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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5618 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 641/2022
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 641/2022 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 e Parte_2 (C.F. C.F. 2
entrambi residenti in [...], rispettivamente padre e madre e come tali
Persona_1 nato a [...] il [...] esercenti la responsabilità genitoriale del minore e difesi dall'Avv. Andrea Niero (C.F. rappresentati (C.F. C.F. 3
), con studio in Via Aleardo Aleardi, 108 - 30172 Venezia Mestre, in forza di C.F._4
mandato ad litem, allegato al presente atto
ATTORE
contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con unico socio, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Machiavelli P.IVA_1
numero 4, capitale sociale di Euro 23.000.000,00 (ventitremilioni virgola zero zero), iscritta al REA di Trieste al numero TS-94899, società iscritta all'albo delle imprese IVASS n. 1.00050, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ed appartenente al Gruppo Controparte_2
Generali iscritto al n. 026 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, in persona dell'Amministratore Delegato
e Direttore Generale nato a [...] il [...], domiciliato per laControparte_3 carica in Trieste, via Machiavelli numero 4, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera del
Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2022, debitamente depositata presso il competente
Registro delle Imprese e della Dirigente Controparte_4 "nata a [...] il [...], domiciliata per la carica in Trieste, via Machiavelli numero 4, giusta procura di data 23 febbraio 2022, autenticata al repertorio numero 100224/18051 del Notaio Persona_2 registrata a Trieste il 1 marzo 2022, al numero 1921, serie 1T, depositata presso il competente Registro delle Imprese, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Sacco (C.F. C.F._5 ), elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Venezia-Mestre, Via Mestrina n. 22, come da procura allegata agli atti e
Controparte_5 (C.F. Codice Fiscale_6 ), dichiarata contumace all'udienza del
1.12.2022
CONVENUTI
Oggetto: lesione personale CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità o diversa nella causazione del sinistro stradale di cui alla narrativa dell'atto di citazione da parte della conduttrice e proprietaria dell'auto
Sig.ra Controparte_5 per l'effetto condannarsi Controparte_1 in persona " Controparte_5 e
del suo legale pro tempore anche in via fra di loro solidale al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali, subiti dal minore nella Persona_1
misura conseguente alle risultanze della CTU, o comunque nella misura indicata in narrativa pari a
€ 60.648,00 oltre a quid forfetario per le spese sostenute a seguito dell'incidente, ovvero in altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari, competenze di causa oltre contributo forfettario IVA e CPA, nonché spese di CTU e CTP come risultanti in atti, integralmente rifusi, anche in considerazione della mancata adesione alla procedura di stipula di convenzione assistita da parte di CP_1
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_1 ntro i limiti di quanto è statoNEL MERITO Contenersi la condanna a carico di rigorosamente provato in corso di causa e tenersi conto, ai fini della condanna alle spese legali del presente procedimento, delle offerte transattive formulate ante causam dalla Compagnia.
IN VIA ISTRUTTORIA Disporsi CTU cinematica volta a ricostruire la dinamica del sinistro. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in data 25 gennaio 2022, i signori Parte_1 e Parte_2 rispettivamente
Persona_1padre e madre e, come tali, esercenti la responsabilità genitoriale del minore, hanno evocato in giudizio Controparte_1 in p.l.r.p.t. e la sig.ra Controparte_5 al fine di vedersi و
accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale di cui alla narrativa da parte della conduttrice e proprietaria dell'auto Sig.ra Controparte_5 , per l'effetto condannarsi Controparte_5 e Controparte_1 in persona del suo legale pro tempore anche in via fra di loro solidale al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali, subiti dal minore Persona_1
[...] nella misura indicata in narrativa pari a € 60.648,00 oltre a quid forfetario per le spese sostenute a seguito dell'incidente, ovvero in altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari, competenze di causa oltre contributo forfettario IVA e CPA integralmente rifusi anche in considerazione della mancata adesione alla procedura di stipula di convenzione assistita da parte di Controparte_1
contestando la dinamica delIn data 29 settembre 2022 si costituiva in giudizio il Controparte_1
sinistro de quo e, segnatamente, l'asserita esclusiva responsabilità della signora CP_5 nella causazione del sinistro e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "NEL MERITO Contenersi la condanna a carico di Controparte_1 entro i limiti di quanto verrà rigorosamente provato in corso di causa e tenersi conto, ai fini della condanna alle spese legali del presente procedimento, delle offerte transattive formulate ante causam dalla Compagnia".
Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 1.12.2022, il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_5 , assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva successivamente istruita, tramite prova testimoniale, dapprima all'udienza del
20.02.2024, ad esito della quale, il Giudice disponeva la CTU medico legale.
All'udienza del 15 ottobre 2024, preso atto del deposito della CTU, il Giudice disponeva la prosecuzione della prova orale chiesta dalla parte attrice, svolta alla successiva udienza del 25 febbraio 2025; all'esito, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11 giugno
2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In assenza del deposito delle memorie conclusionali e di replica, con provvedimento del 5.9.2025, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni, nelle more della quale le parti depositano i predetti atti e la causa veniva, definitivamente trattenuta in decisione in data 23.10.2025. Le domande proposte dagli attori devono essere accolte per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, va ricordato come l'art. 2054 c.c. prevede che "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
La formulazione dell'articolo predetto introduce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.
Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé
o altri.
I predetti comportamenti possono integrare gli estremi di una condotta colposa che, in caso di investimento, può rilevare quale concorso di colpa nonché quale responsabilità esclusiva del pedone, con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.
Ove il Giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass., nn. 2241/2019, 8663/2017;
24472/2014).
Va, altresì, specificato come il concorso di colpa sia situazione riferibile a qualsiasi condotta lesiva,
a prescindere dal titolo di imputazione che governa quest'ultima (se oggettiva o presunta), essendo l'art. 1227 c.c., una norma generale, riferibile a qualsiasi fattispecie di imputazione, poiché regola il contributo dato dal danneggiato al danno da lui subito. Il principio generale è che il danno si ripartisce quando sia frutto della colpa di entrambi (danneggiante e danneggiato).
Tuttavia, ritenuta in astratto l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche ad una ipotesi di responsabilità presunta come quella del conducente, occorre tener conto della particolarità, in questo caso, del titolo di imputazione. L'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/2017).
In sostanza, il danno non è imputabile al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento. Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
Nella fattispecie, quanto alla dinamica dei fatti, in data 29/04/2017, intorno alle ore 15.15 circa, il minore (nato il [...]) si trovava in via Fossa Donne in località MiraPersona_1
(VE) (cfr. doc.ti 1,2).
La signora Controparte_5 , proprietaria e conducente del veicolo Ford Grand C Max Tg. EJ727DE ed assicurato con Controparte_1 C.F. P.IVA 1 ) a polizza n.C872566-0103, nel fare rientro a casa con a bordo la figlia, percorreva la via con direzione Borbiago->Marano (Cfr. foto 1,2,7) e così determinandone la perdita di equilibrio con conseguentecollideva con il Persona_1 rovinosa caduta a terra (cfr. doc.9).
Sul luogo dell'incidente è intervenuta immediatamente l'ambulanza che ha trasportato Per_1
[...] in ospedale e, quindi, la Polizia Locale di Mira-Venezia per i rilievi e per lo scambio delle generalità (cfr. doc. 11).
Nelle specifico, ad esito dei predetti rilievi nonché dell'istruttoria all'uopo condotta dalle forze dell'ordine, veniva accertato che: "in base ai danni riportati dal veicolo, ai rilievi foto/planimetrici dell'area e della traccia di sangue trovata sul manto stradale, e in subordine alle dichiarazioni rese dalla conducente Controparte_5 la dinamica è stata così ricostruita: il veicolo Ford targato
EI727DE (condotto da Controparte_5 ) percorreva la via Fossa Donne con direzione di marcia da
Borbiago di Mira verso Marano di Mira. Giunto in prossimità del civico 10 di via Fossa Donne collideva con il pedone ( ). In base alle sole dichiarazioni rese dalla Persona_1
conducente Controparte_5 alla macchia di sangue trovata sul manto stradale e ai danni riportati و
dal veicolo Ford, la collisione tra il veicolo e il pedone avveniva nella parte laterale destra del veicolo
(specchietto retrovisore rotto, strisciatura portiera laterale destra anteriore). In assenza di testimonianze oculari, accertato che il veicolo Ford C Max targato EJ727DE era stato rimosso dalla posizione finale assunta dopo l'evento sinistroso, accertato che il pedone era già stato soccorso e non trovato nella posizione finale assunta dopo l'urto, in assenza di tracce di frenata/scarrocciamento del veicolo, in assenza di identificazione del punto d'urto, gli agenti accertatori non sono stati in grado di stabilire la posizione esatta del veicolo Ford C Max nell'evento sinistroso; se il pedone fosse in fase di attraversamento della carreggiata o se era
-
fermo/sostava sul margine della strada ovvero quale fosse la sua intenzione di spostamento;
- se la conducente del veicolo Ford C Max circolasse non rispettando l'obbligo di rallentare e di fermarsi in modo da evitare situazioni di pericolo in presenza di pedoni sulla strada". -L'istruttoria condotta in corso di causa, in particolare l'audizione testi – di cui, in questa sede, va
-confermata l'attendibilità – oltre a confermare il punto di impatto, ha fornito ulteriori elementi circa la posizione in cui si trovava il minore poco prima dell'urto.
Nello specifico, Testimone 1 ha dichiarato "io non ho visto l'impatto, ho sentito però il botto tra e la macchina. Io stavo potando le piante, con una sega elettrica;
non avevo le cuffie, non Per_1
ero rivolto visivamente verso dove è avvenuto l'impatto ma appena ho sentito il botto mi sono girato di scatto e ho visto Per_1 per terra"; "ADR posso dire che c'è stato un impatto tra lo specchietto della macchina e Per_1 perché ho visto con i miei occhi dopo che è avvenuto il fatto che lo specchietto era distrutto, era penzolante dalla macchina. Per_1 era a terra. ADR non ho la certezza di poter dire che Per_1 un istante prima dell'impatto fosse fermo, però non posso neanche dire che stesse facendo movimenti strani, per come l'ho visto io. Non era un bambino piccolo. ADR
l'ultima volta che l'ho visto prima dell'impatto, Per_1 era fermo, che guardava in giro".
