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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N . 2 4 4 9 / 2 0 2 3 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2449 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Bagheria (PA) in via Bernardo Mattarella n. 138, presso lo studio dell'avv.
Marianna Maggio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato a Cefalù (PA) in via G. Prestisimone n. 4, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Rosario Culotta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: modifica delle condizioni della separazione;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2023, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con e di aver avuto con lo stesso due figli: Controparte_1
e ; Controparte_2 Controparte_3
- di essere stata, nel corso della convivenza matrimoniale, vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte del coniuge, realizzatesi anche in presenza dei figli;
- di essersi legalmente separata dal marito giusto decreto di omologazione del Tribunale di
Termini Imerese del 11.01.2023;
- che, con il citato provvedimento, veniva disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso il Controparte_3 domicilio materno;
- che, anche a seguito dell'intervenuta separazione tra i coniugi, il marito continuava ad umiliare, maltrattare ed ingiuriare la moglie, infliggendo in tal modo gravissime violenze psicologiche anche ai figli, ed in particolare al minore , il quale, vivendo Controparte_3 la rappresentata situazione di conflitto tra i genitori con grande sofferenza, ed essendo stato,
a suo dire, strumentalizzato dal padre per fini ritorsivi in danno dell'altro genitore, aveva manifestato più volte alla madre e al fratello il desiderio di uccidersi.
Tutto quanto sopra esposto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di “disporre l'affido esclusivo del minore alla madre sig.ra con collocamento Controparte_3 Parte_1 presso la propria abitazione […]” (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio contestando il contenuto del ricorso introduttivo (cfr. Controparte_1
memoria di costituzione del 25.01.2024).
All'udienza del 21.03.2024, si procedeva con l'ascolto di e, con successiva Controparte_3
ordinanza del 16.06.2024, venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole, modificando temporaneamente il regime di visita del genitore non collocatario;
con il medesimo provvedimento si disponeva, altresì, la presa in carico del minore da parte della CP_4
territorialmente competente, nonché la prosecuzione dell'incarico da parte dei servizi sociali del comune di Ventimiglia di Sicilia. All'udienza del 17.04.2025, la causa veniva assegnata in decisione con riserva di riferirne al
Collegio.
*****
Sulla domanda di affidamento e collocazione del minore Controparte_3
Deve premettersi che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, a cui questo Collegio ritiene di aderire, “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale […] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (cfr. Cass. n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n.
1777/2012), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori
(cfr. Cass. n. 5108 /2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 /2017)” (cfr. Cass. n. 19323/2020).
Pertanto, “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(cfr. tra le altre Cass. n. 16593/2008; Cass. n. 24526/2010).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'affidamento condiviso sia, nella vicenda “de qua”, soluzione praticabile, risultando, allo stato, la misura più confacente all'interesse del minore. Non sono, infatti, emersi nel corso del giudizio fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata del figlio il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte relative alla sua crescita e educazione.
La ricorrente non ha, infatti, dimostrato il dedotto stato di assoggettamento psicologico del minore rispetto alla volontà del proprio padre;
dalla documentazione in atti emerge, invece, una forte conflittualità tra i coniugi legata a ragioni di natura patrimoniale e/o culturale- reputazionale, non incompatibile, come sopra riferito, con il regime dell'affidamento condiviso.
Deve poi evidenziarsi che, mentre l'affido condiviso attiene propriamente all'ambito relativo alla sfera giuridica del minore, alle scelte inerenti al suo percorso di crescita e di educazione, diversamente, l'istituto della collocazione si riferisce al piano della concreta regolazione dei rapporti del minore con ciascuno dei genitori.
Pertanto, la regola dell'affido condiviso non è foriera di alcun automatismo sul piano della collocazione, non ostando, in astratto, l'affidamento ad entrambi i genitori alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario
(cfr. Cass. n. 22219/2018).
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (cfr. Cass. n. 3652/ 2020).
Ebbene, sotto tale profilo ritiene il Collegio di dover valorizzare le dichiarazioni rese nelle diverse sedi in cui è stato sentito che, ormai sedicenne, ha manifestato con Controparte_3
disinvoltura e capacità di discernimento la propria volontà di vivere con il padre.
In ragione di ciò, va disposta la collocazione prevalente del minore presso la residenza paterna, luogo dove quest'ultimo attualmente dimora e costituente la casa familiare, a cui il figlio risulta legato da un senso di appartenenza.
Nel corso del procedimento è, infatti, emersa la volontà del minore di vivere con il padre nella casa familiare, avvertita dallo stesso come proprio contesto abitativo e dove quest'ultimo esplica le più elementari abitudini quotidiane, anche nelle giornate in cui si trova presso l'abitazione della madre.
ha, inoltre, rappresentato l'esistenza di taluni dissidi con il compagno della Controparte_3 madre dovuti a riferite intromissioni, da parte di quest'ultimo, nel suo rapporto con la propria genitrice, circostanza, questa, che conduce ad escludere la previsione di una collocazione paritetica del minore presso entrambi i genitori (cfr. verbale d'udienza del 21.03.2024, relazione dei servizi sociali del comune di Ventimiglia di Sicilia e ). CP_4
Quanto, invece, al diritto di visita di si dispone che la stessa abbia la Parte_1
facoltà di vedere il figlio con il quale non convive stabilmente secondo accordi liberamente stretti tra le parti. In caso di disaccordo si stabilisce che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due giorni alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, con facoltà di prelevarlo dall'abitazione paterna dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00; a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 10:00 del sabato (o dall'orario di uscita dalla scuola, nei periodi di frequenza scolastica) sino alle ore 21:00 della domenica;
per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 giugno;
durante le festività natalizie e di fine anno, secondo il criterio dell'alternanza, o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis.
In ordine al mantenimento del figlio minore
La disposta modifica della collocazione del minore rispetto a quanto previsto in sede di separazione comporta la necessità di rideterminare anche le modalità di contribuzione di entrambe le parti con riferimento al mantenimento del figlio minorenne.
Posto il dovere di provvedere, in capo ad entrambi i genitori, al mantenimento dei figli minori, in ordine ai provvedimenti di natura economica, tenuto conto che vivrà Controparte_3 prevalentemente con il padre, quest'ultimo provvederà in via diretta al soddisfacimento di tutte le sue esigenze abitative, scolastiche, sanitarie e assistenziali.
Quanto al contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del minore, Parte_1
provvederà con la corresponsione di un assegno periodico ex art. 337 ter, comma IV, c.c.
[...]
La norma citata delinea anche i criteri per determinare la misura del relativo assegno.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi.
Nel caso di specie, , di anni sedici, ha un'età in cui le spese per le esigenze Controparte_3 derivanti dalla crescita tendono necessariamente ad incrementare rispetto al periodo dell'infanzia.
Quanto, invece, alle capacità reddituali complessive del genitore non collocatario deve, preliminarmente, evidenziarsi che, in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad una adeguata verifica complessiva delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ciò posto, dall'istruttoria è emerso che ha costituito una società unitamente Parte_1 al proprio figlio per la gestione di un bar denominato “ ” (cfr. Controparte_2 Parte_2
querele dove la parte stessa ha affermato la circostanza in parola); per ciò che concerne i redditi di quest'ultima, dagli atti di causa non è possibile determinarne l'ammontare con riferimento agli ultimi tre anni di imposta, non avendo la ricorrente depositato le relative dichiarazioni fiscali.
Si precisa, in ogni caso, che, sotto il profilo reddituale, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, rilevando non soltanto le sostanze incamerate negli ultimi anni, ma anche l'accertata potenzialità reddituale (cfr. Cass. n. 3974/2002).
Ne discende, dunque, una valorizzazione anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.
Pertanto, nel caso di specie, ritiene questo organo giudicante di valorizzare in ogni caso anche la capacità lavorativa specifica della ricorrente, tenendo conto, altresì, dell'età della stessa, pari a 52 anni;
una età in cui è dato presumere, che le capacità lavorative di un soggetto, in assenza di ogni prova su patologie specifiche idonee ad inficiarla, è ancora nel pieno della sua maturità.
In definitiva, si ritiene congruo, alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, fissare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento del figlio minorenne in € 200,00 mensili, oltre al contributo, in ragione del 50%, per le spese straordinarie.
Il suddetto assegno mensile dovrà versarsi al genitore collocatario entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Quanto alle spese di lite, considerata la particolare natura delle questioni trattate nel presente procedimento, ritiene il Collegio che esse debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, a modifica di quanto previsto dal decreto di omologazione, emesso da questo Ufficio nel procedimento di separazione personale tra le odierne parti in causa, così provvede: a) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Controparte_3
genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la dimora paterna;
b) regolamenta il diritto di visita di con il figlio minore Parte_1 [...]
secondo quanto indicato in parte motiva;
CP_3
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
importo che Controparte_3
sarà annualmente ed automaticamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, Parte_1
al pagamento delle spese straordinarie del figlio;
Controparte_3
e) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2449 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Bagheria (PA) in via Bernardo Mattarella n. 138, presso lo studio dell'avv.
Marianna Maggio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato a Cefalù (PA) in via G. Prestisimone n. 4, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Rosario Culotta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: modifica delle condizioni della separazione;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2023, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con e di aver avuto con lo stesso due figli: Controparte_1
e ; Controparte_2 Controparte_3
- di essere stata, nel corso della convivenza matrimoniale, vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte del coniuge, realizzatesi anche in presenza dei figli;
- di essersi legalmente separata dal marito giusto decreto di omologazione del Tribunale di
Termini Imerese del 11.01.2023;
- che, con il citato provvedimento, veniva disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso il Controparte_3 domicilio materno;
- che, anche a seguito dell'intervenuta separazione tra i coniugi, il marito continuava ad umiliare, maltrattare ed ingiuriare la moglie, infliggendo in tal modo gravissime violenze psicologiche anche ai figli, ed in particolare al minore , il quale, vivendo Controparte_3 la rappresentata situazione di conflitto tra i genitori con grande sofferenza, ed essendo stato,
a suo dire, strumentalizzato dal padre per fini ritorsivi in danno dell'altro genitore, aveva manifestato più volte alla madre e al fratello il desiderio di uccidersi.
Tutto quanto sopra esposto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di “disporre l'affido esclusivo del minore alla madre sig.ra con collocamento Controparte_3 Parte_1 presso la propria abitazione […]” (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio contestando il contenuto del ricorso introduttivo (cfr. Controparte_1
memoria di costituzione del 25.01.2024).
All'udienza del 21.03.2024, si procedeva con l'ascolto di e, con successiva Controparte_3
ordinanza del 16.06.2024, venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole, modificando temporaneamente il regime di visita del genitore non collocatario;
con il medesimo provvedimento si disponeva, altresì, la presa in carico del minore da parte della CP_4
territorialmente competente, nonché la prosecuzione dell'incarico da parte dei servizi sociali del comune di Ventimiglia di Sicilia. All'udienza del 17.04.2025, la causa veniva assegnata in decisione con riserva di riferirne al
Collegio.
*****
Sulla domanda di affidamento e collocazione del minore Controparte_3
Deve premettersi che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, a cui questo Collegio ritiene di aderire, “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale […] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (cfr. Cass. n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n.
1777/2012), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori
(cfr. Cass. n. 5108 /2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 /2017)” (cfr. Cass. n. 19323/2020).
Pertanto, “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(cfr. tra le altre Cass. n. 16593/2008; Cass. n. 24526/2010).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'affidamento condiviso sia, nella vicenda “de qua”, soluzione praticabile, risultando, allo stato, la misura più confacente all'interesse del minore. Non sono, infatti, emersi nel corso del giudizio fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata del figlio il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte relative alla sua crescita e educazione.
La ricorrente non ha, infatti, dimostrato il dedotto stato di assoggettamento psicologico del minore rispetto alla volontà del proprio padre;
dalla documentazione in atti emerge, invece, una forte conflittualità tra i coniugi legata a ragioni di natura patrimoniale e/o culturale- reputazionale, non incompatibile, come sopra riferito, con il regime dell'affidamento condiviso.
Deve poi evidenziarsi che, mentre l'affido condiviso attiene propriamente all'ambito relativo alla sfera giuridica del minore, alle scelte inerenti al suo percorso di crescita e di educazione, diversamente, l'istituto della collocazione si riferisce al piano della concreta regolazione dei rapporti del minore con ciascuno dei genitori.
Pertanto, la regola dell'affido condiviso non è foriera di alcun automatismo sul piano della collocazione, non ostando, in astratto, l'affidamento ad entrambi i genitori alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario
(cfr. Cass. n. 22219/2018).
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (cfr. Cass. n. 3652/ 2020).
Ebbene, sotto tale profilo ritiene il Collegio di dover valorizzare le dichiarazioni rese nelle diverse sedi in cui è stato sentito che, ormai sedicenne, ha manifestato con Controparte_3
disinvoltura e capacità di discernimento la propria volontà di vivere con il padre.
In ragione di ciò, va disposta la collocazione prevalente del minore presso la residenza paterna, luogo dove quest'ultimo attualmente dimora e costituente la casa familiare, a cui il figlio risulta legato da un senso di appartenenza.
Nel corso del procedimento è, infatti, emersa la volontà del minore di vivere con il padre nella casa familiare, avvertita dallo stesso come proprio contesto abitativo e dove quest'ultimo esplica le più elementari abitudini quotidiane, anche nelle giornate in cui si trova presso l'abitazione della madre.
ha, inoltre, rappresentato l'esistenza di taluni dissidi con il compagno della Controparte_3 madre dovuti a riferite intromissioni, da parte di quest'ultimo, nel suo rapporto con la propria genitrice, circostanza, questa, che conduce ad escludere la previsione di una collocazione paritetica del minore presso entrambi i genitori (cfr. verbale d'udienza del 21.03.2024, relazione dei servizi sociali del comune di Ventimiglia di Sicilia e ). CP_4
Quanto, invece, al diritto di visita di si dispone che la stessa abbia la Parte_1
facoltà di vedere il figlio con il quale non convive stabilmente secondo accordi liberamente stretti tra le parti. In caso di disaccordo si stabilisce che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due giorni alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, con facoltà di prelevarlo dall'abitazione paterna dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00; a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 10:00 del sabato (o dall'orario di uscita dalla scuola, nei periodi di frequenza scolastica) sino alle ore 21:00 della domenica;
per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 giugno;
durante le festività natalizie e di fine anno, secondo il criterio dell'alternanza, o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis.
In ordine al mantenimento del figlio minore
La disposta modifica della collocazione del minore rispetto a quanto previsto in sede di separazione comporta la necessità di rideterminare anche le modalità di contribuzione di entrambe le parti con riferimento al mantenimento del figlio minorenne.
Posto il dovere di provvedere, in capo ad entrambi i genitori, al mantenimento dei figli minori, in ordine ai provvedimenti di natura economica, tenuto conto che vivrà Controparte_3 prevalentemente con il padre, quest'ultimo provvederà in via diretta al soddisfacimento di tutte le sue esigenze abitative, scolastiche, sanitarie e assistenziali.
Quanto al contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del minore, Parte_1
provvederà con la corresponsione di un assegno periodico ex art. 337 ter, comma IV, c.c.
[...]
La norma citata delinea anche i criteri per determinare la misura del relativo assegno.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi.
Nel caso di specie, , di anni sedici, ha un'età in cui le spese per le esigenze Controparte_3 derivanti dalla crescita tendono necessariamente ad incrementare rispetto al periodo dell'infanzia.
Quanto, invece, alle capacità reddituali complessive del genitore non collocatario deve, preliminarmente, evidenziarsi che, in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad una adeguata verifica complessiva delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ciò posto, dall'istruttoria è emerso che ha costituito una società unitamente Parte_1 al proprio figlio per la gestione di un bar denominato “ ” (cfr. Controparte_2 Parte_2
querele dove la parte stessa ha affermato la circostanza in parola); per ciò che concerne i redditi di quest'ultima, dagli atti di causa non è possibile determinarne l'ammontare con riferimento agli ultimi tre anni di imposta, non avendo la ricorrente depositato le relative dichiarazioni fiscali.
Si precisa, in ogni caso, che, sotto il profilo reddituale, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, rilevando non soltanto le sostanze incamerate negli ultimi anni, ma anche l'accertata potenzialità reddituale (cfr. Cass. n. 3974/2002).
Ne discende, dunque, una valorizzazione anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.
Pertanto, nel caso di specie, ritiene questo organo giudicante di valorizzare in ogni caso anche la capacità lavorativa specifica della ricorrente, tenendo conto, altresì, dell'età della stessa, pari a 52 anni;
una età in cui è dato presumere, che le capacità lavorative di un soggetto, in assenza di ogni prova su patologie specifiche idonee ad inficiarla, è ancora nel pieno della sua maturità.
In definitiva, si ritiene congruo, alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, fissare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento del figlio minorenne in € 200,00 mensili, oltre al contributo, in ragione del 50%, per le spese straordinarie.
Il suddetto assegno mensile dovrà versarsi al genitore collocatario entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Quanto alle spese di lite, considerata la particolare natura delle questioni trattate nel presente procedimento, ritiene il Collegio che esse debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, a modifica di quanto previsto dal decreto di omologazione, emesso da questo Ufficio nel procedimento di separazione personale tra le odierne parti in causa, così provvede: a) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Controparte_3
genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la dimora paterna;
b) regolamenta il diritto di visita di con il figlio minore Parte_1 [...]
secondo quanto indicato in parte motiva;
CP_3
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
importo che Controparte_3
sarà annualmente ed automaticamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, Parte_1
al pagamento delle spese straordinarie del figlio;
Controparte_3
e) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle