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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 564/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 564/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...] n. 29, Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Comiso (RG), Via G. Matteotti n. 22, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Adele Leggio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il giorno 13.06.1961, c.f..: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Ragusa via Cav. De Stefano 128, presso lo studio dell'Avv. Maria
Platania, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio all'udienza camerale del 30.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 14.02.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1
sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio il giorno Parte_2
01.07.1987 in Comiso, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 14, parte I, anno 1987, e dal quale sono nati i figli il 13.02.1985, in data 04.09.1986 e Per_1 Per_2 Per_3
il 12.11.1999, tutti e tre maggiorenni ed economicamente indipendenti;
l'odierna ricorrente ha dedotto come sin dall'inizio del matrimonio il resistente si sia rivelato anaffettivo, verbalmente violento e insensibile, nonché ha rappresentato che i coniugi vivono di fatto, oramai, separati all'interno della stessa abitazione;
la ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, con spese a carico del resistente;
costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti Parte_2
dedotti dalla ricorrente, chiedendo, di contro, di pronunciare la separazione personale dei coniugi, ascrivendone la responsabilità alla moglie, mostratasi disinteressata, anche economicamente, nei confronti dei figli;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale di giorno 25.05.2023 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, e il Presidente, nominando sé stesso come Giudice istruttore, ha rinviato la causa all'udienza del 24.01.2024; in assenza di richieste istruttorie, la causa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare il 30.10.2024, è stata rimessa al collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di legge;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso e la domanda di addebito avanzata dal resistente deve ritenersi abbandonata non avendo il insistito nella stessa in sede di precisazione delle conclusioni;
Pt_2
su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
in relazione alla natura della controversia e all'esito del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
pagina 2 di 3 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Pt_2 Parte_2
contratto matrimonio in data 01.07.1987 in Comiso, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 14, parte I, anno 1987;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Comiso, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
15.01.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 564/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...] n. 29, Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Comiso (RG), Via G. Matteotti n. 22, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Adele Leggio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il giorno 13.06.1961, c.f..: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Ragusa via Cav. De Stefano 128, presso lo studio dell'Avv. Maria
Platania, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio all'udienza camerale del 30.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 14.02.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1
sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio il giorno Parte_2
01.07.1987 in Comiso, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 14, parte I, anno 1987, e dal quale sono nati i figli il 13.02.1985, in data 04.09.1986 e Per_1 Per_2 Per_3
il 12.11.1999, tutti e tre maggiorenni ed economicamente indipendenti;
l'odierna ricorrente ha dedotto come sin dall'inizio del matrimonio il resistente si sia rivelato anaffettivo, verbalmente violento e insensibile, nonché ha rappresentato che i coniugi vivono di fatto, oramai, separati all'interno della stessa abitazione;
la ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, con spese a carico del resistente;
costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti Parte_2
dedotti dalla ricorrente, chiedendo, di contro, di pronunciare la separazione personale dei coniugi, ascrivendone la responsabilità alla moglie, mostratasi disinteressata, anche economicamente, nei confronti dei figli;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale di giorno 25.05.2023 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, e il Presidente, nominando sé stesso come Giudice istruttore, ha rinviato la causa all'udienza del 24.01.2024; in assenza di richieste istruttorie, la causa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare il 30.10.2024, è stata rimessa al collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di legge;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso e la domanda di addebito avanzata dal resistente deve ritenersi abbandonata non avendo il insistito nella stessa in sede di precisazione delle conclusioni;
Pt_2
su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
in relazione alla natura della controversia e all'esito del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
pagina 2 di 3 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Pt_2 Parte_2
contratto matrimonio in data 01.07.1987 in Comiso, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 14, parte I, anno 1987;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Comiso, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
15.01.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3