Quanto allo stato dei luoghi lo stesso ha riferito "è vero che tuttora lungo via Fossa Donne non ci sono né marciapiedi, né pista ciclabile e che c'una banchina di prato minima di circa 20 cm. Questo anche lungo il lato dove è avvenuto l'impatto".
Il teste invero, ha riferito “io mi trovavo sul semicerchio che sta davanti al cancello Tes_2 و
di casa mia, tra la strada e il cancello" (...) "quando è stato investito dalla macchina, Per_1 era
girato di spalle rispetto alla strada e stava parlando col vicino. Era fermo sull'angoletto dove è stato colpito dall'auto, che stava anche correndo un po' su quella stradina là. Un po' troppo forte. La macchina ha colpito mio fratello con lo specchietto retrovisore che ha rotto in mille pezzi. Io ero dalla parte opposta della strada rispetto a dove si trovava mio fratello. Io ho visto l'impatto e sono andato a chiamare mia mamma subito. Non c'era niente altro tranne la macchina che ha colpito mio fratello - tra me e lui al momento dell'impatto, nel senso che non avevo nulla davanti a me che mi limitasse la visuale".
Quanto allo stato dei luoghi lo stesso ha riferito che "la strada dove è avvenuto l'incidente è dritta, non ci sono nè c'erano all'epoca dei fatti, marciapiedi. Tra la strada e il fossato - che non si può neppure chiudere, così ha detto il Comune - c'è una stretta striscia di terra, che sarà larga meno di
50 cm. Quando è stato investito, Per_1 era all'angolo del ponte che porta alla casa di Tes_1 ”.
Analizzando, inoltre, nello specifico, le dichiarazioni rese dalla conducente agli agenti, va osservato come la circostanza dedotta che il conducente avrebbe visto il bambino in prossimità della carreggiata, prima dell'impatto, asseritamente in procinto di attraversare la strada, non è affatto indifferente: se ciò è avvenuto, sopravvengono a carico suo quei comportamenti prudenziali che, se inattuati, sono per lui forieri di responsabilità, benché abbia condotto il veicolo a velocità moderata,
nei limiti di legge.
Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all'altezza del pedone medesimo, quest'ultimo improvvisamente attraversi la strada.
Come pure è, ormai, consolidato, il principio in forza del quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie delle predette statuizioni giurisprudenziali, si ritiene che la conducente non abbia raggiunto la prova liberatoria di cui al disposto normativo dell'art. 2054, comma 1, c.c., la quale richiede al conducente di provare di aver fatto "tutto il possibile per evitare il danno".
Infatti, le stringenti regole prudenziali richieste nelle fattispecie concrete - in ragione delle specifiche circostanze di luogo e di tempo ove il conducente si è avveduto del pedone, a fortiori laddove si
-
tratti di un bambino, non risultano del tutto essere state rispettate dalla conducente de qua, avendo ella stessa affermato di essersene avveduta e non avendo provato di avere adottato tutte le misure idonee prevenire eventuali comportamenti prevedibilmente imprudenti del minore, non essendo all'uopo sufficiente la mera dichiarazione, resa dalla stessa, di aver sterzato per evitare l'impatto.
Sul punto va ulteriormente osservato, come riferito nel verbale, che, al momento degli accertamenti, vi era assenza di "tracce di frenata/scarrocciamento del veicolo", compatibili con la suddetta manovra.
Inoltre, agli atti, non risulta raggiunta alcuna prova ulteriore rispetto al concorso di colpa rilevante ex art. 1227 c.c.
Tutti gli elementi anzidetti portano, infatti, ad escludere l'esistenza di un comportamento imprudente del pedone, tale da essere qualificata come condotta imprevedibile, a maggior ragione se si tiene in considerazione che si trattava non di un adulto, ma di un bambino di 8anni e che lo stesso era stato altresì visto dall'automobilista poco prima dell'impatto. Il pedone è stato colpito dallo specchio laterale destro dell'auto Ford CMAX mentre si trovava nella banchina laterale, al di fuori della linea continua di delimitazione della carreggiata, non essendo presente in loco alcun marciapiede.
Anche qualora dovesse ipotizzarsi che il pedone Persona_1 fosse effettivamente in procinto di attraversare la carreggiata, lo stesso avrebbe dovuto impattare con la parte anteriore dell'auto guidata dalla sig.ra CP_5 Dagli atti, tuttavia, risulta l'assenza di danni sul paraurti o altri elementi della porzione anteriore destra dell'autoveicolo.
A ciò si aggiunga la tipologia di lesioni subite dal minore, lo stesso, invero, è stato colpito alla spalla sinistra (frattura della clavicola al terzo medio quindi in zona posteriore) dallo specchietto retrovisore destro dell'auto.
Ciò non risulta compatibile con l'attraversamento, che avrebbe comportato, al contrario, come correttamente riferito dai medesimi attori, il coinvolgimento dell' "intera parte sinistra del corpo del piccolo (...) e in particolare le articolazioni basse (gambe)", considerato altresìPersona_1
l'altezza dello stesso.
Il complesso di questi elementi consente di ritenere provato la responsabilità della conducente nella causazione del sinistro, la quale quindi va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Va esaminato, in primo luogo, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del d.lgs.209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane
(c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. n. 3906/2010). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost. nn. 356/1991, 184/1986).
