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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE-SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
Sezione Lavoro e Previdenza
Nella persona dei Sigg.ri Magistrati:
dr.ssa Maristella Agostinacchio -Presidente rel.
dr.ssa Monica Sgarro -Consigliere
dr.ssa Antonella Gialdino -Consigliere Ausiliario
il giorno 4 dicembre 2025, all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella presente controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al numero 42 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2021, vertente
TRA
(Cod. Fisc. Parte_1
– P.I. ) , in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Taranto , Via Golfo di Taranto , 7/D , presso l'Avvocatura della Sede provinciale dell stesso, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pt_1
LE OC ( C. F. : ) giusta procura generale alle liti C.F._1 conferita con atto del Notaio di Roma del 21 luglio 2015, repertorio n. Persona_1
80974, che ha indicato per le comunicazioni e notificazioni di legge i seguenti recapiti:
e n. fax 099/7768560 Email_1
APPELLANTE
E
C.F. rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 mandato a margine del ricorso per riassunzione e costituzione di nuovo difensore del
26.10.2020, R.G. 9890/2017 dall'avv. Vito Dipierro, C.F. , presso il C.F._3 cui studio, in Massafra, via Silvio Pellico, 19 è elettivamente domiciliata (l'avv. Dipierro ha dichiarato che tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento possono essere a lui inviate a mezzo fax al n. 0998809933/44, ovvero a mezzo e-mail certificata all'indirizzo ) Email_3
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 3031/2020 pubblicata il 23.12.2020 e notificata il 7.01.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2021 l ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda proposta da , riconoscendone il CP_1 diritto a conseguire la pensione di vecchiaia dal giorno 1.03.2017 ed ordinando all Pt_1 di provvedere alla costituzione e corresponsione dell'anzidetta pensione.
A fondamento del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione con cui fu ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della pensione di vecchiaia pur in assenza del requisito contributivo. A tale proposito l ha evidenziato come Pt_1 dall'estratto aggiornato all'11.04.2019 (allegato anche alla perizia) emergesse un montante contributivo pari a 559 settimane e non 650, come erroneamente indicato in perizia, e quindi insufficiente al riconoscimento della prestazione rivendicata. Si è doluto, inoltre, del fatto che il primo giudice avesse posto a base della decisione una documentazione diversa dall'estratto contributivo ed inutilizzabile sia perché prodotta tardivamente;
sia perché disconosciuta nella sua autenticità dall che aveva Pt_1 proposto querela di falso al riguardo.
Sulla scorta di tali deduzioni, l ha invocato la riforma della sentenza con il Pt_1 rigetto della domanda proposta in primo grado.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Nelle more del procedimento, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, in data 14.11.2025
è stata disposta l'assegnazione del procedimento alla scrivente.
All'udienza del 4 dicembre 2025, infine, all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
§§§§§
Osserva la Corte che l'appello è fondato e merita accoglimento.
Appare opportuno premettere che, in base al principio generale dettato dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso in esame, aveva l'onere di allegare e di provare sia Controparte_1 la sussistenza del requisito anagrafico che quella del requisito contributivo, indicando esattamente le settimane regolarmente accreditate dall . Pt_1
2 Ebbene, nelle due pagine del ricorso introduttivo di primo grado, l'odierna appellata deduceva di aver presentato la domanda di pensione di vecchiaia gestione lavoratori dipendenti;
di aver ricevuto il diniego della prestazione dall che Pt_1 adduceva la seguente motivazione: “in attesa di sistemazione della posizione assicurativa”; di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento e di essere in possesso “dei requisiti socio amministrativi, anagrafici e contributivi per aver il riconoscimento e l'accesso alla fruizione della prestazione pensionistica”.
A fronte di tale allegazione del tutto generica, la ricorrente produceva l'estratto contro contributivo (che tuttavia, pacificamente, riportava un numero di settimane del tutto insufficienti ad ottenere il riconoscimento e la liquidazione della prestazione). Solo nel corso del giudizio depositava una tessera assicurativa relativa a Controparte_1
n. 243 settimane afferenti al periodo febbraio 1966-settembre 1970.
L contestava la produzione documentale perché intempestiva ed Pt_1 evidenziava come pendesse giudizio penale per falso relativo proprio al documento in esame.
Il primo giudice, dunque, avrebbe dovuto disattendere la documentazione tardivamente depositata in quanto le allegazioni del tutto generiche non consentivano di individuare una pista probatoria idonea ad essere integrata d'ufficio.
L'attività ufficiosa, in questo caso, ha finito per colmare le lacune dell'impianto difensivo che avrebbe dovuto essere diretto in primo luogo ad ottenere l'accredito delle settimane di contribuzione non emergenti dall'estratto contributivo e solo secondariamente all'accertamento del diritto alla prestazione rivendicata.
Invero, dall'esame della relazione del CTU nominato in prime cure emerge, quanto al requisito contributivo, che lo stesso era integrato solo attraverso la contribuzione risultante dalla tessera assicurativa relativa al periodo compreso tra febbraio 1966 e settembre 1970 (pari a 243 settimane), mentre l'estratto contributivo aggiornato riportava il numero di 650 settimane, pacificamente insufficiente all'ottenimento della pensione richiesta.
Orbene, a fronte di una posizione contributiva di tal fatta, la parte odierna appellata non poteva ottenere la prestazione previdenziale senza il previo accredito della contribuzione disconosciuta (accredito non richiesto).
Peraltro, le sole risultanze della tessera depositata dalla , a fronte della CP_1 contestazione sollevata da parte dell , non potevano consentire di ritenere Pt_1 perfezionato il presupposto contributivo in assenza della prova dell'effettivo espletamento dell'attività lavorativa nel periodo di rilievo (prova che non è stata sollecitata dalla parte istante).
Quindi, a prescindere dall'esito del giudizio penale, in assenza della prova certa dell'effettivo espletamento dell'attività nel periodo non riconosciuto dall , la Pt_1 prestazione non poteva essere erogata non sussistendo il requisito contributivo delle
3 893 settimane contributive, facendo fede a tal fine l'estratto contributivo di cui non è stata chiesta la rettifica. In conclusione, quindi, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata e rigetto della domanda.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si compensano in considerazione della peculiarità della vicenda (caratterizzata dalla coeva instaurazione del procedimento penale per l'accertamento del falso denunciato dall'Istituto, risolto con sentenza di assoluzione).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
-compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Taranto, 4 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maristella Agostinacchio
4
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE-SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
Sezione Lavoro e Previdenza
Nella persona dei Sigg.ri Magistrati:
dr.ssa Maristella Agostinacchio -Presidente rel.
dr.ssa Monica Sgarro -Consigliere
dr.ssa Antonella Gialdino -Consigliere Ausiliario
il giorno 4 dicembre 2025, all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella presente controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al numero 42 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2021, vertente
TRA
(Cod. Fisc. Parte_1
– P.I. ) , in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Taranto , Via Golfo di Taranto , 7/D , presso l'Avvocatura della Sede provinciale dell stesso, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pt_1
LE OC ( C. F. : ) giusta procura generale alle liti C.F._1 conferita con atto del Notaio di Roma del 21 luglio 2015, repertorio n. Persona_1
80974, che ha indicato per le comunicazioni e notificazioni di legge i seguenti recapiti:
e n. fax 099/7768560 Email_1
APPELLANTE
E
C.F. rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 mandato a margine del ricorso per riassunzione e costituzione di nuovo difensore del
26.10.2020, R.G. 9890/2017 dall'avv. Vito Dipierro, C.F. , presso il C.F._3 cui studio, in Massafra, via Silvio Pellico, 19 è elettivamente domiciliata (l'avv. Dipierro ha dichiarato che tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento possono essere a lui inviate a mezzo fax al n. 0998809933/44, ovvero a mezzo e-mail certificata all'indirizzo ) Email_3
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 3031/2020 pubblicata il 23.12.2020 e notificata il 7.01.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2021 l ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda proposta da , riconoscendone il CP_1 diritto a conseguire la pensione di vecchiaia dal giorno 1.03.2017 ed ordinando all Pt_1 di provvedere alla costituzione e corresponsione dell'anzidetta pensione.
A fondamento del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione con cui fu ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della pensione di vecchiaia pur in assenza del requisito contributivo. A tale proposito l ha evidenziato come Pt_1 dall'estratto aggiornato all'11.04.2019 (allegato anche alla perizia) emergesse un montante contributivo pari a 559 settimane e non 650, come erroneamente indicato in perizia, e quindi insufficiente al riconoscimento della prestazione rivendicata. Si è doluto, inoltre, del fatto che il primo giudice avesse posto a base della decisione una documentazione diversa dall'estratto contributivo ed inutilizzabile sia perché prodotta tardivamente;
sia perché disconosciuta nella sua autenticità dall che aveva Pt_1 proposto querela di falso al riguardo.
Sulla scorta di tali deduzioni, l ha invocato la riforma della sentenza con il Pt_1 rigetto della domanda proposta in primo grado.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Nelle more del procedimento, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, in data 14.11.2025
è stata disposta l'assegnazione del procedimento alla scrivente.
All'udienza del 4 dicembre 2025, infine, all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
§§§§§
Osserva la Corte che l'appello è fondato e merita accoglimento.
Appare opportuno premettere che, in base al principio generale dettato dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso in esame, aveva l'onere di allegare e di provare sia Controparte_1 la sussistenza del requisito anagrafico che quella del requisito contributivo, indicando esattamente le settimane regolarmente accreditate dall . Pt_1
2 Ebbene, nelle due pagine del ricorso introduttivo di primo grado, l'odierna appellata deduceva di aver presentato la domanda di pensione di vecchiaia gestione lavoratori dipendenti;
di aver ricevuto il diniego della prestazione dall che Pt_1 adduceva la seguente motivazione: “in attesa di sistemazione della posizione assicurativa”; di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento e di essere in possesso “dei requisiti socio amministrativi, anagrafici e contributivi per aver il riconoscimento e l'accesso alla fruizione della prestazione pensionistica”.
A fronte di tale allegazione del tutto generica, la ricorrente produceva l'estratto contro contributivo (che tuttavia, pacificamente, riportava un numero di settimane del tutto insufficienti ad ottenere il riconoscimento e la liquidazione della prestazione). Solo nel corso del giudizio depositava una tessera assicurativa relativa a Controparte_1
n. 243 settimane afferenti al periodo febbraio 1966-settembre 1970.
L contestava la produzione documentale perché intempestiva ed Pt_1 evidenziava come pendesse giudizio penale per falso relativo proprio al documento in esame.
Il primo giudice, dunque, avrebbe dovuto disattendere la documentazione tardivamente depositata in quanto le allegazioni del tutto generiche non consentivano di individuare una pista probatoria idonea ad essere integrata d'ufficio.
L'attività ufficiosa, in questo caso, ha finito per colmare le lacune dell'impianto difensivo che avrebbe dovuto essere diretto in primo luogo ad ottenere l'accredito delle settimane di contribuzione non emergenti dall'estratto contributivo e solo secondariamente all'accertamento del diritto alla prestazione rivendicata.
Invero, dall'esame della relazione del CTU nominato in prime cure emerge, quanto al requisito contributivo, che lo stesso era integrato solo attraverso la contribuzione risultante dalla tessera assicurativa relativa al periodo compreso tra febbraio 1966 e settembre 1970 (pari a 243 settimane), mentre l'estratto contributivo aggiornato riportava il numero di 650 settimane, pacificamente insufficiente all'ottenimento della pensione richiesta.
Orbene, a fronte di una posizione contributiva di tal fatta, la parte odierna appellata non poteva ottenere la prestazione previdenziale senza il previo accredito della contribuzione disconosciuta (accredito non richiesto).
Peraltro, le sole risultanze della tessera depositata dalla , a fronte della CP_1 contestazione sollevata da parte dell , non potevano consentire di ritenere Pt_1 perfezionato il presupposto contributivo in assenza della prova dell'effettivo espletamento dell'attività lavorativa nel periodo di rilievo (prova che non è stata sollecitata dalla parte istante).
Quindi, a prescindere dall'esito del giudizio penale, in assenza della prova certa dell'effettivo espletamento dell'attività nel periodo non riconosciuto dall , la Pt_1 prestazione non poteva essere erogata non sussistendo il requisito contributivo delle
3 893 settimane contributive, facendo fede a tal fine l'estratto contributivo di cui non è stata chiesta la rettifica. In conclusione, quindi, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata e rigetto della domanda.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si compensano in considerazione della peculiarità della vicenda (caratterizzata dalla coeva instaurazione del procedimento penale per l'accertamento del falso denunciato dall'Istituto, risolto con sentenza di assoluzione).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
-compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Taranto, 4 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maristella Agostinacchio
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