Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2024, proposto dalla signora IN RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Quagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
nei confronti
NT MO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il FR VE GI prot. AOODRFVG 14 agosto 2024 n. 12772, che ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria regionale del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno per la classe di concorso EEEE – Scuola primaria, posto comune per la Regione FR VE GI, nonché dei successivi provvedimenti di rettifica della graduatoria;
del provvedimento prot. AOODRFVG 12997 del 20 agosto 2024, con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. ha individuato i docenti per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e assegnato le sedi, nonché dei provvedimenti di integrazione e di modifica;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 29-31 ottobre 2024 e depositato il successivo 13 novembre 2024, la signora IN RO ha impugnato, invocandone l’annullamento: a) il decreto in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il FR VE GI, ritenuto che la medesima non avesse titolo a fruire della riserva di cui all’art. 1, comma 9- bis , del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2023, n. 74, in forza della quale era stata inserita, in 211esima posizione, nella graduatoria di merito regionale del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno per la classe di concorso EEEE – Scuola primaria, posto comune, per la Regione FR VE GI, ha rettificato la graduatoria in questione con stralcio del suo nominativo ed inserimento, al suo posto, della controinteressata, signora MO NT; b) i successivi (ulteriori) provvedimenti di rettifica della graduatoria; c) il provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il FR VE GI in epigrafe indicato di individuazione dei docenti per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e di assegnazione delle sedi, nonché quelli successivi di integrazione e di modifica.
A sostegno della domanda azionata ha dedotto la violazione di diverse disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, dolendosi, in sostanza, dell’illegittima esclusione dalla graduatoria per essere stata ritenuta priva del requisito legittimante la riserva che qui rileva ovvero per avere svolto il servizio civile nazionale, anziché il servizio civile universale.
Per la medesima ragione ha, da ultimo, chiesto a questo giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall’art. 1, comma 9- bis , del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, per violazione del parametro di cui agli artt. 2 e 42 Cost..
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la controinteressata, seppur ritualmente e tempestivamente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
La ricorrente non ha svolto ulteriori difese.
L’affare è stato chiamato all’udienza pubblica del 18 giugno 2025, nel corso della quale il Presidente del Tribunale ha rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in ogni caso, per mancata impugnazione del bando di concorso. Il difensore ha replicato, osservando, in punto giurisdizione, che trattasi di procedura pubblico concorsuale e non di selezione interna e, circa l’omessa impugnazione del bando, che la disposizione che viene in rilievo non ha carattere immediatamente escludente. Per il resto, si è sostanzialmente richiamato agli assunti sviluppati nel ricorso introduttivo, sottolineando che il servizio civile universale include, senza dubbio, anche il servizio civile nazionale.
La causa è stata, indi, trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene, innanzitutto, di affermare la propria giurisdizione a conoscere della vertenza che qui occupa.
I dubbi al riguardo non afferivano la tipologia di procedura, essendo pacifico che, nel caso di specie, si tratta di un pubblico concorso, quanto, piuttosto, l’operatività della riserva ovvero se debba ritenersi che la stessa trovi spazio all’interno della procedura concorsuale oppure si ponga a valle della procedura stessa e sia, come tale, estranea appunto ad essa e più propriamente riconducibile, sul piano del petitum sostanziale, al diritto all’assunzione.
Sul punto, si sono registrati, infatti, in giurisprudenza difformi orientamenti.
Segnatamente, vi sono alcuni TT.AA.RR. che hanno affrontato il merito della questione controversa ritenendo implicitamente sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ( ex multis TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 13 giugno 2025, n. 11611; TAR Campania, Napoli, sez. IV, ord. caut. 12 giugno 2025, n. 1276) ed altri che, per converso, l’hanno declinata, ritenendo – in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione ( ex multis Cass. Sez. Lav. 8 novembre 2021, n. 32396) - che venga in rilievo la pretesa affermazione di un diritto (quello alla riserva di posti) una volta esaurita la fase concorsuale con l’approvazione della graduatoria, che ricade nella giurisdizione dell’AGO (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 29 luglio 2024, n. 4469; TAR Marche, sez. II, 16 novembre 2024, n. 888).
Al fine di superare le perplessità sorte, pare, tuttavia, dirimente, la considerazione che, nel caso che qui occupa, l’impugnazione proposta dalla ricorrente concerne proprio l’esito della procedura concorsuale (essendo, per l’appunto, rivolta alla graduatoria del concorso che qui interessa, laddove non la include più tra i vincitori) e non la fase, successiva alla approvazione della graduatoria, di assunzione in servizio, che nel concorso in questione non poteva che riguardare i soli duecentoundici nominativi dei vincitori inclusi in graduatoria, posto che sulla base della disciplina concorsuale quest’ultima non prevedeva idonei non vincitori (cfr. art. 9, comma 1, bando, laddove stabilisce che “la... graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso,...” ).
Sicché, per quanto concerne specificamente il presente giudizio, deve ritenersi – al pari che in quello da cui è tratta la considerazione che segue - che “il potere amministrativo esercitato attraverso il modello di azione del pubblico concorso rimane inalterato anche quando si tratta di verificare se e con quali effetti all’interno di una graduatoria conclusiva deve essere riconosciuta una riserva di posto spettante al singolo secondo la legge” (Cons. Stato, sez. VII, 13 ottobre 2023, n. 8975).
La fattispecie permane quindi all’interno della giurisdizione amministrativa (di legittimità) prevista dall’art. 63, comma 4, prima parte, del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i..
L’esame nel merito delle pur interessanti questioni di diritto poste dalla ricorrente è, tuttavia, comunque precluso al Collegio, in quanto il ricorso è afflitto da inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere per non avere la ricorrente medesima impugnato, in uno con la rettifica della graduatoria che assume lesiva della sua posizione giuridica soggettiva, anche la disposizione del bando di concorso, sulla cui scorta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il FR VE GI l’ha ritenuta priva dello specifico titolo di riserva (ovvero avere concluso il servizio civile universale senza demerito) ed esclusa dalla graduatoria di che trattasi.
Non viene, infatti, in rilievo la sussistenza dell’onere di immediata impugnazione del bando di concorso, che, notoriamente, è circoscritto alle clausole aventi portata immediatamente escludente e/o comunque lesiva, ma quello di impugnazione del bando stesso unitamente alla rettifica della graduatoria, disposta in applicazione della espressa previsione contenuta nel bando di operatività della riserva che qui interessa “a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”, ovvero unitamente all’atto che ha concretizzato, rendendola manifesta, la lesione della situazione soggettiva dell’interessata.
In tal senso, è pacifica e costante la giurisprudenza da epoca risalente, che afferma, per l’appunto, che “i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno, normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato” ( ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).
Le clausole contenute nel bando vincolano, infatti, l’azione amministrativa della P.A. procedente, nel senso che quest’ultima è tenuta a darvi puntualmente esecuzione.
Sul piano processuale ciò comporta l’onere del soggetto che assume di avere subito pregiudizio dall’applicazione che è stata fatta di una determinata disposizione della lex specialis di rivolgere la propria impugnazione anche all’atto recante la disciplina della procedura che necessariamente precede quello applicativo direttamente lesivo, altrimenti ottenendo una sentenza inutiliter data.
Va, infatti, considerato che, ottenuto l’annullamento dell’atto conseguente, ferma la validità dell’atto presupposto, l’amministrazione in sede di riesercizio del medesimo potere non potrà far altro che conformarsi nuovamente al parametro normativo immediatamente vincolante, non potendo ravvisare ragioni che, per la specialità del caso, ne giustifichino la deroga.
Al riguardo, non è, invero, ultroneo osservato che il bando di concorso, approvato con decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023, richiama, nelle premesse, a chiare lettere “il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito...” e, all’art. 3, comma 3, stabilisce, altrettanto chiaramente, che “in materia di riserva di posti si applica(no)... l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”.
E’, dunque, palese che parte ricorrente non potrebbe ottenere alcuna utilità dallo svolgimento del giudizio e dall’annullamento della sola rettifica della graduatoria ossia della sua esclusione dalla stessa, se non interviene anche la caducazione della disposizione del bando.
Il che basta ad appalesare anche l’irrilevanza, ai fini del decidere, della prospettata questione di legittimità costituzionale.
Il ricorso proposto è, dunque, inammissibile per carenza originaria di interesse concreto ed attuale a ricorrere in capo alla ricorrente e tale va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
La mancata costituzione in giudizio del Ministero intimato e della controinteressata esime il Collegio dallo statuire in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE GI, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de AC di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de AC di Grisi' |
IL SEGRETARIO