sopra lamentata, e, in pagina 4 di 9 particolare, per il deprezzamento dell'intera proprietà dell'odierno istante (anche appartamento di Via Podesti 19) per perdita di amenità, comodità, tranquillità, e minore esposizione al sole, diminuita visuale e panoramicità, minore spazio, luce e prospetto, eventuale minore utilizzazione, anche edificatoria, nella misura che sarà ritenuta dimostrata e accertata, ovvero, in subordine, in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda e così concludendo: "Piaccia all.Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, in forza della documentazione prodotta e dei motivi esposti in narrativa, nulla opponendosi alla domanda di accertamento dei confini che confermerà la proprietà esclusiva del Convenuto su tutti gli immobili acquistati con rogito del 30.10.2018 e identificati al foglio 10, mappale 1550 e 3696 del Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia, rigettare, con qualsiasi statuizione, ogni diversa domanda spiegata dal Sig. IN VIA PRELIMINARE per Parte_1 indeterminatezza del petitum, NEL MERITO perché infondata in fatto e in diritto. Con riserva espressa di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre, nonché formulare istanze istruttorie, anche, nell'ambito delle memorie ex art. 183 cpc di cui s'avanza sin d'ora richiesta di concessione. Con riserva di agire in separata sede per il ristoro di tutti i pregiudizi subiti e subendi dall'odierno Convenuto e determinabili, soltanto, all'esito della complessiva e complessa vicenda che coinvolge diversi aspetti e procedimenti, anche, di natura amministrativa e penale. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre il rimborso forfetario, Iva e CPA ai sensi di Legge, anche per il procedimento di mediazione n. 288/2020…".
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e le prove orali così come espletate.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti e previa brevissima discussione orale veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Valutazione preliminare nel presente giudizio si ritiene vada effettuata in relazione alla pagina 5 di 9 scrittura privata così come prodotta da parte convenuta (doc. 6 di cui alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 16 di cui alla seconda memoria di parte convenuta).
Orbene la semplice lettura di detto documento consente di individuare e ricondurre le firme ivi apposte alle parti attrice e convenuta.
Nessuna delle parti ha disconosciuto la veridicità delle firme, solo l'attore ha eccepito di aver apposto la firma di fretta e mentre era in negozio con altra gente, allorquando il tecnico (Geom gliela sottoponeva per sottoscriverla, non avendo il tempo di Per_1 leggerla e non avendo compreso il senso della predetta scrittura.
Sul punto, sono stati sentiti i genitori dell'attore, da ritenersi inattendibili stante il fatto che hanno riferito di essere proprietari di una parte dell'immobile (“Preciso che io sono comproprietaria della palazzina in quanto ho un appartamento al piano terra;
”, teste – madre dell'attore) e visti gli strettissimi legami parentali che Testimone_1 intercorrenti tra loro.
Sotto altra prospettiva si osserva che l'attore è stato clamorosamente smentito dal teste disinteressato, equidistante dalle parti e nel complesso attendibile. Tes_2
Difatti lo stesso al cap. 5, previa esibizione dei doc.ti n.6 di cui alla comparsa di costituzione ed il n.16 di cui alla seconda memoria di parte convenuta: “riconosco i documenti che mi vengono esibiti in quanto da me redatti e fatti sottoscrivere alle parti in mia presenza. Confermo che la trattativa si concludeva con la sottoscrizione dei citati documenti”.
Rispondendo poi ad apposita domanda (cap. 7 della memoria di parte convenuta) rispondeva “si è vero. preciso che le scritture erano state già approvate dalle parti in precedenza e la firma in tabaccheria era solo una formalità. Comunque io le ho lette in tabaccheria a voce alta prima della firma. Mi pare ci fosse una sola persona all'interno del locale;
“
Ed ancora rispondendo a riprova sul cap. 2 di cui alla seconda memoria di parte attrice: “non è vero si parlava solo di sopraelevazione della palazzina e dell'annesso, senza specificare la misura, non esistendo ancora neppure un progetto;
e sul cap. 4 sempre di parte attrice: “non è vero, ho comunque già risposto. In assenza di progetto non era possibile parlare di misure. Preciso che io non ero il progettista ma colui che doveva sistemare le proprietà dal punto di vista catastale prima del progetto”.
