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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 299/2020
TRA
P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 21/D, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ferone, con domicilio in Casavatore
(NA) al Corso Europa n. 96, come da procura in calce all'atto di citazione notificato,
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via San Giovanni a Mare n. 38, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso, con domicilio in Marigliano
(NA) alla Via Isonzo n. 36, come da procura in atti.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2624/2019
Conclusioni: all'udienza del 3.4.2025 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per ingiunzione depositato il 17.10.2019 la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., adiva il Tribunale di Nola
[...] assumendo di essere creditore di dell'importo di € Parte_1
39.015,00 oltre IVA per fornitura di merce, come riportata da preventivo e fatture n. 16368/I del 26.7.2019.
In data 22.11.2019 otteneva il decreto ingiuntivo n. 2624/2019 nel procedimento
R.G. n. 7114/2019, con condanna della al pagamento Parte_1 dell'importo di € 39.015,00, oltre interessi e spese di procedura. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10.1.2020 la opponente
[...] proponeva opposizione, chiedendo dichiararsi in via Parte_1 pregiudiziale l'incompetenza del territorio del Tribunale di Nola, in via preliminare dichiarare l'inesigibilità ed illiquidità del credito richiesto da
[...]
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via Controparte_1 riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1457 c.c. ovvero
1453 e 1455 c.c., condannando l'opposto alla restituzione dell'importo di €
6100,00 versato a titolo di acconto, con condanna della Controparte_1 al risarcimento dei danni quantificato nella misura di 45.900,00.
[...]
Resisteva l'opposto, contestando le eccezioni proposte ed evidenziando che il compratore, non si era reso disponibile alla consegna, Parte_1 rifiutando la merce acquistata e dunque rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte di cui al contratto del 23.5.2019 e da fattura n. 16368/I del
26.7.2019.
Con ordinanza del 16/17.3.2022 il Giudice designato rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso e, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., assunta la prova orale, ammessa con ordinanza del 29.3.2023 e precisate le conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
La disciplina che regola l'onere probatorio nel giudizio di accertamento del credito stabilisce che l'attore, in senso sostanziale - opposta- deve fornire la prova di quanto asserisce, mentre il convenuto in senso sostanziale – opponente
- può addurre i fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto azionato.
La documentazione depositata a corredo soddisfa il requisito della prova scritta, di cui all'art. 633, n. 1 c.p.c., necessario ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c. .
La fattura resta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, da dimostrarsi con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n.
19064/2006; conf. Ordinanza n. 16615/2022).
Ancora, dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio, nel giudizio così instauratosi parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto, secondo i principi generali in tema di onere della prova, per i quali è onere di chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Dunque, è la parte opposta, che si atteggia come attore sostanziale, che ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
(Tribunale sez. I – Nola, 21/05/2024, n. 1583 Tribunale – Cassino, 01/02/2024,
n. 165).
Non è contestato che le parti hanno concluso un contratto di vendita in base al quale affidava alla il Parte_1 Controparte_1 compito di trasportare, montare e consegnare la merce indicata nel contratto del
23.5.2019 e che la consegna avrebbe dovuto essere eseguita tassativamente il
15.7.2019.
Non è altresì contestato che la consegna non è avvenuta il giorno indicato e nemmeno successivamente, e che l'attrice ha versato alla Parte_1 la somma di 6.100,00 quale acconto sul corrispettivo pattuito.
[...]
D'altronde l'ingiungente non ha depositato alcun documento atto a provare, in maniera certa ed inequivocabile, l'avvenuta consegna del materiale di cui al contratto sopra indicato, nel giorno 15.7.2019 ovvero successivamente.
Esulando la fattispecie in esame dalla previsione dell'art. 1510 c.c., il contratto del 23.5.2019 prevedeva che la consegna della merce sarebbe stata effettuata a carico del venditore, compresi trasporto e montaggio.