A causa dell'investimento Persona_1 (che all'epoca aveva 8 anni), ha riportato varie lesioni: secondo quanto accertato dai sanitari il giorno del sinistro, lo stesso presentava gli esiti di
"trauma cranico con frattura composta dell'osso frontale di sinistra, falda ematica epidurale, sublussazione rotatoria di C2 rispetto a C1, frattura della clavicola sinistra". Veniva trasportato presso il PS pediatrico dell'OC di Padova e sottoposto alle cure ed accertamenti del caso. Veniva ricoverato dal 29.04.2017 al 03.05.2017 presso il reparto di NCH pediatrica con permanenza dal 29.04.2017 al 30.04.2017 presso Terapia intensiva pediatrica del medesimo nosocomio. Veniva sottoposto, quindi, ad ulteriori accertamenti clinico-strumentali.
La relazione del nominato C.T.U. (qui da intendersi integralmente richiamata) si è posta in pieno accordo con quanto diagnosticato dai sanitari il giorno del sinistro.
Nella perizia è stato, altresì, confermato come le predette lesioni "vanno attribuite all'evento traumatico di cui ci stiamo occupando, e che le stesse risultano per natura e caratteristiche compatibili con l'entità e la dinamica dell'incidente in questione, ossia con urto al suolo dopo urto con specchietto retrovisore esterno di auto".
Ne è conseguito un periodo di inabilità temporanea totale al 100% per 5 giorni, parziale al 75% 30 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 60 giorni.
Il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 15%.
Preliminarmente, va osservato, come il 5 marzo 2025 è entrato in vigore il D.P.R. 13 gennaio 2025,
n. 12, che introduce in Italia la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico relativo a postumi permanenti superiori al 9% della validità complessiva della persona (c.d. "Danno non patrimoniale di non lieve entità”).
L'art. 5 del D.P.R., disciplinante il regime transitorio, dispone che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore".
Ne consegue, pertanto, in stretta applicazione del dato letterale della norma, l'inapplicabilità al caso di specie della disposizione predetta essendosi verificato l'incidente prima della sua entrata in vigore, con conseguente applicazione, ai fini della liquidazione, delle tabelle milanesi.
Sulla base delle menzionate tabelle, va liquidata per l'inabilità temporanea la somma di € 6.612,50.
Per il danno non patrimoniale derivante da invalidità permanente, considerato il grado dei postumi invalidanti (15%) indicato dal c.t.u. e l'età del danneggiato alla data del fatto (anni 8), va riconosciuta la somma di € 46.487,00.
Gli importi sopra indicati, tuttavia, avendo riguardo alla componente lesione della salute devono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione l'incidenza degli esiti sull'integrità e sull'efficienza psico-fisica, sulle AVQ e sugli aspetti dinamico relazionali che il
C.T.U, ha valutato quale grado di sofferenza "media nella malattia e medio-lieve nella fase cronica a postumi stabilizzati".
Al fine di valutare il grado di personalizzazione va tenuta sicuramente in considerazione l'età del minore (8 anni) nonché quanto riferito dalla CTU in relazione all'incidenza dei postumi permanenti secondo cui "si ritiene che il quadro menomativo possa incidere sull'attività individuale del soggetto, in particolare sull'attività agonistica di nuoto, qualora approvato lo svolgimento di tale attività ludico ricreativa". Va riconosciuta, pertanto, la personalizzazione massima, con quantificazione finale pari a € 73.553,50.
Tale quantificazione assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
Per quanto attiene, invero, ai danni patrimoniali subiti dagli attori, possono essere liquidate le spese per prestazioni sanitarie documentate nonché per la consulenza redatta ante causam, pari a € 784, ritenute congrue e pertinenti dal C.T.U.
In conclusione, va liquidata all'attrice la somma di € 73.553,50 per danno patrimoniale e di € 784 per danno non patrimoniale.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Va, al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 557/2009, Cass. n.
6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale) e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto
(29.4.2017), somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, all'attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori del 29.4.2017 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione. Per il danno patrimoniale, invece, gli interessi sono dovuti dalla data dell'esborso, sulle somme devolute alla medesima data e progressivamente rivalutate fino alla data odierna. Dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi al saggio legale.
Le spese legali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, eccetto che per la fase decisionale liquidata secondo i valori minimi.
Le spese di CTU (pari ad euro 1500 saldati dalle parti attrice, ritenute satisfattive da parte del CTU, come risultante da propria nota in data 19.7.2024) vengono poste, in ragione della soccombenza totale, definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro oltre alle spese del CTP delle parti attrici, per l'attività svolta in sede di CTU, pari ad euro 610, come da fattura in atti allegata alla
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accerta l'esclusiva responsabilità di Controparte_5 nella causazione del sinistro
Con avvenuto in data 29.4.2017 e, per l'effetto, condanna CP_5 e CP_1
[...] in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 e Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale del minore a titolo di Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, della somma complessiva di €
74.337,50, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo e agli interessi per il periodo antecedente in base ai criteri esposti in motivazione;
e Controparte_1 a rimborsare in favore di [...] condanna Controparte_5
,esercenti la responsabilità genitoriale del minore [...] Pt_1 e Parte_2
, le spese del presente giudizio, che liquida in € 610 per spese ed euro Persona_1
11.977,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e IVA.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico delle parti convenute.
