Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 352/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
nella causa civile n. 352/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile extracontrattuale, vertente tra
, nata in [...] il [...], Parte_1
codice fiscale: residente in [...], contrada C.F._1
Calvario n. 1/A; nato a Parte_2
CA LO ON (CS) il 22.2.1972, codice fiscale: , residente in C.F._2
Portogruaro, alla via Romagna n. 2; Parte_3
nato in [...] il [...], codice fiscale:
[...]
, residente in [...]; tutti rappresentati e C.F._3 difesi dall'avv. Stefano Isidori, come da procura in atti (con indirizzo di posta elettronica certificata: , nonché dall'avv. Damiano Bua, elettivamente domiciliati in Email_1
LI, via De Pugliesi (Pal. Roma), presso lo studio professionale dell'avv. D. Bua
(con indirizzo di posta elettronica certificata: , dal quale Email_2
1
Appellanti
e
, nato in [...] il [...] Controparte_1
(codice fiscale: , rappresentato e difeso dall'avv. G. Vincenzo C.F._4
GLO, elettivamente domiciliato nel proprio studio professionale, in LI-Rossano
(CS), via Nazionale n. 40/D, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
Appellato nonché
, in persona del Sindaco pro-tempore, con Controparte_2
sede in via B. Abenante, n. 35 di LI Rossano (CS), partita i.v.a. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso, come da mandato rilasciato su atto allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellato
Conclusioni delle parti:
per il procuratore degli appellanti Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte
[...] Parte_3
di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6/2022, resa inter partes dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Pasquale Angelo Spina – R.G. n. 1457/2012 (ex
Rossano), pubblicata il 17 gennaio 2022, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, preso atto degli errori ed incongruenze della C.T.U. come emergenti dalle contestazioni espresse dalla difesa di parte attrice, anche a mezzo di c.t.p., nonché delle produzioni documentali
2 agli atti di causa, che contraddicono le stesse conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., preliminarmente, disporre la rinnovazione della CTU, nominando un collegio di periti affinché: a) sia data evidenza come alla prospettata soluzione della C.T.U., che prevede pietre ingabbiate (aventi principale funzione di contenimento) con funzione portante, sia preferibile quella ottenibile con dei muri di sostegno, necessari in quanto sulle erosioni gravano sia l'abitazione degli attori che l'intera opera pubblica di ampliamento di Viale
Rimembranze; b) constatato come l'elaborato di C.T.U. ometta, completamente, la valutazione del tipo di opera e del costo annesso per l'erosione del reale , Parte_4 erosione già accertata in occasione dell'ATP RG 1457/2023 del Tribunale di Rossano corredato sia dall'intervento Tecnico Peritale (con annesse relazioni tecniche) del C.T.U.
Dott. Ing. e Dott. Geologo oltre che dall' intervento tecnico di parte Per_1 Per_2
Dott. Ing. confermi il costo delle opere (oneri fiscali esclusi), in Parte_2
euro 848.128,41 (Euro Ottocentoquarantottomilacentoventotto/41). Si chiede che siano rigettate le avverse eccezioni, deduzioni e difese, infondate in fatto ed in diritto, accogliendo, all'esito, le conclusioni di parte attrice nelle quali si insiste e che, qui di seguito, si riportano: “l'On le Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta ed eccezione, voglia: a) accertare e dichiarare che i sigg.ri , Parte_1
e Parte_2 Parte_3
hanno subito danni materiali e morali a causa della mancata regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche da parte del comune di LI AB (oggi
LI-Rossano) e mancata regimentazione e canalizzazione delle acque reflue, domestiche e luride dell'abitazione del sig. ; b) condannare il Controparte_1
(oggi LI-Rossano) alla rifusione dei danni OP
liquidati in via equitativa in favore dei sigg.ri e;
c) condannare Parte_2 Parte_1
il sig. alla rifusione dei danni valutati in via equitativa in Controparte_1
favore dei sigg.ri e;
d) condannare i convenuti alla rifusione Parte_2 Parte_1 delle spese processuali”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per il procuratore dell'appellato : “chiede che l'On. Corte Controparte_1
d'Appello adita, respinta ogni avversa domanda ed eccezione Voglia accogliere le
3 seguenti conclusioni 1. In rito: dichiarare inammissibile l'appello promosso;
2. nel merito: rigettare pedissequamente l'appello e confermare la sentenza n. 6/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari ex Rossano;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dell'avvocato antistatario.”
per il procuratore dell'appellato : “Voglia l'On.le Controparte_2
Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare: 1) Rigettare ogni domanda formulata dalla Sig.ra e dai Sig.ri nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del Sindaco p.t., e per l'effetto confermare la sentenza n. Controparte_4
6/2022; 2) Condannare l'appellante alle spese, competenze ed onorari in favore del
.” Controparte_2
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale
Con atto di citazione in riassunzione, notificato tra il 12.9.2012 ed il 19.9.2012,
e hanno convenuto Parte_2 Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Rossano il e OP [...]
, al fine di riassumere il giudizio di merito (non avendo provveduto, in Controparte_1
precedenza, ad iscrivere a ruolo la causa tempestivamente), relativo all'azione di danno temuto precedentemente promossa e definita, quanto alla fase cautelare, con ordinanza del
2.5.2021, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni materiali e morali subiti a causa della mancata regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche da parte del nonché delle acque reflue, domestiche e nere, da parte di OP
. Controparte_1
Gli attori, in sintesi, hanno rappresentato che: a) avevano proposto azione di danno temuto ex art. 1172 c.c. nei confronti dei convenuti (procedimento n. 1397/2010), presso il Tribunale di Rossano, chiedendo che venisse loro ordinata l'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione dello stato di pericolo per il fondo di proprietà degli attori, sito in viale delle Rimembranze di LI AB (ora ), causato Controparte_2
dagli scarichi di acque reflue e luride, provenienti sia dalla strada comunale che dalla proprietà del b) instaurato il contraddittorio ed espletata una consulenza tecnica CP_1
4 d'ufficio, il Tribunale, all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 2.5.2012, comunicata il 15.5.2012, aveva condannato i resistenti all'esecuzione dei lavori atti all'eliminazione di siffatta situazione di pericolo;
c) era loro interesse riassumere la causa ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In particolare, dopo avere premesso che il loro terreno, caratterizzato da un forte declivio, era limitrofo al sovrastante fabbricato di proprietà del hanno sostenuto che: I) CP_1
lungo il viale delle Rimembranze era presente una cunetta, con tre griglie di raccolta delle acque meteoriche che venivano scaricate direttamente nella sottostante proprietà degli odierni appellanti, senza confluire in un impianto di raccolta e trattamento;
II) dette acque, riversandosi lungo le scarpate poste a ridosso del viale delle Rimembranze pregiudicavano la stabilità del terreno e, in conseguenza dell'erosione, era stata compromessa la coltivazione degli olivi ivi esistenti, oltre che la viabilità prediale;
III) le acque reflue e domestiche del fabbricato di proprietà di - Controparte_1
incanalate, in parte, nella medesima condotta in cui confluivano le acque meteoriche raccolte dalla griglia comunale e, in parte, a mezzo di altra condotta - venivano riversate nel terreno degli attori, con fuoriuscita di acqua maleodorante, anche in assenza di pioggia, e con conseguente inquinamento del terreno, ripercussioni sulle falde acquifere sottostanti e altri danni (si era venuto a creare “un esteso focolaio di esalazioni infettanti vivaio per insetti e nido per rettili”); V) il non risultava in possesso di specifica CP_1
autorizzazione LO scarico di acque meteoriche reflue domestiche, in violazione del decreto legislativo n. 152/2006.
Si è costituito nel giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta, il
[...]
, eccependo: a) l'incompetenza funzionale del Tribunale per essere OP
competente il Tribunale regionale acque pubbliche;
b) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nella parte in cui veniva richiesta la condanna della pubblica amministrazione ad un facere; c) la nullità dell'atto di citazione, per mancata indicazione delle ragioni della domanda.
Si è costituito in giudizio, anche, , tramite apposita comparsa, Controparte_1
contestando il fondamento della domanda nei suoi confronti e rappresentando che: a) non aveva alcuna responsabilità relativamente agli asseriti danni, essendosi attenuto alle prescrizioni impartite dal Comune di LI, a seguito della concessione edilizia;
b) era competenza del costruire il sistema fognario;
c) mancava, comunque, la CP_3
prova dei danni subiti dagli attori.
5 Avvenuta la soppressione del Tribunale di Rossano, il giudizio di primo grado è proseguito davanti a quello di Castrovillari. Dichiarata, a seguito della fusione del con , l'interruzione del processo con ordinanza OP Controparte_5
resa all'udienza del 26.10.2018, è intervenuto volontariamente nel giudizio riassunto, tramite apposita comparsa, in qualità di Parte_3
comproprietario del terreno oggetto di causa, facendo proprie le richieste istruttorie e le conclusioni formulate dagli attori.
Quindi, la causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio, espletata dall'ing. ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2021, con Persona_3
assegnazione dei termini ex art. 190 per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 6/2022 del Tribunale di Castrovillari, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 6 del 16.1.2022, pubblicata il 17.1.2022, il Tribunale di Castrovillari ha così deciso: a) ha dichiarato il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del competente Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche, fissando il termine di legge per la riassunzione;
b) ha condannato gli attori (compresa la parte intervenuta), in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti;
c) ha posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico deli attori.
In particolare, il Tribunale di Castrovillari ha così motivato la decisione: a) ha rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dal
[...]
, poiché, nel caso di specie, non si verteva in materia di interessi Controparte_2
legittimi, bensì di diritti soggettivi, trattandosi, segnatamente, di azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; b) ha accolto, invece, l'eccezione relativa al difetto di competenza del giudice adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, tempestivamente sollevata dal , richiamando i principi di Controparte_2
giurisprudenza sulla ripartizione della competenza fra il giudice civile e il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche e rilevando che, avendo la controversia ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla non adeguata gestione delle opere idrauliche, doveva essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale a favore del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche;
c) ha condannando le parti attrici al rimborso delle spese legali nei confronti dei convenuti e posto a loro carico quelle di consulenza tecnica d'ufficio
(cfr. la sentenza del Tribunale).
6 3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
25.2.2022, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza del Tribunale, Parte_3
censurando la pronuncia di incompetenza, chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e concludendo come sopra riportato.
Segnatamente, gli appellanti, con un unico motivo di impugnazione, hanno lamentato l'erroneità della sentenza, rilevando che, contrariamente all'assunto del Tribunale: a) le acque meteoriche e nere, la cui inadeguata regimentazione era causa dei danni subiti dagli attori, non potevano ritenersi acque pubbliche, cosicché, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia di ripartizione della competenza tra Tribunale e Tribunale specializzato delle acque pubbliche, doveva escludersi la competenza di quest'ultimo e ritenersi quella del Tribunale;
b) diversamente da quanto affermato dal primo giudice, il non aveva mai deliberato né progettato o attuato alcuna OP
opera idraulica volta a regimentare, canalizzare e smaltire le acque piovane provenienti dalla strada pubblica che confluivano nel fondo degli attori. Hanno chiesto, quindi,
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa presentata il 6.6.2022, si è costituito in giudizio , Controparte_1 eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello, poiché, avendo il Tribunale deciso, con la sentenza impugnata, la questione della competenza, essa avrebbe potuto essere impugnata, esclusivamente, con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art. 42 c.p.c.
Sotto altro profilo, l'appellato ha contestato il fondamento dell'impugnazione, in quanto l'omessa manutenzione delle opere di convogliamento delle acque determinava, per costante giurisprudenza, la competenza speciale del Tribunale Regionale per le Acque
Pubbliche. Ha concluso come sopra riportato.
In data 22.6.2022, si è costituito in giudizio anche il , Controparte_4 sollevando, al parti del eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per non CP_1
avere gli appellanti esperito il regolamento di competenza, unico mezzo di impugnazione previsto avverso la pronuncia, con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
nonché sostenendo, quanto al merito, la correttezza della decisione impugnata, poiché l'oggetto
7 della controversia rientrava nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche. Ha concluso, quindi, come sopra evidenziato.
