TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/10/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Anna Ghedini Presidente relatore, dott. Marianna Cocca Giudice, dott. Costanza Perri Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 71
2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Filippo Baldisserotto
- ricorrente contro con sede legale in VIA MASI 157 Controparte_1
FERRARA.
-resistente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 19.9.25 , parte creditrice premesso di essere creditore di e che quest'ultimo non ha Controparte_1
pagato il suo debito e si trova in stato di insolvenza, ha chiesto che fosse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
che la parte debitrice debitrice non si è costituita nel procedimento
1 nonostante la regolare notifica;
visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che a la propria sede nel circondario del Tribunale Controparte_1
di Ferrara;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e non essendo provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del 2019, non essendo stati depositati i bilanci dal 2009 in avanti;
osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dalle esecuzioni individuali poste in essere dalla ricorrente con solo parziale soddisfazione del credito e dalla presenza di ben 514mila euro di debiti scaduti verso l'Erario; rilevato che l'esposizione debitoria della parte resistente è superiore ad euro
30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dalla considerazione dello stesso credito azionato dalla ricorrente per oltre 500mila euro;
ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, co. 5, del d.l.vo n. 14 del 2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 4 tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3,
49, 121 e 125 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
con sede VIA MASI 157 FERRARA;
CP_1
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
c) nomina curatore la dott.ssa con studio in Ferrara;
Persona_1
d) ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del d.l.vo n. 14 del 2019;
e) fissa l'udienza del giorno 19.2.26 h. 10,30 davanti al Giudice delegato dott.ssa Anna Ghedini per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito pag. 3 di 4 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di
[...]
( ) non vi è denaro necessario per far fronte CP_1 P.IVA_1
alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R.
30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 21.10.25.
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Anna Ghedini Presidente relatore, dott. Marianna Cocca Giudice, dott. Costanza Perri Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 71
2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Filippo Baldisserotto
- ricorrente contro con sede legale in VIA MASI 157 Controparte_1
FERRARA.
-resistente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 19.9.25 , parte creditrice premesso di essere creditore di e che quest'ultimo non ha Controparte_1
pagato il suo debito e si trova in stato di insolvenza, ha chiesto che fosse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
che la parte debitrice debitrice non si è costituita nel procedimento
1 nonostante la regolare notifica;
visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che a la propria sede nel circondario del Tribunale Controparte_1
di Ferrara;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e non essendo provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del 2019, non essendo stati depositati i bilanci dal 2009 in avanti;
osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dalle esecuzioni individuali poste in essere dalla ricorrente con solo parziale soddisfazione del credito e dalla presenza di ben 514mila euro di debiti scaduti verso l'Erario; rilevato che l'esposizione debitoria della parte resistente è superiore ad euro
30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dalla considerazione dello stesso credito azionato dalla ricorrente per oltre 500mila euro;
ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, co. 5, del d.l.vo n. 14 del 2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 4 tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3,
49, 121 e 125 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
con sede VIA MASI 157 FERRARA;
CP_1
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
c) nomina curatore la dott.ssa con studio in Ferrara;
Persona_1
d) ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del d.l.vo n. 14 del 2019;
e) fissa l'udienza del giorno 19.2.26 h. 10,30 davanti al Giudice delegato dott.ssa Anna Ghedini per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito pag. 3 di 4 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di
[...]
( ) non vi è denaro necessario per far fronte CP_1 P.IVA_1
alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R.
30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 21.10.25.
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)
pag. 4 di 4