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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/11/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2024, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c., in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., in data
21/07/2025
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Caruso
Ricorrente
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Tommasi
Resistente
OGGETTO: iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponendo che: con nota di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 13635 reg. gen., n. 2663 reg. part., presentazione n. 69 dell'11/05/2011,
Equitalia E.TR. S.p.a. (oggi ) aveva iscritto ipoteca legale di Controparte_2 importo capitale pari ad € 30.381,22 su n. 2 unità negoziali rispettivamente di sua nuda proprietà (unita negoziale n. 1, nudo proprietario per ½ del totale) e sua proprietà (unità negoziale n. 2, proprietario per ½ del totale), corrispondenti a terreni siti in Montalto Uffugo
(CS) e censiti in Catasto al Fg. 34 e P.lle 104, 162 e 163 nonché al Fg. 34 e P.lle 234, 235 e 197, in forza di ruoli riportati nella nota di iscrizione;
egli aveva successivamente provveduto al parziale pagamento del dovuto, residuando un debito di € 11.447,20 (inclusi interessi ed oneri) portato dalle seguenti cartelle nn. 003420090031178166000 (di importo pari ad € 113,57 e debito residuo di € 0,04 inclusi interessi ed oneri), 003420090040154181000 (di importo pari ad
€ 1.500,00 e debito residuo pari ad € 1.684,16 inclusi interessi ed oneri); 003420090045010405000 (di importo pari ad € 15.518,00 e debito residuo di € 9.762,59 inclusi interessi ed oneri); 034201000007172728000 (di importo pari ad € 24,81 e debito residuo di €
0,07 inclusi interessi ed oneri); 03420100013378454000 (di importo pari ad € 139,17 e debito residuo di € 0,34 inclusi interessi ed oneri); l'attuale debito residuo oggetto d'ipoteca era pertanto al di sotto del limite di € 20.000,00 introdotto dal D.L. n. 16/2012, sostitutivo del precedente valore minimo di € 8.000,00 previsto dalla L.n. 73/2010; che anche il debito complessivamente affidato al Concessionario di riscossione, comprensivo delle somme portate da cartelle non ricomprese nell'iscrizione ipotecaria oggetto di causa, restava al di sotto della nuova soglia (€ 18.889,12); la richiesta di cancellazione dell'ipoteca in via bonaria, trasmessa con pec del 07.05.2024, non aveva sortito alcun effetto.
Ha quindi chiesto: “accertare e dichiarare per le causali, nei modi e nei tempi esposti in narrativa, l'illegittimità/nullità/annullabilità dell'iscrizione ipotecaria n. 13635 reg. gen., n.
2663 reg. part., presentazione n. 69 dell'11/05/2011 e per l'effetto ordinarne ad
[...]
la cancellazione a sue spese”, con vittoria di spese, da distrarsi. Controparte_1
L'Agente della Riscossione ha resistito alla domanda assumendo la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria operata ex artt. 49 e 77 Dpr 602/1973 in conformità al limite di legge all'epoca previsto e la necessità della sua conservazione fino al momento di completa estinzione del debito, salva la riduzione del suo importo in proporzione alla quota evasa;
eccepiva altresì che l'arresto dell'attività di riscossione presuppone la comunicazione di sgravio da parte dell'ente impositore ovvero di sospensione in via amministrativa e giudiziale, non essendo l' legittimata a verificare la fondatezza e correttezza dell'iscrizione della quantificazione CP_3 del ruolo. Ha quindi chiesto “accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto ed in diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della
Riscossione e, per l'effetto rigettare lo stesso”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in atti e la documentazione offerta in comunicazione.
**********************
La domanda è fondata per le ragioni si seguito esposte.
Osserva in fatto il Tribunale che costituiscono dati pacifici: l'iscrizione in data 11.5.2011 di ipoteca sugli immobili in (nuda e piena) proprietà del sulla base di debito erariale di Pt_1 euro 30.381,22; la successiva riduzione del carico, per effetto di pagamenti operati dal debitore, al minor importo complessivo di euro 18.889,12 (comprensivi anche degli importi di cui alle pag. 2/3 cartelle non poste a fondamento dell'iscrizione); la mancata adesione di alla richiesta di CP_3 cancellazione dell'ipoteca inoltrata dal in data 7.5.2024. Pt_1
Si rileva poi in diritto che per effetto dell'entrata in vigore del DL 16/2012 convertito in legge n.
44/2012 il testo dell'art. 77 DPR 602/1973 è stato modificato prevedendosi che “L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro” ed in tal modo elevando il limite del valore del credito legittimante l'iscrizione precedentemente fissato in euro 8.0000.
Alla successione di leggi in esame può applicarsi il principio dettato dalla S.C. con sentenza n.
993/2021 secondo cui la modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, delle differenti soglie dell'ammontare del credito per cui il concessionario può procedere ad iscrizione ipotecaria deve trovare applicazione, nella natura procedimentale di quel limite, rispetto ai procedimenti che siano ancora pendenti alla data dell'entrata in vigore delle norme nel tempo succedutesi nel fissare i nuovi importi ai limiti di procedibilità in applicazione, ai sensi dell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale", del principio per il quale tempus regit actum.
Ciò posto, in forza del detto principio ed linea con l'orientamento del giudice tributario in materia in fattispecie del tutto analoghe, può ritenersi l'assunta illegittimità del mantenimento dell'iscrizione ipotecaria in oggetto - che, effettuata nel rispetto del limite di valore del credito azionato allora vigente, risulta, all'attualità, irrispettosa del nuovo limite imposto dalla novella normativa- e, quindi, del rifiuto di di provvedere alla richiesta cancellazione. CP_3
Ne discende, per l'effetto, l'accoglimento della domanda di ordine di cancellazione dell'iscrizione.
La sopravvenienza della illegittimità per il duplice effetto di intervento normativo e adempimento parziale del debitore nonché la peculiarità delle questioni interpretative connesse conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'Agenzia convenuta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria;
spese compensate.
Cosenza il 13.11.2025 Il Giudice (dott. Carmen Misasi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2024, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c., in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., in data
21/07/2025
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Caruso
Ricorrente
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Tommasi
Resistente
OGGETTO: iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponendo che: con nota di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 13635 reg. gen., n. 2663 reg. part., presentazione n. 69 dell'11/05/2011,
Equitalia E.TR. S.p.a. (oggi ) aveva iscritto ipoteca legale di Controparte_2 importo capitale pari ad € 30.381,22 su n. 2 unità negoziali rispettivamente di sua nuda proprietà (unita negoziale n. 1, nudo proprietario per ½ del totale) e sua proprietà (unità negoziale n. 2, proprietario per ½ del totale), corrispondenti a terreni siti in Montalto Uffugo
(CS) e censiti in Catasto al Fg. 34 e P.lle 104, 162 e 163 nonché al Fg. 34 e P.lle 234, 235 e 197, in forza di ruoli riportati nella nota di iscrizione;
egli aveva successivamente provveduto al parziale pagamento del dovuto, residuando un debito di € 11.447,20 (inclusi interessi ed oneri) portato dalle seguenti cartelle nn. 003420090031178166000 (di importo pari ad € 113,57 e debito residuo di € 0,04 inclusi interessi ed oneri), 003420090040154181000 (di importo pari ad
€ 1.500,00 e debito residuo pari ad € 1.684,16 inclusi interessi ed oneri); 003420090045010405000 (di importo pari ad € 15.518,00 e debito residuo di € 9.762,59 inclusi interessi ed oneri); 034201000007172728000 (di importo pari ad € 24,81 e debito residuo di €
0,07 inclusi interessi ed oneri); 03420100013378454000 (di importo pari ad € 139,17 e debito residuo di € 0,34 inclusi interessi ed oneri); l'attuale debito residuo oggetto d'ipoteca era pertanto al di sotto del limite di € 20.000,00 introdotto dal D.L. n. 16/2012, sostitutivo del precedente valore minimo di € 8.000,00 previsto dalla L.n. 73/2010; che anche il debito complessivamente affidato al Concessionario di riscossione, comprensivo delle somme portate da cartelle non ricomprese nell'iscrizione ipotecaria oggetto di causa, restava al di sotto della nuova soglia (€ 18.889,12); la richiesta di cancellazione dell'ipoteca in via bonaria, trasmessa con pec del 07.05.2024, non aveva sortito alcun effetto.
Ha quindi chiesto: “accertare e dichiarare per le causali, nei modi e nei tempi esposti in narrativa, l'illegittimità/nullità/annullabilità dell'iscrizione ipotecaria n. 13635 reg. gen., n.
2663 reg. part., presentazione n. 69 dell'11/05/2011 e per l'effetto ordinarne ad
[...]
la cancellazione a sue spese”, con vittoria di spese, da distrarsi. Controparte_1
L'Agente della Riscossione ha resistito alla domanda assumendo la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria operata ex artt. 49 e 77 Dpr 602/1973 in conformità al limite di legge all'epoca previsto e la necessità della sua conservazione fino al momento di completa estinzione del debito, salva la riduzione del suo importo in proporzione alla quota evasa;
eccepiva altresì che l'arresto dell'attività di riscossione presuppone la comunicazione di sgravio da parte dell'ente impositore ovvero di sospensione in via amministrativa e giudiziale, non essendo l' legittimata a verificare la fondatezza e correttezza dell'iscrizione della quantificazione CP_3 del ruolo. Ha quindi chiesto “accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto ed in diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della
Riscossione e, per l'effetto rigettare lo stesso”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in atti e la documentazione offerta in comunicazione.
**********************
La domanda è fondata per le ragioni si seguito esposte.
Osserva in fatto il Tribunale che costituiscono dati pacifici: l'iscrizione in data 11.5.2011 di ipoteca sugli immobili in (nuda e piena) proprietà del sulla base di debito erariale di Pt_1 euro 30.381,22; la successiva riduzione del carico, per effetto di pagamenti operati dal debitore, al minor importo complessivo di euro 18.889,12 (comprensivi anche degli importi di cui alle pag. 2/3 cartelle non poste a fondamento dell'iscrizione); la mancata adesione di alla richiesta di CP_3 cancellazione dell'ipoteca inoltrata dal in data 7.5.2024. Pt_1
Si rileva poi in diritto che per effetto dell'entrata in vigore del DL 16/2012 convertito in legge n.
44/2012 il testo dell'art. 77 DPR 602/1973 è stato modificato prevedendosi che “L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro” ed in tal modo elevando il limite del valore del credito legittimante l'iscrizione precedentemente fissato in euro 8.0000.
Alla successione di leggi in esame può applicarsi il principio dettato dalla S.C. con sentenza n.
993/2021 secondo cui la modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, delle differenti soglie dell'ammontare del credito per cui il concessionario può procedere ad iscrizione ipotecaria deve trovare applicazione, nella natura procedimentale di quel limite, rispetto ai procedimenti che siano ancora pendenti alla data dell'entrata in vigore delle norme nel tempo succedutesi nel fissare i nuovi importi ai limiti di procedibilità in applicazione, ai sensi dell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale", del principio per il quale tempus regit actum.
Ciò posto, in forza del detto principio ed linea con l'orientamento del giudice tributario in materia in fattispecie del tutto analoghe, può ritenersi l'assunta illegittimità del mantenimento dell'iscrizione ipotecaria in oggetto - che, effettuata nel rispetto del limite di valore del credito azionato allora vigente, risulta, all'attualità, irrispettosa del nuovo limite imposto dalla novella normativa- e, quindi, del rifiuto di di provvedere alla richiesta cancellazione. CP_3
Ne discende, per l'effetto, l'accoglimento della domanda di ordine di cancellazione dell'iscrizione.
La sopravvenienza della illegittimità per il duplice effetto di intervento normativo e adempimento parziale del debitore nonché la peculiarità delle questioni interpretative connesse conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'Agenzia convenuta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria;
spese compensate.
Cosenza il 13.11.2025 Il Giudice (dott. Carmen Misasi)
pag. 3/3