Da ciò ne discende che dall'espletata istruttoria è emersa in modo chiaro la validità di quanto sottoscritto dalle parti.
L'attore non ha disconosciuto, quindi, le sottoscrizioni apposte sulle scritture in atti (doc. 6 e 16 di parte covenuta) datate 30.10.2008, intitolate "atto di assenso del confinante" e, pertanto, la scrittura prodotta si ha per riconosciuta ex art. 215 c.p.c. (Cass. n. 16551/2015).
Ne consegue che a norma dell'art. 2702 c.c. tale scrittura ha valore di piena prova fino pagina 6 di 9 a querela di falso della riferibilità dell'intero contenuto del documento alle parti sottoscrittrici, considerato che "la scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore” (Cass. Sez. Lavoro, n. 29912 del 25/10/2021).
Né parte attrice avrebbe potuto a mezzo della prova testi vincere la valenza probatoria della scrittura privata de-quo.
Va respinta, quindi, l'eccezione dell'attore di nullità dell'atto di assenso del confinante, con ogni conseguente ulteriore richiesta.
Va altresì precisato che in presenza di assoluta validità del consenso a mezzo della citata scrittura privata, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'attore e né questo giudice può pronunciarsi su aspetti relativi alla regolarità edilizio
- urbanistica ed ammnistrativa di quanto realizzato dal convenuto, stante la carenza giurisdizionale in capo all'AGO ed essendo la materia riservata al Giudice Amministrativo.
Osserva infine che la parte della domanda relativa alla determinazione dei confini tra le proprietà è comunque rimasta senza essere sufficientemente istruita, per cui occorrerà rimettere sul ruolo istruttorio la causa per definire, per come richiesto concordemente dalle parti a mezzo di CTU l'esatto limite tra i cespiti in contesa, anche in relazione alla loro conformità in relazione all'atto notarile del 30.10.2018 versato in atti.
Le spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
spese di lite alla pronuncia definitiva.
Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 24 gennaio 2024
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente”
Con separata ordinanza in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di espletare CTU quanto alla determinazione dei confini in conformità agli atti.
Svolta la CTU la causa veniva, dopo breve discussione orale trattenuta in decisione sulle pagina 7 di 9 conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'espletata istruttoria è emerso in modo pacifico che vi sia un impercettibile sconfinamento da parte del convenuto, a sfavore del cespite di proprietà attorea, determinato (presumibilmente) da errori di frazionamento risalenti ad epoche remote.
Difatti l'elaborato tecnico, individua alcuni piccolissimi sconfinamenti, a parere del sottoscritto irrilevanti a livello economico, che non è stato provato in via definitiva essere oggettivamente esistenti, non avendo il CTU provveduto ad indicare i punti fiduciari utilizzati (se non in modo criptico) per giungere al discutibile risultato a cui è giunto.
Da ciò ne discende che la CTU non è da ritenersi utilizzabile ai fini del decidere, anche perché nel complesso lo “sconfinamento”, nel complesso era pressocchè ammesso e provato dai documenti in atti.
Osserva altresì il giudicante che il presente procedimento nasce non tanto dalla necessità di tutelare un diritto dell'attore rilevante economicamente, ma più che altro dall'atteggiamento processuale poco conciliante nei confronti del convenuto, comportamento questo avvalorato dal fatto che il giudice proponeva con ordinanza del 21.11.22 ex art.185 bis cpc di definire il giudizio: “…..come segue:
- Rinuncia da parte del convenuto alla sopraelevazione dell'accessorio;
- Rideterminazione del confine catastale, previa cessione dall'attore al convenuto del frustolo di terreno ivi sito (come da mappa allegata alla proposta transattiva dal convenuto ), con pagamento da parte del convenuto di un corrispettivo CP_1 pari ad €.3.000,00, oltre spese notarili di passaggio e regolarizzazione catastale a cura e spese sempre del convenuto;
- Versamento di una somma determinata equitativamente in €. 5000,00 da parte del convenuto per la svalutazione da sopraelevazione subita dall'attore, oltre a contributo per spese legali di €.1500,00 a favore dell'attore;
- Rinuncia tombale reciproca a qualsiasi pretesa in relazione al procedimento in corso.”
Proposta nel complesso ragionevole, che avrebbe impedito al processo di dilungarsi per ulteriori 3 anni, rifiutata da parte attrice con la laconica dicitura: “L'attore Pt_1
vista l'Ordinanza di Codesto Giudice del 19.11.2022, non comunicata
[...] mediante PEC, recante proposta conciliativa art. 185 bis c.p.c., ritenendo la sussistenza di giustificati motivi, dichiara di non accettarla”.
Orbene detto comportamento non appare improntato alla buona fede ed alla tutela di un interesse economico rilevante, apparendo solo un comportamento processualmente censurabile e non improntato alla ragionevolezza, comportamento che da solo non può che determinare il rigetto della domanda di accertamento dei confini.
A tale ultimo proposito appare utile riportare un costante orientamento della S.C.: pagina 8 di 9 "L'art. 116 cpc conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il comportamento processuale … delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito…" (Cass. 14748/2007;Cass.18128/2006; e già Cass. 1503/1988).
Ed ancora Cass. 26088/2011: “L'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti ed il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria.”
Infine occorre evidenziare altresì l'insussistenza dei presupposti dell'invocata usucapione per assoluta carenza di prova sia sul possesso, sia sulla sua ultra ventennalità in buona fede, essendo i testi escussi già ritenuti inattendibili nella sentenza parziale sopra riportata.
Pertanto la domanda andrà rigettata.
Le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti, quelle di CTU, liquidate come da separato decreto (nulla per i cd “chiarimenti”) e vanno poste per metà di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite tra le parti;
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole a metà per ciascuna delle parti in causa, nulla per la fase di cd “chiarimenti”.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3076/2021 tra (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'MENCARELLI LORENZO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
VALTERO BUSCIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 22 settembre 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per on avv. MENCARELLI LORENZO Parte_1 per con l'avv. VALTERO BUSCIA insiste per la rinnovazione della CP_1
CTU;
l'avv. Mencarelli si oppone.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da SCRITTI CONCLUSIVI ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,36 sospende la trattazione della causa per altra già calendarizzata;
alle ore 9,46 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.05.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3076/2021 promossa da:
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con sentenza parziale l'Intestato Tribunale così decideva:
“ N. R.G. 3076/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3076/2021 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MENCARELLI LORENZO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e pagina 2 di 9 (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Valtero CP_1 C.F._3
Bruscia (C.F. ) ed elettivamente domiciliati in Senigallia (An), in C.F._5
Via F.lli Cattabeni n. 53, presso lo studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 24 gennaio 2024 ad ore 10,51 dinnanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. MENCARELLI LORENZO Parte_1 per con l'avv. VALTERO BUSCIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, ad ore 1 il Giudice sospende la trattazione per altro procedimento calendarizzato.
Ad ore 11,41, previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza in assenza delle parti.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3076/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MENCARELLI LORENZO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo pagina 3 di 9 ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Valtero CP_1 C.F._3
Bruscia (C.F. ) ed elettivamente domiciliati in Senigallia (An), in C.F._5
Via F.lli Cattabeni n. 53, presso lo studio di quest'ultimo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice evocava in giudizio il sig.
[...] avanti all'intestao Tribunale per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice in epigrafe, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare la consistenza e i confini tra le rispettive proprietà sopra indicate (C.F.
Comune di Senigallia, Foglio 10, in particolare particelle nrr. 1135, 1550, 3696), in base ai titoli e ai criteri di legge, in subordine, mediante declaratoria di usucapione da parte dell'attore per la porzione che sarà accertata, con ordine di rimozione delle porzioni di immobile abusivamente occupate dal convenuto;
accertare la sopralevazione lamentata dall'attore e invalidare, anche parzialmente, mediante declaratoria di nullità per violazione di norme imperative, difetto di volontà/accordo e/o di causalità attributiva o per qualsiasi altra causa o, in subordine, annullare, per vizi del consenso (errore e/o dolo), o per qualsiasi altra causa, la scrittura privata registrata, di cui in premessa, sottoscritta dal Sig. per il rilascio dell'atto di assenso alla deroga Pt_1 alle distanze dai confini nelle costruzioni/soparelevazioni; in ulteriore subordine, ritenere assentito l'intervento di sopralevazione, in relazione al solo fabbricato principale, limitatamente e nella misura massima di ml. 0,70, rispetto l'altezza precedente del fabbricato anche alla luce dei criteri normativi di interpretazione negoziale;
ordinare, per l'effetto, l'abbattimento e la demolizione della porzione in sopraelevazione del fabbricato principale e dell'accessorio effettuate ovvero, in subordine, nella misura che sarà ritenuta non assentita dal confinante Parte_1 ex art. 872 e 873 cod. civ.; in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento
[...] della richiesta di demolizione e ripristino, condannare il convenuto al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura che sarà accertata, anche in via equitativa;
accertare, in ogni caso, la violazione della normativa edilizia e urbanistica sulle altezze e distacchi dai confini e fabbricati, anche regionale (L. Piano Casa), nonché sulla SUL e volumetria, in relazione agli interventi edilizi effettuati dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del diritto di sopraelevare il manufatto accessorio di proprietà del convenuto ordinandone la demolizione in ipotesi di ripresa dei lavori;
in ogni caso, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig per effetto Parte_1 dell'attività edilizia sopra indicata e dell'invalidità negoziale sopra lamentata, e, in pagina 4 di 9 particolare, per il deprezzamento dell'intera proprietà dell'odierno istante (anche appartamento di Via Podesti 19) per perdita di amenità, comodità, tranquillità, e minore esposizione al sole, diminuita visuale e panoramicità, minore spazio, luce e prospetto, eventuale minore utilizzazione, anche edificatoria, nella misura che sarà ritenuta dimostrata e accertata, ovvero, in subordine, in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda e così concludendo: "Piaccia all.Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, in forza della documentazione prodotta e dei motivi esposti in narrativa, nulla opponendosi alla domanda di accertamento dei confini che confermerà la proprietà esclusiva del Convenuto su tutti gli immobili acquistati con rogito del 30.10.2018 e identificati al foglio 10, mappale 1550 e 3696 del Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia, rigettare, con qualsiasi statuizione, ogni diversa domanda spiegata dal Sig. IN VIA PRELIMINARE per Parte_1 indeterminatezza del petitum, NEL MERITO perché infondata in fatto e in diritto. Con riserva espressa di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre, nonché formulare istanze istruttorie, anche, nell'ambito delle memorie ex art. 183 cpc di cui s'avanza sin d'ora richiesta di concessione. Con riserva di agire in separata sede per il ristoro di tutti i pregiudizi subiti e subendi dall'odierno Convenuto e determinabili, soltanto, all'esito della complessiva e complessa vicenda che coinvolge diversi aspetti e procedimenti, anche, di natura amministrativa e penale. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre il rimborso forfetario, Iva e CPA ai sensi di Legge, anche per il procedimento di mediazione n. 288/2020…".
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e le prove orali così come espletate.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti e previa brevissima discussione orale veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Valutazione preliminare nel presente giudizio si ritiene vada effettuata in relazione alla pagina 5 di 9 scrittura privata così come prodotta da parte convenuta (doc. 6 di cui alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 16 di cui alla seconda memoria di parte convenuta).
Orbene la semplice lettura di detto documento consente di individuare e ricondurre le firme ivi apposte alle parti attrice e convenuta.
Nessuna delle parti ha disconosciuto la veridicità delle firme, solo l'attore ha eccepito di aver apposto la firma di fretta e mentre era in negozio con altra gente, allorquando il tecnico (Geom gliela sottoponeva per sottoscriverla, non avendo il tempo di Per_1 leggerla e non avendo compreso il senso della predetta scrittura.
Sul punto, sono stati sentiti i genitori dell'attore, da ritenersi inattendibili stante il fatto che hanno riferito di essere proprietari di una parte dell'immobile (“Preciso che io sono comproprietaria della palazzina in quanto ho un appartamento al piano terra;
”, teste – madre dell'attore) e visti gli strettissimi legami parentali che Testimone_1 intercorrenti tra loro.
Sotto altra prospettiva si osserva che l'attore è stato clamorosamente smentito dal teste disinteressato, equidistante dalle parti e nel complesso attendibile. Tes_2
Difatti lo stesso al cap. 5, previa esibizione dei doc.ti n.6 di cui alla comparsa di costituzione ed il n.16 di cui alla seconda memoria di parte convenuta: “riconosco i documenti che mi vengono esibiti in quanto da me redatti e fatti sottoscrivere alle parti in mia presenza. Confermo che la trattativa si concludeva con la sottoscrizione dei citati documenti”.
Rispondendo poi ad apposita domanda (cap. 7 della memoria di parte convenuta) rispondeva “si è vero. preciso che le scritture erano state già approvate dalle parti in precedenza e la firma in tabaccheria era solo una formalità. Comunque io le ho lette in tabaccheria a voce alta prima della firma. Mi pare ci fosse una sola persona all'interno del locale;
“
Ed ancora rispondendo a riprova sul cap. 2 di cui alla seconda memoria di parte attrice: “non è vero si parlava solo di sopraelevazione della palazzina e dell'annesso, senza specificare la misura, non esistendo ancora neppure un progetto;
e sul cap. 4 sempre di parte attrice: “non è vero, ho comunque già risposto. In assenza di progetto non era possibile parlare di misure. Preciso che io non ero il progettista ma colui che doveva sistemare le proprietà dal punto di vista catastale prima del progetto”.
Da ciò ne discende che dall'espletata istruttoria è emersa in modo chiaro la validità di quanto sottoscritto dalle parti.
L'attore non ha disconosciuto, quindi, le sottoscrizioni apposte sulle scritture in atti (doc. 6 e 16 di parte covenuta) datate 30.10.2008, intitolate "atto di assenso del confinante" e, pertanto, la scrittura prodotta si ha per riconosciuta ex art. 215 c.p.c. (Cass. n. 16551/2015).
Ne consegue che a norma dell'art. 2702 c.c. tale scrittura ha valore di piena prova fino pagina 6 di 9 a querela di falso della riferibilità dell'intero contenuto del documento alle parti sottoscrittrici, considerato che "la scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore” (Cass. Sez. Lavoro, n. 29912 del 25/10/2021).
Né parte attrice avrebbe potuto a mezzo della prova testi vincere la valenza probatoria della scrittura privata de-quo.
Va respinta, quindi, l'eccezione dell'attore di nullità dell'atto di assenso del confinante, con ogni conseguente ulteriore richiesta.
Va altresì precisato che in presenza di assoluta validità del consenso a mezzo della citata scrittura privata, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'attore e né questo giudice può pronunciarsi su aspetti relativi alla regolarità edilizio
- urbanistica ed ammnistrativa di quanto realizzato dal convenuto, stante la carenza giurisdizionale in capo all'AGO ed essendo la materia riservata al Giudice Amministrativo.
Osserva infine che la parte della domanda relativa alla determinazione dei confini tra le proprietà è comunque rimasta senza essere sufficientemente istruita, per cui occorrerà rimettere sul ruolo istruttorio la causa per definire, per come richiesto concordemente dalle parti a mezzo di CTU l'esatto limite tra i cespiti in contesa, anche in relazione alla loro conformità in relazione all'atto notarile del 30.10.2018 versato in atti.
Le spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
spese di lite alla pronuncia definitiva.
Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 24 gennaio 2024
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente”
Con separata ordinanza in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di espletare CTU quanto alla determinazione dei confini in conformità agli atti.
Svolta la CTU la causa veniva, dopo breve discussione orale trattenuta in decisione sulle pagina 7 di 9 conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'espletata istruttoria è emerso in modo pacifico che vi sia un impercettibile sconfinamento da parte del convenuto, a sfavore del cespite di proprietà attorea, determinato (presumibilmente) da errori di frazionamento risalenti ad epoche remote.
Difatti l'elaborato tecnico, individua alcuni piccolissimi sconfinamenti, a parere del sottoscritto irrilevanti a livello economico, che non è stato provato in via definitiva essere oggettivamente esistenti, non avendo il CTU provveduto ad indicare i punti fiduciari utilizzati (se non in modo criptico) per giungere al discutibile risultato a cui è giunto.
Da ciò ne discende che la CTU non è da ritenersi utilizzabile ai fini del decidere, anche perché nel complesso lo “sconfinamento”, nel complesso era pressocchè ammesso e provato dai documenti in atti.
Osserva altresì il giudicante che il presente procedimento nasce non tanto dalla necessità di tutelare un diritto dell'attore rilevante economicamente, ma più che altro dall'atteggiamento processuale poco conciliante nei confronti del convenuto, comportamento questo avvalorato dal fatto che il giudice proponeva con ordinanza del 21.11.22 ex art.185 bis cpc di definire il giudizio: “…..come segue:
- Rinuncia da parte del convenuto alla sopraelevazione dell'accessorio;
- Rideterminazione del confine catastale, previa cessione dall'attore al convenuto del frustolo di terreno ivi sito (come da mappa allegata alla proposta transattiva dal convenuto ), con pagamento da parte del convenuto di un corrispettivo CP_1 pari ad €.3.000,00, oltre spese notarili di passaggio e regolarizzazione catastale a cura e spese sempre del convenuto;
- Versamento di una somma determinata equitativamente in €. 5000,00 da parte del convenuto per la svalutazione da sopraelevazione subita dall'attore, oltre a contributo per spese legali di €.1500,00 a favore dell'attore;
- Rinuncia tombale reciproca a qualsiasi pretesa in relazione al procedimento in corso.”
Proposta nel complesso ragionevole, che avrebbe impedito al processo di dilungarsi per ulteriori 3 anni, rifiutata da parte attrice con la laconica dicitura: “L'attore Pt_1
vista l'Ordinanza di Codesto Giudice del 19.11.2022, non comunicata
[...] mediante PEC, recante proposta conciliativa art. 185 bis c.p.c., ritenendo la sussistenza di giustificati motivi, dichiara di non accettarla”.
Orbene detto comportamento non appare improntato alla buona fede ed alla tutela di un interesse economico rilevante, apparendo solo un comportamento processualmente censurabile e non improntato alla ragionevolezza, comportamento che da solo non può che determinare il rigetto della domanda di accertamento dei confini.
A tale ultimo proposito appare utile riportare un costante orientamento della S.C.: pagina 8 di 9 "L'art. 116 cpc conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il comportamento processuale … delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito…" (Cass. 14748/2007;Cass.18128/2006; e già Cass. 1503/1988).
Ed ancora Cass. 26088/2011: “L'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti ed il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria.”
Infine occorre evidenziare altresì l'insussistenza dei presupposti dell'invocata usucapione per assoluta carenza di prova sia sul possesso, sia sulla sua ultra ventennalità in buona fede, essendo i testi escussi già ritenuti inattendibili nella sentenza parziale sopra riportata.
Pertanto la domanda andrà rigettata.
Le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti, quelle di CTU, liquidate come da separato decreto (nulla per i cd “chiarimenti”) e vanno poste per metà di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite tra le parti;
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole a metà per ciascuna delle parti in causa, nulla per la fase di cd “chiarimenti”.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 9 di 9