Con ordinanza resa il 23.11.2022, a scioglimento della riserva presa all'udienza del
23.11.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata ed ha riservato insieme al merito l'esame dell'istanza volta al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio espletata il giudizio di primo grado.
Con comparsa presentata il 7.2.2024, si è costituito in difesa degli appellanti, in aggiunta al precedente difensore, l'avv. Damiano Bua, ribadendo i motivi di appello ed eccependo, in aggiunta, la nullità della sentenza del Tribunale per difetto di motivazione in merito alla pronuncia nei confronti di , anche in ragione del fatto che, Controparte_1
sebbene il suddetto convenuto non avesse sollevato alcuna eccezione di incompetenza, era stata pronunciata condanna al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti.
All'esito dell'udienza del 10.7.2024, svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Hanno presentato comparse conclusionali e memorie di replica gli appellanti e l'appellato
, ribadendo, nella sostanza, le precedenti difese e replicando a Controparte_1
quelle avversarie.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Castrovillari e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto:
a) l'eccezione preliminare, sollevata dalle difese delle parti appellate, relativa all'inammissibilità dell'appello, proposto in luogo del regolamento di competenza, in violazione dell'art. 42 c.p.c.; b) l'ammissibilità ed il merito della eccezione di nullità della sentenza, quanto alla posizione del sollevata con la comparsa di costituzione CP_1 dell'avv. D. Bua, nuovo difensore degli appellanti;
c) il merito della domanda di risarcimento del danno, formulata dagli appellanti nel giudizio di primo grado e la connessa richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio davanti al Tribunale;
d) la regolamentazione delle spese di lite.
8 2. L'inammissibilità dell'appello per mancato esperimento del regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
Deve ribadirsi che la sentenza del Tribunale di Castrovillari, oggetto del presente giudizio di appello, ha pronunciato il difetto di competenza del Tribunale adito a favore del
Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche e che gli odierni appellati hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, rilevando che, al fine di contestare tale pronuncia, gli appellanti avrebbero dovuto impugnarla, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., con il regolamento necessario di competenza.
L'eccezione è fondata.
In effetti, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., i provvedimenti con cui il giudice, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa (come nel caso in esame), possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Non vi è dubbio che la pronuncia impugnata abbia dichiarato l'incompetenza del
Tribunale in favore del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche e che il riparto di attribuzioni tra i due suddetti giudici costituisca questione di competenza, poiché il
Tribunale regionale delle acque pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, (cfr. Cass., sezioni unite, n. 25949/2024; n.
145/2013).
Né, sotto altro profilo, vale evidenziare che il Tribunale si sia pronunciato con sentenza, anziché con ordinanza (come, invece, avrebbe dovuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 279 n. 1 c.p.c., nel testo modificato con la legge n. 69/2009, che prevedono, per l'appunto, che il provvedimento assume la forma dell'ordinanza), giacché non assume alcuna rilevanza il suddetto vizio di forma (v. Cass. sez.
6-III, n. 1400/2016; cfr., anche, Cass. n. 5347/2017).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione, compresa quella relativa alla eccezione di nullità della sentenza del Tribunale per difetto di motivazione, sollevata, peraltro, soltanto nel corso del giudizio di appello dagli appellanti e, come tale e per ciò solo, inammissibile (cfr. ad esempio, Cass., sez. II, n. 12976/2002; sez. lavoro n.
7088/2001).
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore di Controparte_1
e del come in dispositivo, applicando i parametri
[...] Controparte_4
minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità), in ragione della definizione in rito della controversia.
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 4.996,00 per ciascuna parte appellata (euro 1.029,00 per lo studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.523,00 per la trattazione ed euro 1.735,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Stante il tenore della pronuncia (inammissibilità dell'appello), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 dell'obbligo dell'appellante di pagare per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_3
Castrovillari n. 6/2022, datata 16.1.2022 e pubblicata il 17.1.2022, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna e Parte_1 Parte_2
in solido, al rimborso delle spese processuali del Parte_3
presente grado in favore di e del Controparte_1 Controparte_4
in persona del sindaco p.t., liquidate, per ciascuna parte appellata, in complessivi euro
4.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; CP_1
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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