CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1308/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO RE, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1773/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Nr 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2002/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092348742 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 455/2024 depositato il
17/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2002/2023 depositata il 17/10/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 4, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento di €.1.481,89 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione all'esito del controllo ex art.36 bis D.P.R. 600/773 per l'anno d'imposta 2016 e per la tassa automobilistica anno 2017, ritenendo maturata la decadenza del credito tributario per la notifica tardiva espletata oltre il termine di cui all'art.25 comma 1 lett. a) DPR 602/73.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGE ha proposto appello deducendo la tempestività della notifica della cartella di pagamento, effettuata in conformità alle disposizioni della disciplina emergenziale da COVID
19 ex art. 68 decreto-legge n. 18/2020.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché -come puntualmente evidenziato dall'AGE- la notifica della cartella di pagamento è avvenuta tempestivamente in data 8/11/2022, essendo -nella specie- la disciplina del termine di decadenza di cui all'art 25 lettera a) D.
P.R. n. 602/1973, integrata dalle disposizioni emergenziali da COVID 19, ed in particolare dall'art. 68 decreto- legge, con la correlata sospensione dei termini di riscossione ex art. 12 D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal citato art. 68.
Pertanto, l'appello è accolto. Le spese del giudizio sono compensate in considerazione della peculiarità normativa del computo del termine di decadenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO RE, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1773/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Nr 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2002/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092348742 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 455/2024 depositato il
17/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2002/2023 depositata il 17/10/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 4, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento di €.1.481,89 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione all'esito del controllo ex art.36 bis D.P.R. 600/773 per l'anno d'imposta 2016 e per la tassa automobilistica anno 2017, ritenendo maturata la decadenza del credito tributario per la notifica tardiva espletata oltre il termine di cui all'art.25 comma 1 lett. a) DPR 602/73.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGE ha proposto appello deducendo la tempestività della notifica della cartella di pagamento, effettuata in conformità alle disposizioni della disciplina emergenziale da COVID
19 ex art. 68 decreto-legge n. 18/2020.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché -come puntualmente evidenziato dall'AGE- la notifica della cartella di pagamento è avvenuta tempestivamente in data 8/11/2022, essendo -nella specie- la disciplina del termine di decadenza di cui all'art 25 lettera a) D.
P.R. n. 602/1973, integrata dalle disposizioni emergenziali da COVID 19, ed in particolare dall'art. 68 decreto- legge, con la correlata sospensione dei termini di riscossione ex art. 12 D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal citato art. 68.
Pertanto, l'appello è accolto. Le spese del giudizio sono compensate in considerazione della peculiarità normativa del computo del termine di decadenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il Presidente