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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/07/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 565/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 565/2020, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.
2043 c.c. e norme speciali), riservata in decisione all'udienza del 06.03.2025 con concessione dei termini di legge, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
DR ER (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente C.F._2
domiciliato in Cassino, Corso della Repubblica 128.
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1
Monte Lungo, Via Casilina 77 (CE). pagina 1 di 11 CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “…richiamati tutti i precedenti scritti difensivi, si chiede
l'integrale accoglimento delle conclusioni tutte ivi rassegnate. Il sottoscritto procuratore chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, instava l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di vedere accolta la spiegata domanda di risarcimento danni nei confronti del convenuto.
Più in particolare, l'attore a sostegno delle proprie ragioni deduceva quanto segue:
- ad inizio ottobre 2017 l'attore iniziava una frequentazione con Persona_1
- poco tempo dopo il convenuto iniziava a contattare con insistenza
[...]
; Per_1
- nonostante i continui rifiuti da parte della , che in più occasioni chiariva Per_1
di essere impegnata con l'attore, il convenuto, non curante di ciò, iniziava a minacciarla telefonicamente, sui social e di persona;
- successivamente il convenuto iniziava ad intimidire anche l'odierno attore tramite pubblicazione su Instagram di stati minatori e poi tramite conversazioni Facebook;
- la situazione peggiorava quando il convenuto iniziava a lasciare bigliettini intimidatori sul banco di scuola dell'attore, a minacciarlo pubblicamente di morte e ad aggredirlo verbalmente ogni qualvolta lo incontrava in giro;
- una sera di giugno 2018 l'attore si trovava in Cassino in compagnia della sua fidanzata e di alcuni amici ( e Persona_2 Persona_3 Persona_4
- giunto in prossimità di RG DA incontrava il convenuto che, immediatamente, iniziava ad aggredirlo verbalmente, dando in escandescenze fino a prendere a calci e pugni un segnale stradale ivi esistente;
- in data 21.6.2018 l'attore, in compagnia del suo amico, Persona_5
pagina 2 di 11 giungeva presso piazza Labriola in Cassino e notava subito la presenza del convenuto;
- per tutta la serata l'attore non aveva alcun contatto con;
CP_1
- una volta deciso di andar via, l'attore si portava presso Piazza Green e mentre si accingeva a salire in auto veniva inaspettatamente aggredito dal convenuto;
- il convenuto assaliva alle spalle l'attore, lo colpiva violentemente alla parte destra del volto con un corpo fino a farlo cadere a terra e svenire a causa della violenza del colpo subito;
- giunto presso il Pronto Soccorso del nosocomio Santa Scolastica di Cassino, a diagnosticavano “trauma cranico con frattura dell'osso occipitale e Parte_1
della rocca petrosa di destra, emorragia in sede frontale, focolai lacero-contusivi encefalici in sede temporo-frontale destra e ferita lacero-contusa della regione occipitale”;
- a causa delle gravi lesioni fisiche riportate dall'attore, veniva subito disposto il trasferimento in eliambulanza presso l'ospedale Policlinico Umberto I di Roma;
- dopo il lungo travaglio ospedaliero l'attore continuava a lamentare dolorabilità con rigonfiamento e parestesie a carico della regione occipitale e temporale destra nonché cefalee persistente con crisi vertiginose;
- a causa di quanto sopra l'attore accusava continuamente una sensazione di confusione mentale con difficoltà a concentrarsi, labilità dell'attenzione, amnesia retrograda, disturbi della memoria a breve termine, turbe dell'umore con stato ansioso – depressivo ed insonnia;
- in data 13.05.2019 l'attore veniva sottoposto a visita medico legale ove veniva accertato dalle lesioni e dai postumi decritti scaturiva una invalidità permanente del 20%
(venti per cento), in relazione al parametro del danno biologico e che a causa del grave traumatismo cranioencefalico riportato in data 21.06.2018 l'attore poteva accusare crisi epilettiche anche a distanza di oltre cinque anni dall'evento accaduto;
- in conseguenza di quanto accaduto l'attore, in data 10.08.2018, depositava presso la Procura della Repubblica di Cassino formale denuncia contro il convenuto per i reati pagina 3 di 11 previsti e puniti dagli artt. 582, 583, 612 II comma e 56 II comma c.p., procedimento definito con sentenza n. 187/2019 del 2 luglio 2019;
L'attore così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella causazione delle CP_1
lesioni patite dal Sig. e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di Parte_1
tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi Euro
169.690,40 comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e che sarà accertata nel corso del giudizio a seguito di CTU medico-legale che sin da ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze, spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
In occasione dell'udienza del 29.04.2021, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto.