Al riguardo devono essere richiamati i principi generali in materia di contratto di vendita, che prevedono che l'obbligazione di consegnare la cosa sussiste a carico della società venditrice, ai sensi dell'art. 1476 c.c., rientrando fra le obbligazioni principali del venditore proprio quella di consegnare la cosa al compratore.
Alla luce della sovraesposte considerazioni e della disamina dei fatti come emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa appare evidente che parte opposta non ha dato compiuta ed esauriente dimostrazione della sussistenza del credito fatto valere nei confronti dell'opponente non avendo dimostrato, come suo precipuo onere, l'effettiva avvenuta consegna alla stessa del materiale del quale pretende il pagamento e di cui alla fattura posta a base del monitorio, né nel giorno indicato né in altro giorno, non avendo raggiunto lo scopo di dimostrare l'avvenuto perfezionamento di quanto disposto nel contratto del
23.5.2019; risultando altresì incompleti i documenti prodotti in sede monitoria, che avrebbero dovuto attestare tale avvenuta consegna, non risultante dal alcun elemento concreto, neanche indiziario.
Alla luce di tali dati di fatto deve affermarsi che la convenuta si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di consegna assunto nei confronti dell'attrice e riferito alla merce indicata nel menzionato contratto e nella fattura azionata con il monitorio, che giustifica la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla
[...]
nella insussistenza di documentazione atta a dimostrare Parte_1
l'eventuale mancato guadagno e considerato che il teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 7.7.2022 non ha riferito elementi utili.
L'opposizione va quindi accolta nei limiti di cui in motivazione e il decreto ingiuntivo revocato
Restano assorbite tutte le altre doglianze.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, ai sensi Parte_1 del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2624/2019 reso dal Tribunale di Nola il
25.11.2019 nel procedimento R.G. n. 7114/2019;
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in causa in
[...] data 23.5.2019 per inadempimento della Controparte_1
- condanna alla restituzione dell'importo di € Controparte_1
6.100,00 in favore della opponente per le causali di cui in motivazione, oltre interessi a far data dal 3.6.2019 e fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 200,00 Parte_1 per spese ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso, in Nola 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 299/2020
TRA
P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 21/D, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ferone, con domicilio in Casavatore
(NA) al Corso Europa n. 96, come da procura in calce all'atto di citazione notificato,
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via San Giovanni a Mare n. 38, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso, con domicilio in Marigliano
(NA) alla Via Isonzo n. 36, come da procura in atti.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2624/2019
Conclusioni: all'udienza del 3.4.2025 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per ingiunzione depositato il 17.10.2019 la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., adiva il Tribunale di Nola
[...] assumendo di essere creditore di dell'importo di € Parte_1
39.015,00 oltre IVA per fornitura di merce, come riportata da preventivo e fatture n. 16368/I del 26.7.2019.
In data 22.11.2019 otteneva il decreto ingiuntivo n. 2624/2019 nel procedimento
R.G. n. 7114/2019, con condanna della al pagamento Parte_1 dell'importo di € 39.015,00, oltre interessi e spese di procedura. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10.1.2020 la opponente
[...] proponeva opposizione, chiedendo dichiararsi in via Parte_1 pregiudiziale l'incompetenza del territorio del Tribunale di Nola, in via preliminare dichiarare l'inesigibilità ed illiquidità del credito richiesto da
[...]
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via Controparte_1 riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1457 c.c. ovvero
1453 e 1455 c.c., condannando l'opposto alla restituzione dell'importo di €
6100,00 versato a titolo di acconto, con condanna della Controparte_1 al risarcimento dei danni quantificato nella misura di 45.900,00.
[...]
Resisteva l'opposto, contestando le eccezioni proposte ed evidenziando che il compratore, non si era reso disponibile alla consegna, Parte_1 rifiutando la merce acquistata e dunque rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte di cui al contratto del 23.5.2019 e da fattura n. 16368/I del
26.7.2019.
Con ordinanza del 16/17.3.2022 il Giudice designato rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso e, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., assunta la prova orale, ammessa con ordinanza del 29.3.2023 e precisate le conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
La disciplina che regola l'onere probatorio nel giudizio di accertamento del credito stabilisce che l'attore, in senso sostanziale - opposta- deve fornire la prova di quanto asserisce, mentre il convenuto in senso sostanziale – opponente
- può addurre i fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto azionato.
La documentazione depositata a corredo soddisfa il requisito della prova scritta, di cui all'art. 633, n. 1 c.p.c., necessario ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c. .
La fattura resta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, da dimostrarsi con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n.
19064/2006; conf. Ordinanza n. 16615/2022).
Ancora, dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio, nel giudizio così instauratosi parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto, secondo i principi generali in tema di onere della prova, per i quali è onere di chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Dunque, è la parte opposta, che si atteggia come attore sostanziale, che ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
(Tribunale sez. I – Nola, 21/05/2024, n. 1583 Tribunale – Cassino, 01/02/2024,
n. 165).
Non è contestato che le parti hanno concluso un contratto di vendita in base al quale affidava alla il Parte_1 Controparte_1 compito di trasportare, montare e consegnare la merce indicata nel contratto del
23.5.2019 e che la consegna avrebbe dovuto essere eseguita tassativamente il
15.7.2019.
Non è altresì contestato che la consegna non è avvenuta il giorno indicato e nemmeno successivamente, e che l'attrice ha versato alla Parte_1 la somma di 6.100,00 quale acconto sul corrispettivo pattuito.
[...]
D'altronde l'ingiungente non ha depositato alcun documento atto a provare, in maniera certa ed inequivocabile, l'avvenuta consegna del materiale di cui al contratto sopra indicato, nel giorno 15.7.2019 ovvero successivamente.
Esulando la fattispecie in esame dalla previsione dell'art. 1510 c.c., il contratto del 23.5.2019 prevedeva che la consegna della merce sarebbe stata effettuata a carico del venditore, compresi trasporto e montaggio.
Al riguardo devono essere richiamati i principi generali in materia di contratto di vendita, che prevedono che l'obbligazione di consegnare la cosa sussiste a carico della società venditrice, ai sensi dell'art. 1476 c.c., rientrando fra le obbligazioni principali del venditore proprio quella di consegnare la cosa al compratore.
Alla luce della sovraesposte considerazioni e della disamina dei fatti come emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa appare evidente che parte opposta non ha dato compiuta ed esauriente dimostrazione della sussistenza del credito fatto valere nei confronti dell'opponente non avendo dimostrato, come suo precipuo onere, l'effettiva avvenuta consegna alla stessa del materiale del quale pretende il pagamento e di cui alla fattura posta a base del monitorio, né nel giorno indicato né in altro giorno, non avendo raggiunto lo scopo di dimostrare l'avvenuto perfezionamento di quanto disposto nel contratto del
23.5.2019; risultando altresì incompleti i documenti prodotti in sede monitoria, che avrebbero dovuto attestare tale avvenuta consegna, non risultante dal alcun elemento concreto, neanche indiziario.
Alla luce di tali dati di fatto deve affermarsi che la convenuta si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di consegna assunto nei confronti dell'attrice e riferito alla merce indicata nel menzionato contratto e nella fattura azionata con il monitorio, che giustifica la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla
[...]
nella insussistenza di documentazione atta a dimostrare Parte_1
l'eventuale mancato guadagno e considerato che il teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 7.7.2022 non ha riferito elementi utili.
L'opposizione va quindi accolta nei limiti di cui in motivazione e il decreto ingiuntivo revocato
Restano assorbite tutte le altre doglianze.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, ai sensi Parte_1 del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2624/2019 reso dal Tribunale di Nola il
25.11.2019 nel procedimento R.G. n. 7114/2019;
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in causa in
[...] data 23.5.2019 per inadempimento della Controparte_1
- condanna alla restituzione dell'importo di € Controparte_1
6.100,00 in favore della opponente per le causali di cui in motivazione, oltre interessi a far data dal 3.6.2019 e fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 200,00 Parte_1 per spese ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso, in Nola 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti