Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 6781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6781 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06781/2025REG.PROV.COLL.
N. 07866/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7866 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Raganato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, n. 360/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 30.10.2021, lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Lecce ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, presentata dal datore di lavoro in favore del cittadino senegalese, signor -OMISSIS-
1.1. In particolare, il provvedimento ha tratto fondamento dal parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.), in quanto: “da una verifica effettuata non risulta alcun reddito imponibile e/o fatturato del datore di lavoro”.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce, l’odierno appellante, previa richiesta di sospensiva, ha impugnato il suddetto provvedimento lamentando l’erronea interpretazione dell’art. 103, comma 1, del decreto - legge n. 34 del 2020, con riferimento all’asserita mancata sussistenza del requisito reddituale del datore di lavoro
3. Con sentenza n. 360/2023, il Tribunale ha respinto il ricorso di primo grado, sull’assorbente presupposto dell’insussistenza del requisito reddituale previsto dalla normativa di emersione in capo al datore di lavoro; tesa a comprovare l’effettiva sussistenza del requisito del reddito.
4. Con appello ritualmente notificato e depositato, il cittadino senegalese, ha impugnato la sentenza di primo grado, riproponendo, previa istanza cautelare, le censure esposte dinanzi al primo giudice e ponendole in chiave critica rispetto alla pronuncia avversata.
4.1. In data 25.10.2023 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
4.2. Con l’ordinanza n. 4534 emessa nella camera di consiglio del 9.11.2023, è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
5. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Come esposto brevemente in narrativa, con provvedimento del 30.10.2021 lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lecce, ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del decreto legge n. 34/2020, presentata dal datore di lavoro, in favore del cittadino extracomunitario, sul rilievo dell’incapienza reddituale del datore di lavoro.
7. L’appello è manifestamente infondato.
7.1. Osserva, preliminarmente, il Collegio che l’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto una procedura per permettere la stipulazione di rapporti di lavoro dipendente, ovvero favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolare di cittadini stranieri, che siano in possesso di permesso di soggiorno diverso dal permesso per lavoro dipendente ovvero privi di permesso di soggiorno. Per accedere al beneficio, tale normativa prevede specifici requisiti sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.
7.2. L’art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020 si riferisce, in particolare, all’assenza del requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro. Tale previsione, come previsto dalla norma stessa, è stata attuata con il D.M. 27 maggio 2020, che, all’art. 9, comma 4 che stabilisce che: “la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; “nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui”.
7.3. Ad avviso del Collegio, dunque, la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale.
8. Tanto premesso, il Collegio non condivide la tesi di parte appellante, secondo cui, ove il reddito del datore di lavoro sia incapiente come nell’ipotesi all’esame, non perfezionandosi la procedura per fatto del datore di lavoro, cui è estranea la volontà del lavoratore, quest’ultimo avrebbe titolo al rilascio di un permesso per attesa occupazione.
8.1. La difesa si limita a richiamare la buona fede dello straniero e la eccessiva rigida interpretazione del dato normativo da parte del primo giudice che ben avrebbe potuto, anche sulla scorta della circolare interministeriale richiamata e della peculiarità della vicenda ammettere la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
8.2. Tale conclusione non è condivisa dal Collegio, potendosi sul punto specifico far richiamo alla giurisprudenza della Sezione (v. sent. 16 settembre 2022 n.8052) là dove ha chiarito che il carattere meramente interpretativo della circolare richiamata non può far prevalere l’atto interno sul dettato legislativo ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione. Ove infatti si ritenesse che in caso di insufficienza del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro di cui al testé citato art. 103, comma 6, d.l. n. 34 del 2020. Tale norma ha l’evidente funzione di prevenire elusioni e di garantire - fissando una sorta di presunzione - la sostenibilità del costo del lavoratore da parte del datore di lavoro.
8.3. È evidente che, accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere eccezionale della norma di sanatoria, si porrebbero quale uniche condizioni per ottenere la regolarizzazione la presentazione della istanza da parte di un soggetto che asserisca di impiegare o voler impiegare il lavoratore straniero in uno dei settori indicati nel comma 3 dell’art. 103, comma 3, d.l. 34 del 2020, nonché l’assenza di precedenti penali ostativi in capo al datore e al lavoratore.
8.4. In conclusione, la possibilità di rilascio, nel caso in cui la procedura di emersione non possa concludersi favorevolmente, di un permesso per attesa occupazione postula che il mancato perfezionamento non dipenda dall’originario difetto di presupposti previsti dalla legge (tra cui il reddito minimo del datore di lavoro), ma da fatti successivi relativi al datore di lavoro e totalmente da lui dipendenti quali la cessazione del rapporto di lavoro.
9. L’appello va dunque respinto.
10. Compensa le spese del grado di giudizio, in considerazione della peculiarità delle questioni analizzate.
11. In ragione della manifesta infondatezza dell’appello, va revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.