La domanda deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
L'attore in seguito all'aggressione subita adiva l'intestato Tribunale per vedersi risarcire il danno provocatogli dal convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.
Ai sensi del mentovato articolo, che obbliga chi con la propria condotta dolosa o colposa cagiona ad altri un danno ingiusto al risarcimento dello stesso, l'attore è gravato dell'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, tra cui il danno ingiusto, il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e la colpevolezza del danneggiante.
Dall'analisi della produzione documentale offerta dall'attore, e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in fase istruttoria può dirsi compiutamente assolto l'onere della prova.
L'attore subiva una serie di atti intimidatori culminati, in data 21.6.2018, in una vera e propria aggressione fisica ad opera di che lo colpiva violentemente alla CP_1
testa procurandogli rilevanti lesioni.
In prima battuta, a seguito dell'aggressione del 21.6.2018 l'attore sporgeva denuncia pagina 4 di 11 nei confronti del convenuto. Si instaurava così procedimento penale a carico di CP_1
che culminava con una sentenza di patteggiamento.
[...]
Dalla lettura della sentenza resa dal Tribunale di Cassino n. 187/19 emerge che
“aderente al dato normativo appare poi la qualificazione giuridica concordata dalle parti in ordine alle condotte perpetrate dal pervenuto, correttamente enucleate nel capo di imputazione in epigrafe, integranti i delitti previsti dagli artt. 612 bis e 582 cod. pen. … i reati appaiono tra loro avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi nel medesimo contesto spaziale, in tempi ravvicinati ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, sistematicamente volto alla sopraffazione fisica e psicologica del . Pt_1
Tuttavia, in ordine alla valenza dell'accertamento penale nel giudizio civile deve richiamarsi giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729
c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838).
Ad ogni modo, i testi escussi nel corso del presente giudizio hanno confermato in maniera puntuale quanto esposto dall'attore sulla dinamica dei fatti accaduti.
In particolare il teste ha affermato “…io frequentavo la stessa Persona_5
classe di ed ho visto i bigliettini con sopra disegni di morte ma non Parte_1
ricordo il tenore delle scritte … ricordo che inveì contro dicendo “ Te meno” , Pt_1
“ Mi hai rotto le palle” “ AF “ e presa a calci e pugni un segnale stradale… Si
è vero diede un cazzotto da dietro a mentre quest'ultimo stava salendo in CP_1 Pt_1
macchina… lo colpì alle spalle sulla parte destra del collo e della faccia facendolo cadere a terra e svenire”. pagina 5 di 11 Cugino dell'attore “…in una occasione, circa tre anni fa durante la Persona_2
festa di Sant'Antonio io ero con mio cugino e le rispettive ragazze e all'improvviso si avvicinò il quale incominciò ad inveire contro mio cugino dicendo “Vieni qua ti CP_1
sfondo, ti vatto sei un coglione” e veniva trattenuto da altri ragazzi perché voleva aggredire mio cugino. Poi se ne andato voltandosi e colpendo un cartello stradale. la circostanza che lasciasse biglietti intimidatori sul banco di mio cugino mi è stata CP_1
riferita da mio cugino stesso”.
Alla luce di quanto sopra alcun dubbio vi è sulla risarcibilità del danno patito dall'attore a seguito delle lesioni cagionate dal convenuto in occasione dell'aggressione del
21.6.2018.
L'attore ha subito un danno non patrimoniale annoverabile nel c.d. danno biologico, che rappresenta il pregiudizio all'integrità psicofisica subita dal danneggiato.
In materia di danno biologico la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi di recente definendolo come “la lesione dell'integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico- relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità. Ai fini della sua unitaria liquidazione devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea e quella da invalidità permanente.
Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 19 settembre 2022, n.
27380).
In corso di giudizio è stata esperita CTU medica al fine dell'analisi e quantificazione dei danni sofferti dall'attore. In particolare, all'esito delle operazioni peritali emergeva che l'attore “è risultato affetto da: “esiti di trauma cranico con frattura dell'osso occipitale pagina 6 di 11 e della rocca petrosa dx, emorragia in sede frontale;
focolai lacero-contusivi encefalici in sede frontale dx e f.l.c. occipitale.” Dalla documentazione allegata risulta che a seguito dell'aggressione e della conseguente caduta a terra, il paziente fu subito accompagnato prima al il P.S. dell'ospedale di Cassino e quindi trasferito in eliambulanza al Policlinico Umberto I ove gli accertamenti praticati confermarono la gravità del traumatismo, per cui fu immediatamente instaurata una terapia a lungo termine”.
Il CTU prosegue affermando che “L'esame della documentazione allegata e l'anamnesi raccolta ci permettono di pervenire al parere che sussista nesso di causalità tra
l'evento dannoso e le lesioni derivatene”.
Alla luce di suddetti rilievi il Consulente del Tribunale quantificava così gli esiti delle lesioni subite dall'attore: “L' inabilità temporanea totale è durata gg. 60 (sessanta), per
l'immobilizzazione, quella parziale al 50%, parimenti gg. 60 (sessanta) per il recupero.
Esclusa la preesistenza di stati morbosi, si ritiene che a seguito del trauma subito, permangano i seguenti postumi permanenti: - Esiti di frattura osso occipitale e rocca petrosa dx - Cicatrice regione occipitale - Esiti di emorragia della scissura interemisferica e di focolai lacero- contusivi con vertigini. - Depressione reattiva con
Cefalea e disturbi della memoria. La valutazione dei postumi è stata fatta sulla scorta delle tabelle della SIMLA, in base alle quali gli esiti di trauma cranico con frattura occipitale e della rocca petrosa;
cicatrice, stato postcommotivo con depressione post traumatica determinano postumi che riducono permanentemente la complessiva integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 18 % (diciotto per cento), senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica (studente). Non sono previste spese per il futuro (essendo le lesioni ormai stabilizzate). Non risultano documentate spese mediche”.
Va riconosciuto pi l0i cremento per danno morale atteso quanto appurato dal CTU:
“Attualmente il paziente lamenta dolore persistente e parestesie in sede occipitale, cefalea, vertigini, difficoltà di concentrazione , amnesia retrograda , insonnia e stato pagina 7 di 11 ansioso-depressivo.”
Inoltre, oltre a quanto stabilito dal CTU, ai fini della quantificazione del danno risarcibile deve prendersi in considerazione la personalizzazione del danno.
La personalizzazione del danno biologico è un aumento percentuale del risarcimento stabilito dalle tabelle, applicato per tenere conto delle conseguenze specifiche che un sinistro ha avuto sulla vita del danneggiato, oltre quelle già considerate nel calcolo standard. Questo meccanismo mira a riconoscere le peculiarità del caso concreto e le sofferenze individuali che vanno oltre le conseguenze ordinarie di un danno.
Nel caso che qui occupa deve notarsi come tra i postumi riscontrati dal CTU vi è anche uno stato postcommotivo con depressione post traumatica che non può non aver inciso in senso peggiorativo sulla vita di relazione dell'attore. D'altra parte, proprio parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio offre una precisa allegazione sul punto.
A seguito dell'aggressione nei postumi invalidanti subiti dall'attore, appena diciottenne all'epoca dei fatti, rientravano turbe dell'umore con stato ansioso depressivo ed in virtù di ciò l'attore stesso si vedeva forzosamente impedito a coltivare le sue passioni ed hobby, come pure a limitare la propria vita sociale. Ed ancora aggiunge che lo stesso ha dovuto interrompere qualsiasi attività, anche scolastica, fonte di realizzazione per la sua personalità e per il suo futuro.
Pertanto, alla luce di quanto esposto il danno risarcibile subito dall'attore può essere così quantificato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni Percentuale di invalidità permanente 18% Punto danno biologico € 3.570,28 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90 Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00 pagina 8 di 11 Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 58.481,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 78.365,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale: € 88.715,00
In ragione della riconosciuta personalizzazione il danno va aumentato fino ad euro
105.000,00.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto,
o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, pagina 9 di 11 al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso
(21.6.2018), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato a detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo 21 giugno e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III,
3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo in conformità al DM 55/2014.
Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1
pagamento in favore di della somma di €. 105.000,00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione di cui in parte motiva, a titolo di risarcimento danni;
- Condanna altresì al pagamento in favore dell'attore delle spese legali CP_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre €. 798,99 per esborsi, il rimborso pagina 10 di 11 delle spese generali 15%, Cpa e Iva come per legge.
- Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto
Cassino, 17.7.2025.
Il Giudice dott. Luigi D'Angiolella
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 565/2020, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.
2043 c.c. e norme speciali), riservata in decisione all'udienza del 06.03.2025 con concessione dei termini di legge, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
DR ER (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente C.F._2
domiciliato in Cassino, Corso della Repubblica 128.
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1
Monte Lungo, Via Casilina 77 (CE). pagina 1 di 11 CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “…richiamati tutti i precedenti scritti difensivi, si chiede
l'integrale accoglimento delle conclusioni tutte ivi rassegnate. Il sottoscritto procuratore chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, instava l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di vedere accolta la spiegata domanda di risarcimento danni nei confronti del convenuto.
Più in particolare, l'attore a sostegno delle proprie ragioni deduceva quanto segue:
- ad inizio ottobre 2017 l'attore iniziava una frequentazione con Persona_1
- poco tempo dopo il convenuto iniziava a contattare con insistenza
[...]
; Per_1
- nonostante i continui rifiuti da parte della , che in più occasioni chiariva Per_1
di essere impegnata con l'attore, il convenuto, non curante di ciò, iniziava a minacciarla telefonicamente, sui social e di persona;
- successivamente il convenuto iniziava ad intimidire anche l'odierno attore tramite pubblicazione su Instagram di stati minatori e poi tramite conversazioni Facebook;
- la situazione peggiorava quando il convenuto iniziava a lasciare bigliettini intimidatori sul banco di scuola dell'attore, a minacciarlo pubblicamente di morte e ad aggredirlo verbalmente ogni qualvolta lo incontrava in giro;
- una sera di giugno 2018 l'attore si trovava in Cassino in compagnia della sua fidanzata e di alcuni amici ( e Persona_2 Persona_3 Persona_4
- giunto in prossimità di RG DA incontrava il convenuto che, immediatamente, iniziava ad aggredirlo verbalmente, dando in escandescenze fino a prendere a calci e pugni un segnale stradale ivi esistente;
- in data 21.6.2018 l'attore, in compagnia del suo amico, Persona_5
pagina 2 di 11 giungeva presso piazza Labriola in Cassino e notava subito la presenza del convenuto;
- per tutta la serata l'attore non aveva alcun contatto con;
CP_1
- una volta deciso di andar via, l'attore si portava presso Piazza Green e mentre si accingeva a salire in auto veniva inaspettatamente aggredito dal convenuto;
- il convenuto assaliva alle spalle l'attore, lo colpiva violentemente alla parte destra del volto con un corpo fino a farlo cadere a terra e svenire a causa della violenza del colpo subito;
- giunto presso il Pronto Soccorso del nosocomio Santa Scolastica di Cassino, a diagnosticavano “trauma cranico con frattura dell'osso occipitale e Parte_1
della rocca petrosa di destra, emorragia in sede frontale, focolai lacero-contusivi encefalici in sede temporo-frontale destra e ferita lacero-contusa della regione occipitale”;
- a causa delle gravi lesioni fisiche riportate dall'attore, veniva subito disposto il trasferimento in eliambulanza presso l'ospedale Policlinico Umberto I di Roma;
- dopo il lungo travaglio ospedaliero l'attore continuava a lamentare dolorabilità con rigonfiamento e parestesie a carico della regione occipitale e temporale destra nonché cefalee persistente con crisi vertiginose;
- a causa di quanto sopra l'attore accusava continuamente una sensazione di confusione mentale con difficoltà a concentrarsi, labilità dell'attenzione, amnesia retrograda, disturbi della memoria a breve termine, turbe dell'umore con stato ansioso – depressivo ed insonnia;
- in data 13.05.2019 l'attore veniva sottoposto a visita medico legale ove veniva accertato dalle lesioni e dai postumi decritti scaturiva una invalidità permanente del 20%
(venti per cento), in relazione al parametro del danno biologico e che a causa del grave traumatismo cranioencefalico riportato in data 21.06.2018 l'attore poteva accusare crisi epilettiche anche a distanza di oltre cinque anni dall'evento accaduto;
- in conseguenza di quanto accaduto l'attore, in data 10.08.2018, depositava presso la Procura della Repubblica di Cassino formale denuncia contro il convenuto per i reati pagina 3 di 11 previsti e puniti dagli artt. 582, 583, 612 II comma e 56 II comma c.p., procedimento definito con sentenza n. 187/2019 del 2 luglio 2019;
L'attore così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella causazione delle CP_1
lesioni patite dal Sig. e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di Parte_1
tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi Euro
169.690,40 comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e che sarà accertata nel corso del giudizio a seguito di CTU medico-legale che sin da ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze, spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
In occasione dell'udienza del 29.04.2021, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto.
La domanda deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
L'attore in seguito all'aggressione subita adiva l'intestato Tribunale per vedersi risarcire il danno provocatogli dal convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.
Ai sensi del mentovato articolo, che obbliga chi con la propria condotta dolosa o colposa cagiona ad altri un danno ingiusto al risarcimento dello stesso, l'attore è gravato dell'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, tra cui il danno ingiusto, il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e la colpevolezza del danneggiante.
Dall'analisi della produzione documentale offerta dall'attore, e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in fase istruttoria può dirsi compiutamente assolto l'onere della prova.
L'attore subiva una serie di atti intimidatori culminati, in data 21.6.2018, in una vera e propria aggressione fisica ad opera di che lo colpiva violentemente alla CP_1
testa procurandogli rilevanti lesioni.
In prima battuta, a seguito dell'aggressione del 21.6.2018 l'attore sporgeva denuncia pagina 4 di 11 nei confronti del convenuto. Si instaurava così procedimento penale a carico di CP_1
che culminava con una sentenza di patteggiamento.
[...]
Dalla lettura della sentenza resa dal Tribunale di Cassino n. 187/19 emerge che
“aderente al dato normativo appare poi la qualificazione giuridica concordata dalle parti in ordine alle condotte perpetrate dal pervenuto, correttamente enucleate nel capo di imputazione in epigrafe, integranti i delitti previsti dagli artt. 612 bis e 582 cod. pen. … i reati appaiono tra loro avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi nel medesimo contesto spaziale, in tempi ravvicinati ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, sistematicamente volto alla sopraffazione fisica e psicologica del . Pt_1
Tuttavia, in ordine alla valenza dell'accertamento penale nel giudizio civile deve richiamarsi giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729
c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838).
Ad ogni modo, i testi escussi nel corso del presente giudizio hanno confermato in maniera puntuale quanto esposto dall'attore sulla dinamica dei fatti accaduti.
In particolare il teste ha affermato “…io frequentavo la stessa Persona_5
classe di ed ho visto i bigliettini con sopra disegni di morte ma non Parte_1
ricordo il tenore delle scritte … ricordo che inveì contro dicendo “ Te meno” , Pt_1
“ Mi hai rotto le palle” “ AF “ e presa a calci e pugni un segnale stradale… Si
è vero diede un cazzotto da dietro a mentre quest'ultimo stava salendo in CP_1 Pt_1
macchina… lo colpì alle spalle sulla parte destra del collo e della faccia facendolo cadere a terra e svenire”. pagina 5 di 11 Cugino dell'attore “…in una occasione, circa tre anni fa durante la Persona_2
festa di Sant'Antonio io ero con mio cugino e le rispettive ragazze e all'improvviso si avvicinò il quale incominciò ad inveire contro mio cugino dicendo “Vieni qua ti CP_1
sfondo, ti vatto sei un coglione” e veniva trattenuto da altri ragazzi perché voleva aggredire mio cugino. Poi se ne andato voltandosi e colpendo un cartello stradale. la circostanza che lasciasse biglietti intimidatori sul banco di mio cugino mi è stata CP_1
riferita da mio cugino stesso”.
Alla luce di quanto sopra alcun dubbio vi è sulla risarcibilità del danno patito dall'attore a seguito delle lesioni cagionate dal convenuto in occasione dell'aggressione del
21.6.2018.
L'attore ha subito un danno non patrimoniale annoverabile nel c.d. danno biologico, che rappresenta il pregiudizio all'integrità psicofisica subita dal danneggiato.
In materia di danno biologico la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi di recente definendolo come “la lesione dell'integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico- relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità. Ai fini della sua unitaria liquidazione devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea e quella da invalidità permanente.
Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 19 settembre 2022, n.
27380).
In corso di giudizio è stata esperita CTU medica al fine dell'analisi e quantificazione dei danni sofferti dall'attore. In particolare, all'esito delle operazioni peritali emergeva che l'attore “è risultato affetto da: “esiti di trauma cranico con frattura dell'osso occipitale pagina 6 di 11 e della rocca petrosa dx, emorragia in sede frontale;
focolai lacero-contusivi encefalici in sede frontale dx e f.l.c. occipitale.” Dalla documentazione allegata risulta che a seguito dell'aggressione e della conseguente caduta a terra, il paziente fu subito accompagnato prima al il P.S. dell'ospedale di Cassino e quindi trasferito in eliambulanza al Policlinico Umberto I ove gli accertamenti praticati confermarono la gravità del traumatismo, per cui fu immediatamente instaurata una terapia a lungo termine”.
Il CTU prosegue affermando che “L'esame della documentazione allegata e l'anamnesi raccolta ci permettono di pervenire al parere che sussista nesso di causalità tra
l'evento dannoso e le lesioni derivatene”.
Alla luce di suddetti rilievi il Consulente del Tribunale quantificava così gli esiti delle lesioni subite dall'attore: “L' inabilità temporanea totale è durata gg. 60 (sessanta), per
l'immobilizzazione, quella parziale al 50%, parimenti gg. 60 (sessanta) per il recupero.
Esclusa la preesistenza di stati morbosi, si ritiene che a seguito del trauma subito, permangano i seguenti postumi permanenti: - Esiti di frattura osso occipitale e rocca petrosa dx - Cicatrice regione occipitale - Esiti di emorragia della scissura interemisferica e di focolai lacero- contusivi con vertigini. - Depressione reattiva con
Cefalea e disturbi della memoria. La valutazione dei postumi è stata fatta sulla scorta delle tabelle della SIMLA, in base alle quali gli esiti di trauma cranico con frattura occipitale e della rocca petrosa;
cicatrice, stato postcommotivo con depressione post traumatica determinano postumi che riducono permanentemente la complessiva integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 18 % (diciotto per cento), senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica (studente). Non sono previste spese per il futuro (essendo le lesioni ormai stabilizzate). Non risultano documentate spese mediche”.
Va riconosciuto pi l0i cremento per danno morale atteso quanto appurato dal CTU:
“Attualmente il paziente lamenta dolore persistente e parestesie in sede occipitale, cefalea, vertigini, difficoltà di concentrazione , amnesia retrograda , insonnia e stato pagina 7 di 11 ansioso-depressivo.”
Inoltre, oltre a quanto stabilito dal CTU, ai fini della quantificazione del danno risarcibile deve prendersi in considerazione la personalizzazione del danno.
La personalizzazione del danno biologico è un aumento percentuale del risarcimento stabilito dalle tabelle, applicato per tenere conto delle conseguenze specifiche che un sinistro ha avuto sulla vita del danneggiato, oltre quelle già considerate nel calcolo standard. Questo meccanismo mira a riconoscere le peculiarità del caso concreto e le sofferenze individuali che vanno oltre le conseguenze ordinarie di un danno.
Nel caso che qui occupa deve notarsi come tra i postumi riscontrati dal CTU vi è anche uno stato postcommotivo con depressione post traumatica che non può non aver inciso in senso peggiorativo sulla vita di relazione dell'attore. D'altra parte, proprio parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio offre una precisa allegazione sul punto.
A seguito dell'aggressione nei postumi invalidanti subiti dall'attore, appena diciottenne all'epoca dei fatti, rientravano turbe dell'umore con stato ansioso depressivo ed in virtù di ciò l'attore stesso si vedeva forzosamente impedito a coltivare le sue passioni ed hobby, come pure a limitare la propria vita sociale. Ed ancora aggiunge che lo stesso ha dovuto interrompere qualsiasi attività, anche scolastica, fonte di realizzazione per la sua personalità e per il suo futuro.
Pertanto, alla luce di quanto esposto il danno risarcibile subito dall'attore può essere così quantificato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni Percentuale di invalidità permanente 18% Punto danno biologico € 3.570,28 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90 Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00 pagina 8 di 11 Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 58.481,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 78.365,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale: € 88.715,00
In ragione della riconosciuta personalizzazione il danno va aumentato fino ad euro
105.000,00.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto,
o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, pagina 9 di 11 al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso
(21.6.2018), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato a detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo 21 giugno e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III,
3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo in conformità al DM 55/2014.
Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1
pagamento in favore di della somma di €. 105.000,00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione di cui in parte motiva, a titolo di risarcimento danni;
- Condanna altresì al pagamento in favore dell'attore delle spese legali CP_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre €. 798,99 per esborsi, il rimborso pagina 10 di 11 delle spese generali 15%, Cpa e Iva come per legge.
- Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto
Cassino, 17.7.2025.
Il Giudice dott. Luigi D'Angiolella
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