Così deciso in Venezia, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 641/2022 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 e Parte_2 (C.F. C.F. 2
entrambi residenti in [...], rispettivamente padre e madre e come tali
Persona_1 nato a [...] il [...] esercenti la responsabilità genitoriale del minore e difesi dall'Avv. Andrea Niero (C.F. rappresentati (C.F. C.F. 3
), con studio in Via Aleardo Aleardi, 108 - 30172 Venezia Mestre, in forza di C.F._4
mandato ad litem, allegato al presente atto
ATTORE
contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con unico socio, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Machiavelli P.IVA_1
numero 4, capitale sociale di Euro 23.000.000,00 (ventitremilioni virgola zero zero), iscritta al REA di Trieste al numero TS-94899, società iscritta all'albo delle imprese IVASS n. 1.00050, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ed appartenente al Gruppo Controparte_2
Generali iscritto al n. 026 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, in persona dell'Amministratore Delegato
e Direttore Generale nato a [...] il [...], domiciliato per laControparte_3 carica in Trieste, via Machiavelli numero 4, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera del
Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2022, debitamente depositata presso il competente
Registro delle Imprese e della Dirigente Controparte_4 "nata a [...] il [...], domiciliata per la carica in Trieste, via Machiavelli numero 4, giusta procura di data 23 febbraio 2022, autenticata al repertorio numero 100224/18051 del Notaio Persona_2 registrata a Trieste il 1 marzo 2022, al numero 1921, serie 1T, depositata presso il competente Registro delle Imprese, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Sacco (C.F. C.F._5 ), elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Venezia-Mestre, Via Mestrina n. 22, come da procura allegata agli atti e
Controparte_5 (C.F. Codice Fiscale_6 ), dichiarata contumace all'udienza del
1.12.2022
CONVENUTI
Oggetto: lesione personale CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità o diversa nella causazione del sinistro stradale di cui alla narrativa dell'atto di citazione da parte della conduttrice e proprietaria dell'auto
Sig.ra Controparte_5 per l'effetto condannarsi Controparte_1 in persona " Controparte_5 e
del suo legale pro tempore anche in via fra di loro solidale al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali, subiti dal minore nella Persona_1
misura conseguente alle risultanze della CTU, o comunque nella misura indicata in narrativa pari a
€ 60.648,00 oltre a quid forfetario per le spese sostenute a seguito dell'incidente, ovvero in altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari, competenze di causa oltre contributo forfettario IVA e CPA, nonché spese di CTU e CTP come risultanti in atti, integralmente rifusi, anche in considerazione della mancata adesione alla procedura di stipula di convenzione assistita da parte di CP_1
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_1 ntro i limiti di quanto è statoNEL MERITO Contenersi la condanna a carico di rigorosamente provato in corso di causa e tenersi conto, ai fini della condanna alle spese legali del presente procedimento, delle offerte transattive formulate ante causam dalla Compagnia.
IN VIA ISTRUTTORIA Disporsi CTU cinematica volta a ricostruire la dinamica del sinistro. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in data 25 gennaio 2022, i signori Parte_1 e Parte_2 rispettivamente
Persona_1padre e madre e, come tali, esercenti la responsabilità genitoriale del minore, hanno evocato in giudizio Controparte_1 in p.l.r.p.t. e la sig.ra Controparte_5 al fine di vedersi و
accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale di cui alla narrativa da parte della conduttrice e proprietaria dell'auto Sig.ra Controparte_5 , per l'effetto condannarsi Controparte_5 e Controparte_1 in persona del suo legale pro tempore anche in via fra di loro solidale al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali, subiti dal minore Persona_1
[...] nella misura indicata in narrativa pari a € 60.648,00 oltre a quid forfetario per le spese sostenute a seguito dell'incidente, ovvero in altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari, competenze di causa oltre contributo forfettario IVA e CPA integralmente rifusi anche in considerazione della mancata adesione alla procedura di stipula di convenzione assistita da parte di Controparte_1
contestando la dinamica delIn data 29 settembre 2022 si costituiva in giudizio il Controparte_1
sinistro de quo e, segnatamente, l'asserita esclusiva responsabilità della signora CP_5 nella causazione del sinistro e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "NEL MERITO Contenersi la condanna a carico di Controparte_1 entro i limiti di quanto verrà rigorosamente provato in corso di causa e tenersi conto, ai fini della condanna alle spese legali del presente procedimento, delle offerte transattive formulate ante causam dalla Compagnia".
Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 1.12.2022, il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_5 , assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva successivamente istruita, tramite prova testimoniale, dapprima all'udienza del
20.02.2024, ad esito della quale, il Giudice disponeva la CTU medico legale.
All'udienza del 15 ottobre 2024, preso atto del deposito della CTU, il Giudice disponeva la prosecuzione della prova orale chiesta dalla parte attrice, svolta alla successiva udienza del 25 febbraio 2025; all'esito, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11 giugno
2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In assenza del deposito delle memorie conclusionali e di replica, con provvedimento del 5.9.2025, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni, nelle more della quale le parti depositano i predetti atti e la causa veniva, definitivamente trattenuta in decisione in data 23.10.2025. Le domande proposte dagli attori devono essere accolte per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, va ricordato come l'art. 2054 c.c. prevede che "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
La formulazione dell'articolo predetto introduce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.
Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé
o altri.
I predetti comportamenti possono integrare gli estremi di una condotta colposa che, in caso di investimento, può rilevare quale concorso di colpa nonché quale responsabilità esclusiva del pedone, con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.
Ove il Giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass., nn. 2241/2019, 8663/2017;
24472/2014).
Va, altresì, specificato come il concorso di colpa sia situazione riferibile a qualsiasi condotta lesiva,
a prescindere dal titolo di imputazione che governa quest'ultima (se oggettiva o presunta), essendo l'art. 1227 c.c., una norma generale, riferibile a qualsiasi fattispecie di imputazione, poiché regola il contributo dato dal danneggiato al danno da lui subito. Il principio generale è che il danno si ripartisce quando sia frutto della colpa di entrambi (danneggiante e danneggiato).
Tuttavia, ritenuta in astratto l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche ad una ipotesi di responsabilità presunta come quella del conducente, occorre tener conto della particolarità, in questo caso, del titolo di imputazione. L'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/2017).
In sostanza, il danno non è imputabile al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento. Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
Nella fattispecie, quanto alla dinamica dei fatti, in data 29/04/2017, intorno alle ore 15.15 circa, il minore (nato il [...]) si trovava in via Fossa Donne in località MiraPersona_1
(VE) (cfr. doc.ti 1,2).
La signora Controparte_5 , proprietaria e conducente del veicolo Ford Grand C Max Tg. EJ727DE ed assicurato con Controparte_1 C.F. P.IVA 1 ) a polizza n.C872566-0103, nel fare rientro a casa con a bordo la figlia, percorreva la via con direzione Borbiago->Marano (Cfr. foto 1,2,7) e così determinandone la perdita di equilibrio con conseguentecollideva con il Persona_1 rovinosa caduta a terra (cfr. doc.9).
Sul luogo dell'incidente è intervenuta immediatamente l'ambulanza che ha trasportato Per_1
[...] in ospedale e, quindi, la Polizia Locale di Mira-Venezia per i rilievi e per lo scambio delle generalità (cfr. doc. 11).
Nelle specifico, ad esito dei predetti rilievi nonché dell'istruttoria all'uopo condotta dalle forze dell'ordine, veniva accertato che: "in base ai danni riportati dal veicolo, ai rilievi foto/planimetrici dell'area e della traccia di sangue trovata sul manto stradale, e in subordine alle dichiarazioni rese dalla conducente Controparte_5 la dinamica è stata così ricostruita: il veicolo Ford targato
EI727DE (condotto da Controparte_5 ) percorreva la via Fossa Donne con direzione di marcia da
Borbiago di Mira verso Marano di Mira. Giunto in prossimità del civico 10 di via Fossa Donne collideva con il pedone ( ). In base alle sole dichiarazioni rese dalla Persona_1
conducente Controparte_5 alla macchia di sangue trovata sul manto stradale e ai danni riportati و
dal veicolo Ford, la collisione tra il veicolo e il pedone avveniva nella parte laterale destra del veicolo
(specchietto retrovisore rotto, strisciatura portiera laterale destra anteriore). In assenza di testimonianze oculari, accertato che il veicolo Ford C Max targato EJ727DE era stato rimosso dalla posizione finale assunta dopo l'evento sinistroso, accertato che il pedone era già stato soccorso e non trovato nella posizione finale assunta dopo l'urto, in assenza di tracce di frenata/scarrocciamento del veicolo, in assenza di identificazione del punto d'urto, gli agenti accertatori non sono stati in grado di stabilire la posizione esatta del veicolo Ford C Max nell'evento sinistroso; se il pedone fosse in fase di attraversamento della carreggiata o se era
-
fermo/sostava sul margine della strada ovvero quale fosse la sua intenzione di spostamento;
- se la conducente del veicolo Ford C Max circolasse non rispettando l'obbligo di rallentare e di fermarsi in modo da evitare situazioni di pericolo in presenza di pedoni sulla strada". -L'istruttoria condotta in corso di causa, in particolare l'audizione testi – di cui, in questa sede, va
-confermata l'attendibilità – oltre a confermare il punto di impatto, ha fornito ulteriori elementi circa la posizione in cui si trovava il minore poco prima dell'urto.
Nello specifico, Testimone 1 ha dichiarato "io non ho visto l'impatto, ho sentito però il botto tra e la macchina. Io stavo potando le piante, con una sega elettrica;
non avevo le cuffie, non Per_1
ero rivolto visivamente verso dove è avvenuto l'impatto ma appena ho sentito il botto mi sono girato di scatto e ho visto Per_1 per terra"; "ADR posso dire che c'è stato un impatto tra lo specchietto della macchina e Per_1 perché ho visto con i miei occhi dopo che è avvenuto il fatto che lo specchietto era distrutto, era penzolante dalla macchina. Per_1 era a terra. ADR non ho la certezza di poter dire che Per_1 un istante prima dell'impatto fosse fermo, però non posso neanche dire che stesse facendo movimenti strani, per come l'ho visto io. Non era un bambino piccolo. ADR
l'ultima volta che l'ho visto prima dell'impatto, Per_1 era fermo, che guardava in giro".
Quanto allo stato dei luoghi lo stesso ha riferito "è vero che tuttora lungo via Fossa Donne non ci sono né marciapiedi, né pista ciclabile e che c'una banchina di prato minima di circa 20 cm. Questo anche lungo il lato dove è avvenuto l'impatto".
Il teste invero, ha riferito “io mi trovavo sul semicerchio che sta davanti al cancello Tes_2 و
di casa mia, tra la strada e il cancello" (...) "quando è stato investito dalla macchina, Per_1 era
girato di spalle rispetto alla strada e stava parlando col vicino. Era fermo sull'angoletto dove è stato colpito dall'auto, che stava anche correndo un po' su quella stradina là. Un po' troppo forte. La macchina ha colpito mio fratello con lo specchietto retrovisore che ha rotto in mille pezzi. Io ero dalla parte opposta della strada rispetto a dove si trovava mio fratello. Io ho visto l'impatto e sono andato a chiamare mia mamma subito. Non c'era niente altro tranne la macchina che ha colpito mio fratello - tra me e lui al momento dell'impatto, nel senso che non avevo nulla davanti a me che mi limitasse la visuale".
Quanto allo stato dei luoghi lo stesso ha riferito che "la strada dove è avvenuto l'incidente è dritta, non ci sono nè c'erano all'epoca dei fatti, marciapiedi. Tra la strada e il fossato - che non si può neppure chiudere, così ha detto il Comune - c'è una stretta striscia di terra, che sarà larga meno di
50 cm. Quando è stato investito, Per_1 era all'angolo del ponte che porta alla casa di Tes_1 ”.
Analizzando, inoltre, nello specifico, le dichiarazioni rese dalla conducente agli agenti, va osservato come la circostanza dedotta che il conducente avrebbe visto il bambino in prossimità della carreggiata, prima dell'impatto, asseritamente in procinto di attraversare la strada, non è affatto indifferente: se ciò è avvenuto, sopravvengono a carico suo quei comportamenti prudenziali che, se inattuati, sono per lui forieri di responsabilità, benché abbia condotto il veicolo a velocità moderata,
nei limiti di legge.
Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all'altezza del pedone medesimo, quest'ultimo improvvisamente attraversi la strada.
Come pure è, ormai, consolidato, il principio in forza del quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie delle predette statuizioni giurisprudenziali, si ritiene che la conducente non abbia raggiunto la prova liberatoria di cui al disposto normativo dell'art. 2054, comma 1, c.c., la quale richiede al conducente di provare di aver fatto "tutto il possibile per evitare il danno".
Infatti, le stringenti regole prudenziali richieste nelle fattispecie concrete - in ragione delle specifiche circostanze di luogo e di tempo ove il conducente si è avveduto del pedone, a fortiori laddove si
-
tratti di un bambino, non risultano del tutto essere state rispettate dalla conducente de qua, avendo ella stessa affermato di essersene avveduta e non avendo provato di avere adottato tutte le misure idonee prevenire eventuali comportamenti prevedibilmente imprudenti del minore, non essendo all'uopo sufficiente la mera dichiarazione, resa dalla stessa, di aver sterzato per evitare l'impatto.
Sul punto va ulteriormente osservato, come riferito nel verbale, che, al momento degli accertamenti, vi era assenza di "tracce di frenata/scarrocciamento del veicolo", compatibili con la suddetta manovra.
Inoltre, agli atti, non risulta raggiunta alcuna prova ulteriore rispetto al concorso di colpa rilevante ex art. 1227 c.c.
Tutti gli elementi anzidetti portano, infatti, ad escludere l'esistenza di un comportamento imprudente del pedone, tale da essere qualificata come condotta imprevedibile, a maggior ragione se si tiene in considerazione che si trattava non di un adulto, ma di un bambino di 8anni e che lo stesso era stato altresì visto dall'automobilista poco prima dell'impatto. Il pedone è stato colpito dallo specchio laterale destro dell'auto Ford CMAX mentre si trovava nella banchina laterale, al di fuori della linea continua di delimitazione della carreggiata, non essendo presente in loco alcun marciapiede.
Anche qualora dovesse ipotizzarsi che il pedone Persona_1 fosse effettivamente in procinto di attraversare la carreggiata, lo stesso avrebbe dovuto impattare con la parte anteriore dell'auto guidata dalla sig.ra CP_5 Dagli atti, tuttavia, risulta l'assenza di danni sul paraurti o altri elementi della porzione anteriore destra dell'autoveicolo.
A ciò si aggiunga la tipologia di lesioni subite dal minore, lo stesso, invero, è stato colpito alla spalla sinistra (frattura della clavicola al terzo medio quindi in zona posteriore) dallo specchietto retrovisore destro dell'auto.
Ciò non risulta compatibile con l'attraversamento, che avrebbe comportato, al contrario, come correttamente riferito dai medesimi attori, il coinvolgimento dell' "intera parte sinistra del corpo del piccolo (...) e in particolare le articolazioni basse (gambe)", considerato altresìPersona_1
l'altezza dello stesso.
Il complesso di questi elementi consente di ritenere provato la responsabilità della conducente nella causazione del sinistro, la quale quindi va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Va esaminato, in primo luogo, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del d.lgs.209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane
(c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. n. 3906/2010). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost. nn. 356/1991, 184/1986).
A causa dell'investimento Persona_1 (che all'epoca aveva 8 anni), ha riportato varie lesioni: secondo quanto accertato dai sanitari il giorno del sinistro, lo stesso presentava gli esiti di
"trauma cranico con frattura composta dell'osso frontale di sinistra, falda ematica epidurale, sublussazione rotatoria di C2 rispetto a C1, frattura della clavicola sinistra". Veniva trasportato presso il PS pediatrico dell'OC di Padova e sottoposto alle cure ed accertamenti del caso. Veniva ricoverato dal 29.04.2017 al 03.05.2017 presso il reparto di NCH pediatrica con permanenza dal 29.04.2017 al 30.04.2017 presso Terapia intensiva pediatrica del medesimo nosocomio. Veniva sottoposto, quindi, ad ulteriori accertamenti clinico-strumentali.
La relazione del nominato C.T.U. (qui da intendersi integralmente richiamata) si è posta in pieno accordo con quanto diagnosticato dai sanitari il giorno del sinistro.
Nella perizia è stato, altresì, confermato come le predette lesioni "vanno attribuite all'evento traumatico di cui ci stiamo occupando, e che le stesse risultano per natura e caratteristiche compatibili con l'entità e la dinamica dell'incidente in questione, ossia con urto al suolo dopo urto con specchietto retrovisore esterno di auto".
Ne è conseguito un periodo di inabilità temporanea totale al 100% per 5 giorni, parziale al 75% 30 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 60 giorni.
Il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 15%.
Preliminarmente, va osservato, come il 5 marzo 2025 è entrato in vigore il D.P.R. 13 gennaio 2025,
n. 12, che introduce in Italia la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico relativo a postumi permanenti superiori al 9% della validità complessiva della persona (c.d. "Danno non patrimoniale di non lieve entità”).
L'art. 5 del D.P.R., disciplinante il regime transitorio, dispone che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore".
Ne consegue, pertanto, in stretta applicazione del dato letterale della norma, l'inapplicabilità al caso di specie della disposizione predetta essendosi verificato l'incidente prima della sua entrata in vigore, con conseguente applicazione, ai fini della liquidazione, delle tabelle milanesi.
Sulla base delle menzionate tabelle, va liquidata per l'inabilità temporanea la somma di € 6.612,50.
Per il danno non patrimoniale derivante da invalidità permanente, considerato il grado dei postumi invalidanti (15%) indicato dal c.t.u. e l'età del danneggiato alla data del fatto (anni 8), va riconosciuta la somma di € 46.487,00.
Gli importi sopra indicati, tuttavia, avendo riguardo alla componente lesione della salute devono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione l'incidenza degli esiti sull'integrità e sull'efficienza psico-fisica, sulle AVQ e sugli aspetti dinamico relazionali che il
C.T.U, ha valutato quale grado di sofferenza "media nella malattia e medio-lieve nella fase cronica a postumi stabilizzati".
Al fine di valutare il grado di personalizzazione va tenuta sicuramente in considerazione l'età del minore (8 anni) nonché quanto riferito dalla CTU in relazione all'incidenza dei postumi permanenti secondo cui "si ritiene che il quadro menomativo possa incidere sull'attività individuale del soggetto, in particolare sull'attività agonistica di nuoto, qualora approvato lo svolgimento di tale attività ludico ricreativa". Va riconosciuta, pertanto, la personalizzazione massima, con quantificazione finale pari a € 73.553,50.
Tale quantificazione assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
Per quanto attiene, invero, ai danni patrimoniali subiti dagli attori, possono essere liquidate le spese per prestazioni sanitarie documentate nonché per la consulenza redatta ante causam, pari a € 784, ritenute congrue e pertinenti dal C.T.U.
In conclusione, va liquidata all'attrice la somma di € 73.553,50 per danno patrimoniale e di € 784 per danno non patrimoniale.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Va, al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 557/2009, Cass. n.
6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale) e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto
(29.4.2017), somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, all'attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori del 29.4.2017 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione. Per il danno patrimoniale, invece, gli interessi sono dovuti dalla data dell'esborso, sulle somme devolute alla medesima data e progressivamente rivalutate fino alla data odierna. Dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi al saggio legale.
Le spese legali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, eccetto che per la fase decisionale liquidata secondo i valori minimi.
Le spese di CTU (pari ad euro 1500 saldati dalle parti attrice, ritenute satisfattive da parte del CTU, come risultante da propria nota in data 19.7.2024) vengono poste, in ragione della soccombenza totale, definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro oltre alle spese del CTP delle parti attrici, per l'attività svolta in sede di CTU, pari ad euro 610, come da fattura in atti allegata alla
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accerta l'esclusiva responsabilità di Controparte_5 nella causazione del sinistro
Con avvenuto in data 29.4.2017 e, per l'effetto, condanna CP_5 e CP_1
[...] in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 e Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale del minore a titolo di Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, della somma complessiva di €
74.337,50, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo e agli interessi per il periodo antecedente in base ai criteri esposti in motivazione;
e Controparte_1 a rimborsare in favore di [...] condanna Controparte_5
,esercenti la responsabilità genitoriale del minore [...] Pt_1 e Parte_2
, le spese del presente giudizio, che liquida in € 610 per spese ed euro Persona_1
11.977,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e IVA.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico delle parti convenute.
Così deciso in Venezia, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra