CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2023, n. 7990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7990 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11607/2022 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Materassificio 2 Torri s.r.l. (c.f. 03742040375), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Alice CO DE e SS CO DE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Domenico Chelini n. 5;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7990 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 Ric. n. 11607/2022 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. per la revocazione dell’ordinanza n. 29784 del 25 ottobre 2021 della Corte di Cassazione;
udita la relazione della causa svolta dal dott. NG Napolitano nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, tenutasi alla presenza delle parti e del Sostituto Procuratore Generale;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. EP LI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
uditi, per l’Agenzia delle Entrate, gli Avvocati dello Stato Maria SC SA ed NG De Curtis;
udito, per il Materassificio 2 Torri s.r.l., l’Avvocato SS CO DE;
AT Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti anche “l’Ufficio”) rettificò il reddito dichiarato per il 2009 dal Materassificio 2 Torri s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società” o “la contribuente”), rilevando una base imponibile di euro 33.710. La contribuente impugnò il detto avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Bologna, che accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. dell’Emilia-Romagna riformò la sentenza di prime cure, disattendendo le doglianze della contribuente avverso l’avviso di accertamento impugnato in prime cure. La contribuente propose ricorso per cassazione averso la sentenza d’appello, deducendo, pregiudizialmente, che l’Ufficio non aveva provveduto a depositare presso la C.T.R. prova della data di spedizione del plico contenente l’appello, al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado. 3 Ric. n. 11607/2022 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. In secondo luogo, la contribuente si dolse della violazione della normativa in tema di accertamento induttivo e di connesse sanzioni amministrative. Con l’ordinanza qui impugnata, questa Corte accolse il motivo di ricorso relativo all’omessa prova in appello, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della tempestività del gravame e, conseguentemente, decidendo nel merito, dichiarò inammissibile l’appello dell’Ufficio. Avverso l’ordinanza citata in epigrafe l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione, fondato sulla prospettazione dell’errore di fatto in cui sarebbe caduto il Collegio giudicante nell’affermare che agli atti del giudizio di secondo grado non sarebbe stata versata la prova documentale della data di spedizione dell’atto di appello da parte dell’Ufficio. Nel merito, ed auspicando la revocazione dell’ordinanza impugnata, l’Agenzia delle Entrate ha riproposto le difese contenute nel controricorso depositato nell’ambito dell’originario giudizio di cassazione. La contribuente si difende con controricorso, chiedendo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile. Il Sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta. Diritto Il ricorso è inammissibile. Risulta dagli atti del giudizio di cassazione presupposto che il fatto della presenza o meno, agli atti del giudizio di appello dinanzi alla C.T.R., della prova documentale della tempestiva spedizione da parte dell’Ufficio dell’atto di appello avverso la sentenza della C.T.P. ha costituito un “punto controverso” sul quale l’ordinanza qui impugnata si è pronunciata. Infatti, la questione della esistenza agli atti del giudizio di secondo grado della prova documentale della tempestività della spedizione dell’atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate è stata oggetto di un’ordinanza interlocutoria di questa Corte, oltre che delle memorie difensive depositate dalla contribuente. 4 Ric. n. 11607/2022 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. Orbene, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 391 bis, comma 1 c.p.c., la circostanza che l’errore di fatto riguardi un punto sul quale il provvedimento impugnato non si sia pronunciato per dirimere un contrasto (sullo stesso “punto”) tra le parti è un requisito di ammissibilità del ricorso per revocazione, ed in tal senso è la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687 - 01). Ne deriva l’inammissibilità dell’odierno ricorso. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del Materassificio 2 Torri s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro tremila per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 25 gennaio 2023.
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7990 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 Ric. n. 11607/2022 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. per la revocazione dell’ordinanza n. 29784 del 25 ottobre 2021 della Corte di Cassazione;
udita la relazione della causa svolta dal dott. NG Napolitano nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, tenutasi alla presenza delle parti e del Sostituto Procuratore Generale;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. EP LI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
uditi, per l’Agenzia delle Entrate, gli Avvocati dello Stato Maria SC SA ed NG De Curtis;
udito, per il Materassificio 2 Torri s.r.l., l’Avvocato SS CO DE;
AT Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti anche “l’Ufficio”) rettificò il reddito dichiarato per il 2009 dal Materassificio 2 Torri s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società” o “la contribuente”), rilevando una base imponibile di euro 33.710. La contribuente impugnò il detto avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Bologna, che accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. dell’Emilia-Romagna riformò la sentenza di prime cure, disattendendo le doglianze della contribuente avverso l’avviso di accertamento impugnato in prime cure. La contribuente propose ricorso per cassazione averso la sentenza d’appello, deducendo, pregiudizialmente, che l’Ufficio non aveva provveduto a depositare presso la C.T.R. prova della data di spedizione del plico contenente l’appello, al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado. 3 Ric. n. 11607/2022 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. In secondo luogo, la contribuente si dolse della violazione della normativa in tema di accertamento induttivo e di connesse sanzioni amministrative. Con l’ordinanza qui impugnata, questa Corte accolse il motivo di ricorso relativo all’omessa prova in appello, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della tempestività del gravame e, conseguentemente, decidendo nel merito, dichiarò inammissibile l’appello dell’Ufficio. Avverso l’ordinanza citata in epigrafe l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione, fondato sulla prospettazione dell’errore di fatto in cui sarebbe caduto il Collegio giudicante nell’affermare che agli atti del giudizio di secondo grado non sarebbe stata versata la prova documentale della data di spedizione dell’atto di appello da parte dell’Ufficio. Nel merito, ed auspicando la revocazione dell’ordinanza impugnata, l’Agenzia delle Entrate ha riproposto le difese contenute nel controricorso depositato nell’ambito dell’originario giudizio di cassazione. La contribuente si difende con controricorso, chiedendo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile. Il Sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta. Diritto Il ricorso è inammissibile. Risulta dagli atti del giudizio di cassazione presupposto che il fatto della presenza o meno, agli atti del giudizio di appello dinanzi alla C.T.R., della prova documentale della tempestiva spedizione da parte dell’Ufficio dell’atto di appello avverso la sentenza della C.T.P. ha costituito un “punto controverso” sul quale l’ordinanza qui impugnata si è pronunciata. Infatti, la questione della esistenza agli atti del giudizio di secondo grado della prova documentale della tempestività della spedizione dell’atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate è stata oggetto di un’ordinanza interlocutoria di questa Corte, oltre che delle memorie difensive depositate dalla contribuente. 4 Ric. n. 11607/2022 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. Orbene, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 391 bis, comma 1 c.p.c., la circostanza che l’errore di fatto riguardi un punto sul quale il provvedimento impugnato non si sia pronunciato per dirimere un contrasto (sullo stesso “punto”) tra le parti è un requisito di ammissibilità del ricorso per revocazione, ed in tal senso è la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687 - 01). Ne deriva l’inammissibilità dell’odierno ricorso. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del Materassificio 2 Torri s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro tremila per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 25 gennaio 2023.