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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1400/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE ROIA CINZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 3928/2020 del 18/05/2020,
omologato con decreto Cron. n. 4169/2020 del 29/05/2020 - R.G. 2737/2019 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
divorziati con sentenza parziale sullo status n. 25/2025, pubblicata il 16/01/2025
– R.G. 1400/2025 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
1 con i seguenti figli: nato il [...] e Persona_1
, nata il [...], entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da nota di precisazione delle conclusioni congiunte del
27/06/2025 e cioè “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roveredo in Piano (PN) il 06.04.1986 fra i signori e Parte_1
in premessa generalizzati, con atto trascritto al n. 3 parte Controparte_1
II anno 1986 nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roveredo in Piano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio, alle seguenti condizioni;
- Nulla a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi, stante la loro autosufficienza economica;
- Spese compensate”;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale sullo status n. 25/2025, pubblicata il 16/01/2025 – R.G.
1400/2025 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, come da separata ordinanza del 02/12/2024
ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulla questione delle spese processuali.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e in data 05/08/025 hanno depositato nota congiunta in cui hanno dichiarato i loro accordi, allegando, altresì, un accordo sulla vendita della casa familiare e, infine, hanno chiesto la definizione del procedimento a spese compensate e che l'udienza fissata per il 26/09/2025 per la precisazione delle conclusioni venisse revocata, così come i termini per il deposito di
2 comparse conclusionali e repliche. Il Giudice relatore, data la sospensione feriale dei termini, ha confermato l'udienza già fissata per la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate.
Pertanto, all'udienza del 26/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1400/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE ROIA CINZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 3928/2020 del 18/05/2020,
omologato con decreto Cron. n. 4169/2020 del 29/05/2020 - R.G. 2737/2019 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
divorziati con sentenza parziale sullo status n. 25/2025, pubblicata il 16/01/2025
– R.G. 1400/2025 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
1 con i seguenti figli: nato il [...] e Persona_1
, nata il [...], entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da nota di precisazione delle conclusioni congiunte del
27/06/2025 e cioè “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roveredo in Piano (PN) il 06.04.1986 fra i signori e Parte_1
in premessa generalizzati, con atto trascritto al n. 3 parte Controparte_1
II anno 1986 nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roveredo in Piano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio, alle seguenti condizioni;
- Nulla a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi, stante la loro autosufficienza economica;
- Spese compensate”;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale sullo status n. 25/2025, pubblicata il 16/01/2025 – R.G.
1400/2025 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, come da separata ordinanza del 02/12/2024
ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulla questione delle spese processuali.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e in data 05/08/025 hanno depositato nota congiunta in cui hanno dichiarato i loro accordi, allegando, altresì, un accordo sulla vendita della casa familiare e, infine, hanno chiesto la definizione del procedimento a spese compensate e che l'udienza fissata per il 26/09/2025 per la precisazione delle conclusioni venisse revocata, così come i termini per il deposito di
2 comparse conclusionali e repliche. Il Giudice relatore, data la sospensione feriale dei termini, ha confermato l'udienza già fissata per la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate.
Pertanto, all'udienza del 26/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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